La “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere “consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati” (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364).
Secondo la giurisprudenza “[d]al tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 novembre 2019, n. 1838
Procedura concorsuale per copertura posto Professore ordinario-Criteri di valutazione
N. 01838/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Cosenza, via [#OMISSIS#] Bilotti n. 35;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto n. 48;
per l’annullamento:
a) del decreto n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo racc. a/r prot.n. 5902 del 10.05.2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. -OMISSIS-– pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n. -OMISSIS-– per il reclutamento di un Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS–;
b) del verbale n. -OMISSIS-della Commissione di Giudicatrice laddove ha dichiarato idonei i candidati Prof.ri -OMISSIS-ed ha escluso il ricorrente dalla procedura di valutazione che ci occupa;
c) se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, del decreto n. -OMISSIS-– pubblicato in G.U. n. -OMISSIS-– con cui il Rettore ha nominato la Commissione del della procedura che ci occupa e dei successivi decreti con cui è stata modificata la composizione della Commissione, e precisamente:
– decreto rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato nella G.U. – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. -OMISSIS-;
– decreto rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato nella G.U. – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. -OMISSIS-;
– decreto rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato nella G.U. – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. -OMISSIS-,
– decreto rettorale n. -OMISSIS– pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. -OMISSIS-.
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ivi compresi – se ed in quanto lesivi – dei verbali del lavori della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-(verbali 1-8) e della relazione conclusiva della Commissione (verbale n. 10).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Prof. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- con cui il Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. -OMISSIS-per il reclutamento di un Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS-.
Ha inoltre impugnato il verbale n. -OMISSIS-della Commissione giudicatrice laddove ha dichiarato idonei i candidati Prof.ri -OMISSIS-escludendo il ricorrente dalla procedura di valutazione nonché, se ed in quanto lesivi, ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi inclusi il decreto n. -OMISSIS-di nomina della Commissione e i successivi decreti con cui ne è stata modificata la composizione (decreto rettorale n. -OMISSIS-; -OMISSIS-; n. -OMISSIS-; n. -OMISSIS-).
2. – Le doglianze articolate nel ricorso, ribadite nella memoria depositata il 31.5.2019, si appuntano:
I. sulla violazione del termine di sei mesi fissato, dal combinato disposto di cui agli artt. 4 co. 11 del D.R.P. 117/2000 e 5 del Bando di concorso, per l’espletamento della procedura di valutazione comparativa, durata in verità ben 10 anni.
L’abnorme durata della procedura – rileva il ricorrente – avrebbe inciso sull’azione amministrativa sotto un duplice profilo, da un lato determinando il venir meno dell’interesse dell’Università alla copertura del ruolo di Professore di Prima fascia nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-(il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università, anche alla luce della programmazione deliberata dall’Ateneo per il triennio 2018/2020, hanno infatti deliberato di non procedere alla chiamata degli idonei: cfr. verbali del 28.05.2018 depositati in giudizio in data 10.07.2018 dall’Università Magna Graecia di Catanzaro).
Dall’altro, in ragione delle lungaggini procedimentali, la Commissione avrebbe valutato i candidati sulla base di curricula e pubblicazioni non aggiornate di ben dieci anni, senza quindi tener conto, con riferimento alla posizione del ricorrente, dei titoli frattanto conseguiti epperò non allegati all’originaria domanda, con la conseguenza che sussisterebbe, ad oggi, un rilevante interesse da parte sua alla rinnovazione della valutazione previa riapertura dei termini del concorso.
II. sulla carenza di adeguata motivazione del verbale n. 9 – con cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato l’idoneità dei Professori -OMISSIS-e contestualmente l’inidoneità del ricorrente Prof. -OMISSIS- all’incarico di Professore di I fascia -OMISSIS- – e, di conseguenza, del D.R. n. -OMISSIS-con cui il Rettore p.t. ha approvato detta determinazione.
Gli atti impugnati, secondo la prospettazione del ricorrente, non esplicano per quali ragioni, a seguito della valutazione – individuale e collegiale – dei profili di tutti i candidati, la Commissione ha indicato, con voto unanime dei suoi membri, quali vincitori della selezione i Prof.ri -OMISSIS-.
III e IV. sull’illegittimità, per violazione dell’art. 4 del D.P.R. n.117/2000 e delle norme del concorso, nonché sulla manifesta illogicità ed irragionevolezza, della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice laddove ha ritenuto il profilo professionale del Prof. -OMISSIS- aderente ed idoneo all’incarico di Professore di I fascia -OMISSIS–OMISSIS-(III) e laddove ha dichiarato l’inidoneità del Prof. -OMISSIS- all’incarico di Professore di I fascia pur essendo il ricorrente ampiamente titolato nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-ed idoneo a ricoprire l’incarico (IV).
Con tale complessiva censura il ricorrente contesta, in sintesi, la valutazione della Commissione laddove ha preferito un candidato specialista in un settore scientifico disciplinare (-OMISSIS-) diverso da quello oggetto della procedura selettiva (-OMISSIS-).
La predetta valutazione risulterebbe assunta in aperta violazione della disciplina che regolamenta i settori disciplinari scientifici (D.M. MIUR 04.10.2000) e sarebbe fondata su una irragionevole svalutazione della differenza tra le due branche mediche. La Commissione, osserva parte ricorrente, pur rilevando in capo al Prof. -OMISSIS- la prevalenza di competenze professionali nel settore -OMISSIS-, ha ritenuto le stesse aderenti al settore delle -OMISSIS-e ha preferito il profilo del -OMISSIS- a quello di altri candidati, tra cui il ricorrente, dichiarandolo idoneo/vincitore della selezione.
Altrettanto illogica e irragionevole, sostiene ancora la difesa del ricorrente, si rivelerebbe la valutazione della Commissione laddove dichiara l’inidoneità del Prof. -OMISSIS- all’incarico di Professore di I fascia pur essendo il ricorrente ampiamente titolato nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, come pure riconosciuto in sede di giudizio collegiale e di singoli giudizi dei commissari.
3. – Integrato il contraddittorio nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, come detto idonea nella procedura selettiva oggetto di impugnativa, quest’ultima si è costituita in giudizio con memoria versata in atti il 27.08.2018.
3.1. Nella memoria ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, incentrato sugli eccessivi ritardi nell’espletamento della procedura concorsuale, sul rilievo che il Prof. -OMISSIS- “non può dolersi di atti e (presunte) omissioni di anni ed anni addietro pur avendone avuto piena e formale contezza” posto che i rimedi contri i “silenzi” della Pubblica Amministrazione lamentati dovevano essere fatti valere in sede giurisdizionale nei tempi stabiliti dall’ordinamento. Ha poi dedotto l’inammissibilità del ricorso giacché volto a censurare profili insindacabili della valutazione della Commissione e l’infondatezza dello stesso, atteso che la Commissione avrebbe svolto un’accurata analisi dei profili dei candidati debitamente articolata nei verbali.
Con riferimento alla doglianza correlata alla professionalità del Prof. -OMISSIS-, la controinteressata ha posto in rilievo come il settore -OMISSIS-si interessi anche di -OMISSIS-e che tale insegnamento è comune con il settore-OMISSIS-, sicché il -OMISSIS- avrebbe sviluppato anche competenze proprie del settore del posto bandito.
4. Anche la difesa erariale, costituitasi, ha versato in atti in data 10.05.2019 una memoria difensiva con la quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità dei vizi relativi alla proroga ad oltranza dei termini di conclusione del procedimento di valutazione, ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza delle relative censure.
5. – Da ultimo, il ricorrente, con memoria depositata il 31.5.2019, ribadendo le argomentazioni già svolte e contrastando gli avversi rilievi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. – All’udienza del 3 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. – Quanto al primo motivo di ricorso va disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione e dalla controinteressata posto che la lesione della sfera giuridica del ricorrente – condizione dell’azione – si è verificata allorquando l’Università ha concluso la procedura selettiva mentre, prima di tale momento, il ricorrente, al pari degli altri candidati, era un potenziale idoneo della selezione e, quindi, non sussisteva alcuna condizione dell’azione.
Il ricorso, pertanto, è tempestivo e sorretto da interesse ad agire.
Dispone l’art. 4, comma 11, D.P.R. 117/2000 che “le Università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione”. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori”.
Previsione analoga è stata inserita dall’Università anche nell’art. 5, comma 5 del Bando della Procedura ai sensi del quale “la procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione”, con la precisazione che tale termine avrebbe potuto essere prorogato per una sola volta e per non più di quattro mesi in presenza di “comprovati ed eccezionali motivi”.
La norma così richiamata è stata palesemente violata nel caso in esame.
Basti considerare – in disparte l’esame del travagliato iter procedurale ante 2017 – che la Commissione definitiva, nominata con D.R. n. -OMISSIS-, si è insediata ed ha cominciato i lavori di valutazione dei profili professionali dei candidati nel settembre del 2017 (verbale n.1 del 29.09.2017), dopo ben 9 anni dal decreto rettorale n. 620 del 18.06.2008, con cui è stata indetta la procedura.
E’ evidente l’illegittimità della procedura per assoluta frustrazione della ratio cui è preordinata la norma violata, ratio che si identifica con la necessità di “assicurare l’esaurimento entro termini ragionevoli delle operazioni concorsuali” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 28.02.2008, n. 501; Cons. di Stato, Sez. II, 27.9.2000, n. 979).
Uno scostamento così radicale dal paradigma normativo induce a ritenere recessivo il profilo della perentorietà o meno del termine finale stabilito dalla previsione di legge (v. al riguardo T.A.R. Venezia, sez. I, 28 febbraio 2008, n. 501).
L’illegittimità della procedura conduce, giocoforza, all’annullamento tout court delle relative operazioni concorsuali, svolte da una commissione non legittimata, con conseguente travolgimento di tutti gli atti da questa compiuti.
A fronte di tale rilievo, resta peraltro fermo l’esercizio delle prerogative decisionali dell’Ateneo il quale, in presenza della rilevata illegittimità degli atti concorsuali e del significativo lasso di tempo trascorso dal bando, ben potrà determinarsi, eventualmente, nel senso di non disporre la rinnovazione di alcuna attività finalizzata al reclutamento della posizione per la quale la procedura comparativa è stata a suo tempo avviata.
Significativo, in tal senso, il contenuto dei verbali del 28.5.2018, depositati in corso di giudizio, dai quali si desume che “l’Ateneo non ha attualmente la disponibilità di n. 1 P. O. richiesto per la chiamata in servizio di uno tra i candidati risultati idonei dalla suddetta procedura di valutazione” e che il Senato accademico, vista anche la programmazione deliberata dall’Ateneo per il triennio 2018/2020, ha ritenuto non necessario reclutare un Professore di I fascia del SSD -OMISSIS-, posto che “la chiamata di un docente di I fascia nel S.S.D. -OMISSIS-, al momento, non riveste carattere prioritario per le esigenze scientifico – didattiche di Ateneo, essendo già presenti nell’organico per il medesimo Settore Scientifico – Disciplinare due Professori di II fascia”.
8. Il motivo sub II, tramite il quale vengono dedotte carenze motivazionali ritenute idonee a inficiare la valutazione comparativa svolta dalla commissione giudicatrice, è meritevole di accoglimento.
Come è noto, secondo quanto più volte affermato, la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere “consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati” (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364).
Secondo la giurisprudenza “[d]al tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703).
L’onere motivazionale sotteso alla valutazione comparativa dei candidati meritevoli di aspirare all’idoneità risulta vieppiù stringente e rigoroso, quindi, in tutti quei casi in cui “i valori” dei singoli rinvenienti dai giudizi espressi dai commissari nella seconda fase “non dovessero apparire significativamente differenziati”.
Ed infatti “ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1054/2007).
In tali ultime fattispecie “la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (cfr. pure T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23/01/2018, n. 182; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/02/2015, n. 703; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20/11/2015, n. 1623) assicurandone la piena coerenza “con le valutazioni precedentemente compiute ed esplicitate in sede di giudizi complessivi, a pena di illegittimità per contraddittorietà” delle determinazioni finali espresse (Consiglio di Stato, Sez. VI, 04/03/2015, n. 1062; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/09/2012, n. 4866).
Nel caso in esame tale onere motivazionale, ritiene il Collegio, è stato eluso e, in ogni caso, non adeguatamente assolto dalla Commissione, non avendo quest’ultima fornito alcuna congrua motivazione delle ragioni della prevalenza accordata ai due candidati ritenuti “idonei” a fronte di precedenti giudizi individuali e collegiali non significativamente differenziati.
La Commissione non ha dato conto in motivazione del “peso” dei titoli e dei curricula dei candidati e non ha chiarito i motivi di preferenza dei profili dei vincitori per il ruolo di Professore di I fascia nell’indicato settore scientifico disciplinare, essendosi limitata alla mera attribuzione di un voto favorevole o meno, da parte di ciascun commissario, ad ognuno dei candidati ammessi alla comparazione.
E tuttavia, la valutazione comparativa richiesta, nel caso di specie, non può “riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi significativamente differenziati già espressi sui singoli candidati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 05.11.2018, n. 1586), singoli e collegiali.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura dei verbali contenenti i giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione, dai quali, in molti casi, non è possibile trarre inequivoche indicazioni sulla prevalenza di un candidato rispetto all’altro, trattandosi di giudizi che, comparati tra di loro, non lasciano intravedere, con ragionevole certezza, differenze di valore evidenti e chiaramente percepibili tra i profili professionali giudicati (quasi tutti peraltro ritenuti “meritevoli” di essere ammessi alla valutazione comparativa finale). In ogni caso, per quello che qui interessa, tali “giudizi significativamente differenziati” non emergono con riferimento al ricorrente e ai professori giudicati idonei.
Non potendosi ricavare, in altre parole, dagli atti della procedura comparativa, l’iter logico sotteso alle valutazioni e ai giudizi comparativi conseguentemente resi, ne deriva che la determinazione adottata dalla Commissione risulta motivata in modo insufficiente.
9. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono immeritevoli di accoglimento.
9.1. – La valutazione comparativa della commissione giudicatrice non può ritenersi contra legem ovvero viziata, di per sé, da irragionevolezza o illogicità nel caso in cui, come nella specie, all’esito di essa, l’idoneità sia stata riconosciuta a un candidato appartenente a un settore disciplinare (-OMISSIS-) diverso da quello per il quale è stata bandita la procedura e non (anche) al ricorrente, viceversa appartenente al settore disciplinare di cui al bando (-OMISSIS-).
Non assume valore dirimente l’argomento, speso da parte ricorrente, teso a enfatizzare il profilo per cui “l’attività scientifica e professionale del vincitore è orientata prevalentemente in ambito -OMISSIS-”, avendo egli maturato “la prevalenza di competenze professionali nel settore -OMISSIS-”, da ciò derivandone l’illogicità e l’irragionevolezza del comportamento della commissione nonché la palese violazione dei criteri di valutazione dettati dall’art. 4 del D.P.R. 117/2000.
In merito all’evocato criterio della “congruenza” dell’attività svolta con il settore disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, sul quale il ricorrente pone più volte (graficamente) l’enfasi, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che “nell’ambito delle procedure comparative per professore ordinario, la valutazione, operata dalla Commissione, della congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, è espressione di discrezionalità tecnica ed è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica, manifestamente contraddittoria” (Cons. di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 255).
Ed invero non emergono, secondo l’avviso del Collegio, profili di inattendibilità, illogicità o manifesta contraddittorietà in presenza dei quali risulterebbe censurabile, in parte qua, l’attività valutativa della commissione.
9.2. – Per le medesime ragioni, richiamando quanto detto supra circa i limiti del sindacato giudiziale operanti nel caso di specie, va respinto l’ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, contestando i risultati cui è pervenuta la commissione, intende sollecitare una inammissibile sostituzione della valutazione tecnica posta in essere dall’organo competente con una diversa valutazione, a lui favorevole.
10. – Per quanto sopra osservato deve disporsi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della procedura comparativa di valutazione e, in particolare, della nomina della commissione giudicatrice e di tutte le operazioni da questa compiute, di cui agli impugnati verbali, per violazione del disposto dall’art. 4, comma 11, D.P.R. 117/2000 e dell’art. 5 del bando della procedura, nonché del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura.
11. – Resta fermo, come detto, da parte dell’Ateneo, a fronte delle rilevate illegittimità, il potere di liberamente determinarsi.
12. – Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. 620 del 18.06.2008, la nomina e tutti gli atti della procedura compiuti dalla Commissione giudicatrice.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tallaro, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Sorrentino, Referendario, Estensore
Pubblicato il 07/11/2019
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.