In presenza di opere collettanee valgono, “… i principi generali che impongono che venga individuato in modo puntuale quale sia stato l’apporto recato dal singolo candidato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3199).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez, II, 17 maggio 2018, n. 1072
Ricerca scientifica-Assegno di ricerca-Lavori scientifici accettati per la pubblicazione-Opere collettanee-Valutazione
N. 01072/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Via [#OMISSIS#] De Gasperi;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
[#OMISSIS#] Barone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via Melito Porto Salvo, 120;
per l’annullamento
del Decreto n. 197, del 21.02.2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha approvato la graduatoria finale della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “La fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici; analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree” SS.SS.DD. MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio e MED/28 – Malattie odontostomatologiche;
della graduatoria finale delle detta selezione, nella parte in cui la ricorrente si è collocata al secondo posto con punti 61 e la controinteressata al primo posto con punti 66,5;
del verbale del 6.12.2017, con il quale la Commissione ha valutato i titoli posseduti dai candidati, assegnando alla D.ssa Barone il punteggio complessivo di 18,5 per le pubblicazioni scientifiche e di 15 per l’attività di ricerca;
del verbale del 20.12.2017, con il quale la Commissione ha compilato la graduatoria finale della selezione, assegnando alla D.ssa Barone il punteggio complessivo di 66,5 ed alla D.ssa [#OMISSIS#] il punteggio complessivo di 61;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Barone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. L’odierna ricorrente, D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per mezzo di gravame, notificato il 5.04.2018 e depositato il 16.04.2018, chiede l’annullamento, previa sospensione, degli atti meglio specificati in epigrafe.
Rileva nello specifico la deducente che la Commissione -dopo avere stabilito i criteri per la valutazione dei titoli e dopo avere esaminato i titoli prodotti da ciascuno dei candidati- attribuiva alla controinteressata 38,5 punti: di cui 5 punti per la valutazione del voto di laurea, 18,5 punti per le pubblicazioni scientifiche e 15 punti per l’attività di ricerca. Aggiunge, poi, che alla D.ssa Barone venivano riconosciuti 12,5 punti per la pubblicazione di un lavoro c.d. in extenso in una rivista con “impact factor”, 3 punti per la valutazione di 2 poster MED/28, non attinenti alla materia oggetto della selezione, e 3 punti per la valutazione di un poster MED/28 attinente alla materia. Per l’attività di ricerca, invece, alla medesima D.ssa Barone veniva assegnato il punteggio di 0,75 per 10 mesi e un punteggio complessivo di 15 per due differenti e contestuali attività di ricerca, la prima svolta a [#OMISSIS#] e la seconda a Parigi. Il 20.12.2017 la Commissione procedeva quindi all’espletamento della prova orale ed alla compilazione della graduatoria definitiva.
Il gravame è affidato ad una serie di censure, con cui la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione art. 4, D.P.R. n. 117/2000, art. 5 Reg. per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dell’Università, approvato con D.R. n. 686, del 13.07.2011, art. 6 del bando di selezione, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento di potere.
Ad avviso della ricorrente, in particolare, ove i titoli fossero stati valutati correttamente, alla D.ssa Barone avrebbero dovuto essere attribuiti 6 punti, invece di 18,5, per le pubblicazioni scientifiche e 0 punti, invece di 15, per l’attività di ricerca, cosicché essa ricorrente sarebbe risultata vincitrice.
2. Per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il 18.04.2018 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Sempre per il tramite della difesa erariale, il 10.05.2018 l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha depositato una serie di documenti.
4. In data 11.05.2018 si è costituita in giudizio la controinteressata D.ssa [#OMISSIS#] Barone, eccependo il difetto di giurisdizione, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare nonché, in esito alla confutazione delle singole doglianze ricorsuali, il rigetto del ricorso.
5. All’udienza camerale del 16 maggio 2018 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata.
6. In via preliminare è necessario scrutinare l’eccezione di difetto giurisdizione dedotta dalla controinteressata.
Secondo le prospettazioni della prima graduata, in particolare, l’adìto T.a.r. sarebbe sprovvisto di potestas iudicandi nella presente controversia, in quanto gli atti impugnati non involgerebbero una procedura concorsuale preordinata alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego né, ancora, alla costituzione di un rapporto di docenza universitaria ma, più semplicemente, tali atti riguarderebbero una procedura selettiva finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro di diritto privato, cosicché, agendo la resistente Università iure privatorum, non troverebbe applicazione l’art. 63, comma 4, D. lgs. n. 165/2001.
L’eccezione va disattesa.
La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio, infatti, riguarda una procedura selettiva pubblica avente ad oggetto l’attribuzione un assegno di ricerca, cioè di una utilità funzionale all’attività universitaria. Lo svolgimento di tale procedura selettiva è incentrata sull’esercizio del potere autoritativo da parte dell’intimata Amministrazione, esercizio compreso tra la pubblicazione del bando e l’approvazione della graduatoria definitiva, passando per lo scrutinio dei titoli dei candidati e per la valutazione del loro colloquio. L’esercizio di tale potere autoritativo -in base ai classici stilemi della discrezionalità amministrativa- postula la posizione soggettiva dell’interesse legittimo in capo ai concorrenti e la conseguente giurisdizione della controversia in favore del g.a., secondo l’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi.
E’ quindi inconferente, ai fini della individuazione della cognizione giurisdizionale, l’assunto della controinteressata, secondo cui il perfezionamento di un contratto di diritto privato -a valle di una selezione asseritamente privatistica- e la mancata instaurazione di un rapporto di pubblico impiego giustificherebbero l’attribuzione della controversia al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
7. Tanto considerato, ritiene il Collegio che sia fondata la censura sub 2 del ricorso.
Per mezzo di essa la ricorrente rileva che la pubblicazione prodotta dalla controinteressata -dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”- è un’opera collettanea, svolta dalla D.ssa Barone, unitamente ai Prof.ri [#OMISSIS#] Giudice, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferruzzi e [#OMISSIS#] Fortunato, quest’ultimo anche componente della Commissione. Rispetto a tale opera collettanea la Commissione non avrebbe individuato, né valutato in modo analitico l’apporto della prima graduata.
La resistente Amministrazione obietta che per tutti i candidati il posizionamento del nome all’interno del lavoro scientifico non è stato preso in considerazione nella stesura dei criteri di valutazione, in quanto, al fine di superare qualsiasi incompatibilità o influenza tra i commissari e i partecipanti in presenza di opere collettanee, la Commissione ha scelto di vagliare i titoli in maniera analitica.
La circostanza che nell’opera collettanea l’apporto della vincitrice non sia stato individuato, né valutato dal Collegio esaminatore non è poi contestata dalla controinteressata, la quale tuttavia opina che nell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro -contenuto nel D.R. n. 686 del 13.07.2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 240 del 28.03.2017- non vi è alcun riferimento alla valutazione analitica del contributo scientifico del candidato nel caso di lavori in collaborazione. La controinteressata sostiene inoltre che la selezione in esame non sarebbe una vera e propria procedura concorsuale, diretta alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego ma, più semplicemente, una selezione finalizzata alla attribuzione di un assegno di ricerca.
Gli assunti difensivi appena evidenziati vanno disattesi.
Infatti, in presenza di opere collettanee valgono, come osservato dalla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, “… i principi generali che impongono che venga individuato in modo puntuale quale sia stato l’apporto recato dal singolo candidato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3199). Occorre, inoltre, rilevare che l’art. 4 del bando di concorso prevedeva in modo specifico che i candidati fornissero il curriculum dell’attività scientifica “propria”, richiedendosi pertanto al Collegio esaminatore l’individuazione e la valutazione dell’apporto fornito alle opere collettanee dal singolo concorrente, diversamente da come accaduto per la pubblicazione scientifica prodotta dalla D.ssa Barone.
8. Alla fondatezza della censura consegue l’annullamento dell’impugnata graduatoria nella parte in cui è nominata vincitrice della selezione la D.ssa [#OMISSIS#] Barone con il punteggio di 66,5, del verbale del 6.12.2017 nella parte in cui la Commissione valuta e assegna una quota dei complessivi 18,5 punti all’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Mecicine” Q2 prodotta dalla D.ssa Barone, nonché del verbale del 20.12.2017 nella parte in cui è redatta la graduatoria di merito con l’attribuzione alla controinteressata di 66,5 punti.
Da ultimo, giova osservare che non rientra nella giurisdizione dell’adìto T.a.r. la cognizione sul contratto stipulato a valle della selezione tra la resistente Amministrazione e la controinteressata.
9. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/05/2018