Anche la più rigorosa giurisprudenza della Corte dei conti, che esclude la spettanza del diritto alla pensione di reversibilità per l’orfano che non sia già iscritto all’università al momento del decesso del dante causa – giurisprudenza, peraltro, minoritaria, rispetto a quella che riconosce il diritto anche laddove il requisito dell’iscrizione all’università sopravvenga rispetto al decesso del dante causa, finché l’orfano sia infra-ventiseienne – reputa sussistente il diritto alla pensione di reversibilità, almeno nel caso in cui il decesso del dante causa intervenga nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione (es. liceo) e l’istruzione superiore (es. università), oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria (es. laurea triennale e specialistica).
Corte dei conti, sez. I, 7 dicembre 2017, n. 5
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni
PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., (ud. 07-12-2017) 07-12-2017, n. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Componente
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] LA [#OMISSIS#] – Componente
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Componente
Dott.ssa [#OMISSIS#] MIGNEMI – Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica, iscritto al n. 52327 del registro di segreteria;
avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 12, depositata il 15 febbraio 2017 e notificata il 4.4.2017;
promosso da
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F.: (…), con sede in Roma, alla Via [#OMISSIS#] il Grande n. 21, in persona del dott. L.S., Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, [#OMISSIS#] determinazione del [#OMISSIS#] dell’Istituto n. 23 del 24 gennaio 2017, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’INPS, in Roma, alla Via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29;
contro
Z.Y., C.F.: (…), nata in E., ad Addis Abeba, residente in Trieste, al Vicolo dell’Ospitale Militare 23/01, rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] Ambrosiano e dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato [#OMISSIS#] Pistilli, in Roma, alla Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 16;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 7 dicembre 2017, il relatore, dott.ssa [#OMISSIS#] Mignemi, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS e l’Avvocato Chiara [#OMISSIS#], per delega orale dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per Z.Y.;
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 12, depositata il 15 febbraio 2017 e notificata il 4.4.2017, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] accoglieva il ricorso proposto da Z.Y. e dichiarava il diritto della ricorrente a percepire la quota di compartecipazione della pensione di reversibilità, quale orfana maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con effetto dall’1.11.2013, ed a mantenere tale trattamento di pensione, permanenti le condizioni di legge, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età; condannava all’INPS alla liquidazione, in favore della ricorrente, della quota di compartecipazione della pensione di reversibilità nei termini anzidetti, nonché al pagamento degli arretrati di pensione, unitamente [#OMISSIS#] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; condannava l’INPS alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquidava nell’importo di Euro 1.380,00, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A..
Z.Y., orfana di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], deceduta il 9.4.2013, titolare di pensione diretta n. 13032526, ottenuto, nel luglio 2013, il diploma di Stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria di secondo grado nell’indirizzo Scienze Sociali, a conclusione dell’anno scolastico 2012-2013, proponeva istanza all’INPS per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, [#OMISSIS#] qualità di orfana maggiorenne infra-ventiseienne, previsto dagli articoli 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e 22 della L. n. 903 del 1965, a far data dal 1 novembre 2013, primo anno di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste, per tutta la durata legale degli studi universitari, proseguiti con la frequenza del corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, nei limiti del ventiseiesimo anno di età.
Secondo il [#OMISSIS#] di prime cure, dall’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939 ([#OMISSIS#] applicabile alle pensioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995) e dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che regolano la materia, non emergerebbe che l’orfano debba essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’Università al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa, considerato che l’unico riferimento temporale sarebbe dato dal compimento del ventiseiesimo anno di età, limite oltre il quale il beneficio non potrà essere ulteriormente corrisposto, anche ove permanesse la condizione di studente universitario.
Decisiva era apparsa, ai fini del decidere, la considerazione che la ratio della pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni, studenti universitari, sarebbe quella di operare una sorta di sostituzione, oltre la [#OMISSIS#], della funzione di mantenimento, assolta in [#OMISSIS#] dal genitore, per garantire al figlio la continuità di quei mezzi di sussistenza di natura economica, che egli non sia in grado di procurarsi autonomamente, al fine di proseguire gli studi.
Il ricorso, pertanto, era da ritenersi fondato e meritevole di accoglimento senza ulteriore istruttoria, risultando, per tabulas, che la ricorrente si era iscritta, nell’anno accademico 2013-2014, al primo anno del corso di Laurea in Giurisprudenza ed aveva proseguito gli studi universitari, negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, come studentessa iscritta al corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e non avendo formato oggetto di contestazione la sussistenza degli ulteriori requisiti della convivenza a carico del genitore al momento del decesso e della mancanza di redditi propri, comunque documentati in atti.
La decorrenza del trattamento pensionistico veniva fissata al 1 novembre 2013, data di inizio dell’anno accademico 2013-2014, con la precisazione che il mantenimento dello stesso, per l’intera durata degli studi universitari e sino al compimento del 26° anno di età, era da ritenersi subordinato al permanere delle condizioni previste dagli articoli 13 del R.D.L. n. 636 del 1939 e 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’INPS, che, riassunti i fatti di causa, deduceva, con un unico motivo, la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, nonché dell’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903.”.
Secondo l’appellante, il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, nel [#OMISSIS#] di specie, necessiterebbe del requisito dell’attualità dello stato di studente universitario dell’orfano maggiorenne che formula l’istanza; requisito da possedere alla data del decesso del [#OMISSIS#] causa.
Dall’articolo 13, comma 3, del R.D.L. n. 636 del 1939 e dall’articolo 22 della L. n. 903 del 21 luglio 1965 si evincerebbe, infatti, che le condizioni ivi previste per beneficiare del trattamento di reversibilità dovrebbero sussistere al momento della [#OMISSIS#] del pensionato.
L’Istituto previdenziale citava, a sostegno della propria posizione, la sentenza n. 241 del 2016 della Seconda Sezione d’Appello della Corte dei Conti, secondo cui: “In sostanza, deve escludersi che la [#OMISSIS#] all’esame possa essere interpretata nel senso che il requisito della frequenza all’università possa anche non sussistere al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa, purché intervenga prima del compimento del 26° anno di età.”.
Rassegnava, quindi, l’INPS, le seguenti conclusioni: “- riformare/annullare l’impugnata statuizione in quanto erronea ed illegittima per violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni di legge, confermando la legittimità dell’operato dell’INPS; -Con il conseguente diritto dell’Istituto di ripetere quanto versato in dipendenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese del presente grado.”.
Con memoria depositata in data 4.12.2017, si costituiva Z.Y., che, ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare di rito, eccepiva “la nullità e/o improponibilità/improcedibilità dell’appello avversario ex art. 190 del D.Lgs. n. 174 del 2016, per mancata citazione contenente le indicazioni dell’art. 86 del medesimo D.lgs, mancata specifica indicazione dei capi della decisione appellata e delle modifiche richieste alla costruzione in fatto, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
Con riguardo ai requisiti di cui all’articolo 86, mancherebbe, nell’atto d’appello, l’invito al convenuto a comparire all’udienza e a costituirsi nel [#OMISSIS#] indicato dal [#OMISSIS#] della Sezione, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto [#OMISSIS#] implica le decadenze di cui all’articolo 90.
In subordine, in relazione alla mancanza dell’avvertimento di cui alla lettera g) dell’articolo 86, l’appellata chiedeva che il [#OMISSIS#] ordinasse la rinnovazione e/o integrazione della notificazione, entro il [#OMISSIS#] perentorio dallo stesso stabilito, con conseguente remissione in termini della parte per la costituzione tempestiva, con fissazione di nuova udienza.
In estremo subordine, in via residuale, l’appellata chiedeva che il [#OMISSIS#] disponesse la remissione in termini per la costituzione tempestiva o volesse considerare tempestiva la costituzione già effettuata, posto che il mancato rispetto dei termini sarebbe avvenuto per causa non imputabile alla appellata.
Nel merito, faceva integralmente proprie le motivazioni del [#OMISSIS#] di prime cure, osservando, altresì, che una diversa interpretazione, volta a negare il diritto di cui trattasi, sarebbe, oltre che ingiusta ed arbitraria, anche costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31, 34 e 39 della Costituzione.
Si verrebbero, infatti, a trattare, arbitrariamente ed ingiustificatamente, in modo difforme situazioni sostanzialmente eguali e meritevoli della medesima tutela.
Ciò integrerebbe la palese violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione; la violazione dell’articolo 2 della Costituzione, con riferimento all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; la violazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, che riconoscono i diritti della famiglia, anche con riguardo a misure economiche di sostegno; la violazione dell’articolo 34 della Costituzione, che impegnerebbe Stato ad aiutare i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, per il raggiungimento dei gradi più alti degli studi; la violazione dell’articolo 38 della Costituzione, che postulerebbe il diritto di ogni cittadino alla previdenza e all’assistenza sociale.
Rassegnava, quindi, l’appellante, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede a) In via istruttoria: in via del tutto prudenziale si ripropongono le istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio 1) che i legali rappresentanti dell’Inps gestione Inpdap, rendano informazioni scritte ed esibiscano in causa i fascicoli amministrativi e la documentazione afferente la lite; 2) sulle circostanze in fatto del presente ricorso di primo grado da 1) a 14) e su altre che ci si riserva di capitolare nel concedendo [#OMISSIS#], di avvalersi quali capitoli di prova premessa la formula di rito “vero che”, vengano sentiti in qualità di testi le persone di seguito indicate, nonché quelle risultanti negli atti verbali di causa, nonché su altri che si fa riserva di indicare nel suddetto [#OMISSIS#] (…) Ed inoltre: 3) acquisirsi fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio; 4) si offre in produzione il fascicolo di parte del primo grado del giudizio e gli altri atti e documenti in calce al presente atto elencati. b) In via preliminare di rito: 1) si eccepisce la nullità e/o improponibilità/improcedibilità, vizi rilevabili anche ex ufficio, dell’appello avversario ex art. 190 D.Lgs. n. 174 del 2016, per le ragioni tutte sopra esposte, in particolare per mancanza dell’avvertimento di cui alla lettera g) art. 86 citato decreto legislativo, “l’invito al convenuto a comparire all’udienza che verrà fissata dal [#OMISSIS#] della Sezione a costituirsi nel [#OMISSIS#] da quest'[#OMISSIS#] indicato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto [#OMISSIS#] implica le decadenze di cui all’articolo 90”.
Si chiede pertanto che il [#OMISSIS#] pronunci la nullità e/o improponibilità/improcedibilità del proposto appello, con [#OMISSIS#] di spese. In subordine, in relazione alla mancanza dell’avvertimento di cui alla lettera g) citata, che il [#OMISSIS#] ordini la rinnovazione e/o integrazione della notificazione, entro il [#OMISSIS#] perentorio dallo stesso stabilito, con conseguente remissione in termini di questa parte per la costituzione tempestiva, con fissazione di nuova udienza.
In estremo subordine, in via residuale, voglia codesto [#OMISSIS#] disporre la rimessione in termini di questa parte per la costituzione tempestiva, o voglia considerare la presente costituzione tempestiva, posto che il mancato rispetto dei termini avvenuto per causa a questa parte non imputabile, bensì causa l’omissione dell’avvertimento di cui alla lettera g) art.86 sopra menzionato nell’atto di appello dell’Inps
c). In via meritale principale:
1) rigettarsi l’appello proposto dall’Inps e confermarsi integralmente l’impugnata sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 12/2017, depositata il 15.02.2017 e notificata il 04.04.2017, su ricorso iscritto al n. 13840 e quindi confermarsi il diritto della ricorrente a percepire la quota di compartecipazione della pensione di reversibilità prevista per legge quale orfana maggiorenne studentessa universitaria della madre [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già titolare di pensione diretta n. 13032626, con decorrenza dal primo novembre 2013, data di inizio legale dell’a.a. 2013 -2014, sino al limite di età di ventisei anni, nel perdurare dei requisiti di legge, con condanna dell’Inps alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità fino al permanere del diritto ed al pagamento dei ratei pregressi dalle singole date di maturazione al saldo, il tutto con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione al saldo, nelle misure e con le decorrenze già stabilite [#OMISSIS#] sentenza appellata e comunque di legge.
d) In subordine:
1) [#OMISSIS#] denegata e non creduta ipotesi che codesta Corte ritenesse interpretabile la normativa applicabile al [#OMISSIS#] di specie, l’art.13 del R.D.L. n. 636 del 1939, nonché art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e ss.mm. e ii., nel senso preteso dall’Inps, e fermamente contestato da questa parte, valutata la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale in ordine a detta normativa così interpretata, per contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31, 34 e 39 della Costituzione, voglia ordinare la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, con accoglimento delle conclusioni esposte in via principale in [#OMISSIS#] di declaratoria di illegittimità delle norme secondo la fallace ed incostituzionale interpretazione pretesa dall’Inps.
e) In ogni [#OMISSIS#]:
1) con [#OMISSIS#] di spese, competenze legali di lite, compreso rimborso forfettario 15% Cnap ed [#OMISSIS#] di entrambi i gradi del giudizio.
(…)”.
All’udienza del 7.12.2017, l’Avvocato [#OMISSIS#], per l’INPS, evidenziava l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità prospettate da parte appellata e rappresentava che, comunque, il decreto di fissazione dell’udienza era stato notificato 45 giorni prima dell’udienza stessa, consentendo sostanzialmente a controparte la tempestiva costituzione. In subordine, chiedeva un [#OMISSIS#] per rinotificare l’atto di appello.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’appellata, insisteva nelle argomentazioni già rappresentate in atti.
Entrambi i legali, nel merito, si riportavano alle conclusioni rispettivamente rassegnate.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Prioritariamente, devono affrontarsi le eccezioni di nullità / inammissibilità / improcedibilità sollevate dalla parte appellata e relative alla violazione dell’art. 190 e dell’art. 86 del Codice di Giustizia Contabile.
Con riguardo alla asserita “mancata specifica indicazione dei capi della decisione appellata e delle modifiche richieste alla ricostruzione in fatto, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, rileva che, a [#OMISSIS#] dell’art. 170 del D.Lgs. n. 174 del 2016, “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto (…)”.
Nel [#OMISSIS#] di specie, l’appellante ha correttamente evidenziato il profilo di diritto non condiviso – peraltro il solo venuto in rilievo [#OMISSIS#] decisione del [#OMISSIS#] di prime cure, non suddivisa in capi -, specificando come il gravame fosse inteso alla contestazione delle “argomentazioni del [#OMISSIS#] di prime cure che ha ritenuto sussistente il requisito dell’iscrizione all’Università in capo alla ricorrente alla data del decesso della madre, così come richiesto dalle citate norme. Il [#OMISSIS#] di prime cure ha in sostanza ritenuto che non è necessario, per il riconoscimento del diritto in trattazione, che lo status di studente universitario sussista sin dal momento in cui sorge il diritto potenziale alla pensione, come sostenuto dall’amministrazione resistente, ma è sufficiente che la richiesta condizione sopravvenga entro il limite di età [#OMISSIS#] di 26 anni.” (Atto di appello, pagina 3).
Risulta, pertanto, assolutamente ed immediatamente chiaro quale sia la parte della sentenza censurata e quale sia il motivo di diritto posto a sostegno della censura.
Sotto tale profilo, pertanto, l’eccezione è infondata.
Con riguardo alla asserita violazione dell’art. 86 del Codice di Giustizia Contabile, va rilevato che, effettivamente, lo stesso potrebbe considerarsi applicabile anche all’appello in materia pensionistica, in virtù del rinvio operato dall’art. 170, n. 3, del Codice di Giustizia Contabile, secondo cui: “Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.” e l’art. 190, n. 1, contenuto nel Capo II, Parte VI del predetto Codice fa espressamente rinvio, quanto al contenuto dell’atto di appello, al citato art. 86.
L’eccezione, peraltro, deve ritenersi superata dall’avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata, che ha spiegato compiute difese anche nel merito, nonché dalla mancata opposizione della parte appellante alla costituzione, che ha accettato il contraddittorio anche sul merito della causa.
Per ragioni di effettività sostanziale e di economia processuale, il contraddittorio è da considerarsi, quindi, regolarmente costituito.
L’appello è, quindi, da ritenersi ammissibile.
2. Nel merito, l’INPS ha dedotto, in punto di diritto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, nonché dell’art. 22 della L. n. 903 del 21 luglio 1965, perché interpretati dal [#OMISSIS#] di prime cure nel senso di non ritenere necessario, per il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità dell’orfano infra-ventiseienne, che l’iscrizione all’Università sussistesse al momento del decesso del genitore, mentre, invece, secondo la prospettazione dell’INPS, il requisito innanzi detto dovrebbe sussistere al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa.
Occorre precisare che, nel [#OMISSIS#] di specie, si verte [#OMISSIS#] particolare ipotesi di orfano che, al momento del decesso del genitore, ancora non aveva conseguito il titolo di studi necessario per iscriversi all’Università e che, ottenuto il predetto titolo sia pure in notevole ritardo rispetto alla ordinaria tempistica, senza soluzione di continuità, ha proceduto tempestivamente alla predetta iscrizione.
Detta specifica ipotesi è assolutamente analoga al [#OMISSIS#] di studente il cui [#OMISSIS#] causa è deceduto tra due diversi cicli di studi.
Per tale peculiare situazione, anche la più rigorosa giurisprudenza di questa Corte (Sez. II d’App., sent. n. 241 del 2016), citata dall’appellante, che esclude la spettanza del diritto alla pensione di reversibilità per l’orfano che non sia già iscritto all’Università al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa – giurisprudenza, peraltro, minoritaria, rispetto a quella seguita dal [#OMISSIS#] di primo grado, che riconosce il diritto anche laddove il requisito dell’iscrizione all’Università sopravvenga rispetto al decesso del [#OMISSIS#] causa, finché l’orfano sia infra-ventiseienne (Corte dei Conti, Sez. III d’App., sent. n. 91 del 14.3.2016; Sez. d’App. Sicilia, sent. n. 184 del 30.7.2015) – reputa sussistente il diritto alla pensione di reversibilità, almeno nel [#OMISSIS#] in cui il decesso del [#OMISSIS#] causa intervenga, come nel [#OMISSIS#] di specie, antecedentemente al primo momento utile per l’iscrizione all’Università.
Nel precedente citato dall’INPS, infatti, il Collegio ha precisato che “la non attualità della frequenza (sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti dalla legge) non preclude l’accesso alla pensione di riversibilità solo nell’ipotesi in cui il decesso del genitore si sia verificato nel lasso di tempo intercorrente tra il conseguimento del diploma di istruzione superiore e il [#OMISSIS#] di scadenza dell’iscrizione universitaria”, [#OMISSIS#] analogo, [#OMISSIS#] ratio, a quello in discussione nel presente giudizio, di decesso del [#OMISSIS#] causa poco prima del conseguimento del diploma, quando la successiva iscrizione all’Università sia avvenuta senza soluzione di continuità.
Peraltro, lo stesso Istituto previdenziale, con la circolare n. 185 del 18.11.2015, ha previsto che “In [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione – es. liceo – e l’istruzione superiore – es. Università – oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
Si tratta, infatti, di prosieguo all’interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.”.
Proprio la ratio interpretativa esplicitata dall’Istituto, che individua come meritevole di tutela “la prosecuzione della carriera formativa dello studente”, che conserva immutato il proprio status allorquando, senza soluzione di continuità, ottenuto il diploma di Scuola Superiore, si iscriva all’Università, induce a ritenere infondato il gravame dell’INPS.
Se è vero, infatti, che, in fattispecie, il decesso del [#OMISSIS#] causa è avvenuto non tra i due cicli di studio -superiore e universitario-, ma subito prima della conclusione della conclusione della Scuola secondaria, è anche vero che l’iscrizione all’Università è avvenuta senza alcuna soluzione di continuità, sicché non può che ritenersi conservato, in capo alla appellata, lo status di studente, con la conseguente perseveranza del diritto alla tutela della prosecuzione della carriera formativa.
In conclusione, pertanto, l’appello deve essere rigettato; deve essere confermata la sentenza impugnata e, per l’effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la quota di compartecipazione della pensione di reversibilità, quale orfana maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con effetto dall’1.11.2013, ed a mantenere tale trattamento di pensione, permanenti le condizioni di legge, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età; va condannato all’INPS alla liquidazione, in favore della ricorrente, della quota di compartecipazione della pensione di reversibilità nei termini anzidetti, nonché al pagamento degli arretrati di pensione, unitamente [#OMISSIS#] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello; conferma la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 12 del 15 febbraio 2017 e, per l’effetto:
– dichiara il diritto della ricorrente a percepire la quota di compartecipazione della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con effetto dall’1.11.2013, ed a mantenere tale trattamento di pensione, permanenti le condizioni di legge, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età;
– condanna all’INPS alla liquidazione, in favore della ricorrente, della quota di compartecipazione della pensione di reversibilità nei termini anzidetti, nonché al pagamento degli arretrati di pensione, unitamente [#OMISSIS#] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 7 dicembre 2017.
Depositata in Cancelleria 7 dicembre 2017.