Tra le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi, disciplinate dall’art. 204 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non è contenuto alcun richiamo all’errore di diritto, difficilmente percepibile dal fruitore del trattamento di quiescenza, da intendersi come errata interpretazione o applicazione di norme sia sostanziali che procedurali, queste ultime inerenti al procedimento adottato per l’emissione del provvedimento pensionistico. Sicché, un provvedimento di autotutela, emesso a seguito dell’attribuzione della pensione definitiva e adottato in base alla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, non può legittimamente comportare la riduzione del trattamento pensionistico. Risulta poi irrilevante ogni possibile valutazione circa lo stato soggettivo del pensionato ai fini del trattenimento o meno delle somme.
Corte dei conti reg., Sicilia, 27 febbraio 2018, n. 146
Personale medico-universitario – Rideterminazione trattamento pensionistico – Base pensionabile – Indennità di equiparazione
PENSIONI – PREVIDENZA SOCIALE
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 15-02-2018) 27-02-2018, n. 146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 64448 del registro di segreteria, depositato in data 10 marzo 2017 ad istanza di P. A. NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] E [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’ e elettivamente domiciliato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2396 presso lo studio del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
CONTRO
INPS (ex gestione INPDAP) sede provinciale di [#OMISSIS#]
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale;
visto il D.Lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile);
Uditi all’udienza del 15 FEBBRAIO 2018 l’avv. [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] per l’INPS
Svolgimento del processo
Con Provv. n. ME 1032016000144 l’INPS rideterminava la pensione dell’odierno ricorrente in Euro 28.422,53 pensione già calcolata in modo definitivo al momento della collocazione in quiescenza avvenuta il 1 gennaio 2011 e calcolata in Euro 36.256,19 poi rideterminata in Euro 36.444,122, quantificando in Euro 44.952,90 il credito dell’INPS nei confronti della parte ricorrente, che si sarebbe formato dal momento della liquidazione della pensione e determinando in Euro 249,02 la somma che l’INPS avrebbe provveduto a recuperare mensilmente a decorrere dal 1 giugno 2016.
L’indebito si sarebbe formato per la erronea inclusione [#OMISSIS#] base pensionabile della indennità di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 dovuta al personale del comparto università in convenzione sanitaria;
L’INPS, con memoria del 14 luglio 2017, costituendosi ai soli fini del giudizio cautelare, chiedeva il rigetto della domanda, stante l’inesistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus [#OMISSIS#] iuris.
All’udienza del 20 luglio 2017, il [#OMISSIS#], ritenuto che [#OMISSIS#] fattispecie, a un primo esame degli atti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sussistessero i requisiti sia del “periculum in mora”, che del “fumus [#OMISSIS#] iuris” ordinava la sospensione del provvedimento dell’INPS 4800.12/05/2016.0126526 con cui si dispone il recupero, mediante trattenute mensili della complessiva somma di Euro 44.952,90.
Con memoria depositata il 5 febbraio 2018 l’INPS ha ribadito la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, con [#OMISSIS#] di spese e competenze di lite.
Il decidente al [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava – ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008 nonché ai sensi del comma 1 dell’art. 167 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento pensionistico già attribuitogli con Provv. del 2011 nonché l’accertamento della eventuale irripetibilità delle somme richieste in pagamento dall’INPS a seguito della rideterminazione in peggio, del proprio trattamento di quiescenza. Le norme che costituiscono il parametro per valutare la fondatezza della domanda sono contenute negli articoli 203 e seguenti del D.P.R. n. 1092 del 1973: in particolare, l’art. 204 individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi; l’art. 205 fissa il [#OMISSIS#] entro il quale possono essere emanati i provvedimenti in autotutela; infine, l’art. 206 indica i presupposti in presenza dei quali sia possibile procedere al recupero delle somme erogate ma non dovute. Il [#OMISSIS#] di specie ricade [#OMISSIS#] disciplina contenuta nelle norme citate, dovendosi, in primo luogo, osservare che il trattamento, poi modificato, rivestiva carattere di definitività. L’amministrazione, infatti, nel 2016 ha modificato un provvedimento già definitivo. Inoltre, occorre porre in evidenza che la contestata modifica, adottata dopo 5 anni dall’attribuzione della pensione definitiva avvenuta nel 2011, è discesa dalla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, traendo, cioè, origine da un preteso errore di diritto, [#OMISSIS#] non contemplato dal richiamato art. 204.
In detto elenco non è contenuto alcun richiamo all’errore di diritto, difficilmente percepibile dal fruitore del trattamento di quiescenza, da intendersi come errata interpretazione o applicazione di norme sia sostanziali che procedurali, queste ultime inerenti al procedimento adottato per l’emissione del provvedimento pensionistico (sul punto si veda mutatis mutandis anche la sentenza n. 16/2011/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, secondo la quale “in materia di pensioni di [#OMISSIS#] non esiste un generale potere di annullamento d’ufficio, in via di autotutela, di provvedimenti viziati da errori di diritto”, esercitabile ai sensi dell’art. 1, comma 136, della L. n. 311 del 2004 e dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. n. 15 del 2005, essendo la materia regolata in via speciale dall’art. 81 del D.P.R. n. 915 del 1978). La speciale disciplina di cui sopra, volta ad impedire la revoca o la modifica del trattamento pensionistico definitivo a cagione di un errore di diritto è stata ritenuta conforme a Costituzione [#OMISSIS#] sentenza n. 208/2014 del [#OMISSIS#] delle leggi.
Sulla base dell’esegesi delle norme in commento appare, quindi, meritevole di accoglimento la pretesa di parte attrice all’intangibilità del proprio trattamento ed illegittimo il provvedimento di autotutela impugnato, emanato al di fuori dei casi in cui ne era consentita l’adozione, mentre la difesa spiegata dall’INPS non muta le conclusioni in merito alla fondatezza della pretesa di parte attrice.
Il trattamento di quiescenza, pertanto, non poteva essere modificato in alcun modo. Risulta irrilevante, pertanto, ogni possibile valutazione circa lo stato soggettivo del pensionato ai fini del trattenimento o meno delle somme dal momento che, alla luce delle suddette affermazioni, non sussiste alcun indebito.
All’accoglimento del ricorso segue l’obbligo da parte dell’amministrazione di rideterminare il trattamento di quiescenza, riportandolo, quindi alla somma originariamente riconosciuta, nonché l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere il maggior trattamento pensionistico ed i relativi arretrati nonché di restituire comunque quanto eventualmente trattenuto anche a titolo di compensazione.
Sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione deve essere riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto della parte ricorrente [#OMISSIS#] interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), [#OMISSIS#] l’orientamento giurisprudenziale [#OMISSIS#] della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d’Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d’Appello n. 182/2003), le cui motivazioni sono condivise da questo [#OMISSIS#].
Le spese seguono la soccombenza; il [#OMISSIS#] condanna l’INPS al pagamento della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) a favore della parte ricorrente, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il [#OMISSIS#] Unico per le Pensioni, con riferimento al ricorso n 64448 proposto da P. A. dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, riportandolo, quindi alla somma originariamente riconosciuta e, pertanto, condanna l’amministrazione a corrispondere il maggior trattamento pensionistico ed i relativi arretrati nonché di restituire quanto eventualmente trattenuto anche a titolo di compensazione;
Sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione deve essere riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto della parte ricorrente [#OMISSIS#] interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento.
Condanna l’INPS al pagamento della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) a favore della parte ricorrente, oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo il 15 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria 27 febbraio 2018.