TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 6 giugno 2019, n. 289

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti

Data Documento: 2019-06-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Il passaggio di facoltà e l’iscrizione ad anni successivi del corso di laurea in medicina e chirurgia è ammissibile previo espletamento del il potere/dovere dell’Università in ordine alla valutazione relativa all’affinità tra il corso di laurea di provenienza e quello di destinazione – affinità necessaria per l’ammissione in mancanza di test di ingresso – nonché nel rispetto del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.
La valutazione circa la compatibilità degli insegnamenti deve essere svolto sulla base del programma di insegnamento che in parte è valutabile dal numero di CFU, in parte deve essere verificato con il docente della disciplina al fine di verificare se, al di là del nomen, il percorso formativo sia affine a quello richiesto dall’Università di destinazione.

Contenuto sentenza

N. 00289/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rieti, via Roma n. 54; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento
previa sospensione
del Provvedimento prot. n. 6916 emesso dall’Università degli Studi di l’Aquila il 19/02/2019, avente ad oggetto l’esecuzione dell’Ordinanza di questo Tar n. 258/2018 in riferimento alla richiesta di iscrizione al terzo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il quale è stata respinta la predetta istanza di trasferimento
nonché’
per la condanna al risarcimento del danno da parte degli Enti resistenti, subito dal ricorrente a seguito della adozione dei summenzionati provvedimenti illegittimi, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ordinando alle Amministrazioni intimate di rivalutare la domanda ed il curriculum del ricorrente e di adottare il provvedimento di ammissione al terzo anno del corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra, e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, in via equitativa con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il gravame in epigrafe il ricorrente insorge per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Provvedimento prot. n. 6916 emesso dall’Università degli Studi di l’Aquila il 19/02/2019, avente ad oggetto l’esecuzione dell’Ordinanza di questo Tar n. 258/2018 in riferimento alla richiesta di iscrizione al terzo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il quale è stata respinta la predetta istanza di trasferimento e per il risarcimento del danno subito in conseguenza del provvedimento impugnato.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) “eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, ingiustizia manifesta”;
2) “eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione o totale inadeguatezza dell’istruttoria, disparità di trattamento.
Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del regolamento didattico del corso magistrale medicina e chirurgia a.a. 2018/2019”.
Si è costituita l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 5 giugno 2019, previo avviso di cui all’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collego ritiene, in primo luogo, di dover respingere l’eccezione di inammissibilità della memoria della parte resistente in quanto, trattandosi di atto di costituzione appare infondata la censura di genericità sollevata dalla parte ricorrente.
Per motivi di carattere logico-guridico le censure possono essere scrutinate congiuntamente.
Il ricorso è infondato.
Il passaggio di facoltà e l’iscrizione ad anni successivi del corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi, è ammissibile previo espletamento del il potere/dovere dell’Università in ordine alla valutazione relativa all’affinità tra il corso di laurea di provenienza e quello di destinazione – affinità necessaria per l’ammissione in mancanza di test di ingresso – nonché nel rispetto del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.
La valutazione circa la compatibilità degli insegnamenti deve essere svolto sulla base del programma di insegnamento che in parte è valutabile dal numero di CFU, in parte deve essere verificato con il docente della disciplina al fine di verificare se, al di là del nomen, il percorso formativo sia affine a quello richiesto dall’Università di destinazione.
Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e Chirurgia, oltre a rappresentare un’eccezione rispetto alla struttura generalizzata di Lauree triennali più lauree Magistrali, prevede l’obbligo della frequenza di determinate materie.
L’ammissione al primo anno di corso del ricorrente appare giustificato dal mancato adempimento della frequenza obbligatoria di alcuni insegnamenti.
Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della questione di diritto trattata e la complessità della vicenda rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso in epigrafe;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 06/06/2019