Corte dei conti reg., Lazio, 9 gennaio 2018, n. 13

Riscatto dei periodi di studio – Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Data Documento: 2018-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.Il periodo corrispondente alla durata del corso di studi di Archivistica, Paleografia e Diplomatica sostenuto presso la scuola annessa all’Archivio dello Stato può essere riscattato ai fini pensionistici, in quanto allo stesso è riconoscibile anche natura post-universitaria, stante la rilevata equipollenza con gli analoghi titoli rilasciati dall’ Università di Roma La Sapienza.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 15-09-2017) 09-01-2018, n. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica in persona del Ref. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 73970 del registro di segreteria sul ricorso promosso dalla Sig.ra M C., nata a … e ivi residente in …, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio [#OMISSIS#] in Roma, Via dei Prati Fiscali, n. 158;
avverso Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), in persona del [#OMISSIS#] pro tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Beccaria 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;
udito alla pubblica udienza del 15 settembre 2017, per la Ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] su delega dell’avv.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e, per l’INPS, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
visti gli atti di causa,
ritenuto in
Svolgimento del processo
1. Parte ricorrente chiede il riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata del corso di studi di Archivistica, Paleografia e Diplomatica sostenuto presso la scuola annessa all’Archivio dello Stato.
1.1. Riferisce l’atto introduttivo che la sig.ra C. ha partecipato presso l’archivio di Stato di Roma ad un corso post-lauream di archivistica, paleografia e diplomatica di durata biennale. Al [#OMISSIS#] del biennio e a seguito di un esame articolato in tre prove, due scritte ed una orale, in data 26.09.1984 la sig.ra C. ha conseguito il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Tale diploma costituisce titolo, ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per assumere la direzione delle Sezioni separate d’archivio delle regioni, delle province, dei comuni capoluogo di provincia, nonché degli archivi di enti pubblici in generale di cui sia stato riconosciuto con decreto ministeriale il particolare interesse storico. In data 18.06.2014 la sig.ra C. ha presentato all’INPS della Direzione Provinciale di Roma 4 domanda di riscatto ai fini pensionistici (prot. n.(…)) del diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, previsto dall’art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, è considerato equipollente a quello rilasciato dall’Università di Roma “La Sapienza” o da altri istituti di livello universitario.
1.2. Con successiva nota l’ente previdenziale rigettava l’istanza proposta dalla C. così motivando: “il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, conseguito presso la scuola annessa all’Archivio di Stato non è configurabile come diploma di specializzazione post-laurea, anche se ottenuto dopo il conseguimento del diploma di laurea. Non è altresì applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 (titolo non prescritto)”. Con ricorso datato 04.08.2014 la C., ritenendo illegittime ed infondate le motivazioni poste a base del rigetto dell’istanza di riscatto proponeva ricorso all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Non essendo intervenuta alcuna decisione nei successivi 90 giorni, il ricorso della C. deve intendersi respinto. L’istante, ritenendo del tutto illegittimo il diniego di riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata del corso di specializzazione post-laurea, ha proposto, pertanto, ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti, ritenuta esclusiva la sua competenza (v. Cons. Stato, Sez. Ili, 18.02.1992, n.1695, in Cons. Stato, 1993, I, pag. 1173).
1.3. Ad avviso della ricorrente le argomentazioni contenute nel provvedimento di diniego di riscatto ai fini pensionistici dell’INPS non appaiono condivisibili alla stregua dei seguenti motivi:
– in primo luogo, va evidenziato che l’art. 14, c. 3, del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nel dettare disposizioni in tema di corsi della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, di cui [#OMISSIS#] artt. 150 e 151 T.U. 10.01.1957, n.3, prescrive che l’Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, della collaborazione degli studi, dimostrando, in tal modo, di porre le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica sullo stesso livello delle scuole speciali universitarie; pertanto, i diplomi conseguiti nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato sono equipollenti a quelli conseguiti nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi;
– a decorrere dal 12.07.1997 con il Decreto Ministeriale n.184 è stata, poi, riconosciuta la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data e senza che si faccia menzione dell’obbligatorietà del titolo ai fini lavorativi. Tale facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali previsti dalla L. n. 341 del 1990, che sono: a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al [#OMISSIS#] di un corso di durata non inferiore a due anni; d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 23.07.2003 ha statuito “l’equipollenza tra il diploma di Archivistica. Paleografia e Diplomatica con quelli conseguiti nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma “La Sapienza” con la conseguenza che “tutti gli effetti propri del diploma universitario archivistico della Sapienza devono essere caratteristici anche dei diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica senza eccezione alcuna”;
– è successivamente intervenuto il D.M. del 31 gennaio 2006 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale del 15.06.2006 n.137 che ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509 del 1999, come sostituito dal D.M. n. 270 del 2004“;
– con informativa n.5 del 24.01.2000 l’INPDAP ha riconosciuto il diritto al riscatto per qualsiasi titolo di studio rilasciato dalla Università “La Sapienza” o da altro istituto di rango universitario;
– la sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000 ove è stato affrontato il tema del riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore. Il TAR Lombardia, su ricorso, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di parte del D.P.R. n. 1092 del 1973 e di parte del D.Lgs. n. 184 del 1997 per via del mancato riconoscimento, ai fini del riscatto pensionistico, del periodo di studi compiuti presso l’Accademia di Belle Arti da parte di un’insegnante. L’insegnante aveva utilizzato il diploma di Accademia di BB AA congiuntamente ad altro diploma di II grado per l’immissione in ruolo a seguito di concorso a cattedra. Analoga questione era stata sollevata presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, da un’insegnante elementare di ruolo che svolgeva funzioni di insegnante di sostegno. L’insegnante rivendicava il diritto al riscatto ai fini pensionistici di due anni di servizio corrispondenti alla durata del corso di specializzazione di una scuola magistrale ortofrenica. La questione di legittimità costituzionale della normativa citata riguardava la parte in cui prevedeva l’ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione e non lo prevedeva per il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica richiesto per l’assegnazione ad un posto di sostegno. La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. n. 1092 del 1973 e del D.Lgs. n. 184 del 1997 “[#OMISSIS#] parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi presso l’Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario) “;
– sono successivamente seguite numerose decisioni del [#OMISSIS#] delle leggi che hanno reiteratamente affermato l’illegittimità costituzionale delle norme, relative ai riscatti di determinati titoli di studio, ove queste non prevedessero analoga facoltà di valorizzare i periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione. In buona sostanza, sulla scia della Corte Costituzione, il legislatore ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’Amministrazione (art.97 Cost.). Alla stregua delle citate normative, è agevole inferire che il diniego opposto dall’Ente Pubblico, – da ritenersi, peraltro, immotivato ed illogico, non appare convincente.
2. Si è costituita controparte, che ha richiesto il rigetto del ricorso, rilevando che “il diploma in Archivistica Paleografia e Diplomatica presso la scuola annessa all’Archivio di Stato non è configurabile come diploma di specialistica post-laurea, anche se nel concreto la ricorrente l’ha ottenuto dopo il conseguimento del diploma di laurea. Infatti come afferma il regolamento che disciplina la scuola “l’ammissione è attualmente disciplinata dalle circolari dell’Ufficio centrale per i beni archivistici n. 28/75/3.2435 del 17 settembre 1975, n. 8/89 (12) del 1 febbraio 1989, n. 41/97 (3) del 13 febbraio 1997, nota n. 2.2921.8901.13 del 19 [#OMISSIS#] 1997 e n. 4608.8901.13 del 26 luglio 1999. Titolo di studio richiesto per l’iscrizione è il diploma di scuola media superiore (o titolo di studio equipollente e rilasciato da altri Stati Europei, secondo la vigente disciplina in materia), e/o diploma di laurea. Quindi il tiolo per potervi accedere non è costituito esclusivamente dalla laurea ma anche dal diploma di secondo grado. Si sottolinea, inoltre che nel [#OMISSIS#] di specie none applicabile la sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale in quanto il Diploma in questione non è titolo prescritto per la professione attualmente svolta dalla ricorrente”.
3. All’odierna udienza gli avvocati presenti si riportano ai propri scritti e alle conclusioni ivi esposte. Conseguentemente il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Nel merito il ricorso è fondato, non rinvenendosi ragioni che ostino alla possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo corrispondente alla durata del corso di studi di Archivistica, Paleografia e Diplomatica sostenuto presso la scuola annessa all’Archivio dello Stato.
1.1. In tal senso si rileva preliminarmente che lo stesso Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 23.07.2003, proprio valutando la [#OMISSIS#] di titolo post-universitario del diploma in esame, ha statuito l’equipollenza tra il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica con quelli conseguiti nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma “La Sapienza” con la conseguenza che “tutti gli effetti propri del diploma universitario archivistico della Sapienza devono essere caratteristici anche dei diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica senza eccezione alcuna”.
1.2. Già dal predetto parere, rispetto alle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, dunque, appare riconosciuta la natura di titolo post-universitario del predetto diploma. A ciò si aggiunge che l’affermata equipollenza tra il diploma conseguito dalla ricorrente e quello rilasciato dalle scuole speciali per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma “La Sapienza” (ora Scuola di specializzazione in Beni Archivistici e Librari) non potrebbe che condurre ad analogo esito interpretativo, considerata la pacifica natura post-universitaria di questo secondo diploma. Quanto ora rilevato permette, dunque, di disattendere le eccezioni formulate dall’INPS, dovendosi, altrimenti, giungere all’irragionevole esito che due titoli di studio, i cui effetti sono stati ritenuti equiparabili, possano di contro spiegare diversi effetti dal punto di vista previdenziale.
1.3. Va, poi, ricordato che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 52/2000 sopra più volte richiamata, ha chiaramente statuito la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del “periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni”. Contrariamente a quanto argomentato dall’INPS, anche questo secondo presupposto appare potersi riscontrare [#OMISSIS#] fattispecie in esame, considerato che, in base all’art. 49 del D.P.R. n. 1409 del 1963, il suddetto diploma risultava essere titolo necessario per la promozione alla qualifica di primo archivista, essendo, dunque, necessario – secondo il richiamato insegnamento della Corte costituzionale – “per lo svolgimento di determinate funzioni”.
2. Alla luce delle osservazioni ora svolte, può, dunque, concludersi che il periodo corrispondente alla durata del corso di studi di Archivistica, Paleografia e Diplomatica sostenuto presso la scuola annessa all’Archivio dello Stato può essere riscattato ai fini pensionistici, in quanto allo stesso è riconoscibile anche natura post-universitaria, stante la rilevata equipollenza con gli analoghi titoli rilasciati dall’Università di Roma “La Sapienza”.
3. La particolare complessità e specificità della materia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe indicato, nel senso e con le modalità di cui in parte motiva e dispone la compensazione delle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 15 settembre 2017.
Depositata in Cancelleria 9 gennaio 2018.