TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I,  15 giugno 2019, n. 301

Studenti-Post laurea-Scuole di specializzazione-Trasferimento

Data Documento: 2019-06-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità della decisione, atteso che la negazione del trasferimento sulla base della considerazione che comunque gli interessati, al termine del corso di specializzazione, conseguirebbero un titolo valido, si pone in contrasto con il preminente interesse dello specializzando ad un’adeguata formazione didattico-professionale da parte di una scuola dotata dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l’accreditamento.

Contenuto sentenza

N. 00301/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] 142; 
contro
Universita’ degli Studi L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#]; 
nei confronti
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del provvedimento rettorale prot. n. 49665 del 22.12.2017, comunicato il 25.01.2018, recante diniego di [#OMISSIS#] osta al trasferimento della ricorrente presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Trieste;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ivi compresi i pareri sfavorevoli espressi dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria [#OMISSIS#] seduta del 14 novembre 2017, e dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie [#OMISSIS#] seduta del 19 dicembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], premesso di essersi iscritta in data 1 novembre 2015 presso la Scuola di Specializzazione in pediatria dell’Università degli studi dell’Aquila e di aver presentato in data 24.10.2017 domanda di [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso la Scuola di specializzazione di Trieste, chiede l’annullamento del provvedimento del 22.12.2017, comunicato alla ricorrente il 25.01.2018, con il quale l’Università dell’Aquila le ha negato il [#OMISSIS#] osta al trasferimento.
La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi:
I)violazione dell’art. 20 l. 241/90, violazione del principio di legittimo affidamento, perplessità dell’azione amministrativa, atteso che il provvedimento di diniego è intervenuto dopo la scadenza del [#OMISSIS#] di trenta giorni per la conclusione del procedimento;
II) eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia; la mancata menzione della Scuola di specializzazione di pediatria dell’Aquila nell’elenco di quelle non accreditate non implica che la stessa abbia ottenuto l’accreditamento, ma dipende solo dal fatto che l’Università dell’Aquila abbia omesso di sottoporre la Scuola alla procedura di accreditamento; in ogni [#OMISSIS#] il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 28656 del 2017 precisava che non potesse essere negato il [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso altra scuola di specializzazione qualora la Scuola di provenienza non avesse ottenuto l’accreditamento.
Con atto di mero stile si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca.
Con separato atto si è costituita l’Università degli Studi dell’Aquila, la quale deposita relazione di chiarimenti per controdedurre al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 [#OMISSIS#] 2019 il ricorso è stato riservato per la decisione.
DIRITTO
1.- Oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale l’Università degli studi dell’Aquila ha respinto la domanda di autorizzazione al trasferimento della ricorrente presso la Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Trieste.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, posto che l’impugnativa ha ad oggetto atti emessi dall’ Università degli Studi dell’Aquila in relazione ad un procedimento amministrativo di esclusiva competenza
dell’Ateneo: rilascio dei [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso altra scuola di specializzazione (in questo [#OMISSIS#] dalla Scuola di specializzazione di Pediatria).
1.1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la propria istanza di trasferimento è stata riscontrata dall’Amministrazione ben oltre il [#OMISSIS#] di 30 giorni prescritto dall’art. 2 L. 241/90, sicché ai sensi dell’art. 20 L. 241/90, il provvedimento di assenso si era già formato, non esistendo alcuna [#OMISSIS#] interna di natura derogatoria al [#OMISSIS#] ordinario di conclusione del procedimento. Per di più il [#OMISSIS#] generale di 30 giorni risulta confermato anche dall’art. 5, comma 1, del “Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Università degli Studi dell’Aquila”, emanato con D.R. n. 3585/2007.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 241 del 1990 sull’istanza della ricorrente, trascorso il [#OMISSIS#] di trenta giorni, si era formato il silenzio assenso. Né ricorrono le ipotesi che escludono il formarsi del silenzio assenso non vertendosi nelle materie indicate all’art. 20, comma 4, della legge 241 del 1990 (patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza). Né il procedimento de quoha ad oggetto “salute e pubblica incolumità”, materie per le quali l’art. 20, comma 4 cit. esclude la formazione del silenzio assenso, posto che la procedura in esame, sebbene coinvolga dei medici, concerne comunque la materia dell’istruzione (post universitaria).
L’avvenuta formazione del silenzio assenso, in materie non escluse da tale disciplina, comporta che l’Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 20, l. 7 agosto 1990, n. 241, ove intenda adottare un nuovo provvedimento, dovrà adottarlo in via di autotutela ai sensi dei successivi artt. 21-quinquies e 21-nonies, dopo aver effettuato le valutazioni di legittimità omesse o non correttamente esercitate.
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità del diniego di [#OMISSIS#] osta al trasferimento sopravvenuto tardivamente (in data 22 dicembre 2017), dopo che si era già formato il titolo autorizzativo tacito per la scadenza del [#OMISSIS#] di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (24 ottobre 2017).
1.2.- Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente, posto che la sua istanza di trasferimento era motivata sulla base della mancanza dell’accreditamento dell’Ateneo dell’Aquila, lamenta l’illegittimità dell’opposto diniego per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia.
Il motivo- in disparte la natura assorbente del vizio di illegittimità esaminato al paragrafo precedente- è fondato.
L’Università nega l’autorizzazione al trasferimento presso altra scuola di specializzazione sulla base dei seguenti motivi: i “nuovi standard, requisiti ed indicatori di performance hanno portato all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in pediatria presso l’Università di Chieti-Pescara”; la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università dell’Aquila non sarebbe stata inserita tra quelle non accreditate.
Al fine di vagliare l’adeguatezza e correttezza della motivazione è opportuno chiarire la nozione di accreditamento della Scuole di specializzazione.
L’art. 43 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368, istituisce presso il Ministero dell’università e della ricerca l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, attribuendo a tale organo il compito di “determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea”.
Il provvedimento di accreditamento è rilasciato alle singole strutture ed è disposto, su proposta dell’Osservatorio sopra citato, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 43 cit., comma 2).
Per l’ottenimento dell’accreditamento sono valutati i requisiti dell’idoneità della rete formativa, tenuto conto:
<dell’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali (71);
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica>> (art.43 cit., comma 1)>>.
Con decreto interministeriale (MIUR-Ministero della Salute) 13.06.2017, n. 402 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
Tanto premesso, [#OMISSIS#] specie, l’Ateneo a fondamento del diniego di autorizzazione al trasferimento sostiene che la Scuola di Specializzazione in Pediatria “non sarebbe stata inserita tra quelle non accreditate”.
Tuttavia, la mancata menzione della suddetta Scuola nell’elenco di quelle non accreditate non è condizione sufficiente a dimostrare che la stessa abbia ottenuto l’accreditamento.
Non risulta infatti che la Scuola di specializzazione di pediatria dell’Aquila abbia ottenuto il provvedimento di accreditamento ministeriale.
E’ infine del tutto inconferente e priva di rilievo la dedotta circostanza che la Scuola di Specializzazione in Pediatria sarebbe accreditata presso l’Università di Chieti-Pescara, atteso l’accreditamento ministeriale, come sopra chiarito, riguarda ciascuna Scuola di specializzazione e non risulta che la Scuola di specializzazione.
D’altra parte, la negazione del trasferimento sulla base della considerazione che comunque gli interessati, al [#OMISSIS#] del corso di specializzazione presso l’Università dell’Aquila, conseguirebbero un titolo valido si [#OMISSIS#] in contrasto con il preminente interesse dello specializzando ad un’adeguata formazione didattico-professionale da parte di una scuola dotata dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l’accreditamento (ord. TAR Abruzzo, L’Aquila n.113/2018).
Per di più, con la circolare prot. n. 28656 del 2017, il MIUR sottolinea che “con riferimento alle Scuole di Specializzazione che (…) non hanno ottenuto l’accreditamento ministeriale, si rammenta che gli Atenei sono comunque tenuti a garantire [#OMISSIS#] specializzandi in corso la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Inoltre, qualora lo specializzando iscritto decidesse di voler presentare ad altro Ateneo apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia della frequentata, si ritiene che l’Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare il proprio [#OMISSIS#] osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di trasferimento (mancato accreditamento) (…) gli Atenei che eventualmente riceveranno istanze di trasferimento motivate appunto dal mancato accreditamento della Scuola, a voler prendere in considerazione le istanze stesse”.
Peraltro, anche la tesi della preclusione all’iscrizione presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Trieste in virtù del mancato pagamento delle tasse universitarie per l’anno successivo (III anno di corso) è priva di pregio, posto che, come rilevato dall’Università di Trieste (nota 16 [#OMISSIS#] 2018, n.44478), che accoglieva l’iscrizione della dott.ssa [#OMISSIS#], la procedura per l’iscrizione presso l’Università di Trieste era stata avviata con domanda del 24 ottobre 2017 allorquando l’odierna ricorrente era ancora iscritta al II anno di corso presso la Scuola di specializzazione del capoluogo abruzzese.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il diniego di [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso altra Università è illegittimo.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento e, per l’effetto, il provvedimento gravato va annullato.
3.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, [#OMISSIS#] poste ad esclusivo carico dell’Università degli studi dell’Aquila.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a)dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;
b) accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
c) condanna l’Università degli studi dell’Aquila al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate [#OMISSIS#] somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre oneri, accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 15/06/2019