Corte dei conti, sez. II, 7 marzo 2016, n. 241

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni

Data Documento: 2016-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Quanto alle condizioni previste dall’art. 13 l. 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dall’art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903, per beneficiare del trattamento di riversibilità, esse debbono sussistere al momento della morte del pensionato o dell’assicurato; e ciò, sia che si tratti dell’ipotesi generale regolata dal comma 1, riguardante i figli minori o inabili al lavoro, sia che si tratti dell’ipotesi disciplinata dal comma 3, concernente i figli che frequentino una scuola professionale o l’università. A tale interpretazione conduce, innanzitutto, la lettera della legge che – con riguardo all’ipotesi del comma 1 – espressamente riferisce la sussistenza dei requisiti della minore età o della inabilità “al momento della morte del pensionato o dell’assicurato” e che – con riguardo all’ipotesi del comma 3 – altrettanto espressamente riferisce “al momento del decesso” del genitore i requisiti richiesti ai figli superstiti “a carico” che frequentino una scuola professionale o l’università. In sostanza, deve escludersi che la norma all’esame possa essere interpretata nel senso che il requisito della frequenza all’università possa anche non sussistere al momento del decesso del dante causa, purché intervenga prima del compimento del 26 anno di età.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. II App., Sent., 07-03-2016, n. 241
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello proposto dai sig.ri D.M.L. e R.A., rappresentati e difesi dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con questi elettivamente domiciliati presso l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con studio in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti n. 103,
contro
l’INPDAP (ora INPS) rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29,
avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 375/08 del 7 aprile 2008.
Visto l’appello iscritto al n. 35238 del registro generale.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 14 gennaio 2016 il relatore consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS; non comparso il difensore dell’appellante.
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 375 del 2008 la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dai sig.ri D.M.L. e R.A. (nato il (…)), rispettivamente moglie e figlio di R.R. deceduto il 20 luglio 2002, affermando l’insussistenza dell’invocato diritto alla quota di pensione di riversibilità in favore dell’orfano maggiorenne. Si afferma in sentenza che [#OMISSIS#] specie non ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 22 della L. n. 903 del 1965 in quanto al momento della [#OMISSIS#] del padre il figlio superstite (R.A.) non era minore di anni 18, non era inabile al lavoro, non risultava iscritto ad una scuola media professionale avendo conseguito il diploma per geometri nel luglio del 2001 e non era iscritto all’Università.
La sentenza, non notificata, è stata impugnata dagli interessati con appello tempestivamente notificato all’INPDAP e depositato nei termini di legge.
Nel gravame si deduce assoluta mancanza di motivazione e conseguente nullità del provvedimento di diniego, sussistenza del diritto alla pensione di riversibilità. Osservano gli appellanti che la Sezione territoriale ha fatto erronea applicazione dell’art. 22 della L. n. 903 del 1965; e ciò tenuto conto che la normativa “non fa alcun riferimento alla condizione in cui l’interessato si trovi al momento in cui interviene il decesso del genitore” e, quindi, [#OMISSIS#] impedisce che la condizione di studente universitario possa essere acquisita anche in epoca successiva, purchè prima del compimento del 26 anno di età, essendo questo anche il limite di concessione del beneficio. Richiamano sul punto giurisprudenza favorevole.
Chiedono, conclusivamente, che sia riconosciuto il diritto alla quota di pensione con effetto dalla data di presentazione della domanda e, cioè, dal 26 agosto 2002, con condanna dell’appellato al pagamento di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore. Chiedono, altresì, che sia ammessa la prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa.
Il decreto di fissazione d’udienza è stato ritualmente comunicato all’appellante e da questi notificato all’Istituto previdenziale appellato.
Con memoria depositata il 17 dicembre 2015 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile “in quanto si limita ad una richiesta di esame del merito della controversia riproponendo surrettiziamente alla cognizione del [#OMISSIS#] di secondo grado deduzioni in punto meramente fattuale e prospettazioni difensive già ampiamente scrutinate dal primo [#OMISSIS#] e giudicate dallo stesso infondate”. In subordine l’appellato rileva che l’appello è infondato per le stesse ragioni addotte dal [#OMISSIS#] territoriale. Conclusivamente l’INPS chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, con condanna dell’appellante alle spese di lite di questo grado di giudizio.
All’udienza del 14 gennaio 2016 l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è riportata a quanto dedotto in memoria, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
1. Deve, innanzitutto, escludersi la fondatezza di quanto dedotto dall’INPS, secondo cui la questione sottoposta all’esame del Collegio riguarderebbe una questione di fatto inammissibile in appello.
Sul punto è sufficiente rilevare che [#OMISSIS#] specie trattasi di stabilire se, ai fini del riconoscimento della quota della pensione di riversibilità per i figli maggiorenni, la condizione di studente universitario debba sussistere al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa, ovvero se possa utilmente intervenire anche in prosieguo di tempo, purchè anteriormente al compimento del 26 anno di età. La questione sottoposta a questo [#OMISSIS#] d’appello attiene, quindi, alla ricerca, all’interpretazione e all’applicazione della [#OMISSIS#] regolatrice del [#OMISSIS#] concreto e, quindi, integra un motivo di diritto.
L’appello è, pertanto, ammissibile.
2. L’appello è, peraltro, infondato nel merito.
Al riguardo si osserva che, trattandosi di pensione di riversibilità liquidata nel 2002, trova applicazione nel [#OMISSIS#] di specie – ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995 – “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria”.
Orbene, l’art. 13 della L. n. 218 del 1952, come sostituito dall’art. 22 della L. n. 903 del 1965, prevede che “Nel [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, … spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. …” (comma 1); “Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l’Università” (comma 3).
Queste essendo le disposizioni da applicare al [#OMISSIS#] di specie, osserva il Collegio che le condizioni ivi previste per beneficiare del trattamento di riversibilità debbono sussistere al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato; e ciò, sia che si tratti dell’ipotesi generale regolata dal comma 1, riguardante i figli minori o inabili al lavoro, sia che si tratti dell’ipotesi disciplinata dal comma 3, concernente i figli che frequentino una scuola professionale o l’Università.
A tale interpretazione conduce, innanzitutto, la lettera della legge che – con riguardo all’ipotesi del comma 1 – espressamente riferisce la sussistenza dei requisiti della minore età o della inabilità “al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato” e che – con riguardo all’ipotesi del comma 3 – altrettanto espressamente riferisce “al momento del decesso” del genitore i requisiti richiesti ai figli superstiti “a carico” che frequentino una scuola professionale o l’università. Sul punto deve evidenziarsi che – come chiaramente emerge dal testo normativo – il riferimento all’età anagrafica di 21 o di 26 anni contenuto nel comma 3 vale ad individuare i limiti entro i quali può essere corrisposto il trattamento di riversibilità e non – come vorrebbe l’appellante – a circoscrivere il periodo in cui può avvenire l’iscrizione. In sostanza, deve escludersi che la [#OMISSIS#] all’esame possa essere interpretata nel senso che il requisito della frequenza all’Università possa anche non sussistere al momento del decesso del [#OMISSIS#] causa, purchè intervenga prima del compimento del 26 anno di età.
O meglio, la non attualità della frequenza (sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti dalla legge) non preclude l’accesso alla pensione di riversibilità solo nell’ipotesi in cui il decesso del genitore si sia verificato nel lasso di tempo intercorrente tra il conseguimento del diploma di istruzione superiore e il [#OMISSIS#] di scadenza dell’iscrizione universitaria; ipotesi che, [#OMISSIS#] specie, palesemente non ricorre, tenuto conto che l’orfano aveva conseguito il diploma nel luglio del 2001 – un anno prima della [#OMISSIS#] del padre avvenuta nel luglio del 2002 – e, quindi, il [#OMISSIS#] da prendere a riferimento per l’iscrizione universitaria era quello in scadenza nel 2001 e non quello del 2002. Circostanza, questa, che manifesta l’irrilevanza della richiesta acquisizione di prove testimoniali sul tirocinio non retribuito svolto dall’orfano successivamente al conseguimento del diploma di geometra.
3. Alla soccombenza consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell’appellato, di spese e onorari difensivi che si liquidano in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale
RESPINGE
l’appello, iscritto al n. 35238, proposto dai sig.ri D.M.L. e R.A. avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 375/08 del 7 aprile 2008.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell’INPS (ex gestione INPDAP), di spese e onorari difensivi che si liquidano in Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 14 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria 7 marzo 2016.