I principi affermati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n. 1, non si applicano ai soli trasferimenti da Università di medicina e chirurgia straniere, ma anche nel caso di trasferimento da altro ateneo italiano affine. L’ ammissione al secondo anno, infatti, postula un riconoscimento di un percorso di studi già svolto e superato idoneo al conseguimento del numero minimo di crediti formativi del primo anno; di conseguenza, al di la del nomen del corso universitario frequentato, l’università ricevente deve compiere un controllo accurato e in concreto sugli esami sostenuti e sul credito formativo corrispondente ai propri standards.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 78
Diniego nulla osta trasferimento ad altro ateneo italiano affine-Applicazione Principi Adunanza Plenaria 28 gennaio 2015, n. 1-Illegittimità test preselettivo
N. 00078/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mascolo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Felli, Rosa [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] D’Angelo in Pescara, via Palermo N. 136;
contro
Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, c/o Complesso Monumentale di San [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, prot. n. 58868 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto “Riscontro richiesta iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia”, comunicato via mail alla ricorrente, con il quale viene respinta la richiesta della Signora Mascolo di iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonchè di ogni e qualsiasi altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito, alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avv. Rosa [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– la ricorrente – che ha frequentato nell’anno accademico 2016/2017 il primo anno del
corso di laurea in Infermieristica (L/SNT1 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui al D.M. 270/2004), dopo aver superato l’apposito test di ingresso, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara – ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n.58868 del 22 novembre 2017 con il quale l’Università ha respinto la richiesta di iscrizione al secondo anno del Corso di laurea in medicina e chirurgia, e più nello specifico nella parte in cui l’ha ritenuta sostanzialmente non valutabile perché la studentessa non ha partecipato e quindi superato il test di ingresso in medicina e chirurgia;
– secondo l’Università resistente, il trasferimento da Facoltà di medicina e chirurgia di atenei stranieri a quelli italiani, pur in assenza della partecipazione e del superamento del previsto test di ingresso, è ormai consentito a seguito della pronuncia dell’adunanza plenaria n. 1 del 2015 del Consiglio di Stato, ma ciò varrebbe, in conformità al caso esaminato in quella sede dai giudici amministrativi d’appello, solo per gli studenti iscritti appunto alle corrispondenti Facoltà di medicina e chirurgia estere e peraltro solo dopo una previa rigorosa valutazione del percorso didattico/formativo; trattandosi cioè di eccezione al principio generale dell’accesso programmato tale e innovativo orientamento non potrebbe essere applicato ai diversi casi di richieste di iscrizione ad anni successivi al primo provenienti da studenti iscritti in corsi di studio diversi da quelli specifici di medicina e chirurgia (come nel caso della ricorrente);
– alla camera di consiglio del 12 gennaio 2018 la causa è passata in decisione;
– ciò premesso, il Collegio ritiene che la limitazione dei condivisibili principi affermati dall’adunanza plenaria 1 del 2015 ai soli trasferimenti da Università di medicina e chirurgia straniere non sia affatto corretta;
– invero il Consiglio di Stato in tale pronuncia (i cui contenuti si riportano virgolettati tra parentesi) ha affermato chiaramente che solo l’accesso al primo anno di corso è sottoposto al regime programmato e non viceversa gli accessi per trasferimenti da altre Università (“ con specifico riguardo ai trasferimenti nessuno specifico requisito di ammissione è previsto, …quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente ( e solo allo studente ) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”); che ciò trova conferma anche nel contenuto dei test, i quali conformemente al loro scopo di accertare la cultura pre-universitaria sono composti da domande riguardanti conoscenze acquisite nei percorsi scolastici delle scuole secondarie superiori (“e i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti”); che anche l’accertamento della predisposizione allo studio delle materie oggetto del corso di medicina e chirurgia ha ragione di essere condotto sul programma della scuola secondaria superiore solo se non vi sono altri elementi di valutazione più diretti come appunto l’esito degli esami universitari, presso Università italiane o straniere, che conferiscono crediti formativi per il medesimo corso di laurea nel caso di trasferimento da altro Ateneo (“mentre per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; non a caso, allora, i già richiamati commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 danno rilievo esclusivo, in sede ed ai fini del trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione”); che la quota di posti disponibili mediante trasferimento e i criteri di valutazione delle competenze e dei crediti formativi maturati devono essere predeterminati da ciascun Ateneo, non in modo arbitrario ma in base a concrete ed esplicitate esigenze di programmazione, in via generale e astratta, e inoltre si devono stabilire preliminarmente anche i crediti formativi minimi che consentono l’iscrizione al secondo anno (anche con qualche debito formativo) o solo al primo, e solo in tale ultimo caso non sarebbe possibile l’iscrizione per trasferimento ma esclusivamente quella che postula il superamento dei test (“In assenza, in definitiva, di specifiche, contrarie disposizioni di legge…, potrà legittimamente dispiegarsi, nella materia de qua, la sola autonomia regolamentare degli Atenei, che, anche eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto: – stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti ….; – nell’àmbito delle disponibilità per trasferimenti stabilirà le modalità di graduazione delle domande; – fisserà i criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo “colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute” …; – in tale àmbito determinerà i criteri, con i quali i crediti riconosciuti … si tradurranno nell’iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo alla eventuale iscrizione come “ripetenti” ed all’ipotesi, sottolineata dall’Ordinanza di rimessione, in cui “lo studente in questione non ha superato alcun esame e conseguito alcun credito” ( pag. 30 Ord., che correttamente sottolinea come essa “non determinerebbe alcun vincolo per la sede di destinazione ai fini di una sua iscrizione” ), od all’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami in numero tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno, ai fini della quale, peraltro, non potrà che affermarsi il suo obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999”)”);
– contrariamente a quanto invece sostenuto in questa sede dall’Ateneo resistente, tali principi sono generali e valgono quindi anche e soprattutto per gli studenti trasferiti da Università italiane, atteso peraltro che, per i cittadini italiani trasferiti da Atenei stranieri, i suddetti principi sono stati ritenuti applicabili dal Consiglio di Stato facendo ricorso al diritto di libera circolazione, che ovviamente non può essere negato a chi si muove all’interno dello stesso Stato (“La stessa Corte di Giustizia ha confortato tale tesi con la sentenza 13 aprile 2010, n. 73 resa nel procedimento C-73/08, affermando che, se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale – in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri … Si deve ricordare che, in quanto cittadini italiani, gli odierni appellati godono della cittadinanza dell’Unione ai termini dell’art. 17, n. 1, CE ( ora art. 20 TFUE ) e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status …”);
– tali principi e criteri, infine, ad avviso del Collegio, devono valere anche per i cittadini italiani che si trasferiscono all’Università di medicina e chirurgia da Università affini e che sono in possesso di crediti formativi nella misura sufficiente per l’iscrizione all’anno successivo al primo, atteso che ciò che il Consiglio di Stato ha valorizzato e che oggettivamente rileva in caso di trasferimento da un’Università affine non è il nomen iuris del corso frequentato ma gli esami effettivamente superati e i crediti formativi che agli stessi, in base ai programmi e al conseguente impegno richiesto, possono essere attribuiti secondo il sistema dei crediti formativi italiano (“il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitarii ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo ( art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo””);
– nel caso di trasferimento da altro Ateneo italiano affine o dal corso di medicina e chirurgia all’estero, l’ammissione al secondo anno postula un riconoscimento di un percorso di studi già svolto e superato idoneo al conseguimento del numero minimo di crediti formativi del primo anno, nel senso che, al di la del nomen del corso universitario frequentato, l’Università ricevente deve compiere un controllo accurato e in concreto sugli esami sostenuti e sul credito formativo corrispondente agli standards propri (“Il problema “elusione”, e quello connesso “intransigenza/lassismo”, si risolvono invero non con la creazione di percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza);
– così come non v’è un automatico e pieno riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti a tutti gli esami svolti presso le Università degli altri stati europei e quindi anche per quelle di medicina e chirurgia (cfr. la raccomandazione della commissione europea e del consiglio del 18 giugno 2009 “istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale – ECVET” che mira propria a favorire la “portabilità” dei crediti formativi tra i vari stati), ma tale riconoscimento postula l’esercizio da parte dell’Università italiana di una motivata valutazione, sulla base di criteri predeterminati; allo stesso modo tale giudizio valutativo può e deve essere compiuto in caso di trasferimento tra Università che possono avere percorsi formativi comunque valutabili ai fini dell’iscrizione al secondo anno (a es., con riferimento al caso di specie, Farmacia, Veterinaria, Biologia, Biotecnologie, Infermieristica, Fisioterapia, ecc…);
– nel caso di specie, pertanto, appare evidente che l’Università resistente abbia fatto errata applicazione dei principi espressi nell’Adunanza plenaria n. 1 del 2015, allorchè ha ritenuto aprioristicamente che non si potesse compiere alcuna valutazione del percorso di studi già compiuto presso il Corso di Infermieristica ai fini della verifica dell’accumulo di crediti sufficiente per l’iscrizione al secondo anno di medicina e chirurgia, sol perché non si era sostenuto il test d’ingresso; né è consentito al Collegio verificare autonomamente se tale valutazione sarebbe comunque negativa per la ricorrente, visto il numero esiguo di esami svolti e superati, atteso che, come noto, il giudice amministrativo non può esprimersi con riferimento a poteri non ancora esercitati;
– il ricorso appare pertanto fondato solo con riferimento all’azione di annullamento del diniego basata sulla non valutabilità in astratto della domanda, e al conseguente accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di valutare l’istanza di iscrizione al secondo anno, in modo adeguatamente motivato e sulla base di criteri oggettivi e predeterminati; e sulla base di tali considerazioni allo stato, dovendosi comunque l’Amministrazione ripronunciare, non ha rilevanza neanche la questione sulla compatibilità costituzionale del sistema del test d’ingresso per l’iscrizione al primo anno, potendo, almeno in astratto, la ricorrente ottenere il maggiore beneficio dell’iscrizione al secondo anno;
– le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in motivazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, nei limiti di quanto indicato in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, a titolo di spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/02/2018