Devono essere ammessi alla procedura tutti gli abilitati in tutti i settori concorsuali ricompresi nello stesso macrosettore concorsuale comprendente il settore concorsuale della procedura stessa. In altri termini, si devono considerare anche per le procedure ex art.24 c.6 gli stessi criteri definiti per le procedure ex art.18 l. n.240/2010.
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez.I, 29 agosto 2018, n. 351
Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 00351/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Valente, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via [#OMISSIS#] Nurzia 26;
contro
Universita’ degli Studi L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#];
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Foglietti in L’Aquila, p.zza S. Giusta n. 5;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.R. rep. n. 38/2017, prot. n. 5366 del 20.02.2017 dell’Università degli Studi dell’Aquila (pubblicato sull’Albo on-line dell’Ateneo il 22.02.2017), recante l’indizione della procedura valutativa volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, di n. 1 posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata), nella parte in cui all’art. 2 stabilisce che “sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa di cui all’art. 1 i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art.16 della L. n. 240/2010 nel settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata” .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/2/2018 :
del D.R. rep. n. 912/2017, prot. n. 49037 del 20 dicembre 2017 dell’Università degli Studi dell’Aquila (pubblicato sull’Albo on-line dell’Ateneo il 22 dicembre 2017), recante l’approvazione degli atti della procedura valutativa indetta con D.R. n. 38/2017 e l’individuazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre quale vincitore della medesima; di tutti i verbali, nn. 1, 2 e 3 e della relazione finale della Commissione esaminatrice; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto, nella parte d’interesse del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/4/2018:
– del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 59/2018 del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila, con cui è stata deliberata all’unanimità la chiamata del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata, settore scientifico-disciplinare SECS P/06, conosciuto a seguito del deposito nella causa R.G. n. 81/2017 pendente innanzi a Codesto Tribunale Amministrativo Regionale effettuato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila in data 20 febbraio 2018;
– del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila del 24 gennaio 2018, nella parte in cui è stata approvata la proposta di chiamata formulata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, ed è stato quindi chiamato il prof. Iapadre a ricoprire il ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata, ancorché non conosciuto e come indicato nella nota prot. n. 3689 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila, conosciuta in data 20 febbraio 2018;
– della nota prot. n. 3689 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila (conosciuta a seguito del deposito nella causa R.G. n. 81/2017 pendente innanzi a Codesto Tribunale Amministrativo Regionale dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila effettuato in data 20 febbraio 2018), recante l’autorizzazione alla presa di servizio del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto, ivi compreso ove esistente quello relativo all’effettiva presa di servizio del prof. Iapadre.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo il ricorrente impugna il D.R. rep. n. 38/2017, prot. n. 5366 del 20.02.2017 dell’Università degli Studi dell’Aquila (pubblicato sull’Albo on-line dell’Ateneo il 22.02.2017), recante l’indizione della procedura valutativa volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, di n. 1 posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata), nella parte in cui all’art. 2 stabilisce che “sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa di cui all’art. 1 i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art.16 della L. n. 240/2010 nel settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata”.
Si sono costituiti l’Università degli studi dell’Aquila resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione e il controinteressato Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre che oltre a resistere al ricorso ha proposto anche ricorso incidentale.
Con decreto n. 55 del 9 marzo 2017 il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ex art. 56, c.p.a., “rilevato che il ricorrente, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale da professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A2 Politica Economica, ma è ancora in attesa dei risultati ASN per il settore concorsuale diEconomia Applicata, afferma di trovarsi “nell’impossibilità di presentare la propria candidatura alle condizioni fissate nel bando”, che prevede la necessità di aver conseguito l’ASN nel settore commerciale di Economia Applicata (13/A4) per essere ammessi alla procedura selettiva e sarebbe quindi immediatamente escludente, con impossibilità di presentare la domanda entro il previsto termine del 9.3.2017; considerato che il suddetto chiede in via cautelare monocratica la sospensione dell’atto impugnato e di essere ammesso con riserva a presentare domanda e a partecipare alla procedura valutativa de qua; ritenuto che allo stato, stante l’imminenza della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sussistono ragioni di estrema gravità edurgenza tali da non consentire la dilazione fino alla prossima Camera di Consiglio prevista per la trattazione dell’istanza cautelare per il 5 aprile 2017 e che l’interesse azionato in ricorso, impregiudicata ogni valutazione di [#OMISSIS#] e di merito da effettuare in sede collegiale, può, nelle more, essere adeguatamente tutelato mediante ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione, previa presentazione della domanda, a detta procedura valutativa”.
Quindi, con ordinanza n. 83 del 7 aprile 2017, questo Tribunale, “considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata, in quanto ilricorrente è titolare dell’abilitazione scientifica nazionale per 13/A2; considerato che, secondocondivisibile orientamento giurisprudenziale, una volta conseguita l’abilitazione scientificanazionale per uno specifico settore concorsuale, si può partecipare alle procedure di chiamata ancheper un diverso settore concorsuale, purché appartenente al medesimo macrosettore concorsuale (TarCampania, n. 4890 del 2016); considerato pertanto che il provvedimento gravato risultaillegittimo nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura valutativa in questionesolamente coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la fascia I nel settore13/A4 e non anche negli altri settori, quale quelli (13/A1 e 13/A2) in cui il ricorrente haconseguito l’abilitazione, del medesimo macrosettore concorsuale di economia (13/A); consideratoche, attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite”, ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha sospeso l’atto gravato.
Avverso la suddetta ordinanza ricorreva in appello il prof. Iapadre, già intervenuto ad opponendum, sostenendo che la medesima comportasse il blocco della procedura selettiva de qua per un anno (fino al 18 aprile 2018) e sostenendo di essere l’unico candidato ad aver presentato rituale domanda nei termini, non potendosi ritenere valida la candidatura del prof. Valente perché titolare di abilitazione scientifica in diverso settore concorsuale ancorché rientrante nel medesimo macrosettore. Il prof. Iapadre ribadiva la legittimità del bando impugnato e dei suoi effetti escludenti nei confronti del ricorrente, ritenendo di dover essere l’unico candidato valutabile.
Con l’ordinanza n. 3119/2017 il giudice di appello respingeva il gravame, confermando per l’effetto l’ordinanza del Tar Abruzzo n. 83/2017. In esecuzione di quest’ultima, l’Università dell’Aquila, con D.R. n. 620/17 prot. n. 32591 del 12 settembre 2017, ammetteva con riserva il prof. Valente alla procedura selettiva.
La selezione, pertanto, si svolgeva con la partecipazione dei due candidati, proff. Valente e Iapadre e quest’ultimo veniva dichiarato vincitore.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna il D.R. rep. n. 912/2017, prot. n. 49037 del 20 dicembre 2017 dell’Università degli Studi dell’Aquila (pubblicato sull’Albo on-line dell’Ateneo il 22 dicembre 2017), recante l’approvazione degli atti della procedura valutativa indetta con D.R. n. 38/2017 e l’individuazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre quale vincitore della medesima, nonché i verbali, nn. 1, 2 e 3 la relazione finale della Commissione esaminatrice.
Con ricorso per ulteriori motivi aggiunti viene chiesto l’annullamento del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 59/2018 del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila, con cui è stata deliberata all’unanimità la chiamata del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iapadre, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata, settore scientifico-disciplinare SECS P/06.
Alla pubblica udienza del 11 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene di procedere, in primo luogo, allo scrutinio delle eccezioni processuali e, successivamente, all’analisi delle censure di merito.
Con una prima eccezione di carattere procedimentale il controinteressato e l’Amministrazione resistente sostengono che il ricorso del prof. Valente e i successivi motivi aggiunti sarebbero inammissibili per carenza d’interesse attesa la tardiva presentazione della domanda di partecipazione da parte del ricorrente.
Per altro verso, sostiene il controinteressato che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, per difetto d’interesse, per omessa impugnativa del bando di Ateneo, art. 2 c. 5 lett. b), che a suo dire imponeva di circoscrivere la platea dei partecipanti alla procedura ai soli titolari dell’ASN di I fascia nel settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata relativo al posto bandito.
Le eccezioni sono infondate e devono essere respinte.
Nel decreto presidenziale n. 55/2017 emesso in data 9 marzo 2017 in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche si statuisce che “… l’interesse azionato in ricorso, impregiudicata ogni valutazione di [#OMISSIS#] e di merito da effettuare in sede collegiale, può, nelle more, essere adeguatamente tutelato mediante ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione, previa presentazione della domanda, a detta procedura valutativa” Il ricorrente, dunque, veniva ammesso con riserva alla partecipazione purché presentasse domanda. Ed egli, in esecuzione di ciò, in data 10 marzo, ovvero il giorno successivo all’emanazione del decreto provvedeva a presentare la propria domanda di partecipazione. Non avrebbe senso alcuno ritenere che il Prof. Valente avrebbe dovuto presentare la propria domanda entro il 9 marzo 2017 ossia alla scadenza del bando nonché il giorno stesso di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale in quanto tale ricostruzione avrebbe l’effetto di svuotare di contenuto sostanziale la tutela cautelare monocratica.
Si osserva, inoltre, che il concorrente che non abbia presentato domanda di partecipazione al concorso rimane, comunque, titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato – e, quindi, sotto il profilo processuale, della legittimazione a ricorrere – qualora contesti e impugni quelle clausole del bando in forza delle quali se avesse presentato l’istanza sarebbe stata escluso.
La presentazione di una domanda di partecipazione dall’esito sicuramente negativo per il concorrente viene a risolversi in un inutile formalismo, non elevabile ad onere e condizione della proposizione del ricorso avverso quelle prescrizioni del bando (ritenute illegittime), in applicazione delle quali verrebbe sicuramente escluso.
Inoltre, le doglianze del ricorrente hanno, come obiettivo, l’illegittima previsione del bando di gara che finiva per circoscrivere la platea dei partecipanti alla selezione ai soli candidati abilitati nel settore concorsuale 13/A4 – Economia Applicata e non già nel macrosettore 13/A.
Per questo motivo non aveva alcun interesse all’impugnativa del Regolamento di Ateneo, non avendo egli mai inteso contestare il fatto che in una procedura di chiamata come quella de qua fosse indicato il posto per lo specifico settore concorsuale 13/A4 – Economia Applicata.
Un conto è, infatti, l’individuazione del settore concorsuale per il quale viene bandito un posto, altro è, invece, l’individuazione di coloro che possono partecipare alla selezione una volta individuato il settore concorsuale in base alle oggettive necessità didattiche dell’Ateneo. Il prof. Valente non ha mai contestato il fatto che l’Ateneo potesse indire una procedura di chiamata per il settore concorsuale 13/A4 Economia applicata. Le sue censure hanno avuto ad oggetto la scelta dell’Università di limitare la partecipazione alla selezione ai soli abilitati nel settore 13/A4.
Con un unico articolato motivo di ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 18 c. 1 l. n. 240/2010 e dell’art. 24 c. 6 della l. n. 240/2010; violazione dell’art. 9 del regolamento per la chiamata dei professori di I e di II fascia dell’università dell’aquila (d.r. n. 616/2012); eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza; violazione del principio del favor partecipationis.
La censura è fondata e deve essere accolta.
Il collegio osserva che l’attuale formulazione della norma in discorso è frutto della novella operata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 2) del decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche dalla l. n. 35/2012. Appare dirimente sul punto quanto riportato nella relazione tecnica allegata al decreto legge: “la lett. h) propone una maggiore pubblicità del procedimento di chiamata, attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ed amplia la platea di coloro che possono accedervi, richiedendo l’appartenenza al macrosettore e non al solo settore concorsuale”.
Tale scelta, (se optare per una categoria di docenti o anche per l’altra) non potrebbe essere rimessa all’esclusivo arbitrio dell’Ateneo ma, ammesso che si tratti di una vera scelta e non di un ampliamento della platea come sembrerebbe indicare la relazione tecnica, dovrebbe comunque essere sottoposta al vaglio del giudice quantomeno in ordine agli aspetti della logicità e della razionalità della stessa.
A tal proposito il collegio non intende discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, proprio in relazione a procedure indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, afferma che “A ciò deve aggiungersi che la modifica all’art. 18 della legge n. 240/2010 apportata dall’art. 49, comma 1, lett. h) n. 2, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, segna in maniera ancor più marcata la soluzione di continuità tra i due procedimenti proprio con riferimento al ruolo ed al significato del “settore concorsuale”.
Poiché, infatti, le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale si svolgono in relazione ai settori concorsuali e sono distinte per ciascuno di essi (cfr. artt. 15, comma 1, e 16, comma 3, lett. e, della legge n. 240/2010), ciò significa che il candidato all’abilitazione presenta domanda per uno specifico settore concorsuale (ad es., Storia medievale).
Tuttavia, una volta conseguita l’abilitazione, egli potrà partecipare alle procedure di chiamata anche per un diverso settore concorsuale (ad es., Storia contemporanea) purché appartenente al medesimo macrosettore concorsuale (nell’esempio, quello delle Discipline storiche), poiché, dopo la novella del 2012, l’art. 18 della legge n. 240/2010, in materia di chiamata dei professori, adesso prevede l’ammissione al procedimento «di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» (art 18, comma 1, lett. b).
In altri termini, l’abilitazione conseguita in un settore concorsuale vale anche per la partecipazione ai concorsi nei restanti settori concorsuali del medesimo macrosettore concorsuale.
Pertanto, anche se il bando della procedura di chiamata (come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a, legge n. 240/2010) specifica il settore concorsuale e l’eventuale profilo richiesto (tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari), alla partecipazione sono ammessi anche studiosi di diversi settori concorsuali, purché appartengano allo stesso macrosettore concorsuale.
I diversi settori concorsuali di un medesimo macrosettore, a seconda dell’attitudine e dei percorsi di ricerca dei singoli studiosi, non devono intendersi, dunque, come monadi (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 settembre 2015, n. 11393): ma, naturalmente, tali studiosi saranno, comunque, valutati in ragione della congruenza dei loro titoli e delle loro pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale oggetto del concorso cui hanno deciso di partecipare” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 aprile 2015, n. 5791).
La stessa giurisprudenza richiamata dal controinteressato (TAR Lazio 3720/2017), in realtà, consente di avvalorare esclusivamente la tesi secondo la quale non può essere escluso che all’interno di una Università si trovino più candidati aventi i requisiti a partecipare alla “valutazione” considerato che “In sostanza la chiamata diretta, nella fattispecie di presenza di più candidati, è mediata da una presupposta procedura che consenta l’individuazione del candidato da sottoporre poi comunque alla valutazione di cui alla normativa di riferimento e da parte di una Commissione costituita secondo le direttrici normative ivi indicate”.
Il ricorso principale, quindi, deve essere accolto mentre deve essere conseguentemente respinto il ricorso incidentale.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è sorretto dai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.r. n. 38/2017 dell’Università degli studi dell’aquila;
II. eccesso di potere; difetto d’istruttoria; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.
Con il ricorso per ulteriori motivi aggiunti si sostiene che la presa di servizio, essendo posta a suggello della selezione bandita dall’Università dell’Aquila, sarebbe affetta da illegittimità derivata e si propongono i seguenti motivi di censura:
I. Illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.r. n. 38/2017 dell’università degli studi dell’aquila;
II. illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti per eccesso di potere – difetto d’istruttoria – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.
Considerata la connessione logico-giuridica tra le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti e quelle contenute nel ricorso per ulteriori motivi aggiunti, il collegio ritiene di poter scrutinare congiuntamente le censure ivi contenute.
Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso per ulteriori motivi aggiunti si sostiene che i criteri che la Commissione ha utilizzato per la valutazione del curriculum e dei titoli dei candidati sono elencati a p. 3 del verbale n. 1. Tra detti elementi, che riproducono in buona sostanza quelli stabiliti nella lex specialis della procedura, all’art.1 viene inserito un nuovo criterio, riportato al punto sub f) del verbale: “attività volte allo sviluppo della collaborazione strategica fra l’ateneo, il mondo delle imprese, le organizzazioni sociali e le istituzioni pubbliche”. Secondo il ricorrente tale previsione non rientrerebbe tra i criteri generali di valutazione dei candidati previsti dal bando.
La censura è infondata.
L’art. 1 del bando stabilisce che la Commissione si sarebbe dovuta attenere, nella valutazione dei titoli, “ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale oggetto della procedura”: al n. 7 figura anche il “possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato”.
In applicazione del predetto criterio la Commissione, nella seduta preliminare del 10 novembre 2017, si avvaleva di tale facoltà, individuando, tra gli “elementi preminenti” per la valutazione del curriculum e dei titoli, i seguenti due elementi: e) “attività di ricerca con riferimento alle applicazioni dell’economia allo studio dei legami fra integrazione economica internazionale e sviluppo locale”; f) “attività volte allo sviluppo della collaborazione strategica fra l’ateneo, il mondo delle imprese, le organizzazioni sociali e le istituzioni pubbliche”.
L’inserimento dei due criteri, quindi, oltre a consentire una migliore definizione del profilo scientifico dei candidati, è comunque conforme a quanto previsto dal bando e, in definitiva, legittimo.
Con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso per ulteriori motivi aggiunti si censurano le valutazioni concernenti i curricula, le pubblicazioni e i titoli dei candidati.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che i giudizi delle commissioni di concorso sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la ragionevolezza, la congruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività.
Ne consegue che il giudizio della commissione di concorso è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.
A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dalla dall’amministrazione nella formulazione del giudizio.
Invero, per ciò che attiene alla collocazione editoriale delle pubblicazioni, la Commissione ha valutato correttamente la preminenza del prof. Valente in termini di rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle sue pubblicazioni.
Il giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni del prof. Valente è “eccellente per la collocazione editoriale”, mentre quello sulle pubblicazioni del prof. Iapadre è “buono per la collocazione editoriale generale ma limitato per la collocazione in riviste di fascia A ANVUR 13/A4”.
Nell’insieme, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Commissione ha riconosciuto correttamente la migliore collocazione editoriale delle pubblicazioni del prof. Valente. Se, malgrado ciò, la valutazione complessiva delle pubblicazioni scientifiche è stata favorevole al prof. Iapadre, ciò si deve evidentemente all’applicazione degli altri criteri fissati dalla Commissione e la cui applicazione non appare illogica o frutto di errori o omissioni.
Per ciò che riguarda l’afferenza delle pubblicazioni allo specifico settore concorsuale, l’apprezzamento del valore scientifico di alcune delle pubblicazioni messe a confronto, la congruenza delle pubblicazioni del ricorrente con i temi del settore concorsuale e la valutazione dei curricula, ribadita l’insindacabilità nel merito delle valutazioni della Commissione, il ricorrente propone criteri di valutazione alternativi che, però, non appaiono idonei a individuare concretamente profili di irrazionalità dell’apprezzamento operato dalla commissione stessa.
Per i motivi suesposti il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale, il ricorso per motivi aggiunti e il ricorso per ulteriori motivi aggiunti devono essere respinti.
La soccombenza reciproca rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorso, come in epigrafe proposti, cosi dispone:
1) accoglie il ricorso principale;
2) respinge il ricorso incidentale;
3) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
4) respinge il ricorso per ulteriori motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 29/08/2018