[X] L’avvenuto esperimento nel processo penale dell’azione di recupero delle somme ad iniziativa dell’amministrazione danneggiata e, quindi, la concorrenza dei rimedi risarcitori (in ambito contabile, penale ed anche amministrativo) è evenienza del tutto fisiologica, salva l’ipotesi che un recupero vi sia già stato in misura integrale e come conseguenza di una azione risarcitoria che origina dal medesimo titolo giuridico (e da cui discende il divieto di bis in idem) e fermo restando che dell’integrale recupero dell’indebito in via amministrativa o in sede diversa da quella contabile debba sempre tenersi conto all’atto dell’esecuzione. In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale. Sull’uso delle intercettazioni telefoniche nell’ambito del giudizio contabile, l’assenza di contrasto con il disposto di cui all’art. 270 c.p.p. consegue dal fatto che la valutazione del giudice contabile ha per oggetto non le mere intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, ma le complessive risultanze del processo penale, contrassegnate ormai dal carattere della pubblicità, ma anche dal fatto che l’uso delle intercettazioni non attiene a contestazione di diversi reati rispetto a quelli per cui sono state disposte, non dipendendo la responsabilità amministrativa dal compimento di delitti, ma da comportamenti illeciti e discendendo, per contro, la responsabilità amministrativa contestata dai medesimi fatti materiali che sono emersi anche attraverso l’attività di intercettazione. In merito ad attività quali cene poste a carico dell’amministrazione universitaria di appartenenza, la giurisprudenza contabile ha stabilito che il loro principale requisito è ricavabile dallo scopo precipuo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico all’esterno e che tale finalità va concretamente dimostrata proprio in ragione dell’ampia gamma di azioni possibili nel suo perseguimento.
Corte dei conti, sez. II, 14 settembre 2017, n. 593
Malversazione – Rapporto tra giurisdizione penale e contabile – Uso delle intercettazioni nel processo contabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
StefanoIMPERIALIPresidente
MartaTONOLOConsigliere
[#OMISSIS#] CarloFLOREANIConsigliere
AntonioBUCCARELLI Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’URSOConsigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 47670 del registro di segreteria, proposto da:
– [#OMISSIS#] LIMONE (LMNRNZ45S16E506Q) e
– [#OMISSIS#] MADONNA (MDNGFR47A13E506E),
rappresentati e difesi dal prof. avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ombrone n. 12 (pal. B), con atto notificato il 3.5.2014 e depositato il 28.5.2014,
contro
– Procura Generale e Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, rappresentato in appello dal Procuratore Generale della Corte dei conti,
avverso
e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 174/2014 depositata il 20.2.2014 di cui al giudizio iscritto al n. 31695 del registro di segreteria, notificata il 4.3.2014.
Visti gli atti del giudizio;
Uditi all’udienza del 13.7.2017 il relatore, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega, ed il v.p.g. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
FATTO
Con la predetta sentenza la Sezione giurisdizionale della Puglia ha condannato il sig. [#OMISSIS#] Madonna, quale capo di gabinetto del Rettore dell’ Università del Salento di Lecce, al pagamento della somma di euro 500,00 (prezzo di una cena in data 30.3.2007), euro 429,00 (costo di una cenna il 2.6.2007) ed euro 39,00 (corrispondente all’acquisto di lampadine) per un totale di euro 968,00. Ha condannato [#OMISSIS#] Limone, rettore della stessa Università , al pagamento della somma di euro 670,10 (corrispondente ad un viaggio a Bologna in data 12.6.2007). Ha, quindi, condannato in solido entrambi al pagamento di euro 480,00 (pari al prezzo di una cena in data 3.3.2007) ed euro 2.880,00 (per l’acquisto di una TV al plasma), per un importo complessivo di euro 3.360,00.
Il danno -azionato per l’intero importo pe cui v’è condanna- origina dai sei episodi di malversazione innanzi descritti ed attribuiti ai convenuti a seguito di procedimento penale n. 8187/06 che esitava con sentenza n. 504/12 in data 18.6.2012 del Tribunale di Lecce -Seconda Sezione penale-, che dichiarava la responsabilità penale per il reato di peculato continuato commesso in associazione con altri soggetti, e condannava [#OMISSIS#] Madonna alla pena di anni 4 di reclusione ed [#OMISSIS#] Limone a quella di anni 3 mesi 9 di reclusione.
La sentenza impugnata, respinte tutte le richieste pregiudiziali e le eccezioni in [#OMISSIS#] (sospensione del processo per contestuale appello in sede penale ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche), ha accolto la domanda attorea distinguendo la responsabilità in solido per la cena del 3.3.2007 e per l’acquisto per il televisore al plasma, da quella dei convenuti uti singuli in base al vantaggio personale ricavato con la distrazione delle risorse dell’Ateneo.
Avverso la sentenza i sigg.ri Madonna e Limone ricorrono, previamente formulando (a) istanza di sospensione del giudizio contabile introdotto successivamente alla appellata sentenza di I grado penale ed essendoci stata costituzione di parte civile in quel processo, impugnando (b) l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche avvenuta in violazione degli artt. 270, 271 e 125 c.p.p. e degli artt. 15 e 24 Cost..
Sostengono (c), quindi, esservi un contrasto tra i fatti ascritti ed indimostrati rispetto alle allegazioni asseritamente e fantasiosamente probatorie degli stessi, delineando errore di fatto nella sentenza impugnata, nonché, a tutto concedere, (d) difetto dell’elemento soggettivo e dell’illecito contabile che ritengono di dimostrare attraverso una illustrazione analitica delle giustificazioni che presiedono le singole spese contestate.
Si chiede, in ogni caso, l’applicazione del potere riduttivo.
Con proprie conclusioni la Procura Generale ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 13.7.2017, le parti hanno brevemente richiamato i rispettivi scritti difensivi.
DIRITTO
L’appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla richiesta sospensione per contemporanea pendenza del giudizio penale di appello, premessa l’assenza di pregiudizialità tra il giudizio penale e quello contabile e l’autonomia di valutazione nell’ambito di quest’ultimo delle risultanze probatorie attinte dalle indagini penali, va detto che gli stessi appellanti nulla allegano sullo stato di quel giudizio, dal quale evidentemente deducono di trarre per il futuro elementi ad essi favorevoli, con ciò essi stessi dimostrando la mancanza di quell’apporto concreto che la richiesta attesa della fine del processo penale potrebbe conferire in termini di conoscenza rispetto ai sei episodi di distrazione di pubblico denaro che risultano già particolarmente approfonditi in termini di fatto.
Non è, peraltro, ben chiarita -al punto da risultare comunque irrilevante ai fini del presente giudizio- la considerazione dei ricorrenti secondo la quale la sospensione del processo contabile sarebbe necessitata dall’essere l’inutilizzabilità delle intercettazioni oggetto dell’appello in sede penale.
Proprio per la rimarcata autonomia dei due giudizi non si vede come il tema dell’appello penale sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, ovvero sulla loro idoneità probatoria nel processo penale (che è ben altra cosa dalla esistenza della prova), possa essere rilevante per l’eventuale preclusione all’accesso del materiale probatorio nel processo innanzi alla Corte dei conti, che, del resto, il giudice penale non potrebbe disporre.
Quanto alla costituzione di parte civile dell’ Università del Salento, va detto che l’avvenuto esperimento nel processo penale dell’azione di recupero delle somme ad iniziativa dell’Amministrazione danneggiata e, quindi, la concorrenza dei rimedi risarcitori (in ambito contabile, penale ed anche amministrativo) è evenienza del tutto fisiologica, salva l’ipotesi che un recupero vi sia già stato in misura integrale e come conseguenza di una azione risarcitoria che origina dal medesimo titolo giuridico (e da cui discende il divieto di bis in idem) e fermo restando che dell’integrale recupero dell’indebito in via amministrativa o in sede diversa da quella contabile debba sempre tenersi conto all’atto dell’esecuzione.
Sullo specifico motivo di impugnazione che investe l’uso delle intercettazioni telefoniche nell’ambito del giudizio contabile, ciò che -a dire degli appellanti- sarebbe contrario al disposto di cui all’art. 270 c.p.p. (“i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”), oltre a quanto appena detto e a quanto correttamente rilevato dalla sentenza impugnata in ordine al fatto che “la valutazione del giudice contabile ha per oggetto non le mere intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, ma le complessive risultanze del processo penale, contrassegnate ormai dal carattere della pubblicità”, occorre aggiungere che nel caso di specie l’uso delle intercettazioni non attiene a contestazione di diversi reati rispetto a quelli per cui sono state disposte, non dipendendo la responsabilità amministrativa dal compimento di delitti, ma da comportamenti illeciti, e discendendo, per contro, e proprio nel caso di specie, la responsabilità amministrativa contestata dai medesimi fatti materiali che sono emersi anche attraverso l’attività di intercettazione.
Anche sul punto la Corte di cassazione (tra le più recenti, Cass., sez. un., nn. 27092 del 2009, 11 del 2012, 7385 e 26582 del 2013, 11229 del 2014, 5848 del 2015) ha chiarito che “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”.
Nel merito i singoli episodi sono stati scrupolosamente circostanziati e valutati rilevando, aldilà di ogni altro aspetto che attiene al rilievo penale dei comportamenti contestati, che la sostanza primaria dell’illecito ha una natura puramente contabilistica ed attiene alla mancata adeguata giustificazione delle singole spese sia all’atto in cui sono state effettuate, sia successivamente nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa. In questo senso le evidenze attinte dall’indagine penale vanno a corroborare in maniera manifesta il carattere profittatorio dei comportamenti posti in essere, che, proprio perché apparentemente regolari ed innocui, altrimenti sarebbero stati particolarmente insidiosi da evidenziare.
Ciò detto, per restare al contenuto dei motivi di impugnazione di merito, gli appellanti, tanto nella veste di assuntori che di beneficiari della spesa posta a carico dell’Ateneo, invece di esibire le cd. pezze di appoggio (che, travisando le norme giuscontabilistiche, ritengono implicare una illegittima inversione dell’onere della prova a loro danno), si trincerano, quanto alle cene, dietro a non comprovati scopi di rappresentanza in ordine ai quali addirittura ribattono sulla mancata dimostrazione da parte della Procura dell’identità dei presenti (che, piuttosto, dovrebbe essere fornita dagli stessi appellanti) ventilando, anzi, il diritto di un partecipante “a rimanere estraneo alla vicenda”, con ciò rimarcando che si sia trattato di appuntamenti, per così dire, privati. In merito a tali attività, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il loro principale requisito è ricavabile dallo scopo precipuo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico all’esterno e che tale finalità va concretamente dimostrata proprio in ragione dell’ampia gamma di azioni possibili nel suo perseguimento (I Sez. 266/2016). Dimostrazione che gli appellanti non hanno ritenuto di dare ritenendo sufficiente la mera causale dichiarata, pur a fronte di indizi ed elementi (e prove) in forte contraddizione con quanto formalmente asserito.
Quanto al viaggio a Bologna del Rettore Limone per un incontro con il proprio omologo, il mancato incontro (pure rappresentato come causale) è “giustificato” con l’intento, contabilmente inaccettabile ed irrilevante, di “non scomodare” il Rettore bolognese.
L’acquisto di beni di consumo (lampadine) e del televisore al plasma è invece segnato, a dire degli appellanti, da improbabili coincidenze ed equivoci che, anche in questo caso, non consentono in alcun modo di superare il corposo quadro probatorio a loro carico e l’affermazione di responsabilità della sentenza di primo grado.
Appare, infine, da respingere la richiesta di applicazione del potere riduttivo in ordine alla quale gli appellanti non adducono alcun elemento -esterno alla fattispecie di responsabilità amministrativa pienamente formata ed acclarata- che ne giustifichi l’esercizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
– disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando rigetta l’appello proposto dai sigg.ri [#OMISSIS#] Madonna ed [#OMISSIS#] Limone e per l’effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionaleper la Puglia n. 174/2014 del 20.2.2014.
– con condanna alle spese degli appellanti che si liquidano per questo grado di giudizio in euro 80,00 (OTTANTA/00).
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.
Depositato in Segreteria il 14 SET. 2017