Il dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti (ex art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) costituiscono prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle funzioni, così che la loro violazione può essere addotta come fonte di responsabilità amministrativa attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti.Lo svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, se doloso o gravemente colposo, può essere causa di danno erariale qualora l’azione venga esercitata dal pubblico ministero entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, previsto in via generale dall’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20. Gli ostacoli di fatto all’esercizio del diritto al risarcimento derivanti dall’ignoranza, anche incolpevole, circa la sussistenza dello stesso, non impediscono la decorrenza del termine prescrizionale, qualora sussista la giuridica possibilità di esercizio del diritto. Se l’esercizio del diritto è reso difficile o anche impossibile “in fatto”, operano, in determinate ipotesi, le cause di sospensione della prescrizione, previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., tra cui quella particolare causa di sospensione disciplinata dall’art. 2941, n. 8, c.c. secondo il quale se il debitore ha dolosamente occultato il debito, la prescrizione non decorre finché il dolo non sia stato scoperto.La regola prevista dall’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui in caso di occultamento doloso del danno la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta, non è che la trasposizione nel settore della responsabilità amministrativa della regola civilistica appena menzionata. Con la disposizione in premessa, il legislatore, al fine di evitare che colui che ha commesso il fatto dannoso possa trarre vantaggi da azioni dirette ad occultare il danno cagionato, evitando in tal modo di essere chiamato a risponderne, ha ritenuto opportuno neutralizzare gli effetti favorevoli (per il danneggiante) dell’azione di doloso occultamento (nella specie il decorso del termine di prescrizione del credito erariale), disponendo il differimento dell’esordio del termine relativo fino al momento della scoperta del danno.Il doloso occultamento non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta indirizzata a impedire la conoscenza del fatto stesso, richiede cioè comportamento che sia specificamente preordinato al callido mascheramento della sua oggettiva conseguenza. Con specifico riferimento all’idoneità del semplice silenzio ad integrare la fattispecie del doloso occultamento, si ritiene che l’occultamento doloso idoneo a determinare il differimento della decorrenza del termine prescrizionale al momento della scoperta del danno deve concretizzarsi in attività dirette a determinare una falsa rappresentazione della realtà, con una modificazione volontaria e intenzionale dello stato dei fatti che può derivare solo da condotte caratterizzate da articolazioni complesse di parole, atteggiamenti, gesti, anche silenzi (mai, però, dai soli silenzi), assolutamente incompatibili con una valorizzazione della mera omissione, intesa come semplice non dire.In relazione alle fattispecie sub art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la mancata richiesta della necessaria autorizzazione, ritenuta dal pubblico ministero comportamento teso all’occultamento del danno, è in realtà elemento costitutivo dello stesso fatto dannoso che consiste, infatti, nell’esercizio di attività senza richiesta di preventiva comunicazione a fini autorizzativi.Ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il soggetto obbligato a riversare i compensi, qualora gli stessi siano stati percepiti, è il percettore degli stessi e che detto obbligo può far capo al soggetto erogante solo nell’ipotesi in cui detti compensi non siano stati ancora pagati al lavoratore autore di prestazione non autorizzata.
Corte dei Conti reg., Liguria, sez. giurisdiz., 22 ottobre 2015, n. 83
Professore ordinario – Docenti a tempo pieno – Incompatibilità – Occultamento
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Liguria Sez. giurisdiz., Sent., 22-10-2015, n. 83
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
composta dai Magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 19655 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di A.A., professore ordinario presso l’Università di Genova, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato [#OMISSIS#] studio di quest'[#OMISSIS#] in Genova, Via Macaggi n. 21/8;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udita la relazione svolta [#OMISSIS#] pubblica udienza del 23 settembre 2015 dal Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il convenuto e il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 16 aprile 2015, la Procura contabile chiamava in giudizio il prof. A.A., ordinario di Economia presso l’Università di Genova, per sentirlo condannare al risarcimento in favore di quest'[#OMISSIS#] del danno di Euro 228.861,35 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alle spese di giudizio.
Esponeva in fatto la Procura attrice che il prof. A., in violazione del regime di incompatibilità e del divieto di svolgere incarichi retribuiti non conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, limiti stabiliti in via generale per i pubblici dipendenti dagli artt. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 e 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nonché, con specifico riferimento ai professori universitari, dagli artt. 11 e 15 del D.P.R. n. 382 del 1980, aveva svolto nel periodo 1999 – 2012, [#OMISSIS#] il quale il docente aveva con l’Università un rapporto di impegno a tempo pieno, una pluralità di attività non autorizzate o non compatibili con la funzione docente, ed era stato assente ingiustificato a 18 riunioni del Consiglio di Facoltà nel periodo 2007 – 2011.
Più precisamente, la Procura evidenziava che nel periodo indicato il predetto docente aveva percepito i seguenti compensi:
– Euro 179.659,00, ammontare successivamente ridotto a seguito di supplemento istruttorio ad Euro 165.585,00, per lo svolgimento di incarichi non previamente autorizzati nel periodo 1999-2012;
– Euro 52.427,45 quale consigliere e poi [#OMISSIS#] del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Savona dal luglio 1999 all’aprile 2000;
– Euro 660,00 quale amministratore unico della S.r.l. “A.F.R.G.”, dal [#OMISSIS#] 2006 al luglio 2007;
– Euro 2.712,00 quale amministratore unico della G.S. S.r.l. nel 2006, 2011 e 2012;
– Euro 660,00 quale [#OMISSIS#] del c.d.a. della S.r.l. A.F.R.M. dall’aprile 2006 (compensi relativi al periodo di incompatibilità).
Si contestava, inoltre, al prof. A., di avere percepito la retribuzione anche nei giorni di assenza ingiustificata a diciotto Consigli di Facoltà, svoltisi nell’arco temporale 2007-2011, procurando un ulteriore danno erariale di Euro 6.811,90.
Poiché l’inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati comporta ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’obbligo di versamento nel conto dell’entrata del [#OMISSIS#] dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, con destinazione ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, i compensi percepiti e, in [#OMISSIS#] di omissione, responsabilità erariale, la Procura, ritenuto sussistente l’occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, c.2, della L. n. 20 del 1994 e, quindi, non ancora prescritta l’azione erariale, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in favore dell’Università di Genova della integrale somma di Euro 228.861,35, percepita negli anni 1999-2012.
Con memoria di costituzione depositata in data 4 agosto 2015, il convenuto si è opposto alla richiesta formulata dal P.M. deducendo:
1) difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] contabile, trattandosi di inadempimento [#OMISSIS#] obblighi di servizio da parte di soggetto appartenente a categoria non contrattualizzata, di competenza del [#OMISSIS#] amministrativo;
2) prescrizione del diritto erariale con riferimento ai fatti presunti dannosi anteriori al quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre (quindi, anteriori al 18 giugno 2009), difettando l’occultamento doloso del danno;
3) insussistenza delle violazioni contestate in quanto per alcune delle attività svolte era stata chiesta ed ottenuta regolare autorizzazione, mentre per le altre, previste dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non era prevista alcuna autorizzazione;
4) insussistenza danno da mancata partecipazione ai Consigli di Facoltà, trattandosi di assenze giustificate, come documentato dai verbali delle riunioni dei predetti Consigli allegate [#OMISSIS#] atti;
5) in ogni [#OMISSIS#], insussistenza dell’obbligo di versamento a carico del dipendente destinatario dell’incarico, in quanto l’obbligo in questione è normativamente previsto con riferimento al soggetto conferente;
6) in via di estremo subordine, riduzione del danno da risarcire, tenuto conto dell’effettiva attività espletata dal docente.
All’udienza odierna la difesa ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte [#OMISSIS#] memoria di costituzione, integralmente richiamata, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il P.M. ha oralmente controdedotto, contestando la fondatezza delle eccezioni difensive ed in particolare la maturata parziale prescrizione del diritto al risarcimento invocata dal convenuto, stante che l’omessa comunicazione all’amministrazione delle attività extrauniversitarie svolte deve ritenersi sufficiente per integrare l’occultamento doloso del danno, ed insistendo per la condanna.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.
Motivi della decisione
1.Il convenuto eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] contabile, riguardando l’imputazione una fattispecie di inadempimento [#OMISSIS#] obblighi di servizio da parte di soggetto appartenente a categoria non contrattualizzata, come tale devoluta alla cognizione del [#OMISSIS#] amministrativo.
L’eccezione non è fondata.
L’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dopo avere confermato al comma 1 la disciplina delle incompatibilità dettata dagli arti 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, vieta ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (comma 7), soggiungendo al comma 7-bis (introdotto dalla L. n. 190 del 2012) che “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
Si tratta di una ipotesi di responsabilità tipica, in cui le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto sono predeterminate dalla legge (integrale riversamento di quanto percepito contra legem) e che per il resto soggiace [#OMISSIS#] altri presupposti del giudizio di responsabilità erariale (vedi da [#OMISSIS#] Sez. giurisdizionale Lombardia sent. n. 54/2015 e giurisprudenza ivi citata).
La devoluzione alla Corte dei conti delle questioni relative all’omesso versamento del compenso illegittimamente percepito di cui al citato comma 7 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 è da ritenere [#OMISSIS#] meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo giurisprudenziale, tendente a radicare in capo al [#OMISSIS#] contabile la giurisdizione [#OMISSIS#] particolare materia.
Il dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti costituiscono, infatti, prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle funzioni, così che la loro violazione può essere addotta come fonte di responsabilità amministrativa attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, (Cass. SS.UU. 2.11.2011 n. 22688) detta giurisdizione deve ritenersi sussistente nelle ipotesi in cui “il soggetto, legato all’amministrazione da un rapporto d’impiego o di servizio, debba rispondere del danno da lui causato con azioni od omissioni connesse in violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali (C. cass. nn. 2628 del 2002 e 28540 del 2008)”.
La giurisdizione di questa Corte appare, pertanto, nel [#OMISSIS#] di specie incontrovertibile.
2. Il convenuto eccepisce, inoltre, la parziale prescrizione dell’azione erariale, atteso che viene chiesto il risarcimento del danno anche con riferimento a presunte attività dannose poste in essere in epoca antecedente il quinquennio dalla data di esercizio dell’azione di responsabilità.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni [#OMISSIS#] in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in [#OMISSIS#] di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
La Procura, ritenendo sussistente quest'[#OMISSIS#] fattispecie, ha chiesto il risarcimento del danno relativo a fatti verificatisi nel periodo 1999 – 2012, e cioè anche con riferimento a vicende che hanno avuto luogo oltre il quinquennio anteriore alla data di esercizio dell’azione erariale (invito a dedurre notificato il 18 giugno 2014).
Secondo il P.M. il prof. A. aveva, infatti, l’obbligo giuridico di comunicare al proprio datore di lavoro, ovvero all’Università di Genova, lo svolgimento di attività professionale potenzialmente incompatibile e l’omissione volontaria di tale comunicazione integra il requisito dell’occultamento doloso di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 citata. Detto obbligo discenderebbe in primo luogo dagli artt. 1175 e 1375 del c.c. ovvero dalla clausola generale della correttezza o buona fede oggettiva. In secondo luogo, sarebbe la stessa necessità di preventiva autorizzazione allo svolgimento di determinate attività che renderebbe “evidente che esse debbano essere comunicate”.
Sussistendo l’obbligo di comunicare all’amministrazione lo svolgimento dell’attività incompatibile, secondo la Procura erariale sarebbe sufficiente, ai fini della configurazione dell’occultamento doloso, anche il semplice comportamento omissivo, non occorrendo un “quid pluris” commissivo, richiesto soltanto in assenza di specifici obblighi in tal senso.
2.1 La tesi della Procura circa la sussistenza di un occultamento doloso del danno da parte del convenuto, con conseguente esordio del [#OMISSIS#] prescrizionale al momento della scoperta del danno, non può essere condivisa.
Lo svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, se doloso o gravemente colposo, può essere causa di danno erariale qualora l’azione venga esercitata dal P.M. entro il [#OMISSIS#] prescrizionale di cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, previsto in via generale dall’art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994.
Secondo i principi in materia di prescrizione, gli ostacoli di fatto all’esercizio del diritto al risarcimento derivanti dall’ignoranza, anche incolpevole, circa la sussistenza dello stesso, non impediscono la decorrenza del [#OMISSIS#] prescrizionale, qualora sussista la giuridica possibilità di esercizio del diritto. Il decorso del [#OMISSIS#] è, quindi, impedito, in via generale, solo dall’impossibilità giuridica di agire, non essendo a tal fine idonea una impossibilità di fatto (questo deve ritenersi il corretto significato della regola di cui all’art. 2935 del c.c.).
Se l’esercizio del diritto è reso difficile o anche impossibile “in fatto”, operano, in determinate ipotesi, le cause di sospensione (eventualmente anche dall’inizio) della prescrizione, previste dagli artt. 2941 e 2942 del c.c., tra cui quella particolare causa di sospensione disciplinata dall’art. 2941 n.8 del c.c. secondo il quale se il debitore ha dolosamente occultato il debito, la prescrizione non decorre finché il dolo non sia stato scoperto.
Con riferimento alla predetta specifica ipotesi di sospensione la Corte di Cassazione, (come si legge, [#OMISSIS#] sentenza della Sez. Lavoro del 14 novembre 2011 n. 23809) “ha più volte affermato che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 cod. civ., n. 8 ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una [#OMISSIS#] e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10592, 23 gennaio 2004 n. 1222, 5 dicembre 2005 n. 9291); stabilendo così un criterio che non impone [#OMISSIS#] di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (cfr., Cass. 17 aprile 2007 n. 9113)” .
2.2 La regola prevista dall’art. 1, comma 2, secondo inciso, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui in [#OMISSIS#] di occultamento doloso del danno la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta, non è che la trasposizione nel settore della responsabilità amministrativa della regola civilistica appena menzionata. Con la disposizione in premessa, il legislatore, al fine di evitare che colui che ha commesso il fatto dannoso possa trarre vantaggi da azioni dirette ad occultare il danno cagionato, evitando in tal modo di essere chiamato a risponderne, ha ritenuto opportuno neutralizzare gli effetti favorevoli (per il danneggiante) dell’azione di doloso occultamento ([#OMISSIS#] specie il decorso del [#OMISSIS#] di prescrizione del credito erariale), disponendo il differimento dell’esordio del [#OMISSIS#] relativo, (come messo in evidenza anche dalla migliore dottrina la sospensione non opera necessariamente [#OMISSIS#] il corso del [#OMISSIS#], inserendovisi a mo’ di parentesi, potendo invece differire la stessa decorrenza del [#OMISSIS#], quante volte la causa di sospensione sorgesse insieme con la possibilità di esercizio del diritto) fino al momento della scoperta del danno.
Stante la scelta dello stesso legislatore di non attribuire rilievo a qualsiasi ostacolo posto all’esercizio della situazione soggettiva, pena la compromissione delle esigenze che giustificano l’istituto stesso della prescrizione, anche nel settore della responsabilità (come nell’ipotesi di cui all’art. 2941 n. 8 del c.c.) si [#OMISSIS#] il problema dell’individuazione delle fattispecie idonee a concretizzare l’occultamento doloso richiesto dalla legge, con particolare riferimento al rilievo da attribuire ai comportamenti omissivi.
L’elasticità di nozioni come quella di “dolo” del debitore rende difficoltosi i tentativi di sistemazione dottrinale e giurisprudenziale della figura, e giustifica le oscillazioni interpretative al riguardo, quasi sempre influenzate dalle particolarità del [#OMISSIS#] concreto.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il doloso occultamento non coincida con la commissione dolosa del fatto dannoso ma richieda un’ulteriore condotta indirizzata a impedire la conoscenza del fatto stesso, richieda cioè comportamento che sia specificamente preordinato al callido mascheramento della sua oggettiva conseguenza: il danno appunto (vedi Corte dei conti Sez. III Centrale sent. n. 32/2002; Sez. III Centrale n. 830/2012; Sez. I Centrale n. 85/2012; Sez. I Centrale, n. 40/2009; Sez. III Centrale n. 474 del 2006; Sez. Liguria, sent. 11 giugno 2009 n.287; idem sent. 3 settembre 2013 n. 146; idem sent. 2 luglio 2014 n. 85; Sez. Lombardia, 29 gennaio 2014 n. 23; Sez. Veneto, 7.7.2005, n. 992; Sez. Lombardia, sent. n. 728/2005, n. 216/2014, n. 54/2015). In particolare, la giurisprudenza della Corte ritiene che “perché di occultamento doloso si possa parlare, occorre un comportamento che, pur se può comprendere la causazione del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto” “un comportamento volto al raggiro, callido, teso con atti commissivi al nascondimento, di cui deve lasciar baluginare l’intenzionalità” (Sez. III, 20 dicembre 2012 n. 830).
2.3 In linea con il predetto orientamento giurisprudenziale, di cui si condividono i principi ispiratori, e con specifico riferimento all’idoneità del semplice silenzio ad integrare la fattispecie del doloso occultamento, il Collegio ritiene, pertanto, che l’occultamento doloso idoneo a determinare il differimento della decorrenza del [#OMISSIS#] prescrizionale al momento della scoperta del danno deve concretizzarsi in attività dirette a determinare una falsa rappresentazione della realtà, con una modificazione volontaria e intenzionale dello stato dei fatti che può derivare solo da condotte caratterizzate da articolazioni complesse di parole, atteggiamenti, gesti, anche silenzi (mai, però, dai soli silenzi), assolutamente incompatibili con una valorizzazione della mera omissione, intesa come semplice non dire. Il contegno meramente omissivo, consistendo in una “astensione dall’agire”, non è in grado, pertanto, di integrare i caratteri del dolo, non potendo dare luogo ad alcun artificio o azione ingannatoria, mezzi caratteristici e indiscussi di quella figura iuris (art. 1439 c.c.), che sono, invece, insiti nel celare o simulare.
Osserva, inoltre, il Collegio, che [#OMISSIS#] fattispecie in esame, la mancata richiesta della necessaria autorizzazione, ritenuta dal P.M. comportamento teso all’occultamento del danno, è in realtà elemento costitutivo dello stesso fatto dannoso che consiste, infatti, nell’esercizio di attività senza richiesta di preventiva comunicazione a fini autorizzativi.
2.4 In ogni [#OMISSIS#], anche a volere ritenere l’omessa comunicazione comportamento omissivo idoneo a “occultare” il danno, ritiene il Collegio necessario che nel contesto comportamentale del soggetto agente si rinvengano elementi idonei a far ritenere l’intenzionalità del “silenzio” e la sua preordinazione a nascondere il danno. Il silenzio che fosse eventualmente ascrivibile a colpa, più o meno grave, dell’obbligato, non sarebbe, infatti, idoneo a determinare il ritardato esordio del [#OMISSIS#] prescrizionale previsto dall’art. dall’art. 1, comma 2, della più volte citata L. n. 20 del 1994.
2.5 Nel [#OMISSIS#] di specie, il Collegio rileva che le attività extrauniversitarie delle quali si contesta al prof. A. lo svolgimento senza specifica autorizzazione, sono in parte attività previste dal comma 6 lettere da a) ad f-bis) dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che possono essere liberamente svolte senza che occorra specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Quanto detto vale in primo luogo per i proventi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno ( cessioni di diritti d’autore con riferimento alle attività a favore della [#OMISSIS#] di commercio di Savona, Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure, [#OMISSIS#] Tonnare di F. S.r.l., A.M.G.A. S.p.a., Federutulity, Associazione nazionale industriali degli acquedotti), da attività di collaborazione a riviste, con riferimento all’incarico conferito dalla Regione Liguria, da attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. nonché di docenza e ricerca scientifica di cui alla lett. f-bis), con riferimento alle attività a favore della S. S.c.r.l. Università degli Studi di Siena, Ordine dei dottori commercialisti di Genova, Comune di Spotorno, da partecipazione a convegni e seminari di cui alla lett.c) del medesimo comma, con riferimento alle attività a favore della [#OMISSIS#] di commercio di Savona.
Tutte le predette attività potevano essere liberamente svolte, secondo legge e regolamento di Ateneo, senza necessità di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione, rientrando nelle ipotesi previste dal citato comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e i relativi compensi sono, pertanto, da ritenere legittimamente percepiti dal docente ed esenti dall’obbligo di devoluzione all’Amministrazione.
Per quanto attiene [#OMISSIS#] incarichi di consigliere e [#OMISSIS#] del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Savona S.p.a., negli anni 1999 e 2000, per i quali viene contestato un danno di Euro 52.427,45, risulta [#OMISSIS#] atti di causa che il convenuto aveva chiesto all’Università la specifica autorizzazione e che la stessa era stata espressamente concessa, come da verbale della Commissione d’Ateneo per le autorizzazioni n. 7 del 22 ottobre 1999 e nota prot. n.(…) diretta allo stesso docente. I compensi in questione, essendo stati, quindi, legittimamente percepiti, non possono essere compresi tra quelli oggetto di devoluzione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Con riferimento, invece, ai compensi connessi alla carica di consigliere della F.C. e G.P. relativi all’anno 2006, trattasi di remunerazione di attività che avrebbe dovuto formare oggetto di istanza di autorizzazione all’Amministrazione. L’omessa richiesta costituisce, pertanto, negligenza inescusabile e, quindi, colpa grave del docente, per avere lo stesso svolto l’attività in questione, percependo i relativi compensi, senza munirsi della preventiva autorizzazione dell’amministrazione.
L’esiguità dei compensi percepiti e la natura dell’incarico (consigliere di una fondazione) non consentono tuttavia di ritenere che l’omessa richiesta di autorizzazione sia stata finalizzata ad occultare dolosamente all’Amministrazione lo svolgimento dell’incarico de quo, incarico di per sé autorizzabile e che l’interessato non aveva alcun interesse a nascondere; né d’altra parte alcuna prova o argomentazione circa il dolo del convenuto è stata fornita dal P.M. cui fa capo il relativo onere. L’omissione della richiesta di autorizzazione all’Amministrazione, sia pure caratterizzata da trascuratezza e superficialità, anche gravi, non è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del doloso occultamento, non trasparendo dal comportamento del dipendente e dalle altre circostanze del [#OMISSIS#] concreto la preordinata intenzione di nascondere all’amministrazione il fatto dannoso. Conseguentemente, non versandosi in ipotesi di doloso occultamento del danno, il [#OMISSIS#] di prescrizione deve ritenersi decorrente dal fatto dannoso, e quindi, trattandosi di attività svolta nel 2006, abbondantemente maturato al momento dell’esercizio dell’azione erariale.
Le medesime argomentazioni valgono anche per quanto attiene alle attività svolte quale amministratore di Fondi Rustici G. S.r.l. e G.S. S.r.l. Trattasi, infatti, di attività non autorizzabili in quanto cariche in società aventi fini di lucro che non potevano essere accettate dal convenuto e per le quali l’eventuale accettazione era comunque subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il comportamento del convenuto che ha assunto gli incarichi senza richiedere alcuna autorizzazione all’Amministrazione è, pertanto, da ritenersi gravemente colposo, in quanto contrario a quanto prescritto dalla legge e dallo specifico regolamento di Ateneo.
Il convenuto, però, ha eccepito al riguardo di avere assunto le cariche in questione [#OMISSIS#] convinzione che l’intervenuta autorizzazione ad accettare la carica di vice [#OMISSIS#] della Fondazione Gaslini, con deleghe operative, gli consentisse anche la gestione delle società partecipate dalla stessa Fondazione.
L’argomentazione difensiva non è fondata, stante che la gestione di società con fini di lucro è cosa ben diversa dalla gestione di una fondazione, ma detta circostanza, assieme all’esiguità dei compensi percepiti, sono, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti ad escludere che il comportamento omissivo del convenuto sia stato dettato dalla dolosa intenzione di non far conoscere all’amministrazione lo svolgimento degli incarichi de quibus. Trattandosi di attività svolte nel 2006, l’azione erariale deve ritenersi, quindi, prescritta.
2.6 Occorre, infine, esaminare gli incarichi assunti dal 2010 in avanti, per i quali non erano decorsi i termini di prescrizione quinquennale al momento dell’esercizio dell’azione del P.M.
Con riferimento [#OMISSIS#] stessi il Collegio ritiene che l’attività svolta a favore della Regione Liguria (redazione di un articolo da pubblicare sulla rivista della Regione) rientri tra quelle liberamente esercitabili di cui alla lett.a) dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e che l’attività svolta a favore della Federutility ricada tra quelle previste dalla lettera b) della [#OMISSIS#] citata (utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell’ingegno). I compensi percepiti per dette attività sono, pertanto, da ritenere legittimamente percepiti e non devono, essere riversati all’Amministrazione.
Per quanto, invece, attiene alle restanti attività ([#OMISSIS#] della F.C. e G.P., [#OMISSIS#] G.S. S.r.l., Società A.F.R.M. S.r.l., Centro Internazionale di Studi e Formazione [#OMISSIS#] Gaslini) svolte nel periodo 2010 -2012, il Collegio ritiene, come innanzi accennato, che le stesse comportavano l’assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, incompatibili con lo status di pubblico impiegato, e non dovevano pertanto essere svolte, o si concretizzavano [#OMISSIS#] svolgimento di compiti istituzionali e gestionali presso enti privati senza scopo di lucro che comportavano però la previa autorizzazione del rettore, ai sensi dell’art. 6, comma 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, autorizzazione che non poteva essere ritenuta implicita in quella rilasciata per l’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Gaslini, trattandosi di attività diverse ed aggiuntive rispetto a quella autorizzata.
Il comportamento omissivo del prof. A., con riferimento [#OMISSIS#] incarichi de quibus è, pertanto, da ritenersi caratterizzato da colpa grave, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi responsabile della violazione del comma 7 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e condannato a riversare all’Università i compensi percepiti per gli incarichi in questione che ammontano ad Euro 65.759,00 (Euro 28.299,00 nell’anno 2011 ed Euro 28.200,00 per l’anno 2012 da Centro Internazionale di Studi e Formazione [#OMISSIS#] Gaslini, Euro 2.830,00 nel 2011 ed Euro 2.760,00 nel 2012 da F.C. e G.P., Euro 841,00 nel 2011 ed Euro 886,00 nel 2012 da G.S. S.r.l., Euro 943,00 nel 2011 ed Euro 1.000,00 nel 2012 da Società A.F.R.M. S.r.l.).
3. Alla luce di una lettura testuale e logica dell’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165, deve ritenersi a tal proposito infondata l’eccezione del convenuto circa la necessità di una preventiva escussione dei soggetti terzi eroganti i compensi extrauniversitari di cui trattasi al prof. A., il quale, secondo la difesa, avrebbe potuto rispondere in questa sede solo in via subordinata. La predetta [#OMISSIS#], secondo l’univoco indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, va, infatti, correttamente intesa nel senso che il soggetto obbligato a riversare i compensi, qualora gli stessi siano stati percepiti, è il percettore degli stessi e che detto obbligo può far capo al soggetto erogante solo nell’ipotesi in cui detti compensi non siano stati ancora pagati al lavoratore autore di prestazione non autorizzata (in terminis cfr. T.A.R. Lombardia, Milano Sez. IV, 7 marzo 2013 n. 614; C. conti, Sez. Lombardia, 30 dicembre 2014 n. 233).
4. Per quanto, infine, attiene al danno di Euro 6.811,90 derivante dalla mancata partecipazione a 18 Consigli di Facoltà, nel periodo 2007 – 2011, lo stesso deve ritenersi insussistente, trattandosi di assenze tutte giustificate, come risultante dai verbali delle riunioni dei predetti Consigli allegate [#OMISSIS#] atti.
5. Nei termini di cui sopra deve essere, pertanto, parzialmente accolta la domanda del Procuratore regionale nei confronti del convenuto, con l’obbligo, in capo allo stesso, di riversare all’Università di Genova, con destinazione al fondo di produttività o a fondi equivalenti, i compensi illegittimamente percepiti di complessivi Euro 65.759,00, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall’erogazione di ogni singolo compenso, sino alla data della presente sentenza, oltre [#OMISSIS#] interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dalla data della sentenza e sino al pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna A.A. al pagamento, in favore dell’Università di Genova, con destinazione al fondo di produttività o a fondi equivalenti, della somma di Euro 65.759,00, (sessantacinquemilasettecentocinquantanove), oltre alla rivalutazione monetaria e [#OMISSIS#] interessi legali come espresso in parte motiva.
Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 485,25 (quattrocentottantacinque/25).
Così deciso in Genova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 23 settembre 2015.
Depositata in Cancelleria 22 ottobre 2015.