L’elemento soggettivo della colpa grave è ravvisabile in capo al segretario amministrativo pro-tempore di un dipartimento universitario che abbia ricevuto la notifica di una cartella esattoriale indirizzata all’Università, prestando così acquiescenza all’errore di notifica che, invece, avrebbe potuto essere eccepito in giudizio dall’ateneo. Tale colpa grave è ancora più evidente qualora il segretario abbia poi seguito l’iter della pratica non solo senza successo, ma anche dimenticando di informare dell’accaduto gli uffici competenti dell’Università, perché questi ultimi assumessero tutte le iniziative (da essi ritenute) necessarie per tutelare l’ateneo.
Corte dei conti, sez. I, 11 settembre 2015, n. 475
Segretario amministrativo pro-tempore – Tardivo pagamento cartella esattoriale
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. I App., Sent., 11-09-2015, n. 475
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] DELLA [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 48403 del registro di segreteria della Sezione, sull’appello proposto dai sig. M.D.M., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via [#OMISSIS#] Civinini n. 12,
avverso
la sentenza 14 luglio 2014, n. 588 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.
VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITI, [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 18 giugno 2015, il consigliere relatore dr. [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante, nonchè il Pubblico Ministero, [#OMISSIS#] persona del vice Procuratore generale dr.ssa [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#];
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Il dr. M.D.M. ha impugnato la sentenza n. 588/2014 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, che lo aveva condannato al pagamento, in favore dell’Università “La Sapienza” di Roma della somma di Euro 39.805,45, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese; ciò in quanto l’interessato, segretario amministrativo pro-tempore del Dipartimento di Chirurgia “[#OMISSIS#] Valdoni” della su detta Università, avrebbe determinato un ingiusto danno per tardivo pagamento della cartella esattoriale n. 09720060160984358000, intestata all’Università e notificata il 12.10.2006, relativa all’adeguamento della superficie delle aree oggetto della TARSU 2002.
Più in particolare, con atto di intimazione di pagamento notificato il 26.5.2011, Equitalia Gerit S.p.A. intimava all’Università di Roma il pagamento della somma di Euro 39.805,45, a titolo di interessi di mora e spese, a fronte del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 0970060160984358000 di Euro 108.241,48, intestata all’Università stessa, che era stata notificata il 12.10.2006 per adeguamento della [#OMISSIS#] superficie delle aree oggetto di tributo TARSU 2002.
Per tali fatti la Procura Regionale ha evocato in giudizio l’odierno appellante (segretario amministrativo pro-tempore del Dipartimento di Chirurgia “[#OMISSIS#] Valdoni”), ritenendolo responsabile del danno di Euro 148.048,91, più interessi e rivalutazione, con riferimento a:
– accettazione della notifica di un atto indirizzato presso la sede del Dipartimento anziché la sede legale dell’Università;
– mancata informazione, entro i termini utili, alla competente struttura universitaria, affinché questa potesse assumere tutte le iniziative ritenute necessarie a tutelare l’Università circa la notifica della cartella esattoriale n. 0970060160984358000, di Euro 108.241,48;
– mancanza di iniziative finalizzate all’annullamento della predetta cartella, risultando del tutto insufficiente l’istanza di rettifica presentata in data 12.01.2007 al Comune di Roma.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 24/2014 la Sezione giurisdizionale ha disposto l’acquisizione dall’Università “La Sapienza” della relazione ispettiva depositata in data 13.09.2011 dalla Commissione amministrativa incaricata di accertare i fatti che hanno originato l’emissione della predetta cartella esattoriale.
All’esito dell’udienza dibattimentale del 3.7.2014, il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto la pretesa attorea parzialmente meritevole di accoglimento, avendo accertato l’antidoverosità dei comportamenti del dr. D.M., ritenuti integrare una prassi di disordine amministrativo, con conseguente possibilità di disguidi o ritardi, [#OMISSIS#] specie produttivi di danno erariale, da riconnettere a sanzioni tributarie e interessi di mora a carico dell’Università. Il [#OMISSIS#] ha peraltro rideterminato la consistenza del danno erariale, costituito dall’importo erogato dall’Università “La Sapienza” a seguito della liquidazione delle sanzioni e degli interessi di mora (Euro 39.805,45) al netto della quota capitale dovuta, non ritenendo esservi certezza in ordine all’esito dell’eventuale impugnazione dell’originaria cartella esattoriale n. 0970060160984358000 (per Euro 108.241,48). Ciò, tenendo anche conto del fatto che la stessa Università ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale (cfr. nota prot. n. (…) in data 03/11/2011) solo con riferimento all’intimazione di pagamento della somma di Euro 39.805,45, per interessi di mora e spese successive (a fronte del mancato, tempestivo pagamento della cartella esattoriale originaria).
Con l’odierno atto di appello M.D.M. ha dedotto i seguenti motivi:
A) Assoluta mancanza di colpa grave nei comportamenti posti in essere dal convenuto a tutela dell’ufficio da lui amministrato. La sentenza avrebbe travisato completamente il comportamento e lo scrupolo del funzionario. In primo luogo il dr. D.M. contesta i termini usati dal primo [#OMISSIS#] per indicare la sua condotta (grave trascuratezza [#OMISSIS#] cura degli interessi dell’ente di appartenenza), perché sarebbe vero il contrario, visti anche gli attestati di stima di cui alle dichiarazioni del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Direttore del dipartimento pro-tempore, della collega sig.ra [#OMISSIS#] e del suo successore, P.D.F.. Inoltre, a suo avviso, l’aver deciso di non consegnare la cartella all’ufficio competente dell’ente e di andare direttamente in Comune per formulare un’istanza di rettifica della stessa significa aver agito con diligenza e non con trascuratezza.
B) Mancanza della colpa grave sotto il profilo dell’errore scusabile; error in iudicando; mancato esame delle difese del convenuto. La Corte di prime cure non avrebbe considerato tutta l’attività posta in essere dall’interessato, che ha evitato ulteriori esborsi a carico dell’Università. Inoltre, sempre secondo l’appellante, il [#OMISSIS#] non avrebbe esaminato una circostanza simile relativa ad altra cartella – TARSU 2008 (anno 2002) – da lui gestita con diligenza, intrattenendo rapporti con il Comune di Roma presso il quale si era recato con la dipendente sig.ra [#OMISSIS#].
C) Mancata escussione testimoniale; conseguente mancata riduzione dell’addebito; difetto di istruttoria sul debito dell’Università; nullità della sentenza. Il dr. D.M. contesta il diniego della prova per testi della collaboratrice [#OMISSIS#], anche facendo riferimento all’episodio prima citato, relativo alla cartella esattoriale del 2008. Richiama poi un articolo pubblicato sul web, in cui si dà notizia dell’inadempimento milionario dell’Università in ordine al pagamento della TARSU; conclude raffrontando il proprio comportamento con la grave condotta dell’Università, per evidenziare la scarsa rilevanza della prima rispetto alla seconda, nonché l’accanimento verso di lui a fronte di episodi ben più gravi.
L’appellante ha quindi così concluso: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, considerare qui riproposte ed interamente confermate tutte le richieste, istanze e conclusioni formulate dal convenuto Dott. M.D.M. nel giudizio di primo grado; IN VIA PRELIMINARE, che la Corte voglia rideterminare il preteso danno erariale di Euro 39.805,45 corrispondenti [#OMISSIS#] interessi di mora e altre spese maturati sull’originaria cartella di pagamento calcolando l’importo sin al 15.12.2008 e non sin al 26.5.2011, come in atti; IN VIA ISTRUTTORIA, che la Corte voglia disporre l’audizione del convenuto e della funzionaria dell’UniversitàSignora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come in atti generalizzata, perché vengano sentiti sui fatti di causa di cui sono stati protagonisti congiuntamente; IN VIA PRINCIPALE, che il dott. M.D.M., nato a Roma il 10 giugno 1959, sia prosciolto da ogni addebito per non aver causato il danno erariale imputatogli; IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA, che il dott. M.D.M. sia prosciolto da ogni addebito non sussistendo nel suo comportamento, per la qualifica e la funzione rivestita, alcuna colpa grave; IN VIA SUBORDINATA, che la Corte, [#OMISSIS#] deprecabile ipotesi che ritenesse sussistente una qualche responsabilità in capo al convenuto, voglia, tenuto conto della buona fede dello stesso e dell’errore scusabile, nonché dell’inerzia di altri pubblici dipendenti a [#OMISSIS#] titolo coinvolti [#OMISSIS#] vicenda, avvalendosi del potere riduttivo, determinare in Euro 1 (uno) la somma dovuta dal dr. D.M.. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio. Con esplicita riserva di meglio motivare ed altro addurre in udienza all’esito delle deduzioni del Procuratore Generale”.
Con le proprie conclusioni, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell’appello proposto.
Ritiene l’Organo requirente che i primi [#OMISSIS#] abbiano correttamente tracciato i [#OMISSIS#] della responsabilità del dr. D.M., rilevando l’evidenza dell’elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante gravità, per non avere egli tenuto la necessaria attenzione per i doverosi adempimenti amministrativi da porre in essere, aggravando il [#OMISSIS#] di spese addizionali per sanzioni ed interessi e vulnerando il rispetto della legittimità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990, in un contesto in cui l’Amministrazione opera con l’efficienza e l’economicità dei propri apparati, così come imposto dai principi costituzionali dell’art. 97.
La sentenza, osserva il Procuratore, ha fatto riferimento anche ai rilievi formulati della relazione ispettiva, riassumibili nei seguenti [#OMISSIS#]:
– la cartella 0970060160984358000 è stata erroneamente notificata e improvvidamente ricevuta dal dr. D.M.;
– tale cartella poteva essere oggetto di impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (anche sotto il profilo dell’erronea indicazione del codice fiscale);
– non trova alcun riscontro l’affermazione del convenuto, secondo cui sarebbe stata fornita adeguata informazione della vertenza al prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– il dr. D.M. si è superficialmente e negligentemente attivato per l’annullamento della soprariferita cartella; in particolare, ricorda il PM, la Commissione ha rilevato che “il sig. D.M. non ha, tuttavia, tenuto conto delle insolvenze e delle conseguenze di carattere giuridico e patrimoniale che sarebbero derivate dal non aver avvisato i competenti organi dell’Ateneo”.
Il Procuratore passa poi ad esaminare i motivi di appello.
Sulla dedotta mancanza di colpa grave nei comportamenti posti in essere dal funzionario, osserva il PM che egli avrebbe dovuto, una volta ricevuta erroneamente la notifica, quello di consegnare l’atto proprio all’ufficio competente, avvertendo il vertice, unico investito delle funzioni e del potere di decidere la linea difensiva da seguire, ivi compresa la scelta di pagare nell’immediato ovvero di proporre ricorso al [#OMISSIS#] tributario o di presentare istanza di autotutela.
Peraltro, osserva ancora, trattenendo l’atto presso di sé il dr. D.M. si è gravato di una grande responsabilità che avrebbe richiesto quella diligenza che non ha dimostrato di possedere, poiché la scelta di proporre istanza di rettifica, non sospendendo i termini di impugnazione, gli avrebbe imposto un controllo [#OMISSIS#] dell’esito della richiesta, per non esporre la sua amministrazione a un maggior danno connesso al trascorrere del tempo.
Proprio l’aver proposto l’istanza di rettifica in Comune, senza monitorarne l’esito e l’aver permesso la lievitazione degli interessi per svariati anni e l’aver omesso di controllare i termini decadenziali per l’impugnazione, integra secondo la Procura i [#OMISSIS#] di grave trascuratezza [#OMISSIS#] trattazione di una questione che esponeva la sua amministrazione al pagamento di un’ingente somma. Si tratta, ad avviso del Procuratore, di un giudizio obiettivo e incontestabile, che [#OMISSIS#] non può trovare confutazione nelle generiche e inconferenti dichiarazione dei soggetti richiamati in atti dall’appellante. Il primo [#OMISSIS#] avrebbe dunque tracciato acutamente i [#OMISSIS#] di colpa grave, consistenti “(…) 1. prima, per aver improvvidamente ricevuto la notifica di un atto non pertinente all’ufficio di sua appartenenza; 2. dopo, per avere maldestramente gestito il contenzioso tributario; 3. di seguito, per non avere dato la dovuta informazione della vicenda in questione, impedendo così qualsiasi difesa dell’Amministrazione e cagionando direttamente l’emissione di una seconda cartella in relazione a sanzioni e interessi di mora (…)”; in definitiva, ricorda, secondo il primo [#OMISSIS#], l’appellante, “a fronte della sua improvvida ricezione dell’atto sanzionatorio, aveva tutto il tempo per informare i vertici istituzionali per evitare, comunque, le conseguenze dannose derivanti dalle ulteriori sanzioni e interessi di mora”.
Circa l’affermata mancanza della colpa grave sotto il profilo dell’errore scusabile e sul presunto, mancato esame delle difese del convenuto (il [#OMISSIS#] non avrebbe esaminato una circostanza simile relativa alla altra cartella TARSU 2008), il motivo è ritenuto privo di rilievo, poiché riguarda altra fattispecie che, come tale, non può scusare la condotta tenuta nel [#OMISSIS#] in oggetto.
Infine sulla lamentata mancata escussione testimoniale e sul presunto difetto di istruttoria sul debito dell’Università, il Requirente valuta come del tutto inconferente il tentativo di far assurgere a condotta non grave quella dell’appellante, procedendo al raffronto con più gravi inadempimenti perpetrati [#OMISSIS#] stessa amministrazione: ciò non potrebbe scusa non solo sul piano morale ma, soprattutto, sul piano giuridico, a fronte del principio della responsabilità personale dell’illecito amministrativo. [#OMISSIS#] il fatto che il dr. D.M. ha tenuto una condotta dannosa non conforme ai doveri del suo ufficio e, perciò, deve considerarsi comunque responsabile, nonostante [#OMISSIS#] stessa amministrazione si siano verificate altre fattispecie di danno, peraltro tutto da verificare.
Per le ragioni su esposte, il Procuratore generale ritiene che, l’appello non meriti accoglimento, né gli sembra che vi possa essere spazio per riduzioni del quantum debeatur, come richiesto in via subordinata dall’interessato, fino al punto di azzerare il danno a un Euro; parimenti non trova fondamento, sempre ad avviso del PM, la richiesta di ridurre il danno calcolando l’importo fino alla data del 15.12.2008, posto che la condotta illecita del dr. D.M. costituisce proprio la causa del surplus di esborso per interessi di mora e sanzioni, maturati sino all’intimazione di pagamento notificata il 26.5.2011.
In definitiva, il Procuratore chiede il rigetto dell’appello proposto dal dr. D.M., con condanna dell’appellante alle spese dei due gradi di giudizio.
All’udienza dibattimentale odierna, l’avv. [#OMISSIS#] evidenzia che il dr. D.M. ha prestato servizio lodevole per oltre 35 anni, come attestato dal dr. [#OMISSIS#], direttore dell’ufficio; non vi sarebbe stata nel [#OMISSIS#] alcuna grave negligenza, al contrario di quanto affermato in sentenza. Il suo errore è consistito nell’avere egli trattato la vicenda direttamente, recandosi presso il comune per ottenere la rettifica degli errori contenuti [#OMISSIS#] cartella pervenuta e ottenendo rassicurazioni dagli uffici comunali. La successiva mora è stata dovuta anche al fatto che vi erano altre cartelle TARSU pendenti, con conseguente confusione tra i diversi debiti. Chiede l’assoluzione, in carenza di colpa grave, sussistendo semmai solo quella lieve. In subordine, chiede un ampio esercizio del potere riduttivo, con condanna ad una somma di gran lunga inferiore. Ricorda che anche la Commissione di disciplina ha irrogato una lieve sanzione, proprio in considerazione del comportamento del funzionario.
Il Procuratore ritiene invece chiarissima la responsabilità del dr. D.M., che mai avrebbe dovuto agire così come ha fatto, impedendo che l’Università potesse agire per la tutela dei suoi interessi.
Motivi della decisione
1. Un prima censura, che si [#OMISSIS#] come preliminare rispetto alle altre, si evince con esattezza solo [#OMISSIS#] parte finale dell’atto d’appello (v. pagg. 20 e 21) e riguarda l’invocata rideterminazione del danno erariale, che era stato quantificato dalla sentenza impugnata in Euro 39.805,45, corrispondenti [#OMISSIS#] interessi di mora e altre spese maturati sull’originaria cartella di pagamento; in proposito l’appellante chiede che l’importo venga calcolando sino al 15.12.2008 (cioè alla data di ricevimento di una seconda cartella esattoriale per la stessa causale) e non al 26.5.2011 (data del pagamento).
La pretesa attorea è infondata e va respinta.
Si ricorda che il primo [#OMISSIS#] ha già rideterminato la consistenza del danno erariale, rispetto all’originaria richiesta del PM regionale – Euro 148.048,91 più interessi e rivalutazione – indicandolo nell’importo corrispondente alle (sole) sanzioni e interessi di mora (appunto, Euro 39.805,45), al netto cioè della quota capitale dovuta; il medesimo Collegio territoriale, [#OMISSIS#] specie, non ha ritenuto vi fosse certezza in ordine all’esito dell’eventuale impugnazione dell’originaria cartella esattoriale, tenuto anche conto che la stessa Università aveva riconosciuto la sussistenza del danno erariale solo con riferimento all’intimazione di pagamento degli interessi di mora e spese (nota n. 0069755 del 3/11/2011).
Tale quantificazione appare a questo [#OMISSIS#] d’appello del tutto corretta e da confermare. Essa, difatti, corrisponde all’oggettivo, ingiusto nocumento patrimoniale sofferto dall’ente pubblico in conseguenza degli avvenimenti per i quali è causa (e senza quindi considerare la successiva, e diversa, vicenda relativa alla quantificazione dell’addebito a carico dell’interessato). Detto in altri termini: non v’è dubbio che, in conseguenza dell’episodio che ha originato il presente giudizio, l’Università “La Sapienza” abbia nel complesso pagato inutilmente, con correlativo danno, quasi 40.000 Euro in più del dovuto all’ente impositore (il comune di Roma).
2. Nel merito, parte ricorrente sostiene, con un primo motivo d’appello, l’assoluta mancanza di colpa grave nei comportamenti posti in essere a tutela dell’ufficio da lui amministrato: la sentenza avrebbe travisato completamente il suo comportamento e lo scrupolo da lui osservato nell’occasione. In particolare, sostiene, l’aver deciso di non consegnare la cartella all’ufficio competente dell’ente e di andare direttamente in Comune per formulare un’istanza di rettifica della stessa significa aver agito con diligenza e non con trascuratezza.
Anche tale deduzione si appalesa priva di pregio.
Si ricorda brevemente, al riguardo, che l’odierno appellante, segretario amministrativo pro-tempore presso il Dipartimento di Chirurgia “[#OMISSIS#] Valdoni” dell’Università di Roma “La Sapienza” è stato a suo tempo evocato in giudizio per il danno conseguente al ritardato pagamento della rata TARSU 2006; la relativa cartella esattoriale era stata recapitata erroneamente al suo Dipartimento, anziché presso la sede legale dell’Università.
Il dr. D.M. ha seguito l’iter della pratica, anche recandosi presso gli uffici comunali, ma senza successo: nel 2008 la cartella è stata rinotificata all’Università, e pagata nel 2011.
A fronte di tali fatti, appaiono chiari i contorni della grave colpevolezza del funzionario, sotto il profilo dell’inescusabile negligenza.
Ed infatti, il dr. D.M. ha, in primo luogo, accettato una notifica errata: e già questa circostanza (l’acquiescenza prestata in ordine a tale aspetto) ha impedito che l’Università potesse poi eccepire tale errore in un eventuale giudizio tributario.
Oltre a ciò, va rilevato come l’impiegato abbia ritenuto, del tutto arbitrariamente, di curare personalmente i contatti con gli uffici comunali, per risolvere il problema formulando un’istanza di rettifica della cartella: dimenticando, però, di informare dell’accaduto gli uffici competenti dell’Università, perché questi ultimi assumessero tutte le iniziative (da essi ritenute) necessarie per tutelare l’Università.
Inoltre, una volta [#OMISSIS#] (si ripete, arbitrariamente) l’iniziativa di curare la pratica, il funzionario avrebbe avuto il preciso obbligo di seguirne il corso fino alla fine, anzichè fidarsi delle rassicurazioni ottenute in comune e archiviando di fatto il fascicolo: si tratta, anche qui, di un notissimo e comunque intuibile canone comportamentale, non a [#OMISSIS#] richiamato dallo stesso codice civile con riferimento alle ordinarie attività della [#OMISSIS#] di relazione (art. 2028: “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a [#OMISSIS#] finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso”).
E che la pratica sia stata seguita in maniera maldestra lo dimostra l’esito finale: notifica di una nuova cartella, con aggiunta di interessi di mora e spese.
In tutto ciò consiste la colpa grave dell’appellante, con buona [#OMISSIS#] delle sue deduzioni difensive: mai egli avrebbe dovuto ingerirsi [#OMISSIS#] cura di affari non di sua competenza e per i quali non aveva neppure (come si è visto) le necessarie conoscenze tecniche per agire. Né potrebbe valere come esimente la sua buona fede o la buona volontà dimostrata: tali elementi, purtroppo, non sono valsi ad evitare i problemi e i danni che ne sono derivati.
Sembra proprio il [#OMISSIS#] di osservare, con il noto adagio popolare, che “di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno”, come purtroppo è successo nell’occasione.
3. Né potrebbe essere qui utilmente invocato l’errore scusabile, in grado di elidere la colpa grave: si è trattato, invece, di errore (di più errori, in verità) di particolare gravità, che un funzionario accorto non avrebbe dovuto commettere: in primis, la mancata, tempestiva informazione ai vertici dell’ufficio amministrativo competente, quale che fosse stata l’iniziativa [#OMISSIS#].
Allo stesso modo, non possono qui rilevare, al fine di escludere la responsabilità dell’interessato, né il richiamo ad analoghe vicende, che sarebbero state positivamente risolte, né l’altro riferimento al complessivo inadempimento milionario dell’Università di Roma in ordine al pagamento della TARSU: [#OMISSIS#] il fatto che nell’episodio portato allo scrutinio di questo [#OMISSIS#], il comportamento dell’appellante è stato gravemente negligente e ha provocato un considerevole danno ingiusto all’Università.
5. In definitiva, questo Collegio concorda con l’impostazione dell’impugnata sentenza di primo grado, le cui statuizioni meritano, in linea di principio, di essere confermate.
Pur tuttavia, anche in relazione all’istanza di riduzione dell’addebito, formulata in subordine dall’appellante, sembra equo e ragionevole pervenire ad un’adeguata rideterminazione del carico di condanna a carico del medesimo.
Nel [#OMISSIS#] in esame, infatti, questo Collegio è dell’avviso che proprio le giuste argomentazioni del [#OMISSIS#] territoriale, relative all’indubbio disordine amministrativo dell’ufficio e la sostanziale buona fede dimostrata dall’appellante [#OMISSIS#] circostanza – se non possono in alcun modo far venire meno la sua responsabilità, come appena evidenziato – possono però condurre il [#OMISSIS#] contabile ad esercitare il potere riduttivo dell’addebito, di cui all’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, con conseguente abbattimento del quantum da porre a carico del soggetto (comunque) condannato.
Sulla scorta delle su dette considerazioni, il Collegio ritiene di determinare la condanna [#OMISSIS#] somma di Euro 5.000 (Euro cinquemila/00), da ritenere già comprensiva, ad oggi, della rivalutazione monetaria; a tale importo [#OMISSIS#] tuttavia aggiunti gli interessi legali, dalla data di notifica della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
6. In conclusione, l’appello proposto merita parziale accoglimento, nei sensi innanzi precisati, con conseguente rideterminazione della condanna, [#OMISSIS#] misura appena indicata.
Le spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato, da [#OMISSIS#], seguono la (sia pur parziale) soccombenza e devono essere poste a carico del condannato.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:
– ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello proposto, nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, ridetermina la misura della condanna di prime cure nell’importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00); somma comprensiva, ad oggi, della rivalutazione monetaria ma da maggiorare degli interessi legali, dalla data di notifica della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo;
– CONDANNA inoltre l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato; spese che, all’atto della presente decisione, sono liquidate in Euro 112,00
– (Euro Centododici/00).
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria 11 settembre 2015.