Nel caso in cui una pubblicazione sia il frutto congiunto dell’apporto di più studiosi, l’autodichiarazione resa sotto la propria responsabilità dallo stesso candidato in ordine alla misura dell’apporto arrecato non può ritenersi vincolante per la commissione esaminatrice su cui grava comunque l’obbligo di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni ricevute e la possibilità di enucleare autonomamente l’apporto del candidato esternando i parametri logici cui ha fatto ricorso per perimetrare il detto apporto(Cons. St., Sez. VI, 17 luglio 2001 n. 39359).
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 13 aprile 2018, n. 140
Procedura concorsuale posto ricercatore-Valutazione pubblicazioni-Co-pubblicazioni
N. 00140/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Rapposelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in forma digitale come in atti;
contro
Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il Complesso Monumentale di San [#OMISSIS#];
nei confronti
[#OMISSIS#] Maturo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Chimisso, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Falcone e Borsellino n. 6;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo:
del D.R. n. 2187/2017 prot. n. 46778 del 28 settembre 2017 Classif. VII/1, pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara in data 29 settembre 2017 nella parte in cui ha dichiarato il Dott. Maturo piuttosto che la ricorrente quale vincitore della “Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 01 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia lett. A – S.S.D. Secs-S/01 – Statistica – S.C. 13/D1 – Statistica Presso Il Dipartimento Di Economia Aziendale”
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario;
e con ricorso incidentale :
per l’annullamento:
– del verbale n. 2 del 4.9.2017 e del verbale n. 3 del 19.9.2017 con i quali la Commissione di concorso ha valutato i titoli e le pubblicazioni dei candidati;
– di ogni atto con il quale è stata effettuata o recepita la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni vantati dalla dr.ssa Rapposelli;
– di ogni altro provvedimento prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti e di [#OMISSIS#] Maturo;
Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato [#OMISSIS#] Maturo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi per l’avv. Massimo [#OMISSIS#] su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione resistente, e l’avv. [#OMISSIS#] Maturo per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 400/2017 Rapposelli [#OMISSIS#], premesso di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti con D.R. rep. n. 90/2017 per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia lett.A per la disciplina S.S.D.SECS-S/01- Statistica-S.C.13/D1 presso il Dipartimento di Economia Aziendale, e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria, impugnava, chiedendone l’annullamento, il bando ed il provvedimento di nomina del controinteressato [#OMISSIS#] Maturo quale vincitore, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e /o falsa applicazione di legge: art. 24 della legge n. 240/2010, d.m. n. 243 del 25.05.2011, regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e del D.R. n. 90 del 20.01.2017; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, difetto e lacunosità della motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dei giudizi;
1.Erronea ed illegittima inclusione di titoli per la valutazione dei candidati;
La Commissione ha arbitrariamente inserito tra i titoli oggetto di valutazione i titoli indicati sub g) nell’elenco presente a pag. 2 del verbale n. 1 all. 4) in violazione dell’elencazione tassativa di cui al d.m. n. 243/2011 come stabilito dal D.R. n.90/2017 di indizione della procedura.
2. Ponderazione non equilibrata dei criteri e dei parametri.
La ponderazione dei criteri e dei parametri non è equilibrata ed è caratterizzata da irragionevolezza e manifesta iniquità.
a) la ripartizione dei 20 punti attribuibili ai diversi titoli non è equilibrata poiché, secondo la Commissione la mera partecipazione a convegni (criterio sub e)) ha un peso di 5 punti che è pari alla somma tra l’attività di ricerca e le attività didattiche svolte (criteri sub b) e sub c)). Alla partecipazione a convegni ed a comitati editoriali viene attribuito una peso percentuale maggiore rispetto all’attività didattica e di ricerca nonostante il contratto da stipularsi abbia ad oggetto proprio attività di ricerca e didattica integrativa. La ricorrente, che vanta un elevato numero di attività didattiche di formazione e di ricerca, è stata ampiamente penalizzata da questa ripartizione.
b) per l’attribuzione del punteggio sub c) “attività di formazione o di ricerca presso istituti italiani o stranieri” sono state valutate le sole attività di ricerca e non anche quelle di formazione che sono parte integrante del titolo ex d.m. 243/2011. La scelta di attribuire fino a un massimo di 2 punti all’attività di formazione o di ricerca equivale ad un mancato riconoscimento degli effettivi periodi di ricerca svolti dal candidato;
c) per il criterio sub e) “attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” è irragionevole la scelta di considerare solo il numero e l’intensità delle relazioni del solo ultimo quinquennio senza tener conto della [#OMISSIS#] scientifica dei convegni, del ruolo del relatore (spontaneo o invitato), della congruità dell’argomento del convegno con il settore disciplinare oggetto della procedura. Il candidato [#OMISSIS#] Maturo ha iniziato a partecipare a congressi e convegni solo a partire dal 2012 in linea con il criterio stabilito dalla Commissione per cui ha ottenuto il massimo punteggio attribuibile per questo criterio. La ricorrente ha invece partecipato a 12 convegni, di cui 10 internazionali e 2 nazionali sin dall’anno 2005 con molte relazioni invitate (allegato B, verbale n. 2 all.5) ma per tale criterio ha avuto solo 0,4 punti a causa della penalizzazione dovuta al criterio temporale. Inoltre il Maturo, nell’elenco dei titoli allegato alla domanda, non ha inserito i titoli relativi alla sua partecipazione ai convegni per cui ai sensi dell’art. 4 del D.R. n. 90/2017 ciò avrebbe dovuto comportare la esclusione dei titoli dalla valutazione con conseguente decurtazione dei 5 punti attribuiti;
d) il criterio sub g) relativo alla “partecipazione a Comitati editoriali” non dovrebbe essere considerato ex art. 2 del d.m. 243/2011, è valutato con un punteggio di 0,5 per ogni partecipazione al Comitato organizzativo di congressi e convegni in Italia o all’estero che è troppo elevato se comparato al criterio sub c) per l’attività di formazione e ricerca che dovrebbe essere prevalente. Analoghe considerazioni valgono per la scelta di attribuire 2 punti per ogni Direzione e partecipazione a Comitati editoriali di riviste e collane editoriali e 1 punto per ogni partecipazione a Comitato Scientifico di congressi e convegni senza tener conto della pertinenza disciplinare e della [#OMISSIS#] scientifica dei convegni e delle riviste. Il candidato [#OMISSIS#] Maturo ha ottenuto il massimo punteggio attribuibile per questo criterio che è pari a 4 senza tener conto che la rivista Rathio Mathematica per la quale svolge attività di managing editor è edita da un ente di cui il padre prof. [#OMISSIS#] Maturo è vice Presidente, e che la conferenza FSMOA 2016 del cui comitato scientifico e di organizzazione fa parte il controinteressato, ed il convegno tenutosi presso un’Università della Romania sono stati organizzati anche dalla società Mathesis di Pescara del cui Consiglio Nazionale è componente il padre del candidato.
Per il criterio sub b) “attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, la Commissione ha stabilito di attribuire fino ad una massimo di 3 punti con innegabile penalizzazione della ricorrente che, a differenza del controinteressato che aveva un solo modulo di insegnamento di 4 CFU per un settore scientifico INF/01 non attinente, vanta un’esperienza decennale di partecipazione a Commissioni di esami di Statistica presso l’Università intimata, ed ha ottenuto incarichi di insegnamento, e Master Universitari nello specifico settore disciplinare SECS-S/01 come risulta dalla domanda ( allegato B al verbale n.2 all. 5)
Per il criterio sub c) “attività di formazione o di ricerca presso istituti italiani o stranieri” la Commissione ha stabilito di attribuire fino ad un massimo di 2 punti penalizzando la ricorrente che ha svolto numerose attività di ricerca tra cui la titolarità di un assegno di ricerca di quattro anni nel settore disciplinare specifico del bando SECS-S/01 (allegato B, verbale n.2, all.5), a differenza del controinteressato che ha esperito un’unica attività di ricerca di tre mesi presso l’Università di Almeria in Spagna in settore scientifico SECS P/07 non pertinente. Inoltre per tale titolo sono stati indicati alla ricorrente solo 3 assegni di ricerca pertinenti in luogo di 4 (cfr allegato B verbale 2 allegato n.5);
Per la produzione scientifica il criterio sub a) è stato suddiviso dalla Commissione in quattro sub criteri che sommati agli altri criteri b), c) e d) portano a 7 invece che a 4 il numero dei criteri sulla cui base ogni pubblicazione deve essere valutata ai sensi del d.m. n. 243/2011 e art.11 D.R. 90/2017, privilegiando l’elemento soggettivo della valutazione sub a) (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica), rispetto a quelli oggettivi sub b) congruenza.. c) rilevanza scientifica… e d) determinazione analitica dell’apporto individuale…Ed infatti, rispetto al criterio c) della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale”, l’unico realmente oggettivo, il punteggio della ricorrente pari a 67 è nettamente superiore a quello del controinteressato di 44,33. Tuttavia le stesse pubblicazioni della ricorrente che per rilevanza scientifica hanno ottenuto il punteggio massimo perché collocate in riviste di fascia A, ossia della massima rilevanza scientifica, hanno riportato punteggi di gran lunga inferiori rispetti ai tre criteri sub a) maggiormente soggettivi. Pertanto pur avendo la ricorrente prodotto su 12 pubblicazioni 10 su riviste di fascia A per il Settore 13/d1 (presenti su banche dati internazionali e con Impact factor elevati) ha ottenuto una valutazione complessiva deteriore rispetto al controinteressato che ha riportato solo 3 pubblicazioni su riviste di fascia A Anvur ed altre su riviste di livello inferiore. Si appalesa pertanto evidente l’arbitrarietà del giudizio della Commissione nell’attribuire punteggi elevati all’originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni del dott. Maturo, a dispetto di quelli notevolmente più bassi attribuiti alla ricorrente che ha presentato lavori inerenti le politiche pubbliche sulla disabilità la cui linea di ricerca rappresenta una pietra miliare in Italia sull’argomento, non registrandosi lavori di altri studiosi sull’argomento, ed è stata destinataria di un importante riconoscimento internazionale.
3. Superficiale discussione e valutazione dei titoli.
Sulla base della durata dei colloqui svoltisi in soli 15 minuti non è stato possibile procedere alla discussione di tutti i titoli e delle pubblicazioni come anche all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, e ciò è grave tenendo conto che l’attribuzione del punteggio a ciascuna pubblicazione è strettamente dipendente dalla discussione pubblica come prescritto dall’art. 24 della legge n. 240/2010. Analogamente incompatibile con la complessità delle attività svolte è la durata della riunione di cui al verbale del 19.09.2017 ove la Commissione si è riunita alle ore 12.00 e la seduta è terminata alle ore 13.30.
4. Valutazione dei titoli e della produzione scientifica.
a) Dei 14,4 punti attribuiti al controinteressato per la valutazione dei titoli e la produzione scientifica, dovrebbero essere decurtati 6,1 punti per cui il punteggio dovrebbe essere pari a 8,3.
Ed infatti i 4 punti del titolo sub g) non dovevano essere considerati ex d.m. 243 cit.;
b) il punteggio 1 per il titolo sub b) non era valido perché relativo ad un modulo di Informatica non pertinente;
c) il punteggio di 1,9 per il criterio sub d) doveva essere ridotto a 0,8 poiché potevano essere valutate solo le 4 partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali pertinenti e rilevanti (0,2 punti per ognuna), non vi è traccia del titolo relativo ad 1 partecipazione a gruppi di ricerca internazionali pertinenti e rilevanti per cui sono stati assegnati 0,5 punti, non doveva essere attribuito il punteggio 0,5 per il progetto di ricerca con la Università della Repubblica Ceca su metodi matematici non pertinente e datato 3.03.2017 ossia dopo la scadenza del bando, e non avendo la Commissione determinato quale doveva essere il punteggio per la partecipazione a gruppi di ricerca rilevanti ma non del tutto pertinenti. Delle quattro partecipazioni a gruppi di ricerca in cui al 60% è responsabile scientifico il prof. [#OMISSIS#] Maturo padre del candidato.
d) discutibile è il punteggio di 5 punti attribuito per il titolo sub e) senza tener conto della [#OMISSIS#] scientifica dei convegni.
Invece, il punteggio totale assegnato ai titoli della ricorrente pari a 8,8 punti dovrebbe essere incrementato di 4,1 punti così addivenendo a 12,9 punti.
a) e b) la ricorrente è stata penalizzata per l’irragionevole redistribuzione dei punteggi tra i predetti criteri sub b) c) ed e) come innanzi anticipato.
c) Per il titolo sub d) “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” la ricorrente ha ottenuto 1,4 punti in luogo di 1,5 poiché doveva avere 0.5 punti per 1 partecipazione a gruppi di ricerca internazionali pertinenti e rilevanti, 0,6 punti per 3 partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali pertinenti e rilevanti, e 0,4 punti per 3 partecipazioni a gruppi nazionali pertinenti ma non del tutto rilevanti.
d) Tra i 4 assegni di ricerca sub c) ne sono stati calcolati solo 3.
e) Del tutto soggettiva è stata la valutazione della produzione scientifica che ha privilegiato l’apprezzamento dei commissari sull’innovatività ed originalità delle pubblicazioni rispetto alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale ed al prestigio della rivista stessa.
f) Non è giustificabile la differenza tra i punteggi rispetto al criterio sub b) “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per cui è bandita la procedura” che porta ad una differenza di 8,34 punti a favore del controinteressato nonostante dieci delle pubblicazioni della ricorrente sono state utilizzate per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e ritenute dalla Commissioni coerenti con le tematiche del settore concorsuale;
g) Non è giustificabile la differenza di 11,36 punti a favore del dott. Maturo per il criterio sub d) “determinazione analitica dell’apporto individuale” se si tien conto che dei lavori presentati dal Maturo 6 sono in collaborazione con altri due autori e 5 con un altro autori. Dei lavori presentati dalla ricorrente 1 è in collaborazione con due autori, gli altri tranne uno sono in collaborazione con un solo autore.
h) Nonostante la ricorrente avesse un numero maggiore di pubblicazioni su riviste in fascia A il punteggio totale del Maturo è stato di 355,67 a fonte di quello di 328,67 attribuitole. Si rileva un errore oggettivo nella valutazione del Maturo effettuata dal Commissario prof. Gattone sulla pubblicazione n.8 poiché pur trattandosi di un capitolo di libro come rilevanza scientifica sub c) ha attribuito 4 invece di 3.
5. Sul giudizio finale collegiale esplicativo del punteggio;
I giudizi finali esplicativi dei punteggi “più che buono” attribuito al Maturo e “buono” per la ricorrente sono manifestamente irragionevoli, poiché la valutazione dei titoli e dei curriculum è avvenuta secondo criteri assolutamente illegittimi. Non può sostenersi che l’attività di ricerca del Maturo sia stata molto intensa e con diverse collaborazioni internazionali poiché il controinteressato presso l’Università di Almeria non ha avuto né incarichi di insegnamento ma ha solo svolto alcune lezioni, e l’unica attività di ricerca pertinente consiste in un periodo di 3 mesi di visiting all’estero, mentre il progetto di ricerca presso la Università della Repubblica Ceca risale al 3.03.2017 e quindi non era stato avviato alla data di scadenza del bando. Nel giudizio sulla ricorrente, evidenziando la partecipazione a gruppi di ricerca prevalentemente nazionali, la Commissione ha omesso di valutare l’attività di ricerca propria della dott.ssa Rapposelli che è stata titolare di assegno di ricerca nel Settore SECS-S0/1 per ben 4 anni, titolare di una borsa di studio di durata annuale post dottorato nello stesso settore disciplinare. Analogamente contraddittoria con la valutazione numerica è la motivazione della “buona collocazione editoriale” delle pubblicazioni della ricorrente prevalentemente collocate in fascia A riconosciuto come livello internazionale eccellente ai sensi dell’allegato D del d.m. 120/2016. Quanto alla opposta “prevalente monotematicità” delle pubblicazioni della ricorrente non si ricava alcunché riguardo alla varietà dei temi di ricerca dal d.r. 90 /2017 e nemmeno dal d.m. 243/2011. In ogni caso la produzione scientifica della ricorrente non è monotematica poiché incentrata non solo sull’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche circa l’inserimento di persone con disabilità nel mercato del lavoro, ma anche sull’analisi non parametrica dell’efficienza tecnica, e sugli effetti delle esternalità di agglomerazione sullo sviluppo territoriale attraverso l’applicazione di modelli di frontiera stocastici. Inoltre, a differenza di quanto affermato dalla Commissione, il Metodo data Envelopment Analysis è solo uno dei tanti metodi statistici applicati nelle pubblicazioni presentate che evidenziano l’utilizzo di diverse metodologie statistiche. Nessuna valutazione poi è stata operata sulla produttività complessiva della ricorrente cui la Commissione era obbligata ai sensi del d.m. n. 243/2011.
6. Conflitto di interesse
Il prof. [#OMISSIS#] Maturo, padre del candidato risultato vincitore, è un professore ordinario di Matematica dell’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara ed è stato anche Preside della Facoltà di Scienze Sociali, in pensione dall’1.11.2015. Fin dall’anno accademico 2016-2017 è professore incaricato dei corsi di “Metodi matematico-statistici per le scienze sociali e informatica” nel corso di Laurea triennale in Servizio Sociale e nel Corso di laurea Magistrale in Politiche e Management presso il Dipartimento di Economia Aziendale, lo stesso che in data 26.04.2016 ha adottato la delibera relativa alla presente selezione, e che, con deliberazione del 13.04.2017 ha proposto la selezione in oggetto. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto.
Sulla base di tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con ricorso incidentale notificato il 9.01.2018 [#OMISSIS#] Maturo impugnava i verbali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente sostenendo la falsità della dichiarazione con cui la Rapposelli rispetto alla pubblicazione edita sulla rivista Ecological Indicators vol. 73 (2017) all. 27 pag. 46 del pdf si è dichiarata autrice esclusiva della sezione 2.1 e coautrice delle sezioni 3., 3.1,4.1.,4.2 mentre dalla nota a piè di pagina dell’articolo medesimo si ricava che la ricorrente è responsabile della sola sezione 2.1. mentre la restante parte è degli altri coautori. Ai sensi del bando, in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, per cui la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente i 33,33 punti riconosciutile, e dei 52,17 punti, 5,3 dovevano essere eliminati, con conseguente superamento della prova di resistenza.
Nel merito con memoria del 17.01.2018 si opponeva al ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione del 6.04.2018 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità di una procedura comparativa, per titoli e discussione pubblica, indetta dall’Ateneo intimato per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato nella disciplina di Statistica, di cui è risultato vincitore il controinteressato Maturo [#OMISSIS#] per aver riportato un punteggio complessivo di 70,86 punti di cui 56,46 per pubblicazioni, 14,40 per titoli, oltre 6 per la conoscenza della lingua straniera. La ricorrente Rapposelli [#OMISSIS#] si è collocata seconda in graduatoria avendo riportato un punteggio di 60,97 di cui 52,17 per pubblicazioni, 8,80 per titoli, oltre 6 per la conoscenza della lingua straniera.
2.1 Preliminarmente va rilevata l’infondatezza del ricorso incidentale con cui il controinteressato sostiene l’erroneità di parte del punteggio attribuito alla ricorrente per pubblicazioni di cui la ricorrente si sarebbe erroneamente dichiarata autrice esclusiva conseguendone la perdita di 5 punti sul punteggio assegnato per le pubblicazioni ed il mancato superamento della prova di resistenza.
La censura per come formulata è infondata.
Innanzitutto per le ipotesi in cui la pubblicazione sia il frutto congiunto dell’apporto di più studiosi, l’autodichiarazione resa sotto la propria responsabilità dallo stesso candidato in ordine alla misura dell’apporto arrecato non può ritenersi vincolante per la Commissione su cui grava comunque l’obbligo di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni ricevute e la possibilità di enucleare autonomamente l’apporto del candidato esternando i parametri logici cui ha fatto ricorso per perimetrare il detto apporto(Cons. St. sez. VI 17.07.2001 n. 39359).
Non può quindi sostenersi alcun automatismo tra la dichiarazione sostitutiva ed il punteggio concretamente assegnato alla candidata in assenza di alcun elemento concreto da cui desumere che la Commissione non abbia operato le verifiche di sua competenza sulle autodichiarazioni e sui documenti ivi richiamati, e che sia stata pertanto indotta in errore nell’assegnazione del punteggio valutando il contributo come singolo e non come collettaneo.
Sotto altro profilo nemmeno può ritenersi che l’eventuale decurtazione dei 5 punti assegnati per la pubblicazione oggetto di contestazione determinerebbe il mancato superamento della prova di resistenza, poiché quest’ultima va valutata in relazione alla natura dei vizi contestati. Con il ricorso principale la Rapposelli non ha contestato solo la fase di valutazione e di attribuzione dei punteggi, ma ha sollevato censure idonee a determinare il travolgimento dell’intera procedura, a tutela dell’interesse strumentale ad una riedizione della selezione emendata dai vizi contestati. Per tale ragione la questione dedotta con il ricorso incidentale, anche laddove fondata, non sarebbe stata comunque idonea ad esplicare effetti paralizzanti sul ricorso principale.
3. Quanto al ricorso della Rapposelli, in punto di ammissibilità, rispetto all’impugnazione degli atti presupposti all’esperimento delle operazioni di valutazione della Commissione, e specificatamente con riguardo al vizio di illegittima partecipazione del maturo per conflitto di interesse, nonchè quanto alla predeterminazione dei criteri di valutazione, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent. n. 1/2003; idem, Sez. VI, Sent. n. 1615/2003) a tenore del quale nelle procedure concorsuali la lesione dell’interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, si attualizza nel momento dell’adozione dell’atto applicativo. Pertanto rispetto agli atti a contenuto generale e comunque presupposti rispetto all’esito finale della selezione, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l’astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, un’effettiva lesione della situazione soggettiva. Di qui consegue che possono trovare ingresso in questa sede e non incorrono in irricevibilità le censure relative ad atti immediatamente conoscibili ma non dotati di immediata lesività rispetto ai quali la lesione è divenuta attuale per la ricorrente solo con l’esito a lei sfavorevole della procedura concorsuale.
4. Venendo al merito, si procederà ad esaminare le questioni sollevate con il ricorso principale seguendo un ordine di pregiudizialità e di priorità logica.
4.1 Va innanzitutto respinta la dedotta illegittimità della procedura per “conflitto di interesse” sul presupposto della violazione dell’art. 5 comma 5 del Regolamento di Ateneo adottato con D.R. 13.12.2011 n.172 e modificato con D.R.96/2017 a tenore del quale “Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Ed invero il padre del controinteressato, prof. [#OMISSIS#] Maturo non riveste alcuno dei ruoli contemplati dalla norma che avrebbero impedito la partecipazione del figlio alla procedura, tenuto conto che il suo collocamento a riposo era intervenuto sin dall’1.11.2015 e quindi ben prima che il Dipartimento di appartenenza deliberasse l’indizione della selezione per cui è causa.
Né può attribuirsi valore ostativo ad eventuali successivi incarichi di docenza svolti per conto del medesimo Dipartimento di Economia Aziendale poiché trattasi di ruoli non ricomprese nell’ambito della precisa elencazione della norma che ha riguardo sol ai professori o ricercatori “appartenenti” al Dipartimento, ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Le norme in tema di incompatibilità rivestendo natura eccezionale devono essere considerate di stretta interpretazione e pertanto non possono essere applicate estensivamente o analogicamente a casi diversi da quelli esplicitamente ivi disciplinati.
5. Risultano invece fondati i motivi con cui si deducono l’illegittima inclusione di titoli per la valutazione dei candidati e la ponderazione non equilibrata dei criteri e dei parametri.
Nell’elencare i titoli oggetto di valutazione, la Commissione nella seduta del 10.07.2017, ha inserito alla lett. sub g) quale titolo valutabile, non previsto nell’elencazione di cui al presupposto d.m. n. 243/2011 la Direzione e partecipazione a Comitati editoriali di riviste e collane editoriali; organizzazione o partecipazione al comitato scientifico di congressi e convegni in Italia e all’estero.
5.1 L’inserimento di un ulteriore titolo di valutazione diverso da quelli elencati nel d.m. 243/2011 richiamato dal bando non può ritenersi consentito ad opera della Commissione poiché comporta un’inammissibile modifica della lex specialis integrata dal bando, con inevitabile alterazione della par condicio dei concorrenti che devono essere posti in condizione di conoscere sin dalla pubblicazione del bando di partecipazione quali sono i titoli oggetto di valutazione da allegare alla domanda di partecipazione. Nella specie le domande venivano a scadere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale del 7.02.2017 ed il bando, pubblicato e consultabile sul sito, imponeva di allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli ed alle pubblicazioni oggetto di valutazione. Sicchè la Commissione esaminatrice, nominata con D.R. 1430 dell’8.06.2017, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, non poteva inserire ulteriori e diversi titoli valutabili rispetto a quelli predeterminati dal bando senza minare le regole predeterminate del confronto concorrenziale.
6. Del pari va stigmatizzata in quanto sbilanciata la redistribuzione dei pesi ponderali in sede di determinazione dei criteri di valutazione.
Ai sensi della disciplina contenuta nel bando alla Commissione era riconosciuto il potere di predeterminare i criteri di valutazione, ed il relativo peso ponderale, e di renderli conoscibili ai candidati al fine di assicurare la trasparenza delle successive operazioni di valutazione.
Ed infatti, sulla base dell’art.9 del bando la Commissione giudicatrice, nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per:
a.La valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato;
b. La valutazione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.
La Commissione, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l’attribuzione del punteggio analitico ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 20 punti per i titoli e 80 punti per le pubblicazioni.
Nella prima seduta inoltre la Commissione: individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione; stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione ed individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati dal bando.
6.1 Premesso che, secondo le disposizioni del bando, il punteggio complessivo sarebbe stato ripartito nella misura massima di 80 per le pubblicazioni e 20 per i titoli, la Commissione, nella seduta del 10.07.2017 approvava una tabella per l’attribuzione da parte di ciascun commissario dei voti alle pubblicazioni scientifiche secondo una scala graduata da 0 insufficiente a 6 eccellente e stabiliva la formula sulla cui base rapportare i valori assoluti al punteggio massimo attribuibile tenuto conto dei sette criteri di valutazione.
Per i titoli nella medesima seduta approvava una tabella suddividendo il punteggio nel modo che segue: a) per il titolo di dottore di ricerca o equipollenti fino ad un massimo di 2 punti secondo il livello di congruità della tematica con il SSD; b) per l’attività didattica a livello universitario congrua con l’SSD fino ad un massimo di 3 punti, di cui 1 punto per ogni incarico di almeno 3CFU; c) per l’attività di formazione o di ricerca con criterio di pertinenza disciplinare fino ad un massimo di 2 punti (0,5 punti per ogni 3 mesi purchè attività pertinente); d) per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un massimo di 3 punti; e) per attività di relatore a congressi e convegni fino ad una massimo di 5 punti considerando il numero e l’intensità delle relazioni nell’ultimo quinquennio; f)per il conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca fino ad un massimo di 1 punto; g) per la direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali , oppure organizzazione e partecipazione al comitato scientifico di Congressi e Convegni fino ad un massimo di 4 punti.
6.2 Ciò posto, è evidente che la predeterminazione dei criteri di valutazione consente di individuare una base logica c