Sotto il profilo della configurabilità di un’ipotesi di occultamento doloso del danno va in primo luogo ricordato che l’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Detto articolo non fa nessun riferimento ad un’attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente dall’analogo art. 2941, n. 8, c.c.. In altri termini, il doloso occultamento è una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20, la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla scoperta del danno, che va intesa come conoscenza delle componenti essenziali dal danno stesso: non basta sapere che esiste un danno, ma occorre che sia concretamente disvelato (sì da consentire l’esercizio dell’azione di responsabilità) con l’esercizio dell’azione penale o quanto meno con indagini precise (penali o extrapenali) che lo accertino e quantifichino, consentendo l’azione del pubblico ministero contabile.La fatturazione della prestazione professionale non assume alcuna rilevanza ai fini della scoperta del danno da parte della pubblica amministrazione danneggiata, trattandosi di adempimento degli obblighi fiscali-tributari incombenti per legge sul contribuente nel diverso rapporto con il fisco.La compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, l.14 gennaio 1994, n.20, opererebbe, una volta acclarata l’incompatibilità dell’attività libero-professionale esercitata dai docenti operanti in regime di tempo pieno, soltanto se venisse concretamente dimostrato l’effettivo arricchimento dell’ente, quale effetto dell’attività de qua. Nel caso concreto la ratio dell’incompatibilità sta nell’esigenza, valutata a priori dal legislatore, di concentrare le energie di studio e di lavoro del ricercatore esclusivamente sulle attività universitarie, nella presunzione che solo in tal modo possa essere perseguito l’interesse pubblico sotteso al programma didattico e di studio. Il legislatore ha ritenuto che le attività professionali private sono incompatibili con la formazione pubblica del ricercatore universitario, ostacolando la crescita professionale del ricercatore e rompendo l’equilibrio tra prestazione erogata (compenso percepito dall’università) e controprestazione resa (partecipazione a tempo pieno al programma di ricerca).L’esercizio libero professionale risulta compatibile con l’impegno universitario solo in caso di opzione per il tempo definito. Pertanto, essendo detta statuizione – dapprima applicabile unicamente per i professori universitari – stata estesa esplicitamente ai soli ricercatori confermati – con esclusione, quindi, di quelli non confermati – ciò dimostra in modo inoppugnabile (in quanto ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit) che la ratio legis con riguardo a questi ultimi era (ed è) quella di mantenere ferma per essi (almeno fino alla loro conferma) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 ss. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ciò nella evidente considerazione che la stessa attiene alla sussistenza di quei requisiti di totale disponibilità al servizio della collettività (nel caso di specie rappresentata dall’istituto di alta cultura), previsti per assicurare il buon andamento dell’amministrazione garantito dall’art. 97 Cost..Essendo perentoriamente vietato ad un ricercatore non confermato di esercitare attività libero-professionali di qualsiasi genere, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 3, d.l. n. 2 marzo 1987, n. del 1987 (a norma dei quali i ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività esterne alle proprie o convenzionate della struttura di appartenenza) e 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (che espressamente sancisce il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non può essere invocata, da parte del ricercatore, la propria buona fede, e cioè l’ignoranza incolpevole della disciplina afferente ai ricercatori non confermati, tenuto conto, peraltro, che su di un professionista grava un dovere di informazione più qualificato circa le norme che disciplinano la sua attività.
Corte dei conti, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 514
Ricercatore non confermato – Incompatibilità – Occultamento doloso – Compensatio lucri cum danno
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. III App., Sent., 06-10-2016, n. 514
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
dr.ssa [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sugli appelli in materia di responsabilità amministrativa, iscritti rispettivamente ai:
n. 46342 del Registro di Segreteria, (appello principale) proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria
CONTRO
P.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Torino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del foro di Roma e presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] elettivamente domiciliato in Roma, via di Monte [#OMISSIS#] n.22
AVVERSO
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 50/2013 depositata in data 29 marzo 2013;
n. 46627 del Registro di Segreteria, (appello incidentale) proposto da P.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Torino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del foro di Roma e presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] elettivamente domiciliato in Roma, via di Monte [#OMISSIS#] n.22
CONTRO
il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria
AVVERSO
la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria n. 50/2013 depositata in data 29 marzo 2013;
Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 8 giugno 2016, con l’assistenza della segretaria sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il relatore, dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la Procura generale, il Vice Procuratore generale, dott.ssa [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] nonché l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’appellato-appellante incidentale.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 50, depositata il 29 marzo 2013, la Sezione giurisdizionale per la Liguria in parziale accoglimento delle richieste della Procura Regionale condannava l’odierno appellato al pagamento in favore dell’Università di Genova della somma complessiva di Euro 33.631,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dai singoli indebiti esborsi, oltre interessi legali e spese di giudizio.
La Procura regionale aveva contestato al P. di avere svolto l’attività di ricercatore “non confermato” a far data dal 30.12.2005 in sostanziale concomitanza con l’attività di [#OMISSIS#] professionista, come, peraltro, sarebbe risultato dall’avere lo stesso costituito, unitamente ad altra persona, una società a responsabilità limitata.
Per i fatti di cui sopra la Procura aveva ravvisato un’ipotesi di danno erariale in relazione all’accertato svolgimento, da parte dello stesso, di attività professionale incompatibile nonché all’ingiustificata assenza alla partecipazione a dodici Consigli di Facoltà.
Il danno da risarcire era stato quantificato dal P.R. [#OMISSIS#] complessiva somma di Euro 79.193,04 (corrispondente all’importo di Euro 78.480,00, pari alle retribuzioni indebitamente goduta dal P. nel periodo 30.12.05 30.12.08, cui andava aggiunto l’importo di Euro 713,04 relativo a quanto dallo stesso percepito nei giorni in cui era risultato assente ingiustificato a 12 Consigli di Facoltà dell’anno 2011, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
La Sezione adita aveva dichiarato prescritti i ratei percepiti anteriormente al 25 [#OMISSIS#] 2007, per un importo complessivo di Euro 30.556,77, e ridotto l’importo dovuto in ragione dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione ai sensi dell’art.1 comma 1 bis L. n. 20 del 1994, dalle prestazioni rese come docente, pervenendo alla condanna nei termini surrichiamati.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.R. il quale contestava la sentenza [#OMISSIS#] parte in cui aveva accolto l’eccezione parziale di prescrizione nonché [#OMISSIS#] parte in cui aveva riconosciuto in una certa misura l’utilitas della prestazione resa in favore dell’Università in regime di incompatibilità.
In particolare, in ordine alla prescrizione, la Procura riteneva che nel [#OMISSIS#] di specie vi fosse stato occultamento doloso dell’attività svolta dal P. e che la condotta omissiva e cioè la mancata comunicazione all’Università dell’attività [#OMISSIS#] professionale svolta configurasse un [#OMISSIS#] di “occultamento doloso” tale da consentire l’esclusione della prescrizione.
A sostegno della predetta tesi la Procura regionale osservava come esistesse un obbligo giuridico per lo stesso di comunicare lo svolgimento di attività professionali svolte al proprio datore di lavoro e, quindi, all’Università di Genova: questo sarebbe derivato dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti.
Inoltre, la presenza di una sanzione in [#OMISSIS#] di violazione della [#OMISSIS#] sulla incompatibilità – come nel [#OMISSIS#] di specie – avrebbe rafforzato l’esistenza di un correlato obbligo di comunicazione.
Quanto al secondo motivo di appello relativo alla riduzione degli importi di condanna in ragione dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, la Procura eccepiva che al [#OMISSIS#] contabile non sarebbe residuato alcun potere discrezionale in merito alla valutazione della proficuità o meno dell’attività svolta in favore dell’Università e, conseguentemente, non avrebbe potuto effettuare alcuna forma di compensazione e riduzione della condanna.
A sostegno di quanto detto la Procura evidenziava come la “ratio” normativa risiedesse [#OMISSIS#] presunzione che un ricercatore universitario, qualora avesse svolto anche attività da [#OMISSIS#] professionista, avrebbe potuto sottrarre il tempo necessario alla ricerca ed all’attività didattica in favore della propria attività privata e come tale presunzione rientrasse in quelle scelte legislative non sindacabili, imperative ed inderogabili frutto di prevalenza dell’interesse pubblico rispetto [#OMISSIS#] eventuali interessi privati del dipendente.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa la prescrizione anche parziale dell’azione risarcitoria ed esclusa, altresì, l’applicazione della “compensatio lucri cum damno”, chiedeva la condanna del P. nei termini di cui all’originario atto di citazione e, quindi, al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Genova, della complessiva somma di Euro 79.193,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Il P. si costituiva in giudizio in cui oltre a contestare l’appello principale della Procura regionale proponeva, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi.
1) Assenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
Deduceva l’appellante l’erroneità della sentenza [#OMISSIS#] parte in cui aveva riconosciuto [#OMISSIS#] condotta del P. la connotazione della colpa grave. Rilevava, al riguardo, come in buona fede il medesimo fosse convinto che il regime giuridico del ricercatore non confermato fosse il medesimo di quello a tempo definito, e non a [#OMISSIS#] aveva svolto la sua attività [#OMISSIS#] professionale in modo trasparente e pubblico.
La mancata assunzione di provvedimenti di diffida o di decadenza da parte dell’Ateneo avrebbe vieppiù consolidato nel medesimo detta convinzione, non smentibile da un articolo di stampa erroneamente ritenuto prova della consapevolezza dell’illiceità della condotta (l’articolo riportava l’opinione del giornalista e non quella dell’appellante).
Inoltre, la violazione del regime di incompatibilità non avrebbe inciso né quantitativamente né qualitativamente sulle prestazioni rese dal P. a favore dell’Università di Genova. Lo stesso infatti aveva svolto prestazioni che esulavano dai compiti del ricercatore non confermato di cui all’art. 32 D.P.R. n. 382 del 1980 tenendo corsi completi per sopperire alla carenze di organico di docenti presso l’Universitàportando alla stessa un indubbio vantaggio economico.
Il danno, pertanto, non ci sarebbe stato o comunque sarebbe stato compensato largamente dall’utilitas delle prestazioni rese in favore dell’Ateneo.
2) Errata quantificazione del danno operata al lordo delle imposte e non al netto.
L’appellante lamentava, inoltre, la circostanza che la Sezione avesse quantificato il danno al lordo delle imposte e cioè comprensivo delle somme già versate dal P. a titolo di imposta allo Stato.
Detta modalità di quantificazione del danno sarebbe stata ingiusta in quanto avrebbe portato ad una sostanziale duplicazione della sanzione risarcitoria.
Conclusivamente, chiedeva l’accoglimento dell’appello incidentale e per l’effetto: “in via principale: per le motivazioni esposte in atti, respingere l’appello presentato dalla Procura Regionale della Liguria in quanto infondato in fatto e/o in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza nelle parti da questa impugnate;
in via incidentale, principale: per le motivazioni esposte in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all’arch. P. ai fatti di cui è causa e, di conseguenza, assolverlo da ogni addebito a questi mosso;
in via incidentale, subordinata: [#OMISSIS#] denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenga l’arch. P. responsabile di un danno all’Amministrazione, per le motivazioni esposte in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare nel minor importo possibile la somma di condanna (tenuto conto degli importi percepiti al netto delle imposte nonché della compensazione con l’utilitas percepita dell’Amministrazione), anche attraverso l’esercizio del proprio potere riduttivo. Con [#OMISSIS#] di spese e dei compensi di lite, oltre [#OMISSIS#] e CPA e rimborso forfettario”.
La Procura generale depositava le proprie conclusioni sull’appello incidentale, chiedendone, innanzitutto, la riunione con quello principale ex art. 335 c.p.c.
Quanto alla eccepita buona fede e cioè all’ignoranza incolpevole della disciplina afferente ai ricercatori non confermati la Procura rilevava che su di un professionista grava un dovere di informazione più qualificato circa le norme che disciplinano la sua attività. L’elemento soggettivo derivante dall’inescusabile negligenza appariva, quindi, nel [#OMISSIS#] di specie sussistere, stante anche la facilità con la quale eventuali dubbi in ordine alla compatibilità dello svolgimento di attività [#OMISSIS#] professionali, con lo status di ricercatore non confermato, avrebbero potuto essere dissipati presso i competenti Uffici amministrativi dell’Ateneo essendo, tra l’altro nell’ambiente universitario, fatto noto il regime delle incompatibilità.
Anche per quel che riguarda il danno, riteneva il requirente che la sentenza correttamente Io avesse ravvisato [#OMISSIS#] violazione delle norme che impongono l’esclusività della prestazione la cui ratio è quella di imporre al ricercatore di dedicare tutte le proprie energie psicofisiche allo studio ed alla ricerca nell’interesse del consolidamento della propria professionalità da impiegare al servizio della didattica.
Quanto, infine, alla censura afferente alla quantificazione del danno, se, cioè le somme indebitamente percepite dovessero essere calcolate al lordo al netto delle ritenute fiscali, la Procura si rimetteva alle valutazioni del Collegio, stante la non univocità della giurisprudenza [#OMISSIS#] materia de qua.
Conclusivamente, fatta salva la eventuale rideterminazione del quantum debeatur, chiedeva il rigetto dell’appello incidentale con la conferma della sentenza e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 18 [#OMISSIS#] 2016 l’appellante incidentale, nel richiamare sostanzialmente quanto già dedotto [#OMISSIS#] memoria di costituzione e nell’appello incidentale concludeva per il rigetto dell’appello della Procura; in via incidentale, principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere l’assenza di qualsivoglia responsabilità e di conseguenza assolverlo da ogni addebito; in via incidentale subordinata, rideterminare nel minor importo possibile la somma di condanna anche attraverso l’esercizio del proprio potere riduttivo.
Con [#OMISSIS#] di spese e dei compensi di lite, oltre [#OMISSIS#] e CPA e rimborso forfettario.
All’odierna pubblica udienza, dopo la relazione introduttiva del relatore, le parti presenti si riportavano [#OMISSIS#] atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.
Considerato in
Motivi della decisione
Preliminarmente, i giudizi [#OMISSIS#] riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Il Collegio, quindi, passa ad esaminare l’appello principale del Procuratore regionale.
Quanto al primo motivo di censura, il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal P. nel giudizio di prime cure ed accolta dalla Sezione giurisdizionale di primo grado.
Orbene, [#OMISSIS#] specie il giudicante ha ritenuto che non ci sarebbe stato [#OMISSIS#] specie “occultamento doloso”, essendo mancata, da parte del convenuto, “l’ulteriore specifica attività finalizzata ad impedire la conoscenza del fatto, richiesta dalla [#OMISSIS#] per la sussistenza del
doloso occultamento. Ed invero, non solo non si rinvengono [#OMISSIS#] condotta del P. specifici artifizi (costituzione di società di comodo, fatturazioni effettuate da terzi compiacenti……) volti a tenere celata la sua attività privata, ma risulta pacifico in atti che lo stesso ha costituito una società recante il proprio nome e cognome [#OMISSIS#] denominazione sociale ed ha regolarmente fatturato le proprie prestazioni professionali, svolgendo la propria attività professionale alla luce del sole in uno degli studi più affermati d’Italia”.
La Procura regionale ritiene, invece, che, nel [#OMISSIS#] di specie, la condotta omissiva consistente [#OMISSIS#] mancata comunicazione all’Università dell’attività [#OMISSIS#] professionale svolta dal P., configuri un [#OMISSIS#] di “occultamento doloso” tale da determinare il differimento del dies a quo della prescrizione.
Il motivo di appello va accolto.
Sotto il profilo della configurabilità in fattispecie di un’ipotesi di occultamento doloso del danno va in primo luogo ricordato che l’art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, “decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in [#OMISSIS#] di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Secondo la giurisprudenza della Sezione II Centr. Appello (sentenze n. 641/2013 e n. 416/2013), che questo Collegio condivide appieno, “l’art. 1 comma 2 L. n. 20 del 1994 non fa nessun riferimento ad un’attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente dall’analogo art. 2941 n. 8 cod. civ., secondo cui ‘La prescrizione rimane sospesa: (…) 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto’. In altri termini, il ‘doloso occultamento ‘ è una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.).
Inoltre, ai sensi del medesimo art. 1 comma 2 L. n. 20 del 1994, la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla ‘scoperta’ del danno, che va intesa come conoscenza delle componenti essenziali dal danno stesso: non [#OMISSIS#] sapere che esiste un danno, ma occorre che sia concretamente disvelato (sì da consentire l’esercizio dell’azione di responsabilità) con l’esercizio dell’azione penale o quanto meno con indagini precise (penali o extrapenali) che lo accertino e quantifichino, consentendo l’azione del P.M. contabile” (Sez. II Centr. Appello, sentenza n. 592/2014).
Anche la Suprema Corte ha affermato che il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (Sez. III, sent. n. 11348 dell’11.11.1998) – in termini pure Corte dei conti Sez. I^ centrale n. 124/2004 e Sez. Appello Reg. Siciliana n. 198/2012 – cosicchè, nel [#OMISSIS#], essendo indubitabile che sul convenuto incombesse l’obbligo giuridico di comunicare all’Università di Genova – dalla quale dipendeva – lo svolgimento di un’attività potenzialmente incompatibile, l’avere omesso volontariamente tale comunicazione integra il requisito dell’occultamento doloso.
Nel [#OMISSIS#] specifico, poi, la fatturazione della prestazione professionale non assume alcuna rilevanza ai fini della scoperta del danno da parte della P.A. danneggiata, trattandosi di adempimento degli obblighi fiscali-tributari incombenti per legge sul contribuente nel diverso rapporto con il Fisco.
Nel [#OMISSIS#] in esame, deve ritenersi che l’Ufficio di Procura potesse senz’altro dare inizio all’attività di indagine sulla base della trasmissione, da parte del Garante dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Genova, della “Relazione al Senato Accademico sull’attività svolta nell’anno accademico 2006-2007”, nonché da articoli di stampa riguardanti l’asserita incompatibilità di alcuni professori universitari svolgenti anche attività [#OMISSIS#]-professionali.
Nel contempo, però, la predetta relazione non poteva ritenersi idonea a dare luogo alla decorrenza del [#OMISSIS#] prescrizionale quinquennale in ragione della genericità con la quale erano state evidenziate delle criticità in relazione, appunto, allo svolgimento, da parte di vari docenti di attività professionali incompatibili con l’insegnamento universitario a tempo pieno.
Conseguentemente, l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile non avrebbe mai potuto avere luogo se non in presenza della chiara descrizione dei fatti di causa, e, quindi, della scoperta del danno stesso, ottenuta attraverso l’informativa del dott. [#OMISSIS#], pervenuta all’Ufficio requirente contabile il 20 aprile 2012, data quest'[#OMISSIS#] dalla quale, pertanto, deve farsi decorrere il [#OMISSIS#] prescrizionale de quo.
Dal che discende la tempestività dell’azione risarcitoria intrapresa dal requirente contabile, con conseguente accoglimento del motivo di appello della Procura regionale.
Anche l’ulteriore motivo di appello della Procura relativo alla riduzione degli importi di condanna in ragione “dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione” va accolto.
Invero, la compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n.20, opererebbe, una volta acclarata l’incompatibilità dell’attività [#OMISSIS#]-professionale esercitata dai docenti operanti in regime di tempo pieno, soltanto se venisse concretamente dimostrato l’effettivo arricchimento dell’ente, quale effetto dell’attività de qua. Nel [#OMISSIS#] concreto la ratio dell’incompatibilità sta nell’esigenza, valutata a priori dal legislatore, di concentrare le energie di studio e di lavoro del ricercatore esclusivamente sulle attività universitarie, [#OMISSIS#] presunzione che solo in tal modo possa essere perseguito l’interesse pubblico sotteso al programma didattico e di studio. Il legislatore ha ritenuto che le attività professionali private sono incompatibili con la formazione pubblica del ricercatore universitario, ostacolando la crescita professionale del ricercatore e rompendo l’equilibrio tra prestazione erogata (compenso percepito dall’Università) e controprestazione resa (partecipazione a tempo pieno al programma di ricerca).
Questo Collegio, condividendo l’assunto della Procura, ritiene che non residua alcun margine di valutazione circa la proficuità o meno dell’attività svolta in favore dell’Università, poiché la violazione del regime delle incompatibilità determina l’illecita percezione del compenso, con il connesso obbligo di integrale restituzione.
Nell’ipotesi in esame non è stata l’Amministrazione, ma lo stesso ricorrente ad avere avuto un vantaggio dalla situazione, pur ponendo in essere attività che, se conosciuti in pendenza del corso, avrebbero determinato l’interruzione del corso stesso.
Conseguentemente, il P. deve essere condannato al pagamento, in favore dell’Università degli studi Di Genova, dell’intera somma di cui all’originario atto di citazione.
Passando all’esame dell’appello incidentale proposto da G.P., il Collegio conviene con le considerazioni e conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale con motivazioni satisfattive e che vengono di seguito ribadite.
Appare opportuno, tuttavia, richiamare, in proposito, il complesso normativo nel quale la fattispecie si inserisce, segnatamente quello sul riordinamento della docenza universitaria, di cui al D.P.R. n. 382 del 1980.
Come è noto, il D.P.R. n. 382 del 1980 ha previsto per i professori universitari, disciplinandolo, il duplice regime del “tempo pieno” e del “tempo definito” (art. 11) ed ha istituto (art. 1) il ruolo dei “ricercatori universitari”.
Mentre per i professori è stato stabilito che il regime a tempo pieno, a differenza di quello a tempo definito, è da considerarsi incompatibile con “lo svolgimento di qualsiasi attività professionale”, per i ricercatori non è stata prevista la possibilità di optare fra due diversi regimi d’impegno lavorativo e, quanto alle incompatibilità, si è fatto rinvio (art. 34) alle “norme di cui alla parte prima, titolo 5, del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 1957“, nelle quali era prevista (art. 60) l’incompatibilità con l’esercizio delle attività professionali.
La possibilità, anche – e unicamente – per i ricercatori universitari “confermati”, di poter optare fra il regime del “tempo pieno” o quello del “tempo definito”, fu introdotta solo successivamente con il già citato D.L. n. 57 del 1987, contenente “disposizioni urgenti per i ricercatori universitari”; l’art. 1, comma 2 di questo decreto, nel prevedere tale facoltà per gli anzidetti ricercatori confermati, non l’ha però contemplata anche per i ricercatori non confermati.
Anzi, lo stesso decreto legge, dopo aver stabilito, in via generale, al 1 comma dell’art. 1, che “l’ufficio di ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria o, comunque, di attività imprenditoriali e con altri rapporti d’impiego pubblici e privati, al successivo comma 3 ha poi espressamente vietato ai ricercatori di “svolgere, fino ai superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza”.
La tassatività del divieto vigente – in modo incondizionato per tutti i ricercatori (confermati e non confermati) – prima della emanazione del decreto n. 57 del 1987, è dimostrata, inoltre, dalla innovazione recata dal medesimo d.l. con il comma 5-bis (introdotto dalla legge di conversione), in cui venne stabilito che “con l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2” fra tempo pieno e tempo definito “da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”, fossero “sanate tutte le eventuali pregresse situazioni d’incompatibilità con l’ufficio di ricercatore (confermato n.d.r.), previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34, anche se oggetto di diffida di cui all’art. 15 del decreto medesimo”.
Come si vede, per i ricercatori non confermati rimaneva inalterato il divieto di porre essere attività [#OMISSIS#]-professionali.
Invero, alla luce della normativa appena citata (e, soprattutto, del suo evolversi), emerge in modo chiaro la volontà del Legislatore che, per il profilo che qui interessa, può essere così riassunta.
In primo luogo, le regole dettate manifestano, in modo inequivocabile, la voluntas legis di considerare solo in [#OMISSIS#] di opzione per il “tempo definito” l’esercizio professionale compatibile con l’impegno universitario.
In secondo luogo, essendo detta statuizione – dapprima applicabile unicamente per i professori universitari – stata estesa esplicitamente ai soli ricercatori confermati – con esclusione, quindi, di quelli non confermati – dimostra in modo inoppugnabile (in quanto ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit) che la ratio legis con riguardo a questi ultimi era (ed è) quella di mantenere [#OMISSIS#] per essi (almeno fino alla loro conferma) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ciò [#OMISSIS#] evidente considerazione che la stessa attiene alla sussistenza di quei requisiti di totale disponibilità al servizio della collettività (nel [#OMISSIS#] di specie rappresentata dall’Istituto di alta cultura), previsti per assicurare il buon andamento dell’amministrazione garantito dall’art. 97 Cost..
Ebbene, la (volutamente) omessa previsione della possibilità di scelta tra le due forme di impiego per una sola categoria di occupati, non può che essere interpretata nel senso del mantenimento del divieto incondizionato – per i ricercatori non confermati come lo era anche il P. all’epoca dei fatti – a svolgere qualsiasi attività esterna all’ateneo (a parte, occorre dirlo per obbligo di compiutezza, quelle “convenzionate della struttura di appartenenza” di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 57 del 1987 già citato).
Tale interpretazione trova, peraltro, autorevole conferma anche in una decisione della stessa Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Carta fondamentale della normativa di cui si discute, ha dichiarato manifestamente infondata, in relazione [#OMISSIS#] art. 3 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.l. 2 marzo 1987 n. 57, che fa divieto ai ricercatori universitari, in attesa di conferma e sino al giudizio di conferma, di svolgere attività [#OMISSIS#]-professionale.
In particolare, il [#OMISSIS#] delle leggi ha statuito che “non risulta la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno, con esclusione, in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di prova), di attività [#OMISSIS#]-professionali connesse alla iscrizione ad albi, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza”, ribadendo con decisione “che, in altri termini, il legislatore ha inteso stabilire, con una disposizione speciale per i ricercatori universitari – in linea con la specialità del rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari (art. 2, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) – in attesa del superamento del giudizio di conferma – tre anni più due in [#OMISSIS#] di un primo giudizio sfavorevole -, la esclusività temporanea dell’attività (attività di ricerca e scientifica, compiti didattici integrativi) nell’ambito della struttura universitaria in cui è incardinato il ricercatore stesso, in modo che questi non sia distratto, nel primo periodo di formazione e di prova, per effetto dello svolgimento di attività professionali esterne” (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 6 dicembre 2001, n. 384).
In conclusione, essendo perentoriamente vietato ad un ricercatore non confermato di esercitare attività [#OMISSIS#]-professionali di qualsiasi genere, in ragione del combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 57 del 1987 (a [#OMISSIS#] dei quali i ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività esterne alle proprie o convenzionate della struttura di appartenenza) e 60 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (che espressamente sancisce il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non può essere invocata, da parte dell’appellante (incidentale) la propria buona fede, e cioè l’ignoranza incolpevole della disciplina afferente ai ricercatori non confermati, tenuto conto, peraltro, che su di un professionista grava un dovere di informazione più qualificato circa le norme che disciplinano la sua attività.
Tutto quanto premesso [#OMISSIS#] a configurare produttiva di responsabilità erariale la condotta tenuta dal convenuto P. in ragione della violazione delle predette disposizioni, e che ha determinato un danno connesso alla percezione di compensi cui non è corrisposta una prestazione con le caratteristiche di esclusività richieste dalla legge.
Quanto all’ulteriore censura afferente la condanna al lordo del prelievo fiscale, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado vada confermata nei termini espressi dal [#OMISSIS#] di primo grado “Detto prelievo rappresenta l’adempimento di un obbligo gravante sul percettore. Di conseguenza, l’onere tributario sostenuto dall’odierno convenuto, afferendo ad un rapporto diverso da quello rilevante in questa sede e, comunque, riguardante soggetti diversi (Amministrazione finanziaria e contribuente), rappresenta un profilo ininfluente sulla quantificazione del danno”.
In ogni [#OMISSIS#], l’ipotetico “vantaggio” derivante dal versamento degli oneri fiscali deve ritenersi strettamente correlato all’adempimento di un’obbligazione legale gravante l’Ente quale di sostituto d’imposta; diversamente, il “danno” arrecato all’Amministrazione di appartenenza trova la propria origine dall’avere svolto un’attività professionale non consentita incompatibile con l’insegnamento universitario.
Pertanto, non potendosi riferire il fatto produttivo del danno e quello determinativo della presunta utilitas ad un’unica causa, né venendo in evidenza un effettivo vantaggio per l’Amministrazione o la comunità amministrata riconducibile all’azione illecita del convenuto, la quantificazione di tale pregiudizio va effettuata in misura corrispondente al complessivo esborso sostenuto dall’Ente, al lordo degli oneri fiscali (cfr. C.d.C., Sez. Lombardia n. 89/2013; id. Sez. II n. 400/2010; id. Sez. [#OMISSIS#] Romagna n. 2032/2010; id. Sez. I n. 187/2005; id. Sez. [#OMISSIS#] n. 273/2004; id. Sez. III n. 183/2005; id. Sez. Lazio n. 411/2005).
Pertanto, le c.d. trattenute alla fonte devono essere computate nel quantum debeatur del pregiudizio erariale.
In definitiva, ritiene il Collegio che l’appello incidentale debba essere respinto e che non vi sia alcun elemento nè soggettivo né oggettivo, in base al quale questo Collegio possa fare uso del potere riduttivo dell’addebito.
Le spese del giudizio, in virtù della soccombenza, devono essere addebitate all’appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale d’appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ACCOGLIE l’appello principale iscritto al n. 46342, proposto dalla Procura Regionale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara che le somme percepite anteriormente al 25 [#OMISSIS#] 2007 non sono prescritte. Nel merito ritiene, altresì, che non possa essere riconosciuta alcuna utilitas e pertanto il convenuto va condannato all’intera somma di cui all’atto di citazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
RESPINGE appello incidentale iscritto al n. 46627.
CONDANNA l’appellante incidentale al pagamento delle spese che si liquidano, per questo grado di giudizio, in Euro 413,94 (quattrocentotredici/94)
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio dell’8 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria 6 ottobre 2016.