Illegittimità della procedura, considerato che la nuova commissione non si è limitata a provvedere nei limiti di quanto disposto dal Tar, ma ha dettato dei nuovi criteri di valutazione, peraltro in contrasto con quanto chiaramente disposto nel provvedimento interinale.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4
Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Rinnovo valutazione
N. 00004/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Rapposelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] La Morgia in Pescara, viale [#OMISSIS#];
contro
Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila, c/o Complesso monumentale di San [#OMISSIS#];
nei confronti
[#OMISSIS#] Vidoli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del D.R. n. 379/2019 prot. n. 20246 del 20 marzo 2019 Classif. VII/1, pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara in data 20 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato il dott. Vidoli, e non la ricorrente, quale vincitore della “Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia lett. B – S.S.D. SECS-S/03 – Statistica Economica – S.C. 13/D2 – Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia”; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del D.R. n. 379/2019 prot. n. 20246 del 20 marzo 2019 Classif. VII/1, pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara in data 20 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato il dott. Vidoli, e non la ricorrente, quale vincitore della “Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia lett. B – S.S.D. SECS-S/03 – Statistica Economica – S.C. 13/D2 – Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAPPOSELLI [#OMISSIS#] il 6112019 :
per l’annullamento
del D.R. n. 2006/2019 prot. n. 71901 dell’8 ottobre 2019 Classif. VII/1, pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara in data 8 ottobre 2019 nella parte in cui ha dichiarato il dott. Vidoli, e non la ricorrente, quale vincitore della “Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia lett. B – S.S.D. SECS-S/03 – Statistica Economica – S.C. 13/D2 – Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia” a seguito della riedizione del segmento concorsuale successivo all’ordinanza del TAR Abruzzo – Pescara, n. 87/2019
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi gli avvocati [#OMISSIS#] Mascolo in sostituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Massimo Lucci per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Considerato che:
– la ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa -per titoli e discussione pubblica- per il reclutamento di n.1 posto di Ricercatore (S.C. 13/D2) indetta dalla Università G. D’Annunzio;
– all’esito di tale procedura è risultato vincitore il controinteressato con il punteggio finale attribuito collegialmente di 76,11, mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 70,72;
– con ordinanza 87 del 25 giugno 2019, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare rilevando che: “- è innanzitutto fondata la censura relativa alla regolare composizione della Commissione, che il Collegio ritiene di esaminare benché proposta solo in via subordinata dalla ricorrente stessa;
– sul punto, infatti, questo Tar si è già più volte espresso, proprio in materia di concorsi universitari, evidenziando che le censure riguardanti l’individuazione e la composizione dell’organo competente esprimono una così radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica che il codice impone al giudice amministrativo di non ritenersi vincolato all’eventuale graduazione di parte, prevalendo l’assorbimento delle ulteriori censure (cfr. Tar Pescara sentenza n. 367 del 2016 e n. 233 del 2016; Consiglio di Stato, ad. Pl. n. 5 del 2015; Tar Genova, sentenza n. 412 del 2016; Tar Lazio, sentenza n. 670 del 2015);
– la commissione non appare regolarmente composta poiché in contrasto con l’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione (cfr. pag. 64: “si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che: … venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni”) e con l’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018 per dare attuazione a tale aggiornamento del PNA (cfr. pag. 11: “In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:… le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni”), disposizioni vistosamente non recepite nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università D’Annunzio, che quindi deve essere quantomeno disapplicato sul punto (per contrasto con l’articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, da cui si desume l’illegittimità degli atti in contrasto con il PNA; cioè anche ove non si ritenesse detto regolamento implicitamente gravato nel ricorso e quindi comunque illegittimo per eccesso di potere; salvi i poteri dell’ANAC per l’attuazione del PNA e ssmmii, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, come illustrati al punto 3 della delibera ANAC numero 146 del 18 novembre 2014; cfr. infatti l’articolo 5 comma 4 del predetto regolamento della D’Annunzio: “Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara”);
– difatti nel caso di specie la commissione è stata composta da membri in maggioranza interni (due appartengono al medesimo dipartimento di Economia della D’Annunzio e la terza pur appartenendo ad altra Università è stata titolare nell’ultimo triennio di insegnamenti a contratto presso lo stesso dipartimento);
– sul punto l’Università si è limitata a relazionare che “L’imparzialità della Commissione, paradossalmente, si evince anche dalla scelta del candidato: sono stati valutati i titoli ed è stato scelto il candidato che, a differenza della Dott.ssa RAPPOSELLI, non ha mai svolto attività presso l’Università “G. d’Annunzio”. Dunque, non si può certo dire che sia stata data la preferenza ad una persona già presente nell’ambiente” (ciò senza considerare che l’odierna ricorrente ha già intentato un altro giudizio proprio avverso la medesima Università odierna resistente impugnando l’esito di analogo concorso, già deciso da questo Tar con sentenza 140 del 2018 e tuttora pendente in appello);
– pur essendo tale vizio assorbente, appare opportuno evidenziare, per ragioni di economia processuale in sede di remand e nei limiti della presente fase cautelare, che è manifesto anche il difetto di proporzionalità e ragionevolezza per aver attribuito, in sede di elaborazione dei criteri, una eccessiva valorizzazione, senza alcuna graduazione, alla partecipazione anche a un solo convegno nazionale e internazionale, al punto da rendere tale partecipazione ben più importante, nella economia del giudizio, rispetto all’attività di ricerca e didattica, che dovrebbe invece essere proprio l’attività principale del vincitore della selezione;
– come si evince poi dalla relazione dell’Amministrazione, ben 8 delle 10 pubblicazioni inserite nel curriculum della ricorrente non sono state valutate come inserite in una rivista di fascia A perché “gli articoli, che la ricorrente qualifica come di “fascia A”, in effetti sono da definirsi tali fino al 2017, anno di ultima pubblicazione della rivista. Per la ragione ora spiegata, agli stessi non può essere attribuito il medesimo peso per gli anni successivi”;
– in sostanza, si è irragionevolmente affermato che il valore di uno scritto, invece di essere misurato appunto con riferimento al momento in cui si è ritenuto di inserirlo in una rivista di fascia A (che in quel momento appunto garantiva un controllo di qualità adeguato), possa addirittura seguire le successive e incerte vicende nel tempo della casa editrice della rivista;
– postulando ragionevolmente, sulla base della griglia di valutazione predisposta dalla commissione (da 0 a 6 per ciascuna pubblicazione con riferimento anche alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale), che ciò abbia determinato l’attribuzione di un punto in meno per ciascuna rivista di classe A (come del resto dettagliatamente esposto dalla ricorrente ponendo a confronto analoga valutazione attribuita al controinteressato), e pur volendo limitare tale vizio a sole 5 pubblicazioni (nei limiti cioè di quanto indicato nel ricorso), ne consegue che tale vizio, in aggiunta a quello della eccessiva valutazione dei convegni, consentirebbe sicuramente il superamento della cd. prova di resistenza;
– sussiste in sostanza un evidente fumus di fondatezza del ricorso;”;
– conseguentemente, in sede cautelare, questo Tribunale ha accolto l’istanza disponendo un “riesame, che per le ragioni indicate dovrà avvenire da parte di una commissione formata con le medesime professionalità ma in diversa composizione, e a tal fine la medesima dovrà essere nominata dal rettore e composta dal medesimo numero di professori previsto nel bando di concorso, i quali dovranno essere individuati tramite sorteggio, a opera del dirigente della “Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, tra i professori in servizio presso le università italiane e che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione della commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 13/D2-STATISTICA ECONOMICA; esclusi ovviamente i professori che hanno già fatto parte della commissione che ha adottato gli atti sospesi nel presente giudizio (Tar Pescara sentenza 147 del 2018). La nomina della commissione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza. La commissione dovrà concludere i lavori e si dovrà proclamare il candidato vincitore entro i successivi 45 giorni.”;
– senonché, con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato altresì il successivo D.R. n. 2006/2019 prot. n. 71901 dell’8 ottobre 2019 Classif. VII/1, con cui l’Università resistente ha dichiarato nuovamente il controinteressato vincitore della proceduta comparativa in questione, a seguito del riesame disposto da questo Tribunale con la succitata ordinanza cautelare;
– la ricorrente si duole, tra l’altro, della manifesta violazione di quanto stabilito in tale ordinanza cautelare, e in particolare della circostanza che, nonostante il chiaro tenore della ordinanza di remand, la nuova commissione ha stabilito di dare nuovamente ancor più peso alla partecipazione ai convegni piuttosto che all’attività universitaria (“stupisce inoltre che la Commissione abbia deciso di valutare la titolarità annuale di un assegno di ricerca con soli 0,6 punti (differentemente da quando normalmente effettuato da tutte le altre Commissioni in procedure analoghe, come si evince chiaramente dall’esame dei verbali delle relative Commissioni, compendiati nell’allegato 9 del ricorso originario), soprattutto a fronte della decisione della Commissione di assegnare 0,3 punti alla partecipazione ad un convegno”… “Ciò si è tradotto, pertanto, nell’assegnazione al titolo sub f) – relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali del Dott. Vidoli di un punteggio addirittura più elevato (pari a 4) rispetto al punteggio attribuito dalla prima Commissione (pari a 3)”); che la nuova commissione avrebbe violato in modo manifesto l’ordinanza cautelare di riesame anche laddove, invece di limitarsi a considerare le pubblicazioni della ricorrente come tutt’ora di fascia A (a prescindere dalle vicende della rivista dopo la pubblicazione), ha introdotto un nuovo parametro di valutazione non previsto dal bando e facente riferimento a un indice bibliometrico (Scimago Journal Rank) – che peraltro non sarebbe di prassi mai utilizzato per le valutazioni in tale settore disciplinare – con l’effetto di attribuire alle pubblicazioni in questione un punteggio inferiore a quello attribuito dalla prima commissione (“Tale decisione … addirittura si è tradotta nell’assegnazione a cinque delle suddette pubblicazioni oggetto dell’ordinanza del TAR di un punteggio addirittura più basso (soli 4 punti) rispetto al punteggio attribuito dalla prima Commissione (5 punti)”); – che pertanto la nuova commissione avrebbe violato l’ordinanza cautelare succitata anche nella parte in cui ha deciso, al di fuori dei limiti tracciati con il remand, di rielaborare i punteggi, peraltro in modo ancor più lesivo della pretesa della parte ricorrente; che anche tale nuova commissione sarebbe stata nominata in contrasto con l’aggiornamento del 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (Parte speciale – III Le istituzioni universitarie, paragrafo 5.2.4. Formazione delle commissioni giudicatrici e [#OMISSIS#] di interesse dei componenti, pagina 64) e con il conseguente atto d’indirizzo del MIUR (Parte seconda: Interventi da parte delle Università – Reclutamento, pagina 11), atteso che uno dei componenti di essa (la prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) sarebbe stata nuovamente designata pur avendo già fatto parte di altre cinque commissioni locali nel 2019, mentre il suddetto atto di indirizzo avrebbe posto il limite di due nomine massimo per ciascun anno;
– il ricorso è fondato;
– come già diffusamente esposto in sede cautelare, la composizione della originaria commissione è da ritenersi illegittima in quanto, pur rispettosa del regolamento di Ateneo, appare in contrasto con il piano anticorruzione e il successivo atto di indirizzo ministeriale (cfr. l’ordinanza cautelare 87 del 2019: “la commissione non appare regolarmente composta poiché in contrasto con l’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione (cfr. pag. 64: “si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che: … venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni”) e con l’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018 per dare attuazione a tale aggiornamento del PNA (cfr. pag. 11: “In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:… le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni”), disposizioni vistosamente non recepite nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università D’Annunzio, che quindi deve essere quantomeno disapplicato sul punto (per contrasto con l’articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, da cui si desume l’illegittimità degli atti in contrasto con il PNA; cioè anche ove non si ritenesse detto regolamento implicitamente gravato nel ricorso e quindi comunque illegittimo per eccesso di potere; salvi i poteri dell’ANAC per l’attuazione del PNA e ssmmii, ai sensi del medesimo articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012, come illustrati al punto 3 della delibera ANAC numero 146 del 18 novembre 2014; cfr. infatti l’articolo 5 comma 4 del predetto regolamento della D’Annunzio: “Della Commissione fanno parte di norma tre professori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara”);”);
– in proposto, per meglio chiarire la fonte della rilevata illegittimità, si precisa in questa sede che l’articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012 ha appunto disposto che l’ANAC può ordinare “la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani”; e siccome la rimozione, cioè l’annullamento d’ufficio (cfr. Tar Milano sentenza 2215 del 2019), presuppone l’illegittimità del provvedimento da rimuovere, se ne deduce che tale contrasto comporta ex lege (l’articolo 3 comma 1 cit. appunto) il vizio di violazione di legge;
– tale vizio è assorbente e travolge l’intera procedura (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4673 del 2018);
– a tal fine, il provvedimento adottato in sede di remand dalla nuova commissione nominata dall’Amministrazione su indicazione di questo Tribunale deve essere annullato (essendo nullo e non annullabile, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4461 del 2019) per manifesto contrasto con il dettato cautelare e quindi non può valere come efficace provvedimento sopravvenuto (Tar Palermo sentenza 1222 del 2019), sicché permane l’interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso con riferimento alla nomina e valutazione operata dalla prima commissione;
– il contrasto del nuovo riesame emerge dalla circostanza che la nuova commissione non si è limitata a provvedere nei limiti di quanto disposto dal Tar, ma ha dettato dei nuovi criteri di valutazione, peraltro in contrasto con quanto chiaramente disposto nel provvedimento interinale, ove si è censurato in particolare il maggior peso attribuito all’attività convegnistica rispetto a quella di studio e ricerca effettuata in ambito universitario (e invece all’attività di relazione a convegni è stato attribuito un punteggio fino a 4 punti, mentre la prima commissione l’aveva stabilito fino a 3 punti) e la mancata adeguata valutazione delle pubblicazioni effettuate su rivista di fascia A (“è manifesto anche il difetto di proporzionalità e ragionevolezza per aver attribuito, in sede di elaborazione dei criteri, una eccessiva valorizzazione, senza alcuna graduazione, alla partecipazione anche a un solo convegno nazionale e internazionale, al punto da rendere tale partecipazione ben più importante, nella economia del giudizio, rispetto all’attività di ricerca e didattica, che dovrebbe invece essere proprio l’attività principale del vincitore della selezione; – come si evince poi dalla relazione dell’Amministrazione, ben 8 delle 10 pubblicazioni inserite nel curriculum della ricorrente non sono state valutate come inserite in una rivista di fascia A perché “gli articoli, che la ricorrente qualifica come di “fascia A”, in effetti sono da definirsi tali fino al 2017, anno di ultima pubblicazione della rivista. Per la ragione ora spiegata, agli stessi non può essere attribuito il medesimo peso per gli anni successivi”; – in sostanza, si è irragionevolmente affermato che il valore di uno scritto, invece di essere misurato appunto con riferimento al momento in cui si è ritenuto di inserirlo in una rivista di fascia A (che in quel momento appunto garantiva un controllo di qualità adeguato), possa addirittura seguire le successive e incerte vicende nel tempo della casa editrice della rivista; – postulando ragionevolmente, sulla base della griglia di valutazione predisposta dalla commissione (da 0 a 6 per ciascuna pubblicazione con riferimento anche alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale), che ciò abbia determinato l’attribuzione di un punto in meno per ciascuna rivista di classe A (come del resto dettagliatamente esposto dalla ricorrente ponendo a confronto analoga valutazione attribuita al controinteressato), e pur volendo limitare tale vizio a sole 5 pubblicazioni (nei limiti cioè di quanto indicato nel ricorso), ne consegue che tale vizio, in aggiunta a quello della eccessiva valutazione dei convegni, consentirebbe sicuramente il superamento della cd. prova di resistenza;”);
– nell’ultima relazione depositata, l’Amministrazione si limita in proposito a osservare, quanto al primo aspetto, che a giudizio della Commissione la partecipazione anche a un solo convegno dimostrerebbe maggior impegno nell’attività di ricerca rispetto all’attività svolta come assegnista o addirittura anche nell’ambito del corso di dottorato di ricerca, ma ciò, oltre ad apparire manifestamente irragionevole (atteso che l’assegno di ricerca, a differenza dell’invito a relazionare a un convegno, viene attribuito a seguito di pubblica selezione e postula un percorso di studio e ricerca sotto il controllo dei docenti dell’Università), è pur sempre in manifesto contrasto con quanto deciso in sede cautelare, come sopra esposto; mentre, quanto alla determinazione di nuovi criteri per la valutazione delle pubblicazioni, l’Università sostiene nella propria relazione che la nuova commissione non sarebbe stata vincolata ai precedenti criteri e ben avrebbe potuto elaborarne di altri (“Nella discrezionalità ad essa attribuita la seconda Commissione ha stabilito di adottare il criterio dello “SCIMAGO Journal Rank” poiché connotato da assoluta oggettività e, in quanto tale, assolutamente ottemperante della statuizione del TAR. Né, d’altra parte, nell’ordinanza citata il TAR ha imposto alla nuova Commissione di adottare determinati criteri ovvero di adottare quelli già stabiliti dalla precedente, né tanto meno che la medesima Commissione dovesse assegnare automaticamente il punteggio pari a 6 per le tutte le riviste di Fascia A. Il TAR ha, infatti, solo rilevato un vizio di motivazione laddove la precedente Commissione ha ridotto di un punto -da 6 a 5- la valutazione delle riviste che appartenevano prima di dicembre 2017 alla lista di Fascia A”); e a tal proposito, è sufficiente osservare che, in sede di remandl’Amministrazione deve comunque rispettare i principi affermati nell’ordinanza e non può elaborare nuovi criteri che finiscono per eludere tali principi, residuando a essa ulteriore discrezionalità ma solo nel rispetto di tali limiti (Tar Palermo sentenza 1222 del 2019);
– le altre censure restano assorbite, dovendo operare una nuova ulteriore commissione, nel rispetto dei principi esposti nella presente sentenza;
– le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere, con i criteri di imparzialità e trasparenza (e nel rispetto del piano anticorruzione e provvedimenti attuativi) già indicati in sede cautelare, alla nomina di una nuova commissione, che dovrà operare nel rispetto di tutti i principi esposti nella presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.000,00.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario per le eventuali valutazioni di propria competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Presidente FF
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/01/2020