Corte dei conti, sez. I, 18 febbraio 2015, n. 166

Docente di conservatorio – Riscatto corso di studio

Data Documento: 2015-02-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore), b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 18-02-2015, n. 166
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] rel.
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 46917 del registro di Segreteria, proposto dalla prof.ssa C.M., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nei confronti della dell’INPS ex INDAP, avverso la sentenza n. 105/2013 dell’11 ottobre 2013 – 20 ottobre 2013, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche;
Visti gli atti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 3 febbraio 2015, il relatore, [#OMISSIS#] dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], parte appellante a mezzo dell’ avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e parte appellata a mezzo del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega del Dir. Centr. dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Svolgimento del processo
Con il ricorso in primo grado la ricorrente – docente di ruolo di “Pianoforte principale” presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro – impugnava il diniego frapposto dall’INPDAP (cui succedeva l’INPS nel rapporto) alle proprie richieste di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi del corso di studi seguito per il conseguimento del diploma di strumento musicale.
Risulta dagli atti che:
– con istanza presentata all’INPDAP il 16 ottobre 2006, l’interessata domandava il riscatto del corso di studio in pianoforte (anni 5 di durata legale);
– con nota del 15 novembre 2010, l’INPDAP sostanzialmente lo negava [#OMISSIS#] considerazione che (nota prot. 9102 del giugno 2010 dell’Uff. 1 Normativo della Direzione centrale previdenza) solo i titoli conseguiti dagli iscritti ai corsi decorrenti dall’anno 2005, in virtù dell’equiparazione ai titoli universitari, possono essere riscattati ai fini pensionistici secondo le vigenti disposizioni in materia. Con la medesima nota prot. 9102 si ribadiva, altresì che i diplomi rilasciati dal Conservatorio di musica secondo l’ordinamento previgente, non erano riscattabili ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 1997, né valutabili in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2000 anche nel [#OMISSIS#] in cui gli interessati, all’atto dell’iscrizione al Conservatorio, fossero già in possesso di un precedente diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Si affermava, nel contempo, che mantenevano la loro [#OMISSIS#] soltanto per l’accesso all’impiego (art. 1, commi 102 e successivi della L. n. 228 del 24 dicembre 2012).
In data 24 gennaio 2013 l’interessata riproponeva all’INPS gestione ex INPDAP l’istanza di riscatto del medesimo corso di studi per il conseguimento del diploma di Pianoforte direttamente inviando il modulo di richiesta di riscatto che il sistema informatico INPS non aveva accettato obiettando che la data d’iscrizione in Conservatorio era precedente ai suoi 17 anni d’età.
L’INPS di Pesaro, con nota prot. 1460 del 19 febbraio 2013, ribadiva la propria posizione negativa.
La sig.ra M., nel ricorso di primo grado riteneva che la posizione dell’INPS fosse formalistica e non diretta a conferire una interpretazione costituzionalmente orientata della novella legislativa. Riteneva poi che la tesi dell’Istituto non fosse adeguatamente supportata dal dato normativo, secondo cui il riscatto del periodo di studi svolto presso i Conservatori risultava possibile esclusivamente a far data dagli anni 2005/2006, in virtù dell’emanazione del D.P.R. n. 212 del 2005 che avrebbe innovato l’offerta didattica dei Conservatori”; tale assunto sarebbe stato contra legem in ragione della novella rappresentata dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, commi 102-107.
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 508 del 1999, il corso finalizzato al conseguimento del diploma di strumento presso i Conservatori di Musica non aveva più durata decennale, essendo stato sostituito da un percorso prevedente due livelli di formazione: il primo di tre anni e il secondo, di specializzazione, di due anni; la medesima legge, all’articolo 4, comma 3, aveva precisato che i possessori di diplomi rilasciati dai Conservatori secondo l’ordinamento previgente la riforma del 1999, “sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo grado di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le università“.
I Diplomi di strumento, conseguiti ante riforma, a mente dell’articolo 4, comma 3-bis, della L. n. 508 del 1999 “sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al [#OMISSIS#] dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.;
Sussisterebbe, pertanto, anche a prescindere dalla novella dell’anno 2012, l’intenzione del legislatore di equiparare i titolo conseguiti antecedentemente alla riforma del 1999 alla c.d. laurea breve (o triennale), rilasciata dalle Università e, conseguentemente, permettere il riscatto ai fini pensionistici tant’è che, successivamente, il legislatore aveva equiparato il Diploma di conservatorio del vecchio ordinamento “addirittura” alla laurea magistrale;
Lo stesso INPDAP, (Direzione Centrale, Trattamenti pensionistici, Ufficio I, Normativa), con nota prot. 9138 del 2003 aveva concluso che: “Alla luce di quanto sopra la scrivente Direzione, tenuto conto dell’evoluzione normativa in materia e anche dell’indirizzo tenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, sull’equivalenza del vecchio titolo alla laurea triennale di primo livello, ha ravvisato l’esigenza di riesaminare la propria posizione. A tale proposito si ritiene che il diploma di Conservatorio rilasciato in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 212 del 2002, è riscattabile ai fini contributivi perché la [#OMISSIS#], direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma, il valore di laurea di primo livello, a condizione che il titolare sia anche in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
Non vi era, quindi, più motivo per cui l’equiparazione tra titoli universitari e titoli conseguiti presso Accademie o Conservatori dovesse ricondursi all’emanazione del D.P.R. n. 212 del 2005, posto che tale profilo veniva regolato direttamente dalla L. n. 508 del 1999.
La sentenza n. 52 del 2002 della Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale “del combinato disposto degli articoli 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 2del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (….) [#OMISSIS#] parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studio svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni”.
In sostanza, se un titolo di studio aveva valore di laurea ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego non si spiegava la sua non riscattabilità ai fini pensionistici.
Nel formulare questione di legittimità costituzionale “di tutte le norme richiamate” – [#OMISSIS#] denegata ipotesi in cui il Giudicante avesse ritenuto di non condividere la dispiegata opzione interpretativa, per violazione degli articoli 3 e 38 Cost. in ragione dell’asserita evidente disparità di trattamento rispetto all’ipotesi in cui un titolo di studio di ugual valore legale fosse considerato riscattabile ai fini pensionistici – la ricorrente concludeva:
– per l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a conseguire, nei limiti massimi di legge, il riscatto degli anni di studio relativi al conseguimento del Diploma di Pianoforte (vecchio ordinamento) oggi equiparato a un diploma accademico di secondo livello e, quindi, alla c.d. laurea magistrale;
– per la dichiarazione dell’illegittimità del diniego frapposto dall’INPS alla domanda di riscatto presentata dalla ricorrente in data 24 gennaio 2013;
– per la condanna dell’INPS a concedere, a fronte della corresponsione dell’ammontare dovuto siccome previsto dalla vigente normativa, il riscatto [#OMISSIS#] misura richiesta in seno alla domanda presentata il 24 gennaio 2013, con immediata regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
Il tutto con [#OMISSIS#] di spese, diritti e onorari.
L’INPS gestione ex INPDAP sosteneva che la ricorrente aveva conseguito il Diploma di Pianoforte in data 2 luglio 1975; in base alle norme all’epoca vigenti per l’iscrizione al Conservatorio e, per il conseguimento dei diplomi rilasciati dallo stesso, non era necessario un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; il Diploma di Pianoforte veniva quindi rilasciato anteriormente al conseguimento da parte dell’interessata del diploma di scuola media superiore (maturità classica), mentre il riscatto ai fini pensionistici della durata dei corsi legali di studio universitario risultava disciplinato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 184 del 1993 ([#OMISSIS#]: 1997) e dall’articolo 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973; in base a tale normativa il riscatto poteva conseguirsi a condizione che il corso di studio rivestisse natura universitaria e che il relativo diploma risultasse strumentale all’ammissione in servizio presso la pubblica amministrazione.
La sentenza n. 52 del 2000 della Corte costituzionale aveva postulato, per la riscattabilità del periodo di studi, la sussistenza di due condizioni: la natura universitaria o post-secondaria del relativo titolo (in detto [#OMISSIS#] unitamente al precedente possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore); che il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) risultassero richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera. Nel [#OMISSIS#] di specie difettava quantomeno la prima condizione, in quanto il Diploma di Pianoforte, all’epoca del suo conseguimento da parte della ricorrente, non aveva natura né universitaria né post-secondaria.
La riforma dei Conservatori, operata dalla L. n. 508 del 1999, non poteva applicarsi al [#OMISSIS#] della ricorrente. Infatti, solo a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212 del 2005 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a [#OMISSIS#] dell’articolo 2 della L. n. 508 del 1999), veniva previsto che tali Istituti potevano rilasciare titoli universitari e, quindi, solo a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 l’iscrizione a tali Istituti risultava equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.
Con Messaggio INPS n. 15662 del 14 giugno 2010 si chiariva che i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (come i Conservatori) rilasciati in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della L. n. 508 del 1999, non potevano essere equiparati, ai fini del riscatto contributivo, ai diplomi universitari; inoltre nell’atto si precisava che i corsi attivati antecedentemente all’anno accademico 2005/2006 non si configuravano suscettibili di riscatto, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 1997.
Il diritto al riscatto invocato dalla ricorrente non poteva essere riconosciuto neppure in base al disposto dell’articolo 1, commi 102-107 della L. n. 228 del 2012, in quanto l'”equipollenza” dei diplomi rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione artistica ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 (arti figurative, musica, spettacolo e moda) veniva stabilita: “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”; non assumendo dunque tale equiparazione alcun rilievo ai fini previdenziali; inoltre, con specifico riferimento ai diplomi rilasciati al [#OMISSIS#] dei percorsi formativi del previgente ordinamento, il comma 107 richiedeva per la predetta equipollenza che gli stessi diplomi fossero conseguiti “congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore”; inoltre la [#OMISSIS#], si osservava, stabiliva che l’equipollenza sarebbe stata determinata “secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”; a tal riguardo si rilevava che al momento del conseguimento del Diploma di Pianoforte la ricorrente non era in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e che “ad oggi” non risultava emanato il precitato decreto del M.I.U.R. stabilente concretamente la predetta equipollenza.
La memoria dell’INPS concludeva per il rigetto del ricorso, con [#OMISSIS#] delle spese di giudizio.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
– ha innanzi tutto escluso che fosse rilevante, nel [#OMISSIS#], l’asserita incostituzionalità delle norme che attengono sostanzialmente e unicamente all’equiparazione del diploma di Pianoforte (per quanto qui in rilievo) ad altri diplomi, nell’accezione dell’attribuzione del “rango universitario” allo specifico titolo (ancorché conseguito nell’ordinamento previgente) tuttavia, in prospettiva unicamente “de futuro” e, in particolare, in relazione ad una ipotesi d’ammissione ad un pubblico impiego in data successiva rispetto a quella del predetto riconoscimento del “rango universitario” del Diploma in argomento, tanto non inerendo all’odierno thema decidendum;
– quanto alla dedotta incostituzionalità delle altre norme essa non era formulata con riferimenti specifici, ma solo genericamente e, quindi, era inammissibile, ma comunque, esente da vizi di costituzionalità.
Nel merito il Gup osservava che l’art.13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e l’art. 2 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 conv. in L. n. 114 del 1974 come modificato dall’art. 2 comma 3 del D.L. n. 694 del 1982 conv. con modificazioni [#OMISSIS#] L. n. 881 del 1982 ponevano quale condizione di riscatto quella del livello superiore dei titoli richiesti. La Corte cost. con sent. n. 535/1990 e n. 52/2000 dichiaravano incostituzionale l’art. 13del D.P.R. n. 1092 del 1973 [#OMISSIS#] parte in cui non si prevedeva il riscatto con riferimento a diplomi post-secondari, vale a dire titoli di specializzazione congiunti a diplomi di scuola secondaria di secondo grado, purché entrambi necessariamente richiesti per l’ammissione in servizio. La ricorrente, alla data di accesso in servizio, non aveva, invece, un titolo di natura universitaria visto che, all’atto di conseguimento del titolo di docenza, non aveva ancora conseguito il diploma di maturità classica e, pertanto, non era in possesso dei requisiti richiesti.
Avverso la predetta sentenza la sig.ra M., come sopra rappresentata, ha presentato appello insistendo sulla [#OMISSIS#] di titolo universitario del diploma da lei posseduto in applicazione dell”art. 1 commi 102 e 107della L. n. 228 del 2012 che avrebbero equiparato i diplomi del precedente ordinamento a diplomi accademici di secondo livello. Anche la L. n. 508 del 1999 si è espressa in tal senso. Anche l’INPDAP, con nota 9138/2003, aveva affermato la riscattabilità del diploma in presenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado. D’altro canto il conseguimento del diploma di maturità successivamente al diploma di pianoforte derivava dal fatto che, in applicazione delle norme sui talenti precoci, la M. a soli 13 anni era stata iscritta all’ottavo anno del corso di Pianoforte. Da tanto non potrebbe derivare un danno per l’interessata.
Né potrebbe sostenersi che il diploma di maturità non fosse necessario per l’ammissione alla docenza dal momento che la M. ha conseguito la Maturità nel luglio del 1978 ed ha sostenuto le prove di ammissione alla cattedra nell’ottobre 1978 conseguendo ulteriori due punti in più di punteggio proprio per il possesso di detto Diploma di maturità.
In via subordinata la parte ripropone le eccezioni di incostituzionalità delle norme previdenziali stante la disparità di trattamento che deriverebbe rispetto all’ipotesi che un titolo di studio di pari valore legale possa essere considerato idoneo a fini pensionistici.
Concludendo la parte chiede che sia accertato il diritto della M. a al riscatto, nei limiti massimi consentiti, degli anni di studio relativi al conseguimento del Diploma di Pianoforte (vecchio ordinamento) oggi equiparato ad un diploma accademico di 2 livello e, quindi, alla laurea magistrale e, per l’effetto, che sia annullato ogni provvedimento emesso dall’INPS ex INPDAP di rigetto della domanda e conseguentemente, sia condannata l’INPS ex INPDAP a concedere, a fronte della corresponsione dell’importo dovuto previsto dalla vigente normativa, il riscatto [#OMISSIS#] misura richiesta in seno alla domanda presentata in data 24.01.2013 e che si provveda immediatamente alla consequenziale regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrete, con [#OMISSIS#] di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
L’INPS si è costituito in giudizio con nota depositata in data 29 gennaio 2015 in cui ha sostenuto che, solo dopo il 2005 per effetto del D.P.R. n. 212 del 2005, è stata riconosciuta l’equiparazione dei titoli rilasciati dai Conservatori a titoli universitari, mentre è escluso che tale equiparazione discenda dalle norme citate dalla controparte. Inoltre, anche alla stregua dell’insegnamento della Corte costituzionale la mancanza della necessità di un diploma di secondo grado per accedere al Conservatorio, dimostrata dalle date e dai punteggi premiali attribuiti a tale titolo, rende non valutabile a fini di riscatto il titolo di cui trattasi.
Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le richieste scritte.
Motivi della decisione
La prima censura mossa alla sentenza impugnata si incentra sulla interpretazione da dare alle L. n. 228 del 2012 e L. n. 508 del 1999.
La L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilita 2013), così dispone all’articolo 1, commi 102, 103 e 107 (“102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della misura, dello spettacolo e della moda di cui al D.M. 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
(…) 103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al D.M. 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
(….). 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al [#OMISSIS#] dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata n vigore della presente legge”);
-la L. n. 508 del 1999 (Riforma delle Accademia di belle arti, dell’Accademia nazionale di [#OMISSIS#], dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), articolo 4 (validità dei diplomi) così dispone: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al [#OMISSIS#] dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al [#OMISSIS#] dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale [#OMISSIS#] scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al [#OMISSIS#] dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le Università. 3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al [#OMISSIS#] dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademia di belle arti legalmente riconosciute e [#OMISSIS#] Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al [#OMISSIS#] di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.”
Emerge, pertanto, dalla normativa invocata dall’appellante, che l’equiparazione dei diplomi alle lauree è stata fatto nell’ambito esclusivo della finalità di “valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi”… omissis… e “Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.
Pertanto l’avvenuta equiparazione a limitati fini, per espresso dettato normativo, non può essere valutabile a fini previdenziali anche nell’ottica di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 53/2000.
Il [#OMISSIS#] delle leggi ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto degli artt. 13, primo commaD.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092(Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’art. 2 D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), [#OMISSIS#] parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. La Corte ha, infatti, premesso che, nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) – il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo [#OMISSIS#] dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore), b) – il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode [#OMISSIS#] scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente [#OMISSIS#] carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.); e che, pertanto, l’incentivazione dell’accesso di personale qualificato [#OMISSIS#] pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest'[#OMISSIS#], ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza.
Da tanto consegue che, nel [#OMISSIS#] di specie non si ritengono soddisfatte le due condizioni sub a), mancando, nel [#OMISSIS#], il precedente possesso del titolo di studio e sub b) non essendo evidentemente il diploma di conservatorio sub secondario avendolo la M. conseguito a prescindere dalla maturità.
Questo [#OMISSIS#] aspetto, che riguarda la seconda censura mossa dalla difesa della M. nell’atto di appello, si ritiene ampiamente dimostrato non tanto dal fatto che la M. all’atto di sostenere le prove avesse o meno conseguito il diploma di maturità, come opina la sentenza smentita dalla parte che dimostra la partecipazione al concorso dopo il conseguimento del titolo, , ma dal fatto che tale diploma non fosse richiesto per l’accesso in servizio cosicché il titolo abilitante non era sub-secondario.
Di tanto vi è prova proprio nelle affermazioni della difesa che annotano che, per il fatto che la M. avesse conseguito la maturità classica le furono attribuiti due punti premiali, cosa che non si sarebbe verificata ove il diploma fosse stato un requisito di legge per accedere al concorso.
Quanto alle reiterate questioni di incostituzionalità delle norme ancora genericamente indicate e, quindi, con vizio di inammissibilità, si osserva che la Corte costituzionale ha già affermato (sia con la sopra citata sentenza che con la sent. n. 535/1990), che la legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all’ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un [#OMISSIS#] ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, devono però, considerarsi illegittime tutte quelle norme che, irrazionalmente discriminando e divergendo dalla anzidetta tendenza evolutiva, non riconoscono, ai fini previdenziali, i corsi di studio anche non universitari diretti all’acquisizione di un determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuole secondarie.
E’, quindi, ancora confermato che non vale l’equiparazione di un diploma di conservatorio alla laurea a fini di riscatto ove esso sia conseguito senza la necessaria antecedente e necessaria presenza di un titolo di studio secondario.
Né ha pregio l’osservazione della parte circa una presunta disparità di trattamento tra i soggetti che dopo il 2005 hanno visto riconosciuta la riscattabilità degli studi compiuti e i soggetti, come la M., che tanto non hanno ottenuto. Infatti la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che il fluire del tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe ed il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e quello della adeguatezza di mezzi di sostentamento di cui all’art. 38 Cost. non possono reputarsi elisi da una regolamentazione che modifichi le discipline in senso non irragionevole, come nel [#OMISSIS#] (ordinanza n. 170/2009) stante il fatto che, comunque, il prerequisito dell’esistenza di un titolo di studio di secondo grado è previsto da norme ben precedenti al 2005.
Il ricorso è, pertanto, infondato e, come tale da respingere.
Le spese legali che si liquidano in Euro. 1.000,00 (mille/00) seguono la soccombenza.
[#OMISSIS#] per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
RIGETTA:
1’appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.
Le spese legali, a carico di parte appellante, si liquidano in Euro. 1.000,00 (mille/00).
[#OMISSIS#] per le spese di giudizio.
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 3 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria 18 febbraio 2015.