[X] Ciò che rileva ai fini dell’operatività del divieto di cui all’art. 53, comma 8, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non è l’autorizzabilità dell’incarico, bensì la mancata previa autorizzazione, la cui finalità consiste nella verifica, in concreto, non solo della sussistenza di una causa di incompatibilità, ma anche della non interferenza dell’incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali. Proprio la natura sanzionatoria, in prevenzione dell’illecito, dell’obbligo previsto dall’art. 53, comma 8, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di trasferimento della somma all’amministrazione di appartenenza del dipendente comporterebbe l’irrilevanza della restituzione o meno dell’importo stesso ad opera del percettore, che, peraltro, sarebbe comunque conseguita alla nullità dell’atto sancita dallo stesso art. 53, comma 8. Quanto detto trova conferma nella stessa disposizione per cui l’importo da versare è quello “previsto” come corrispettivo, non quello effettivamente percepito.
Corte dei conti, sez. II, 6 settembre 2017, n. 570
Cumulo di incarichi – Conferimento incarico a dipendente di altra amministrazione – Funzionario responsabile del procedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere relatore
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui giudizi d’appello iscritti ai seguenti numeri del registro generale:
– 39926, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#] Romagna contro il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Prof. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, in via Camozzi n. 1;
– 40053, proposto, in via incidentale, dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato, difeso e domiciliato come al punto precedente, contro la Procura regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna,
entrambi avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#] Romagna n. 1785/2010, depositata in data 16.11.2010;
esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
uditi [#OMISSIS#] udienza del 15 marzo 2016 il relatore Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il rappresentante della Procura Generale [#OMISSIS#] persona del V.P.G. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’Avv. [#OMISSIS#] Caldarera, per delega dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’appellato/appellante incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
FATTO
Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#] Romagna ha assolto il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla domanda attorea, liquidando le spese in favore della difesa del prosciolto.
L’azione per danno erariale concerneva due tipologie:
– la prima voce di danno (€ 44.500,00), arrecato all’ Università di [#OMISSIS#], era derivata, secondo la Procura, dalla violazione dell’art. 53, commi 6, 8 e 10, del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001, per aver il predetto, in qualità di direttore del servizio sicurezza del Comune di [#OMISSIS#], con la determina dirigenziale P.G. n. 244457/2004 del 23.11.2004, conferito, con grave negligenza, un incarico “professionale” per un anno ad un professore universitario sui [#OMISSIS#] della sicurezza a [#OMISSIS#], senza avere acquisito la necessaria autorizzazione da parte dell’Amministrazione universitaria di appartenenza e senza il prescritto versamento della somma pagata (appunto € 44.500,00, al lordo delle ritenute, sul compenso totale stabilito in € 87.000,00) al fondo di produttività dell’ Università di [#OMISSIS#];
– la seconda (€ 30.000,00), questa volta a carico del Comune di [#OMISSIS#], era derivata in tesi accusatoria dall’irragionevolezza del corrispettivo previsto dal secondo contratto in relazione alle prestazioni oggetto dell’incarico (infatti con determina n. 25667/2005 del 02.03.2005 fu revocata la delibera del 2004 e conferito un nuovo incarico professionale annuale, regolarmente autorizzato).
Il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto, circa la prima fattispecie, che la Procura non avesse dato la prova che sul Dott. [#OMISSIS#] incombesse l’obbligo del versamento, trattandosi di procedimento distinto rispetto a quello relativo al conferimento dell’incarico, pur ad esso collegato, derivandone la mancanza del nesso causale tra la condotta omissiva del conferimento senza autorizzazione (del quale è stato ritenuto “certamente responsabile il dott. [#OMISSIS#] stante l’agevole conoscibilità dell’obbligo … ”) ed il danno.
La sezione regionale ha poi ritenuto carente il quadro probatorio anche con riferimento alla seconda fattispecie, non avendo la Procura regionale valutato il [#OMISSIS#] svolgimento della prestazione oggetto del complessivo incarico.
Con atto notificato il 21.01.2011 e depositato il 15.02.2011 ha proposto tempestivo appello la Procura regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, avversando le due statuizioni contenute [#OMISSIS#] sentenza.
A. Con riferimento al capo della sentenza in cui è stata esclusa la responsabilità per assenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il danno subito dall’ Università di [#OMISSIS#], l’appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, in tema di disponibilità delle prove;
2) violazione dei principi che individuano le competenze dei dirigenti nell’ordinamento comunale (art. 107 e 169 d. lgs. n. 267/2000; art.11 del regolamento di contabilità del Comune di [#OMISSIS#]);
3) erronea applicazione dei principi in tema di nesso di causalità.
B) Con riferimento al capo della sentenza ligure in cui si è ritenuta non provata l’esistenza di un danno ingiusto subito dal Comune di [#OMISSIS#] con riferimento alla determinazione del corrispettivo del secondo incarico o, comunque, alla liquidazione integrale dello stesso, l’appellante ha dedotto l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 13, comma 1, del regolamento di contabilità del Comune, degli artt. 47 commi 7, 8 e 63 del regolamento dei contratti nonché dell’art. 4 del contratto individuale.
L’appellante ha conclusivamente chiesto la condanna al pagamento, in favore dell’ Università degli studi di [#OMISSIS#], della somma di 44.500,00, oltre rivalutazione dal gennaio 2005, nonché, in favore del Comune di [#OMISSIS#], della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione dal dicembre 2005, con aggiunta in entrambi i casi degli interessi dalla data della sentenza al saldo, con le spese dei due gradi di giudizio.
Con atto notificato il 02.03.2011 e depositato il 09.03.2011 si è costituito in giudizio il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], proponendo al contempo tempestivo appello incidentale, deducendo l’erroneità della ricostruzione normativa operata [#OMISSIS#] sentenza impugnata nel sostenere illegittimità dell’affidamento dell’incarico per mancata acquisizione della preventiva autorizzazione. Ha evidenziato la contrarietà dell’assunto in relazione all’art. 53, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, all’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 ed all’art. 2 del Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno dell’ Università di [#OMISSIS#] del 5 ottobre 1998.
Con memoria depositata il 23.02.2016 l’appellato [#OMISSIS#] ha enunciato le seguenti deduzioni per il giudizio promosso dalla Procura regionale:
– infondatezza dell’appello con riferimento al primo capo di sentenza.
L’appellato ha eccepito l’erroneità del rilievo della controparte circa la violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c., avendo egli nel primo grado “contrastato l’applicabilità alla fattispecie …dell’art. 53, commi 7 e 8” del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi “lo specifico fatto costitutivo della responsabilità allegato in citazione, relativo alla condotta omissiva con riguardo alla mancata adozione dell’atto di trasferimento della somma all’Ateneo…”. Sul punto aveva dedotto personale interpretazione del dato normativo e la mancanza del presupposto dell’erogazione dell’integrale corrispettivo.
Ha rilevato la carenza di prova circa la competenza al versamento e l’inconferenza dell’assunto secondo cui il [#OMISSIS#] avrebbe emesso un ordinativo di incasso, essendosi egli limitato a dare atto, [#OMISSIS#] determina del marzo 2005, della circostanza della restituzione delle somme percepite; l’ascrivibilità al [#OMISSIS#] dell’onere di segnalazione al collega competente dell’obbligo di versamento costituisce contestazione nuova effettuata per la prima volta in appello;
– infondatezza dell’appello con riferimento al secondo capo della sentenza.
L’appellato ha ribadito che il Comune ha riconosciuto il compenso dovuto in relazione alla complessità della prestazione onnicomprensivamente considerata, che non consentiva la parcellizzazione della verifica della esecuzione. Avrebbe dovuto essere comunque valutato l’elaborato conclusivo ed effettuata più ampia istruttoria.
Ha chiesto l’accoglimento dell’appello incidentale, ed il rigetto dell’appello principale, confermandosi la pronuncia di assoluzione; con [#OMISSIS#] di spese ed onorari relativi al grado di appello.
Con atto conclusionale depositato il 26.02.2010 la Procura Generale ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale ed il rigetto del gravame incidentale, richiamando la ricostruzione normativa effettuata [#OMISSIS#] sentenza di primo grado.
[#OMISSIS#] pubblica udienza del 15 marzo 2016 il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato le richieste contenute nell’atto d’appello, ripercorrendone i motivi riferiti ai due capi della sentenza impugnata; l’Avv. [#OMISSIS#] Caldarera ha insistito per l’accoglimento dell’appello incidentale e delle deduzioni esposte [#OMISSIS#] comparsa di costituzione nel giudizio sull’appello principale.
DIRITTO
In via del tutto pregiudiziale va disposta, in rito, la riunione degli appelli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 335 c.p.c. e 26 r.d. n.1038 del 13.08.1933, essendo stati prodotti entrambi avverso la stessa sentenza.
A.1) L’appellante principale, relativamente alla prima tipologia di danno, ha innanzitutto dedotto, con il primo motivo, la violazione del principio di non contestazione in ordine a due fatti: quello negativo dell’“omissione da parte del convenuto …di uno specifico atto gestionale (il versamento…) …posto esplicitamente in collegamento causale con la produzione del danno…” e quello positivo della competenza del convenuto a gestire “oltre che il procedimento di conferimento dell’incarico di consulenza, anche quello di versamento…”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento al fatto negativo, come anche evidenziato [#OMISSIS#] sentenza impugnata, il convenuto aveva sostenuto l’inapplicabilità del regime autorizzatorio e, conseguentemente, la legittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico e l’esclusione dell’onere di trasferire l’importo pari al relativo compenso all’amministrazione del dipendente, ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, ex art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001. Dal rilievo difensivo discendeva logicamente la contestazione dell’esistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità costituito dal nesso causale tra la presunta condotta illecita e l’evento di danno derivato dal mancato versamento della somma corrispondente al corrispettivo previsto.
Al riguardo del fatto positivo relativo alla competenza ad effettuare il versamento, ritiene il Collegio di dare applicazione al principio giurisprudenziale secondo cui non è configurabile una “non contestazione” per gli effetti di legge allorquando i dati fattuali non siano stati precisati e specificati dall’attore, posto che una deduzione espressa in termini generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generica (Cass. sez. lav. n. 13973 del 07.07.2015; Cass. ss. uu. n. 12065 del 29.05.2014).
[#OMISSIS#] specie nell’atto di citazione non è riscontrabile alcuna specifica disamina della competenza del convenuto in ordine al procedimento di versamento delle somme, per cui non è contraria al principio di non contestazione la statuizione di incompetenza.
Per correntezza espositiva si esamina l’unico motivo dell’appello incidentale (n. 40053), con cui il deducente ha avversato la ricostruzione normativa effettuata [#OMISSIS#] sentenza impugnata, in base alla quale il conferimento dell’incarico è stato ritenuto antigiuridico in mancanza di previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza del Professore universitario affidatario dell’incarico con la determina dirigenziale del 23.11.2004 del Comune di [#OMISSIS#].
L’appellante incidentale:
– ha ribadito la specialità della [#OMISSIS#] dettata per i professori universitari a tempo pieno dall’art. 11, comma 5, lettera a), del d.P.R. n. 382 dell’11.07.1980, come modificato dall’articolo 3 della l. n. 118 del 18.03.1989, richiamato dall’art. 2 del Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno dell’ Università di [#OMISSIS#] del 5 ottobre 1998;
– ha evidenziato che l’art. 11 del citato d.P.R. n. 382/1980 prevede eccezioni al regime di incompatibilità, tra cui rientrano le attività svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, conseguendone la non applicabilità del regime della preventiva autorizzazione;
– ha rilevato che una diversa interpretazione, fondata sull’art. 3 del Regolamento universitario, determinerebbe un insanabile contrasto tra la disciplina regolamentare e quella legislativa, che comporterebbe la disapplicazione della prima in favore della seconda, secondo i principi vigenti in tema di gerarchia delle fonti.
Il motivo è infondato.
Condivide il Collegio la ricostruzione normativa utile ad inquadrare la fattispecie contenuta [#OMISSIS#] sentenza impugnata. Il primo [#OMISSIS#], in estrema sintesi, ha evidenziato che:
– opera in fattispecie il comma 8 dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, a differenza del precedente comma 7 (che inibisce ai “dipendenti pubblici” di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza), [#OMISSIS#] il divieto per le “pubbliche amministrazioni” di conferire gli incarichi a dipendenti di altre amministrazioni senza la previa autorizzazione di quella di appartenenza;
– a prescindere dalla risoluzione della questione circa la vigenza o l’abrogazione (ad opera dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001) del citato art. 11, comma 5, lettera a), del d.P.R. n. 382 del 1980, come modificato dall’articolo 3 della l. n. 118 del 1989, in base al Regolamento dell’Ateneo del 05.10.1998, sono soggette alla previa autorizzazione tutte le attività che esorbitano dall’elenco di cui all’art. 3 del medesimo atto di normazione secondaria; in detto elenco non compaiono “le attività, comunque svolte, per conto delle amministrazioni dello Stato, enti pubblici…”, le quali, secondo il citato art. 11, comma, comma 5, lettera a), del d.P.R. n. 382 del 1980, successivamente alla modifica del 1989, sono escluse dall’incompatibilità per i professori universitari con il regime a tempo pieno.
Evidenzia il Collegio, a conferma dell’esattezza dell’opzione interpretativa del primo [#OMISSIS#], condivisa dalla Procura Generale, che, in ogni [#OMISSIS#], è inconferente, al fine di escludere l’antigiuridicità del conferimento, il richiamo all’art. 11, comma 5, lettera a), del d.P.R. n. 382 del 1980, del quale è utile riportare l’integrale testo: “Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito …; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali”.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell’operatività del divieto di cui al comma 8 dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001 non è l’autorizzabilità dell’incarico, bensì la mancata previa autorizzazione, la cui finalità consiste [#OMISSIS#] verifica, in concreto, non solo della sussistenza di una causa di incompatibilità, di cui si occupa la [#OMISSIS#] di cui al precedente capoverso, ma anche della non interferenza dell’incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali.
In tal senso non si [#OMISSIS#] un contrasto tra il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno dell’ Università di [#OMISSIS#] del 5 ottobre 1998 ed il d.P.R. n. 382 del 1980, in quanto il primo, nell’art. 3, non innova l’ordinamento in materia di incompatibilità, ma elenca le attività “escluse da preventiva autorizzazione”, tra le quali non è dato riscontrare “le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale” (di cui all’art. 11, comma 5, lettera a, del citato d.P.R.).
L’appello incidentale (n. 40053) va conseguentemente respinto in quanto infondato.
Vengono in rilievo ora i motivi A.2) e A.3) dell’appello principale.
Con il secondo motivo (A.2) l’appellante Procura regionale ha evidenziato l’erroneità, nel merito, della affermazione circa l’incompetenza del [#OMISSIS#], sostenendo che:
– poiché l’incarico da lui conferito era finalizzato all’attuazione dell’obiettivo assegnatogli quale dirigente del settore sicurezza, posto dalla [#OMISSIS#] nel piano esecutivo di gestione, egli esercitò i poteri di disporre delle risorse di [#OMISSIS#];
– in ogni [#OMISSIS#] avrebbe dovuto segnalare al soggetto competente l’esistenza dei presupposti per il versamento.
Il motivo è fondato sotto il primo profilo.
Proprio il [#OMISSIS#], infatti, era competente ad effettuare il versamento di cui all’art. 53, comma 8, del d. lgs. n. 265 del 2001.
Come correttamente osservato dalla Procura appellante, egli prese atto della avvenuta restituzione da parte del Professore universitario destinatario dell’incarico, il 22.02.2005, della somma netta percepita di € 25.233,42, per le prestazioni rese dal 25.11.2004 al 31.12.2004, con la determina del 02.03.2005.
Con essa il dirigente ha formalizzato la revoca della precedente determinazione n. 244457/2004, nel contempo conferendo l’incarico professionale in prosecuzione del precedente, per un anno, questa volta previa autorizzazione, impegnando la relativa spesa sugli indicati capitoli, essendo stato autorizzato, in qualità di dirigente, “alla costituzione di obbligazioni aventi durata d’esecuzione non superiore a dodici mesi…” (cosi le premesse della determina del 02.03.2005)
Ai sensi dell’art. 180, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 18.08.2000, il tesoriere “dà immediata comunicazione all’ente” della riscossione di ogni somma versata in favore di esso, “anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso”, richiedendone la regolarizzazione, che va effettuata nei successivi 60 giorni: [#OMISSIS#] specie il tesoriere ha comunicato l’avvenuta riscossione, quietanzata con la bolletta n. 1283 del 22.02.2005, in atti, dandone avviso all’ente, che ne ha preso atto, con la determina del 02.03.2005. Ad avviso del Collegio detta determina costituisce quanto meno l’accertamento dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 2, lett. d) (altre entrate), del citato d. lgs. n. 267/2000, contenendo l’individuazione della ragione del credito, del debitore e della quantificazione della somma incassata.
Va pertanto confermato che al riguardo del versamento di cui al più volte citato art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, il dirigente avrebbe potuto, quanto meno, attivare la prima fase della spesa, emettendo l’atto di impegno del capitolo. Si ritrova conferma di ciò nell’art. 11 del regolamento di contabilità del Comune di [#OMISSIS#] (“I dirigenti sono responsabili degli atti di gestione finanziaria assunti in attuazione degli obiettivi e dei programmi…provvedono …all’impegno …delle spese inerenti al rimborso di entrate e proventi diversi indebitamente introitati…”).
L’appellato ha osservato che il comma 8 del più volte citato art. 53 persegue la “finalità sanzionatoria”, con la conseguenza che la revoca dell’incarico avrebbe determinato l’esclusione dell’effetto sanzionatorio del versamento e del diritto dell’ Università ad ottenerlo.
Senonché seguendo l’ipotesi, proprio la natura sanzionatoria, in prevenzione dell’illecito, dell’obbligo del trasferimento della somma all’amministrazione di appartenenza del dipendente comporterebbe l’irrilevanza della restituzione o meno dell’importo stesso ad opera del percettore, che, peraltro, sarebbe comunque conseguita alla nullità dell’atto sancita dallo stesso art. 53, comma 8. Quanto detto trova conferma [#OMISSIS#] stessa disposizione per cui l’importo da versare è quello “previsto” come corrispettivo, non quello effettivamente percepito.
Con il terzo motivo (A.3) l’appellante ha contestato l’affermazione del primo [#OMISSIS#] relativa alla carenza del nesso causale, osservando che la mancata acquisizione dell’autorizzazione è condicio sine qua nondell’evento e che concausa dell’evento è stato anche l’aver omesso di riversare le somme de quibus; la seconda concausa comunque non ha interrotto la serie causale quale fatto eccezionale e atipico.
Il motivo è da accogliere, in quanto entrambe le omissioni, come si è visto, sono riferibili al [#OMISSIS#].
L’appello principale (n. 39926) va conseguentemente accolto per la prima ipotesi di responsabilità, in relazione alla fondatezza dei motivi A.2 e A.3, sussistendo anche la colpa grave, per l’agevole conoscibilità, rilevata dal primo [#OMISSIS#], degli obblighi gravanti sul Dott. [#OMISSIS#], sussistendo l’apposita disposizione del Regolamento dell’ Università di [#OMISSIS#] sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno più volte citato e per la chiarezza dell’art. 53, comma 8, del d. lgs. n. 165 del 2001; la doverosa attività è stata omessa, pur essendovi il tempo sufficiente tra il 12.11.2004, data della mail inviata dal Professore incaricato con la quale costui affermava di ritenere non necessaria la autorizzazione ed il 23 successivo, quando la determina fu adottata (pag. 4 dell’appello). Sostanzialmente il dirigente avrebbe potuto e dovuto effettuare, al cospetto dell’obiezione dell’interessato, personali approfondimenti giuridici.
Con riferimento alla seconda tipologia di danno (B) l’appellante ha contestato il capo di assoluzione relativo al danno per le modalità di conferimento del rinnovo dell’incarico e di liquidazione del relativo corrispettivo.
Ha [#OMISSIS#] specifico argomentato in ordine ai [#OMISSIS#] da a) a d) del § 3.4 della sentenza impugnata, che avevano indotto il primo [#OMISSIS#] alla pronuncia assolutoria anche per detta ipotesi di responsabilità.
Ivi si indicavano le riscontrate criticità della domanda, che non avrebbe tenuto conto delle seguenti elementi: “a) il [#OMISSIS#] e incontestato svolgimento … della prestazione oggetto dell’incarico; b) il carattere unitario e complessivo dell’incarico, con la conseguente difficoltà di rendicontazione dell’incarico medesimo per diverse voci, tanto più che le singole prestazioni che concorrevano a configurare l’incarico non erano state, dall’inizio, concepite per valore come singoli addendi di una serie di attività professionali la cui somma fosse pari all’importo totale di 72.500,00 euro; c) la sussistenza, comunque, a dimostrazione dell’effettuazione complessiva dell’incarico, di un elaborato conclusivo rassegnato … nel dicembre 2005 al [#OMISSIS#] dello svolgimento delle prestazioni; d) la possibilità di acquisire, a controprova, le testimonianze di numerosi collaboratori del dott. [#OMISSIS#], così come di altri settori del Comune interessati dall’attività affidata …”.
La Procura appellante ha rilevato l’assenza di motivazione e la mancata considerazione delle disposizioni regolamentari e contrattuali tese a garantire la verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni, la congruità e proporzionalità del compenso rispetto all’attività prestata, l’accertamento della regolare esecuzione quale condizione della liquidazione.
Si premette che secondo la Procura, avendo il Comune di [#OMISSIS#] riconosciuto per le prestazioni rese in esecuzione del primo contratto la somma di € 44.500,00, il riconoscimento di € 72.500,00 per le residue prestazioni dedotte nel contratto del 2005 sarebbe stato sproporzionato rispetto a quanto ci si poteva attendere e cioè € 42.500,00 (€ 87.000,00, importo complessivo oggetto del contratto del 2004, meno € 44.500,00); di qui il danno pari ad € 30.000,00 (€ 72.500,00 meno € 42.500,00)
Senonché condivide il Collegio la valutazione, espressa [#OMISSIS#] sentenza impugnata, di genericità dell’assunto.
Il [#OMISSIS#] aveva aggiunto [#OMISSIS#] determina del 02.03.2005 quale oggetto dell’incarico l’”azione formativa e di aggiornamento [#OMISSIS#] operatori dei Settori comunali interagendo con gli altri Enti preposti al governo della sicurezza”.
Del tutto genericamente l’appellante ha sostenuto la “superfluità” di detta attività in quanto l’attività del consulente avrebbe dovuto comunque essere svolta, come previsto dal contratto del 2004.
In quest’[#OMISSIS#], infatti, osserva il Collegio, era stato previsto che l’incaricato avrebbe “collaborato a stretto contatto con il Settore Sicurezza” che avrebbe messo “a disposizione sede, strumentazioni e risorse”. Si tratta di prestazione non identica rispetto a quella prevista nel contratto del 2005, richiedendo l’“azione formativa e di aggiornamento” un’attività positiva, indipendentemente dall’effetto indiretto di accrescimento professionale derivato dall’interazione con il personale, senza trascurare che la formazione avrebbe dovuto essere rivolta a tutti i settori comunali e non solo a quello della sicurezza.
Nel delineato profilo è generico anche il rilievo dell’appellante per cui [#OMISSIS#] documentazione prodotta dal Professore incaricato [#OMISSIS#] “un riferimento preciso all’attività di formazione ed aggiornamento”.
Infatti, tenuto conto che nel rapporto del [#OMISSIS#] 2005 il predetto evidenziava, tra i compiti svolti, di aver avviato un progetto sull’offerta delle competenze “mediatorie” al fine di pervenire “all’indicazione dei bisogni formativi necessari per una proficua utilizzazione di questa risorsa…” e di aver ricevuto richieste di pareri sulla “formazione congiunta tra operatori sociali e polizie di Stato”, avrebbero potuto essere effettuati più approfonditi accertamenti istruttori ad opera della Procura regionale.
L’appello principale (n. 39926) va conseguentemente respinto in quanto infondato per la seconda ipotesi (B) di responsabilità.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Dott. [#OMISSIS#] va condannato al pagamento, in favore dell’ Università degli studi di [#OMISSIS#], della somma di € 44.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal gennaio 2005 fino alla data di deposito della sentenza stessa, con aggiunta degli interessi legali da quest’[#OMISSIS#] data al soddisfo.
Considerato l’esito del giudizio e la parziale fondatezza della domanda attorea, sussistono i motivi per compensare le spese processuali di primo e secondo grado.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello n. 39926 proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione [#OMISSIS#] Romagna avverso la sentenza della predetta Sezione n. 1785/2010, depositata in data 16.11.2010 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento, in favore dell’ Università degli studi di [#OMISSIS#], della somma di € 44.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal gennaio 2005 fino alla data di deposito della sentenza stessa, con aggiunta degli interessi legali da quest’[#OMISSIS#] data al soddisfo;
RESPINGE l’appello incidentale n. 40053 proposto dal sunnominato.
Spese processuali compensate.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 15.03.2016.
Depositata in Segreteria il -6 SET. 2017