[X] Con l’art. 10, comma 1, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, il legislatore ha previsto che, per il personale avente diritto all’indennità integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324 che avesse presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la misura della suddetta indennità sarebbe stata determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell’importo dell’indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Al riguardo, si è posto il problema interpretativo di stabilire se i destinatari della disposizione fossero solo i dipendenti che avessero presentato formali dimissioni dal servizio o tutti quelli che avessero beneficiato del pensionamento anticipato, anche per diverse cause generatrici, optando per un’interpretazione estensiva della citata norma, in ragione sia del dato letterale che della ratio legis.Il docente, espressa la scelta di cessare (anticipatamente) dal servizio presso il Conservatorio con diritto a pensione e di proseguire il rapporto di dipendenza presso l’ente lirico, non può sottrarsi all’applicazione delle decurtazioni poste dalla d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, in mancanza di apposita norma che lo consenta. Il docente, espressa la scelta di cessare (anticipatamente) dal servizio presso il Conservatorio con diritto a pensione e di proseguire il rapporto di dipendenza presso l’ente lirico, non può sottrarsi all’applicazione delle decurtazioni poste dalla d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, in mancanza di apposita norma che lo consenta.
Corte dei conti, sez. II, 25 novembre 2016, n. 1235
Conservatorio statale di musica – Personale docente – Indennità integrativa speciale
PENSIONI
C. Conti Sez. II App., Sent., 25-11-2016, n. 1235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio d’appello iscritto al n. 48852 di registro generale, proposto da S.M., W.B., G.V. e O.P., rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliati in Roma, via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 222/2014 del 05 novembre 2014;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 18 ottobre 2016 il relatore, Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la parte appellante e l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellato
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Sardegna ha respinto il ricorso proposto dai signori S.M., W.B., G.V. e O.P., ex dipendenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, titolari di pensione a decorrere dal novembre 1992.
Nel ricorso introduttivo era stato rappresentato che l’ente previdenziale, liquidando la iis sulla pensione in quarantesimi, era venuto meno alla transazione stragiudiziale tra INPDAP e pensionati, a seguito della quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con la sentenza della sezione territoriale della Corte dei conti per la Sardegna n. 1649/08.
Nel ricorso esitato con la sentenza del 2008, gli appellanti avevano lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’iis in misura intera sul trattamento di quiescenza, in concomitanza con la percezione della retribuzione per svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente lirico di Cagliari.
[#OMISSIS#] sentenza impugnata il primo [#OMISSIS#] evidenziava che né la citata pronuncia del 2008, né l’accordo stragiudiziale avevano toccato la questione della riduzione dell’iis, che andava calcolata per legge in quarantesimi, in ragione degli anni di servizio svolti presso il Conservatorio, trattandosi di questione estranea sia all’atto negoziale che al giudizio conclusosi con la indicata sentenza del 2008.
La sentenza n. 222 del 2014 è stata impugnata dagli interessati con atto depositato il 20.02.2015, i quali hanno dedotto:
1) violazione ed errata applicazione di legge.
Gli appellanti hanno sostenuto che:
– l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 17 del 1983, conv. in L. n. 79 del 1983 non è loro applicabile perché non erano dimissionari, ma hanno esercitato una specifica opzione, con gli effetti, previsti dal d.m. del 28.10.1993, di cessazione dal ruolo di appartenenza dei Conservatori di musica e conseguente continuazione del servizio esclusivamente alle dipendenze dell’ente lirico, determinandosi il venir meno di impegni di lavoro simultanei, ex art. 70 della L. n. 312 del 1980;
– il tenore letterale e la ratio deflattiva di cui alla L. n. 79 del 1973 depongono per la non applicabilità alla fattispecie, in quanto gli interessati, esercitando l’opzione, hanno manifestato la volontà di continuare a lavorare;
– la conciliazione prevedeva la corresponsione dell’iis in misura intera senza alcuna riserva o eccezione; l’Amministrazione ha omesso di applicare integralmente gli accordi, pur essendosi obbligata iure privatorum;
– la questione dell’efficacia vincolante della conciliazione tra i sottoscrittori non è stata trattata dalla sezione territoriale;
2) vizio della motivazione.
Gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata contiene una motivazione:
– apparente, laddove ha osservato che l’accordo raggiunto non avesse trattato la questione delle modalità di calcolo della iis;
– assente, circa l’efficacia, legalità e rilevanza della transazione sottoscritta dalle parti e l’obbligo di ottemperare ad essa, anche tenuto conto dell’art. 420 c.p.c., richiamato dall’art. 5 della L. n. 205 del 2000, e dell’art. 11 della L. n. 241 del 1990, che ha espressamente previsto e regolamentato la possibilità di accordi tra l’Amministrazione ed i privati.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo la declaratoria del diritto ad ottenere l’erogazione dell’iis [#OMISSIS#] misura intera sul trattamento pensionistico in godimento, senza le riduzioni di cui all’art. 10 del D.L. n. 17 del 1983.
In data 17.05.2016 l’INPS ha depositato la memoria di costituzione in giudizio, opponendo l’infondatezza dell’appello, esponendo che:
– la sentenza ha ben evidenziato il diverso petitum di cui al giudizio conclusosi con la decisione n. 1649/2008 di cessazione della materia del contendere;
– l’accordo stragiudiziale non investiva la riduzione dell’iis nei casi di pensionamento anticipato, da calcolarsi in quarantesimi in ragione degli anni di servizio utili;
– con l’esercizio dell’opzione gli interessati hanno percepito il trattamento pensionistico INPDAP, essendo stati iscritti all’ENPALS, per il successivo servizio, quali dipendenti del teatro lirico di Cagliari; la cessazione dall’iscrizione INPDAP integra ex se il cosiddetto “pensionamento anticipato” rispetto all’età pensionabile, conseguendone l’operatività dell’art. 10 del D.L. n. 17 del 1983, conv. in L. n. 79 del 1983, come da interpretazione autentica recata dall’art. 18, commi 6-9 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011.
L’appellato Istituto ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con [#OMISSIS#] delle spese di lite del secondo grado.
[#OMISSIS#] pubblica udienza l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno confermato le conclusioni in atti.
Motivi della decisione
Non è fondato l’assunto degli appellanti secondo il quale l’Amministrazione, erogando sulla pensione l’iis [#OMISSIS#] misura ridotta, ossia in quarantesimi, sulla base degli anni di servizio maturati fino alla cessazione del servizio, avrebbe omesso di applicare integralmente gli accordi sottoscritti con i ricorrenti, pur essendo obbligata a dare loro piena esecuzione secondo i principi civilistici.
Nel primo ricorso n. 16614, depositato presso la sezione regionale per la Sardegna, gli odierni appellanti V., P., M. e B. il 30.05.2003 avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’iis [#OMISSIS#] misura intera sul trattamento di quiescenza, non erogata nel periodo in cui avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’ente lirico di Cagliari.
Nelle note dell’INPDAP impugnate con quel ricorso, infatti, erano state rigettate le richieste di “corresponsione dell’indennità integrativa speciale e 13^ mensilità sulla…partita di pensione, in base alle sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 12/22 dicembre 1989, n. 204 D.L. n. 15 del 2019 aprile 1992 e n. 232 del 27.05.1992”, con le quali fu “dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano il divieto di corresponsione di detta indennità in presenza di opera retribuita alle dipendenze di terzi”.
Con distinte memorie di costituzione del 20.06.2008 prodotte nel giudizio n. 16614 l’INPDAP di Cagliari aveva rappresentato di aver provveduto alla definizione, in via amministrativa, del contenzioso con tutti i ricorrenti, ai quali, con la rata di aprile 2005, erano stati liquidati gli arretrati, con gli accessori.
Di qui la decisione di cessazione della materia del contendere (sentenza n. 1649/2008), in conformità alle concordi conclusioni delle parti.
E’ evidente che la questione della applicabilità o meno delle riduzioni ex art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito [#OMISSIS#] L. 25 marzo 1983, n. 79, è rimasta estranea all’accordo stragiudiziale.
Per altri versi il riconoscimento della iis [#OMISSIS#] misura intera in cumulo integrale con quella percepita sulla retribuzione non precludeva, in una seconda fase di calcolo, l’assoggettamento alle decurtazioni di legge, non determinandosi la violazione dell’obbligo assunto contrattualmente.
E’ infondata anche la tesi sostenuta nel gravame, circa la non applicabilità ai ricorrenti dell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 17 del 1983, conv. in L. n. 79 del 1983; secondo gli appellanti essi non erano i naturali destinatari delle penalizzazioni ivi previste, per non essere dimissionari ed avendo esercitato una opzione imposta dalla legge (art. 70 della L. n. 312 del 1980), con gli effetti di cessazione dal ruolo di appartenenza dei Conservatori di musica e conseguente continuazione del servizio esclusivamente alle dipendenze dell’ente lirico.
Ebbene, l’art. 70, comma 1, della L. n. 312 dell’11 luglio 1980 ha previsto che il “personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l’una o l’altra attività entro un anno dall’entrata in vigore” della stessa legge.
Con l’art. 10, comma 1, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito [#OMISSIS#] L. 25 marzo 1983, n. 79 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l’occupazione), il legislatore ha previsto, per il personale avente diritto all’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 [#OMISSIS#] 1959, n. 324, e successive modificazioni, che avesse “presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto” legge, che la misura della iis sarebbe stata “determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell’importo dell’indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio”.
Ebbene, in giurisprudenza si è posto di recente il problema interpretativo di stabilire se i destinatari della disposizione fossero solo i dipendenti che avessero presentato formali dimissioni dal servizio o tutti quelli che avessero beneficiato del pensionamento anticipato, anche per diverse cause generatrici.
Questa Sezione ha optato per un’interpretazione estensiva della citata [#OMISSIS#] (sentenza n. 314 del 05.05.2014), in ragione sia del dato letterale che della ratio legis.
Sotto il primo profilo si è osservato che la disposizione è diretta in termini generali al “personale … che ha presentato domanda di pensionamento” (art. 10, comma 1, del D.L. n. 17 del 1983), riferendosi ad ogni ipotesi di cessazione dal servizio che si verifichi prima del raggiungimento del limite [#OMISSIS#] di età (previsto per la risoluzione automatica del rapporto), anche non originata dalla presentazione di dimissioni, ma da evenienze diverse, quali quelle previste dall’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Inoltre si è considerato che gli obiettivi del contenimento del costo del lavoro e di incentivo all’occupazione perseguiti dal legislatore con il decreto legge potessero essere pienamente raggiunti soltanto con un’interpretazione ampia, tale da riferire la riduzione dell’indennità integrativa speciale a tutti i casi di pensionamento anticipato per atti volontari del pubblico dipendente, pur non conseguiti alla presentazione di formali dimissioni.
Alla luce del descritto condivisibile orientamento, il docente, espressa la scelta di cessare (anticipatamente) dal servizio presso il Conservatorio con diritto a pensione e di proseguire il rapporto di dipendenza presso l’ente lirico, non può sottrarsi all’applicazione delle decurtazioni poste dalla L. n. 17 del 1983, in mancanza di apposita [#OMISSIS#] che lo consenta.
Per le esposte considerazioni l’appello va respinto.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questa Sezione che sussistano le ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,
respinge l’appello n. 48852 avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 222/2014 del 05 novembre 2014.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 18 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 25 novembre 2016.