Corte dei conti, sez. II, 23 gennaio 2017, n. 28

Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Riduzione trattamento provvisorio di pensione – Buona fede e affidamento

Data Documento: 2017-01-23
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di trattamento pensionistico, in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’amministrazione.Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.È irrilevante, al fine di escludere la sussistenza del legittimo affidamento del dipendente pubblico sulla spettanza delle maggiori somme percepite a titolo pensionistico provvisorio, la dichiarazione con cui il predetto ebbe ad autorizzare eventuali recuperi. Secondo pacifica giurisprudenza, dunque, tale elemento fattuale è assolutamente inidoneo ad escludere ex se il legittimo affidamento che, pur nella consapevolezza della doverosità di eventuali recuperi, il pensionato abbia poi comunque potuto riporre sulla correttezza di quanto percepito mensilmente per oltre 15 anni.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere-rel.
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
 SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n.38041 del ruolo generale, depositato in data 28 giugno 2010 dalla sig.ra DAL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Agri n.1
contro
-INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, cui è succeduto ex lege l’INPS ai sensi dell’art.21, comma 1, del d.l.n.201/2011, conv. [#OMISSIS#] l.n.214/2011, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via [#OMISSIS#] Beccaria n.29;
– UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI [#OMISSIS#], in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12.
avverso
la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.821/09, depositata in data 15 dicembre 2009.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016, il relatore cons. [#OMISSIS#] e, per delega, in rappresentanza dell’INPS, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Dal [#OMISSIS#], ex dipendente dell’ Università CA’ Foscari di [#OMISSIS#], cessata dal servizio per dimissioni dal 14 gennaio 1992, con il ricorso in prime cure impugnava la nota dell’INPDAP di [#OMISSIS#]-Mestre, n.26800 del 17 agosto 2007, con cui si accertava, sulla pensione provvisoria (iscrizione n.16509257) – a seguito dell’applicazione della determinazione dirigenziale n.190, datata 7 febbraio 2006, recante la liquidazione della pensione ordinaria –  un credito erariale di euro 1.134,96, dalla data di decorrenza della pensione provvisoria, 14 gennaio 1992, alla data del 31 dicembre 1995, ridotto di ¼ ai sensi dell’art.1, commi 260 e segg. della l.n.662/1996.
Nel contempo, se ne disponeva il recupero mediante una ritenuta mensile di euro 127,41 dalla rata di aprile a quella di novembre 2007 e il saldo sulla rata di dicembre.
Inoltre, si accertava un ulteriore credito di euro 5.239,20 dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 2007, da rifondere in unica soluzione.
Il [#OMISSIS#] monocratico delle pensioni della Sezione giurisdizionale regionale veneta, esclusa l’applicabilità dell’art.206 del d.P.R. n.1092 del 1973 secondo i principi enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti [#OMISSIS#] sentenza n.1/QM/1999, ha preso atto del rinnovato orientamento espresso [#OMISSIS#] materia dalla sentenza delle Sezioni riunite n.7/QM/2007 per cui, scaduto il [#OMISSIS#] procedimentale previsto, in applicazione della l.n.241 del 1990, per emettere il provvedimento si può determinare una situazione di affidamento incolpevole del soggetto in ordine alla definitività dei pagamenti, conseguente alla prolungata inerzia dell’Amministrazione.
[#OMISSIS#] concreta fattispecie, ha tuttavia escluso, pur essendo il provvedimento di pensione definitivo stato emesso a distanza di circa 14 anni dalla liquidazione provvisoria, la sussistenza dell’affidamento incolpevole della pensionata sulla spettanza delle maggiori somme percepite, valorizzando la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Dal [#OMISSIS#] in data 23 settembre 1991 in cui questa si impegnava, citasi testualmente, “a non invocare la buona fede ove la definitiva liquidazione della partita pensionistica comporti addebiti da recuperare” “ a reintegrare lo Stato, mediante recupero sulle rate di pensione definitiva, delle somme indebitamente riscosse in presenza di mancata approvazione del provvedimento di ricostruzione della carriera”.
In conclusione, la sentenza ha respinto la pretesa di totale irripetibilità dell’indebito pensionistico, mentre ha dichiarato la parziale irripetibilità per prescrizione decennale fino a tutto il 17 agosto 1997; infine, ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Con l’odierno ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti pubbliche (all’INPDAP in data 11 giugno 2010 ed all’ Università Ca’ Foscari, a mezzo del servizio postale, in data 9-15 giugno 2010), la sig.ra Dal [#OMISSIS#] ha impugnato la decisione invocando i principi giurisprudenziali enunciati [#OMISSIS#] sentenza n.7/QM/2007 secondo cui, scaduto il [#OMISSIS#] procedimentale per l’emanazione del provvedimento di pensione definitivo, non può più procedersi al recupero delle maggiori somme indebitamente erogate a titolo pensionistico, stante l’affidamento riposto dal pensionato sulla spettanza delle somme indebitamente percepite.
Afferma l’assoluta irrilevanza della dichiarazione sottoscritta nel 1991 in quanto l’impegno all’eventuale refusione non è stato altro che una mera presa d’atto delle previsioni di legge sul conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva (art. 162 del d.P.R. n.1092 del 1973) e pertanto (richiama testualmente la sentenza n.655 del 2009 della Sezione veneta, peraltro confermata da questa Sezione II d’appello con la sent.n.1009 del 2016 ) “non inficia il presupposto giuridico sul quale si fonda la pronuncia di irripetibilità dell’indebito”.
In conclusione, chiede di annullare la sentenza e di accogliere tutte le richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In data 11 novembre 2016, l’appellante ha poi depositato una memoria, per l’odierna udienza di discussione, in cui ha ribadito la fondatezza giuridica del gravame anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni riunite in materia di legittimo affidamento [#OMISSIS#] sentenza n.2/QM/2012, intervenuta nelle more del giudizio, siccome recepiti dalla pacifica giurisprudenza delle sezioni centrali d’appello; chiede la condanna delle controparti alle spese, da distrarsi.
Con una memoria depositata in data 21 ottobre 2016 si è costituita in giudizio l’ Università Cà Foscari di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (in persona del procuratore dello Stato [#OMISSIS#] Pluchino) chiedendo che l’appello venga respinto in quanto giuridicamente infondato, avendo la sentenza impugnata motivato del tutto correttamente, anche sulla scorta della dichiarazione resa dalla Dal [#OMISSIS#].
L’INPS si è costituito in giudizio depositando una memoria in data 15 novembre 2016, col patrocinio legale degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rilevando che il [#OMISSIS#] di prime cure ha valutato la sussistenza del legittimo affidamento da tutelare, senza disattendere alcuno dei principi stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite; [#OMISSIS#] fattispecie, nonostante il lungo lasso temporale intercorso tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva, ha ritenuto di escluderlo, sulla scorta della dichiarazione resa dalla stessa pensionata autorizzante i recuperi.
In conclusione, l’INPS chiede che la sentenza venga confermata.
[#OMISSIS#] pubblica udienza odierna è comparso, in rappresentanza dell’Inps, l’avv. [#OMISSIS#] che si è integralmente riportato alla memoria in atti confermando la richiesta di reiezione dell’appello.
La causa è passata in decisione.                 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni riunite di questa Corte dei conti in una prima decisione resa su questione di massima, la n.1/QM/99, affermarono l’assoluta irrilevanza di qualsivoglia incolpevole affidamento allorquando si tratti di indebito scaturente dall’avvenuta erogazione di maggiori importi a titolo di pensione provvisoria, stante l’espressa riserva di conguaglio ex art.162 del d.P.R. n.1092/1973, (nel testo sostituito dall’art.7 del d.P.R. n.138/1986).
Investite nuovamente della questione, a fronte del permanere, anche dopo la predetta decisione, di notevoli oscillazioni giurisprudenziali, l’hanno definita diversamente, ponendo il seguente principio “in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art.162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta [#OMISSIS#] legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il [#OMISSIS#] posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione” (sentenza n. 7/QM/2007).
Permanendo un contrasto orizzontale in grado di appello, le Sezioni riunite sono ancora intervenute sulla questione con l’[#OMISSIS#], più recente, sentenza n. 2/QM/2012 [#OMISSIS#] quale, al [#OMISSIS#] di un’ approfondita disamina giuridica dell’istituto del legittimo affidamento, come affermatosi [#OMISSIS#] giurisprudenza comunitaria e nazionale, hanno rimeditato l’indirizzo della precedente sentenza del 2007, conclusivamente affermando che: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento [#OMISSIS#] stessi termini procedimentali, e comunque al [#OMISSIS#] di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Premesso quanto sopra, poiché la sussistenza del legittimo affidamento è una questione di fatto, essa soggiace ai limiti del giudizio di appello recati dall’art.1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito [#OMISSIS#] l. n. 19/1994 e sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito [#OMISSIS#] l. n. 639/1996.
Secondo i principi interpretativi in materia posti dalle stesse Sezioni riunite [#OMISSIS#] sentenza n.10/QM/2000, l’appello è circoscritto al vizio motivazionale, questo ravvisabile qualora questa manchi del tutto, su punti decisivi della controversia, oppure sia inficiata da una contraddittorietà insanabile tra le diverse argomentazioni, tale da rendere incomprensibile il ragionamento seguito dal [#OMISSIS#] per fondare il proprio convincimento (motivazione “apparente”).
Orbene, [#OMISSIS#] specifica fattispecie il decidente, al fine di escludere la sussistenza del legittimo affidamento della sig.ra Del [#OMISSIS#] sulla spettanza delle maggiori somme percepite a titolo provvisorio, ha fatto esclusivo riferimento alla dichiarazione con cui la predetta ebbe ad autorizzare eventuali recuperi  Senonchè, in adesione alla pacifica giurisprudenza di questa Sezione di appello (ex multis, n.223/2011, n.623/2013, n.2/2014, n.769/2014) tale elemento fattuale è assolutamente inidoneo ad escludere ex se il legittimo affidamento che, pur [#OMISSIS#] consapevolezza della doverosità di eventuali recuperi, la pensionata abbia poi comunque potuto riporre sulla correttezza di quanto percepito mensilmente per oltre 15 anni.
A ciò aggiungasi che trattasi di una dichiarazione richiesta dalle Amministrazioni ai dipendenti, all’atto del collocamento a riposo, in applicazione di precise disposizioni (art.172 l.n.312 del 1980, art.162 del d.P.R. n.1092 del 1973).
Nel contempo, il decidente ha omesso del tutto di applicare i parametri che sono stati individuati dalle Sezioni riunite [#OMISSIS#] pronuncia 2/QM/2012, per accertare la sussistenza del legittimo affidamento, in particolare le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio, la rilevabilità dell’errore da parte della pensionata secondo l’ordinaria diligenza, il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni elemento necessario per la liquidazione definitiva, l’ammontare degli importi pagati in relazione a ciascuna rata.
Ne consegue che, trattandosi di accertamenti in fatto preclusi a questo Collegio di appello, la sentenza va annullata con rinvio alla Sezione giurisdizionale di primo grado affinchè proceda ad un nuovo esame, nel merito, della questione controversa.
La pronuncia sulle spese, anche di questa fase di appello, va rimessa al primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
ACCOGLIE l’appello iscritto al n.38041 del ruolo generale, proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] Dal [#OMISSIS#], e per l’effetto:
annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.821/09, depositata in data 15 dicembre 2009;
rinvia gli atti alla medesima Sezione giurisdizionale perché si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 novembre 2016.
Depositata in Segreteria il 23 Gen. 2017