TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 172

Governance-Consiglio di amministrazione-Candidabilità-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2018-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si individua nel c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 26 luglio 2016, n. 8576; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3432).
In tal caso la giurisdizione va radicata avuto riguardo alla situazione giuridica soggettiva in riferimento alla quale la tutela viene richiesta – nel caso di specie il diritto soggettivo inerente all’elettorato passivo – e non sulla natura amministrativa del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sul punto devono essere richiamati i principi declinati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, la giurisdizione è distribuita fra giudice amministrativo e giudice ordinario, spettando al primo le controversie in tema di operazioni elettorali – la cui regolarità è stabilita nel pubblico interesse, vertendosi in tema di tutela di posizioni d’interesse legittimo -, mentre al giudice ordinario è attribuita la giurisdizione sulle controversie relative all’ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica – in quanto aventi ad oggetto diritti soggettivi -, anche nel caso in cui ad essere impugnati siano dei provvedimenti amministrativi, poichè in tali ipotesi la decisione concerne il diritto soggettivo all’elettorato attivo o passivo (Cass., sez. un., 27 luglio 2015, n. 15691 e giurisprudenza ivi richiamata).

Contenuto sentenza

N. 00172/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Del Fuoco, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Mimola, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Chieti, n. 5; 
contro
Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica in L’Aquila, presso il Complesso Monumentale di San [#OMISSIS#]; 
nei confronti
Civitarese [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
della delibera assunta dal Senato Accademico nell’adunanza del 13.10.2016, come da verbale n. 13/2016 prot. n. 58133 del 10.11.2016, pubblicata in data 11.11.2016, con la quale veniva esclusa la candidabilità della ricorrente al ruolo di componente interna del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per il quadriennio 2016-2020, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e per l’accertamento del diritto della stessa ad essere ricompresa nella rosa dei candidabili al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Frassi su delega orale dell’avv. [#OMISSIS#] Mimola per la parte ricorrente, e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 33/2017 la dott.ssa Del Fuoco [#OMISSIS#] adiva codesto T.A.R. al fine di ottenere l’annullamento della delibera assunta dal Senato Accademico del 13.10.2016 con la quale veniva esclusa la sua candidabilità al ruolo di componente interna del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. La ricorrente, rappresentante dei Ricercatori dell’Università, presentava infatti la propria candidatura per il quadriennio 2016-2020 ed il Senato ne deliberava l’incandidabilità motivata su un dedotto conflitto di interessi.
A sostegno del gravame la ricorrente sosteneva che dal codice del comportamento dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, come anche da successive deliberazioni del Senato accademico emergevano definizioni di incandidabilità completamente difformi da quella indicata nella deliberazione della quale si chiedeva l’annullamento, come del tutto diversi siano anche i casi nei quali viene prescritto un obbligo di astensione.
Inoltre, quale motivo subordinato, opponeva che l’incandidabilità deliberata dal Senato Accademico non rispettava il principio di “pari opportunità”, laddove il Consiglio di Amministrazione, come risultante dalle esclusioni, sarebbe composto da soli uomini.
Costituitasi, l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti, contestava tutto quanto dedotto ed eccepiva che la ritenuta incompatibilità era da ricondursi all’esistenza di interessi propri della ricorrente, derivanti da una pregressa gestione, in contrasto con quelli dell’Università. Rilevava inoltre la mancanza di interesse a ricorrere.
Assegnato termine a difesa sul rilievo d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a. di un possibile difetto di giurisdizione, alla pubblica udienza dell’11.05.2018 la causa veniva introitata per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel caso di specie, attraverso la richiesta di annullamento della delibera del Senato Accademico, la ricorrente agisce per l’accertamento in ordine alla sussistenza di un requisito di “candidabilità” ritenuto insussistente dall’amministrazione intimata.
Come noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si individua nel c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Quater, 26 luglio 2016, n. 8576; Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3432).
In tal caso la giurisdizione va radicata avuto riguardo alla situazione giuridica soggettiva in riferimento alla quale la tutela viene richiesta – nel caso di specie il diritto soggettivo inerente all’elettorato passivo – e non sulla natura amministrativa del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sul punto devono essere richiamati i principi declinati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, la giurisdizione è distribuita fra giudice amministrativo e giudice ordinario, spettando al primo le controversie in tema di operazioni elettorali – la cui regolarità è stabilita nel pubblico interesse, vertendosi in tema di tutela di posizioni d’interesse legittimo -, mentre al giudice ordinario è attribuita la giurisdizione sulle controversie relative all’ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica – in quanto aventi ad oggetto diritti soggettivi -, anche nel caso in cui ad essere impugnati siano dei provvedimenti amministrativi, poichè in tali ipotesi la decisione concerne il diritto soggettivo all’elettorato attivo o passivo (Cass., sez. un., 27 luglio 2015, n. 15691 e giurisprudenza ivi richiamata).
Del pari, anche il Consiglio di Stato ha chiarito che, in caso di cariche elettive, l’attività espletabile dall’Amministrazione è vincolata al mero riscontro delle eventuali condizioni di ineleggibilità o incadidabilità fissate dalla legge, senza che residui alcuno spazio di valutazione discrezionale suscettibile di affievolire o comprimere quel diritto; di conseguenza, in base al criterio cardine del petitum sostanziale, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la decadenza, l’ineleggibilità e l’incompatibilità, in quanto si tratta di questioni inerenti l’elettorato passivo che, come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto. (Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, n. 2502).
Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, va declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..
Resta precluso in ogni caso l’esame del profilo di gravame relativo alla dedotta violazione del principio della pari opportunità, trattandosi di motivo proposto “in via gradata” ed in assenza di una rinuncia espressa alla trattazione delle censure dedotte in via principale.
Le spese del giudizio possono compensarsi fra le parti in causa in considerazione della particolarità e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con onere di riassunzione nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 28/05/2018