Corte dei conti reg., Sicilia, 17 dicembre 2015, n. 1151

Danno all’immagine – Docente universitario – Reato di tentata concussione

Data Documento: 2015-12-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Gli interventi del legislatore del 2009 hanno limitato la protezione dell’immagine della pubblica amministrazione al ricorrere di condotte tipizzate, quali la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, accertata con sentenza passata in giudicato. L’immagine della pubblica amministrazione, dunque, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell’articolo 97 Cost., non è tutelata di fronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore. Tuttavia, secondo giurisprudenza uniforme è possibile procedere per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente pubblico sottoposto ad un processo penale che si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta.La sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può assumere particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie. Infatti, se, da un lato, la stessa è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio. Ne discende, quale corollario, che sebbene la sentenza penale di patteggiamento non comporti automaticamente l’applicazione dei rigori previsti dall’art. 651 c.p.p., in ordine agli effetti dell’accertamento penale nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, tuttavia tale pronuncia riveste specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all’imputato.Il risarcimento del danno all’immagine arrecato alla pubblica amministrazione da un dipendente è consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino dell’immagine a seguito del singolo evento lesivo, sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla dimensione della lesione, poiché qualsiasi spesa dell’amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e all’imparzialità, ha per ciò stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine pubblica.Il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.La sussistenza e l’entità del pregiudizio alla reputazione dell’Ateneo catanese arrecato dalla condotta delittuosa devono essere valutate attraverso i seguenti criteri: quelli di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all’entità dell’eventuale arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal responsabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della stessa Amministrazione, al clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della lesione inferta al bene tutelato.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
dott.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]   Primo Referendario – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1151/2015
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.62218 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a Cassaro (SR) il 14.3.1943, rappresentato e difeso dall’avv. prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del foro di Catania e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’[#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 14 ottobre 2015, il relatore dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero, [#OMISSIS#] persona del v.p.g. dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Licastro, gli avvocati  [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] per il convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2014, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già docente dell’Università degli studi di Catania, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi e spese di giudizio, in favore della menzionata Università, per il presunto danno all’immagine causato a tale amministrazione dalla condotta dell’odierno convenuto, condannato con sentenza definitiva per il reato di tentata concussione.
Dagli accertamenti condotti in sede penale era emerso che il [#OMISSIS#], abusando della sua qualità di professore universitario, aveva tentato di indurre alcune studentesse a fornirgli indebite prestazioni sessuali in cambio del superamento dell’esame di Economia politica, materia della quale egli era docente presso la Facoltà di Scienze Politiche. Per tali comportamenti, con sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p., era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di tentata concussione e tentata violenza sessuale (Tribunale di Catania, sentenza n. 154 del 24 febbraio 2014, passata in giudicato il successivo 21 marzo 2014).
La notizia aveva avuto una particolare eco mediatica, considerato anche che la denuncia di una delle studentesse era stata presentata subito dopo la registrazione di un servizio alla trasmissione televisiva “Le Iene”. Anche se, dopo lo scandalo, il professore [#OMISSIS#] aveva rassegnato le dimissioni, la vicenda illecita aveva gravemente danneggiato l’immagine dell’Università degli studi di Catania e la Procura erariale, dopo aver quantificato il danno all’immagine in via equitativa in € 100.000,00, lo contestava all’interessato con invito a dedurre del 14 ottobre 2014.
Il [#OMISSIS#] presentava deduzioni difensive, nelle quali sosteneva di essere rimasto vittima di una trappola ordita ai suoi danni e di aver rinunciato a difendersi [#OMISSIS#] sede penale accettando il patteggiamento, non perché colpevole ma al solo scopo di salvaguardare il prestigio dell’Università. Allo stesso fine aveva, inoltre, rinunciato a proseguire nell’insegnamento universitario.
Il Requirente, ritenendo tali difese insufficienti a superare la contestazione di responsabilità, ha evocato il [#OMISSIS#] all’odierna udienza, rilevando che la sentenza emessa dal [#OMISSIS#] penale ai sensi dell’art.444 c.p.p., anche se non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa, è titolo sufficiente per incardinare la giurisdizione della Corte in materia di danno all’immagine ai sensi dell’art.17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 ed esplica un particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie che, allo stato, non erano state offerte. Il Pubblico Ministero, infatti, riteneva privi di rilevanza i motivi personali che avevano indotto il [#OMISSIS#] a chiedere la applicazione della pena concordata e a presentare le dimissioni, atteso che il convincimento del [#OMISSIS#] deve formarsi sulla base di circostanze oggettive.
Conseguentemente, richiamando le risultanze dell’istruttoria penale, riteneva sussistente la condotta concussiva ascritta al convenuto, condotta che, per la sua stessa natura, era indubbiamente idonea a minare il prestigio dell’Ateneo catanese. Circa la quantificazione del danno, non potendosi applicare il meccanismo di predeterminazione legislativa previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n.20/1994, ha evidenziato il rilievo della funzione pubblica svolta dal [#OMISSIS#], la particolare gravità del reato ascrittogli, nonché l’ampiezza del clamor fori che aveva accompagnato la vicenda: sulla base di tali indici, quantificava il suddetto danno all’immagine in via equitativa in € 100.000,00.
Il [#OMISSIS#] si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’avv. [#OMISSIS#] in data 22 aprile 2015; [#OMISSIS#] stessa data perveniva richiesta di rinvio dell’udienza già calendarizzata per il 1° luglio 2015, per un concomitante impegno del difensore dinanzi ad altro [#OMISSIS#].
In data 29 giugno 2015, veniva poi depositata memoria difensiva.
In tale memoria, in via preliminare, la difesa del [#OMISSIS#] eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione di responsabilità per violazione dell’art.7 della legge n.97/2001, come richiamato dall’art.17, comma 30-ter,  d. l. n.78/2009, sul presupposto che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 c.p.p. non costituisca sentenza irrevocabile di condanna ai sensi delle disposizioni da [#OMISSIS#] citate.
A tale riguardo rilevava che la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. non è pronunciata a seguito di un accertamento di colpevolezza, ma sulla base di una mera delibazione di insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p., circostanza questa che non sarebbe smentita dalla previsione dell’art.445, comma 1-bis, c.p.p.
Nel merito chiedeva l’assoluzione del convenuto, poiché l’azione erariale si sarebbe fondata su di una erronea e contraddittoria valutazione dei fatti da parte della Procura erariale, che non aveva provveduto ad una istruttoria autonoma né aveva acquisito gli atti dell’indagine penale ma aveva fornito prova della condotta illecita contestata al convenuto solo attraverso la citata sentenza n. 154/2014. Al riguardo, la difesa del [#OMISSIS#] insisteva nell’argomentazione difensiva già presentata in sede istruttoria, ovvero che non sarebbe possibile riconoscere valore confessorio alla richiesta di pena concordata e allegava al fine il verbale della fonoregistrazione dell’interrogatorio svolto dal GIP nell’udienza del 1° dicembre 2009.
In via subordinata, contestava la quantificazione del danno operata dalla Procura agente, che non aveva considerato il minor pregiudizio recato da un delitto soltanto tentato, né il minor clamor fori derivante dalla definizione del processo penale a seguito del cd. patteggiamento e dalla tempestiva presentazione delle dimissioni da ogni incarico accademico. Chiedeva, pertanto, una più favorevole quantificazione del danno e l’applicazione del potere riduttivo.
Chiamato il giudizio all’udienza del 1° luglio 2015, veniva disposto il rinvio della trattazione all’udienza odierna come da richiesta motivata del difensore del convenuto.
In data 5 ottobre 2015, la difesa del [#OMISSIS#] depositava documentazione attinente alle transazioni intercorse con due delle persone offese nel procedimento penale sfociato [#OMISSIS#] sentenza n.154/2014, nonché le offerte reali disposte a favore di altre due di queste.
[#OMISSIS#] successiva data del 7 ottobre 2015, si univa alla difesa del prof. [#OMISSIS#] l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che faceva proprie le difese ed eccezioni già svolte dall’avv. Prof [#OMISSIS#].
All’udienza del 14 ottobre 2015, il Pubblico ministero, dopo aver ripercorso lo stato della giurisprudenza sull’ammissibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine del [#OMISSIS#] del cd. patteggiamento, insisteva [#OMISSIS#] richiesta di condanna.
I difensori del convenuto ripercorrevano la linea difensiva già esposta [#OMISSIS#] memoria di costituzione. Rilevavano, quanto [#OMISSIS#] atti di transazione depositati in data 5 ottobre 2015, che il riconoscimento di un risarcimento [#OMISSIS#] misura di euro 5.000,00 a favore delle persone offese dal tentativo di reato indicava un limite [#OMISSIS#] che non avrebbe dovuto essere superato nell’eventualità di riconoscimento della sussistenza del danno all’immagine all’Università degli studi di Catania.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’azione di responsabilità, sollevata dalla difesa del convenuto, sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Catania n. 154/2014, in quanto emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p., non costituisca sentenza irrevocabile di condanna ai sensi del combinato disposto dell’art.7 della legge n.97/2001, come richiamato dall’art.17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009.
Al riguardo, può osservarsi che gli interventi del legislatore del 2009 hanno limitato la protezione dell’immagine della pubblica amministrazione al ricorrere di condotte tipizzate, quali la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, accertata con sentenza passata in giudicato. E, infatti, l’art.17, comma 30 ter, del d.l.n.78/2009, convertito in legge n.102/2009, successivamente modificato dal d.l.n.103/2009, convertito in legge n.141/2009, recita: “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (…)”. Il richiamato art.7 della legge n.97/2001 dispone che: “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271”.
L’immagine della pubblica amministrazione, dunque, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell’articolo 97, non è tutelata di fronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore.
Tuttavia, diversamente da quanto opinato dalla difesa del convenuto, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che è possibile procedere per il risarcimento del danno all’immagine della P.A. nei confronti del dipendente pubblico sottoposto ad un processo penale che si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Anche se detta pronuncia, come dedotto dalla difesa, a [#OMISSIS#] dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p. introdotto dalla legge n. 234/2003, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ed in quello amministrativo, “per altro verso [#OMISSIS#] sostanza è equiparata dalla stessa disposizione ad una sentenza di condanna, avendo il [#OMISSIS#] penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato sulla cui qualificazione giuridica il P.M. e le parti hanno previamente concordato, sulla base della verifica della insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato, dell’accertamento che la qualificazione giuridica del fatto reato è corretta, e della valutazione della congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa” (così la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n.9/2010; in senso conforme, ex multis, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 756/2009; Appelli Sicilia, n.149/A/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#], n. 86/2013).
L’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’azione è, pertanto, rigettata.
2. Nel merito, il convenuto ha eccepito l’infondatezza dell’azione della Procura erariale, poiché la stessa aveva fornito prova della condotta contestatagli attraverso la sentenza penale.
2.1. Sul punto può utilmente essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento ) costituisce indiscutibile elemento di prova per il [#OMISSIS#] di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il [#OMISSIS#] penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita  dall’efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova” (ex plurimis Cass. Civ. n. 6668 del 2011; Cass., SS.UU. Civili, n. 5756 del 2012; Cass., sez. lav., 21 marzo 2003, n. 4193).
Analogamente, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che la sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. possa assumere “particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” (Corte dei conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A) e se,  da un lato, la stessa “è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato, e pertanto ben può essere valutata dal [#OMISSIS#] contabile unitamente [#OMISSIS#] altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal [#OMISSIS#] al pari degli altri elementi del giudizio” (Corte Conti, sez. I, 18 marzo 2003, n. 103/A).
Come affermato dalla Sezione piemontese, “ne discende, quale corollario, che sebbene la sentenza penale di patteggiamento non comporti automaticamente l’applicazione dei rigori previsti dall’art. 651 c.p.p. in ordine [#OMISSIS#] effetti dell’accertamento penale nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, tuttavia tale pronuncia riveste specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all’imputato, vincibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie (…) La sentenza penale di patteggiamento può quindi essere utilizzata “come elemento di prova dal [#OMISSIS#] contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri “aliunde”, in assenza di valide argomentazioni di segno contrario” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il [#OMISSIS#], n.141/2012, Id., n.9/2015).
In senso analogo si è espressa la Corte di Cassazione che ha affermato che la sentenza di applicazione di pena patteggiata “pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini”, presuppone “pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova” (Cass. n. 9358 del 05.05.2005; id. Sez. Unite n. 17289 del 31.07.2006).
Pertanto, la giurisprudenza contabile si è orientata nel senso che “alla condanna applicata nel giudizio penale sull’accordo delle parti va attribuito l’effetto di provare, nel processo contabile, l’illiceità dei fatti e l’addebito degli stessi al presunto responsabile, cui spetta quindi di eventualmente fornire in causa le contrarie prove necessarie a discolparsi” (Corte dei conti, Sezione Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.5/2015, che richiama Corte dei Conti, Sezione I, n. 187/2003, n. 3/2004, n. 133/2004 e n. 338/2005; Sezione Liguria n. 449/2007; Sezione Toscana n. 409/2007).
Il Collegio ritiene condivisibile tale orientamento: la scelta del legislatore di circoscrivere l’efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento all’ambito del giudizio disciplinare (art.653 c.p.p.) comporta che il Collegio in questa sede non è vincolato all’accertamento condotto in sede penale e può, quindi, autonomamente valutare gli elementi già raccolti in tale sede. A tali elementi potranno aggiungersi quelli acquisiti dal Pubblico ministero contabile, ove lo stesso abbia ritenuto necessario condurre un’autonoma istruttoria, nonché quelli offerti dal convenuto. Una nuova e diversa valutazione può, quindi, discendere, oltre che dall’applicazione dei criteri di valutazione propri del procedimento di responsabilità amministrativa, anche dalla considerazione di elementi probatori nuovi ma tali elementi dovranno essere tali da superare quella particolare efficacia probatoria che è propria della sentenza di patteggiamento.
In altri termini, la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. può essere sufficiente a fondare una dichiarazione di responsabilità amministrativa; è il convenuto a dover offrire nuovi elementi di prova che consentano di disconoscere l’illeceità dei fatti per i quali egli stesso, unitamente al Pubblico ministero, ha chiesto l’applicazione di una pena.
2.2. In tale quadro si inserisce l’argomentazione della difesa del [#OMISSIS#] che, al fine di provare che la richiesta di pena concordata non avrebbe valore confessorio, si riporta all’interrogatorio svolto dal GIP nell’udienza del 1° dicembre 2009 al fine di sostenere che i comportamenti da lui tenuti, per quanto goffi e inopportuni, fossero privi di [#OMISSIS#] contenuto intimidatorio.
L’interrogatorio, così come le deduzioni presentate dal [#OMISSIS#] al PM contabile [#OMISSIS#] fase istruttoria, offrono una chiave di interpretazione meramente soggettiva di comportamenti indebiti nei confronti di una studentessa, comportamenti che non potevano essere smentiti, in quanto oggetto di riprese televisive.
Gli elementi oggettivi che vengono in evidenza sono che il convenuto ha fatto richiesta dell’applicazione della pena concordata per i reati di tentata concussione per induzione e di tentata violenza sessuale con abuso di autorità nei confronti di cinque diverse persone offese su di un arco temporale di quasi cinque anni e che ha, altresì, offerto un risarcimento del danno a quattro delle persone offese.
Dopo aver tenuto un comportamento di piena ammissione della propria colpevolezza, il [#OMISSIS#], in questa sede non ha fornito prove contrarie dalle quali poter dedurre la sua innocenza, ma ha soltanto tentato di dare una spiegazione, in termini di imputabilità dei propri comportamenti a diverso atteggiamento psicologico, che non può essere accettata in quanto non supportata da elementi probatori oggettivi, ma nemmeno dal criterio probabilistico dell’ id quod plerumque accidit.
Si ritiene, pertanto, provato che il convenuto sia responsabile dei reati tentati per i quali è stato condannato con la citata sentenza n.154/2014.
3.1. Come già riportato [#OMISSIS#] parte in fatto, l’azione della Procura contabile è diretta ad ottenere il ristoro del presunto danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, derivante dai comportamenti tenuti dal [#OMISSIS#] per i quali è stato condannato in sede penale, ovvero dai plurimi tentativi di indurre delle studentesse universitarie a fornirgli indebite prestazioni sessuali in cambio del superamento dell’esame di Economia politica. Tali comportamenti, [#OMISSIS#] prospettazione attorea, hanno cagionato una lesione dell’immagine dell’Università degli studi di Catania;  il relativo danno è stato poi quantificato sulla base di criteri equitativi in euro 100.000,00.
A tale riguardo, viene in evidenza la circostanza che, per la pubblica amministrazione, è stata ritenuta ammissibile una tutela risarcitoria del danno intrinsencamente connesso alla perdita dell’immagine. Ed, infatti, tanto il [#OMISSIS#] delle leggi, nel 2010, quanto la Cassazione, nel 2012, hanno preso atto dell’evoluzione della giurisprudenza contabile che ha rilevato “la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento del danno con riferimento alla dimensione della lesione dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri oggettivi, soggettivi e sociali” elaborati dalle Sezioni riunite sin dal 2003 (così Corte dei conti, Sezione III Centrale, 1.2.2012, n.160, che riprende la precedente pronuncia n.143/2009).
Valga a tale proposito un passaggio della già citata sentenza della Cassazione a Sezioni unite, n.5756 del 2012, che a sua volta riprende la sentenza del [#OMISSIS#] delle leggi n.355/2010. A fronte della censura mossa da uno dei ricorrenti ad una sentenza della Corte dei conti che aveva ritenuto di liquidare il danno non patrimoniale inteso come vulnus in sé all’immagine e alla moralità della p.a., la Cassazione ha affermato “che, inoltre, è del tutto in linea col sistema che la responsabilità amministrativa presenti, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, una particolare connotazione derivante dalla accentuazione dei [#OMISSIS#] sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; che, ancora, il particolare atteggiarsi del danno non patrimoniale dell’ente pubblico “deve necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell’oggetto di tutela, rappresentato dall’esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità ed il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione”” (così Cassazione, n.5756/2012, paragrafo 11.1; la citazione della Corte di Cassazione è ripresa dalla sentenza della Corte costituzionale n.355/2010).
Da un lato, dunque, l’immagine della pubblica amministrazione, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell’articolo 97, non è tutelata difronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore; dall’altro lato, il risarcimento è consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino dell’immagine a seguito del singolo evento lesivo, sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla dimensione della lesione, poiché “qualsiasi spesa dell’amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e all’imparzialità, ha per ciò stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine pubblica” (Corte dei conti, Sezione III c.le, n.160/2012, già citata).
Questa Sezione ha già avuto modo in precedenza di rimarcare che costituisce fatto notorio che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute istituzionalmente ad impiegare sistematicamente rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell’ottica di migliorare gradualmente gli standard di efficienza e di efficacia della propria azione, in modo anche da promuovere la diffusione all’esterno di un’immagine di sé caratterizzata dal rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di esclusiva ed efficace tutela degli interessi della collettività ed in modo da incrementare la fiducia dei cittadini e degli utenti nelle istituzioni e nei servizi pubblici.
Da questo punto di vista, appare palese e indiscutibile che i comportamenti illeciti e gravemente devianti tenuti da pubblici funzionari e dagli incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, risultano normalmente percepiti dall’opinione pubblica come immediatamente riferibili (oltre che ai loro autori materiali) alla stessa Istituzione cui essi appartengono, la quale viene a perdere inevitabilmente prestigio e credibilità di fronte alla collettività (cfr., Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n.578/2011).
Come ricordato dalle Sezioni riunite nel 2011, “in definitiva, sulla scorta dei principi affermati [#OMISSIS#] sentenza della Terza Sezione centrale d’appello n. 143/2009 anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell’11 novembre 2008), e dei conformi orientamenti delle altre sezioni di appello sopra richiamati, deve ritenersi che il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.” (SS.RR., n.1/2011, par. 7).
3.2. Alla luce di tali approdi giurisprudenziali e tenuto altresì conto che alla fattispecie non è applicabile, ratione temporis, la disciplina dell’art.1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994, si può affermare che la sussistenza e l’entità del pregiudizio alla reputazione dell’Ateneo catanese arrecato dalla condotta delittuosa del [#OMISSIS#] tuttora devono essere valutate attraverso i criteri enunciati dalle Sezioni Riunite [#OMISSIS#] pronuncia n. 10/2003/QM, vale a dire: quelli di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all’entità dell’eventuale arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal responsabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della stessa Amministrazione, al clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della lesione inferta al [#OMISSIS#] tutelato.
3.3. Tanto premesso, deve ritenersi che il Pubblico Ministero abbia assolto l’onere probatorio su di lui gravante circa la sussistenza del danno e la sua riconducibilità al comportamento del [#OMISSIS#].
In primo luogo, [#OMISSIS#] considerati la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente e l’entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi (cosiddetto criterio oggettivo).
Nel [#OMISSIS#] di specie, la variabile in questione assume una [#OMISSIS#] significativa, tenuto conto della natura del delitto (concussione) per il quale il convenuto è stato condannato, della reiterazione dei comportamenti delittuosi e dell’importanza dei doveri istituzionali che ha dolosamente violato e delle ripercussioni negative verificatesi oggettivamente sulla funzionalità dell’amministrazione d’appartenenza. Tuttavia, la gravità del comportamento è minore di quanto ritenuto dalla Procura, perché deve tenersi conto anche del fatto che i reati contestati sono tutti reati di pericolo e che in sede penale sono state riconosciute più circostanze attenuanti che, unitamente riduzione derivante dal patteggiamento, hanno portato all’applicazione in definitiva di una pena di due anni e sei mesi reclusione, sospensivamente condizionata.
In secondo luogo, deve tenersi conto delle caratteristiche dell’Amministrazione interessata, del grado rivestito e del ruolo svolto dal pubblico dipendente al suo interno nonché della [#OMISSIS#] più o meno “rappresentativa” (per l’Amministrazione) di tale soggetto nei confronti della collettività (cosiddetto criterio soggettivo).
Nel [#OMISSIS#] di specie, viene in evidenza che il [#OMISSIS#] era un professore universitario e che aveva tentato di sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi indebiti. Non appare, pertanto, dubitabile la [#OMISSIS#] rappresentativa di tale soggetto nei confronti della collettività. Deve, tuttavia, anche considerarsi, come rilevato dalla difesa del convenuto, che il [#OMISSIS#] si è prontamente dimesso dall’incarico di insegnamento, con l’effetto di contenere il danno sotto tale profilo.
Da [#OMISSIS#], occorre considerare l’ampiezza della diffusione nell’ambiente sociale (anche per effetto del “clamor fori” e dell’azione dei “mass media”) dell’immagine negativa dell’Amministrazione interessata e l’entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente nell’esercizio di funzioni istituzionali (cosiddetto criterio sociale).
Nel [#OMISSIS#] di specie ampia è stata la diffusione mediatica della notizia, atteso che l’incontro del [#OMISSIS#] con la prima delle studentesse che avevano presentato denuncia è stato oggetto di un servizio televisivo su una rete a diffusione nazionale. La Procura ha, inoltre, provato l’eco data dalla stampa alle vicende penali del [#OMISSIS#].
Deve, pertanto, concludersi che, in base al “criterio sociale”, il detrimento per l’immagine e la perdita di prestigio dell’Università sia stato significativo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’azione del Pubblico ministero può ritenersi fondata nell’an, ovvero quanto alla sussistenza del pregiudizio all’immagine dell’Università degli studi di Catania recato dal comportamento delittuoso dell’odierno convenuto.
5. La domanda attorea, tuttavia, può essere solo parzialmente accolta sotto il profilo dell’ammontare del danno.
È già stato osservato che – in assenza di espresso riferimento alle spese per il ripristino dell’integrità della propria immagine e del proprio prestigio, che l’Amministrazione interessata abbia già sostenuto o che debba, presumibilmente, ancora sostenere – il [#OMISSIS#] può procedere alla quantificazione del danno risarcibile, anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., [#OMISSIS#] restando che, in base ai principi generali di cui all’art. 2697 c.c., costituisce elemento essenziale dell’atto di citazione emesso dal pubblico ministero l’indicazione di congrui parametri utilizzabili dal [#OMISSIS#] per la quantificazione.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, in tale valutazione equitativa non ha diretta rilevanza l’ammontare del risarcimento riconosciuto dal [#OMISSIS#] alle studentessa offese, poiché il danno dalle stesse subito è di natura del tutto diversa dal danno subito dall’Università degli studi di Catania.
Sotto altro profilo, la circostanza che il [#OMISSIS#] si sia prontamente adoperato per risarcire alcune persone offese diminuisce la gravità dei comportamenti ascrittigli, così come il patteggiamento della pena e la presentazione delle dimissioni dall’incarico di docente universitario.
Tali circostanze, unitamente al fatto che la condanna ha riguardato dei delitti tentati e non conclusi, implica una quantificazione del danno minore di quella prospettata dal pubblico attore alla stregua dei menzionati criteri oggettivo e soggettivo.
Sulla base, infatti, degli elementi offerti alla valutazione del Collegio dalla difesa del convenuto, deve ritenersi che in base ai criteri oggettivo e soggettivo, il detrimento per l’immagine e la perdita di prestigio dell’amministrazione, derivante dal comportamento illecito del [#OMISSIS#], sia stato meno grave di quanto ritenuto dall’organo che procede. Inoltre, [#OMISSIS#] valutazione equitativa il Collegio deve tener conto della giurisprudenza prevalente in fattispecie analoghe.
Sulla scorta di tutti gli elementi sopra descritti, il Collegio reputa equo, ex art. 1226 c.c., quantificare il danno [#OMISSIS#] misura di € 40.000,00.
Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] va conclusivamente, condannato al risarcimento, nei confronti dell’Università degli Studi di Catania, della somma di € 40.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria. All’importo suddetto [#OMISSIS#] aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62218 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]:
– al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Catania, della somma di € 40.000,00 (quarantamila/00), somma da maggiorare degli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;
– al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 228,69.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 14 ottobre 2015.       
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.<