Va respinta l’eccezione d’inammissibilità della domanda con riferimento all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che, al secondo comma, stabilisce un termine di decadenza per la proposizione delle controversie in materia pensionistica. La predetta norma, infatti, si riferisce all’ordinamento previdenziale relativo all’Assicurazione generale obbligatoria e si applica al giudizio davanti al giudice ordinario, mentre per il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti si applicano le specifiche disposizioni che lo disciplinano, ossia il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, la l. 14 gennaio 1994, n. 19, la l. 20 dicembre 1996, n. 639 e la l. 21 luglio 2000, n. 205.
Corte dei conti reg., Lombardia, 13 gennaio 2016, n. 12
Pensione reversibilità vedova docente universitario – Rideterminazione trattamento di quiescienza
PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 13-01-2016, n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 61563 del registro di segreteria, promosso ad istanza di: A. E. NATA A OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Villaermosa n. 41 presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] La Scala, come da delega a margine dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Contro: – UNIVERSITA DEGLI STUDI DI [#OMISSIS#]; – inps
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 29 ottobre 2015, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università e l’avv. [#OMISSIS#] per l’INPS.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, quale titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso del di lei marito, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], chiede che le sia riconosciuto il diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza alla luce dei maggiori importi derivanti dalla corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 D.P.R. n. 382 del 1980 e 72, comma 1, della L. n. 312 del 1980.
Sostiene la difesa di parte ricorrente che il trattamento di quiescenza di che trattasi sia stato calcolato sulla base di importi stipendiali non aggiornati.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, pertanto, ne chiede la corretta determinazione.
Si è costituita l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] con memoria del 19 ottobre 2015, eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’azione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 438 del 1992 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto il trattamento pensionistico di che trattasi deriva dalla corretta applicazione della normativa invocata dalla stessa ricorrente.
In ogni [#OMISSIS#], l’Università resistente si oppone alla richiesta di CTU in quanto, nel [#OMISSIS#] in esame, ne verrebbe snaturata la funzione di mezzo di interpretazione di dati tecnici già oggettivamente acquisiti per divenire mezzo di integrazione di un supporto probatorio non fornito da parte ricorrente.
Con memoria del 19 ottobre 2015 si è costituita l’INPS eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per le richieste formulate dalla parte ricorrente e, quindi, la decadenza del diritto fatto valere stante la proposizione del presente ricorso oltre il [#OMISSIS#] di cui all’art. 205 D.P.R. n. 1092 del 1973. In ogni [#OMISSIS#] l’INPS chiede che siano dichiarato decorso il [#OMISSIS#] di prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento nonché il [#OMISSIS#] di prescrizione quinquennale per i ratei maturati e non riscossi.
All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è posta in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiede la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza alla luce della corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 382 del 1980.
Occorre, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS. L’eccezione non è meritevole di accoglimento. Il riferimento alla corretta applicazione di importi stipendiali aggiornati, “inerisce una controversia sulla misura della pensione, che involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che, la decisione del [#OMISSIS#] contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi al trattamento economico, in relazione ai quali l’esame di tale [#OMISSIS#] si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione” (Cass. SU ordinanza 3195/2007).
Va, poi, respinta l’eccezione d’inammissibilità della domanda formulata dall’I.N.P.S. con riferimento all’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 conv. con L. 14 novembre 1992, n. 438, che, al secondo comma, stabilisce un [#OMISSIS#] di decadenza per la proposizione delle controversie in materia pensionistica.
Come ha costantemente affermato la giurisprudenza di questa Corte, la predetta [#OMISSIS#] si riferisce all’ordinamento previdenziale relativo all’Assicurazione Generale Obbligatoria e si applica al giudizio davanti al [#OMISSIS#] ordinario, mentre per il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti si applicano le specifiche disposizioni che lo disciplinano, ossia il R.D. n. 1038 del 1933, le L. n. 19 del 1994, L. n. 639 del 1996, L. n. 205 del 2000 (cfr. Sezione Giurisdizionale Liguria, sent. n. 353/2011 – Corte conti Puglia 355/2015). Parimenti la ricorrente non può considerarsi decaduta dall’azione ai sensi dell’art. 205 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in quanto detto [#OMISSIS#] triennale opera unicamente per le ipotesi di modifica contemplate nell’art. 204 del nominato DPR. Con riferimento alla prescrizione del diritto a pensione, occorre ricordare come l’art 5 D.P.R. n. 1092 del 1973 definisca il diritto a pensione come imprescrittibile. Sono, infine, soggetti a prescrizione quinquennale i ratei di pensione maturati e non riscossi ai sensi dell’art. 2 r.D.L. n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall’art. 2 L. n. 428 del 1985.
E’ possibile, ora, analizzare la vicenda nel merito. Parte ricorrente chiede che sia rideterminato il proprio trattamento di quiescenza alla luce della corretta applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 382 del 1980. A detta della parte ricorrente, dal decreto di liquidazione a detta della parte ricorrente, infatti, non risulterebbe essere stato preso come base di calcolo un livello retributivo correttamente determinato. A detta della difesa E. A., infatti, la base stipendiale che doveva essere presa in considerazione era quella pari a Euro 30.763.229 anziché quella presa in considerazione dall’amministrazione pari ad Euro 23.203.239.
L’Università di [#OMISSIS#], tanto [#OMISSIS#] nota in atti del 28 giugno 2007, quanto [#OMISSIS#] comparsa di costituzione, ha affermato la correttezza del suo operato, avendo applicato come base stipendiale per il calcolo della pensione, l'[#OMISSIS#] stipendio in godimento così come comunicato dalla Direzione Provinciale del Tesoro Tesoro di [#OMISSIS#], e pari a L. 22.531.129 (classe VII” professore di II fascia a tempo pieno), oltre le quote mensili maturate della classe successiva. Con D.R. n. 153 del 3 luglio 1984, registrato alla Corte dei Conti il 7.05.1986 reg. n. 33 fgl.n. (…), l’Amministrazione ha provveduto a ricostruire la carriera del Prof. [#OMISSIS#] attribuendo alla data dell’ 1.08.1984 la 7″ classe di stipendio. Lo stipendio trasmesso dalla Direzione Provinciale del Tesoro di [#OMISSIS#] è in linea con le tabelle degli stipendi in godimento dei Professori Associati (maggiorati del 40% se hanno optato per il regime a tempo pieno). Così come meglio risulta dallo stesso prospetto di liquidazione della pensione di reversibilità in atti. Le richieste contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio sono, pertanto, apodittiche e prive di supporto probatorio. Parte ricorrente, infatti, si limita ad indicare quello che, a suo dire, dovrebbe essere l’esatto ammontare di stipendio da prendere a base del calcolo del trattamento di pensione, senza, però, spiegarne le ragioni e senza offrire alcun supporto probatorio, né detto supporto probatorio può essere offerto dalla consulenza tecnica eventualmente autorizzata dal [#OMISSIS#] dal momento che la CTU, come noto, deve offrire l’interpretazione di dati tecnici già presenti [#OMISSIS#] atti e non supplire alle carenze probatorie delle parti. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] Unico per le pensioni, con riferimento al ricorso n. 61563 rigetta il ricorso. Sessanta giorni per la motivazione.
Spese compensate.
Cosi deciso in Palermo, il 29 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria 13 gennaio 2016.