TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 febbraio 2017, n. 132

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-Diritto europeo

Data Documento: 2017-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Gli  obiettivi del legislatore comunitario vi sono quelli di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico, non solo dei diplomi, ma anche dei periodi di studio.

Contenuto sentenza

N. 00132/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca costituito in giudizio; 
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G.Da [#OMISSIS#], 34; 
per l’annullamento della deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 30.10. 2013, avente ad oggetto: trasferimento da un’Università straniera all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
con i motivi aggiunti: della Deliberazione del Senato Accademico della Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 17.12.2013 di diniego autorizzazione al trasferimento perché non risponde alle previsioni del Regolamento sul riconoscimento dei titoli accademici e abbreviazione corso di studio;
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 12/2013, con la quale veniva rigettata la propria istanza di trasferimento da Ateneo non italiano, nonché del D.R. n. 517/2012 [#OMISSIS#] parte in cui non consente il trasferimento di studenti iscritti presso Università straniere con le quali non sia stipulata apposita convenzione.
Il ricorrente riferisce che: in data 01.08.2013, iscritto al primo anno dell’Università di Porto, in Portogallo, corso di Laurea in Odontoiatria, presentava, [#OMISSIS#] nota progressivo n. 3 di pari data, richiesta di [#OMISSIS#] osta al trasferimento al Il anno presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro; con verbale n. 12 del 30.10.2013, comunicato al ricorrente in data 23.11.2013, il Consiglio di facoltà di Medicina e Chirurgia esprimeva parere non favorevole al trasferimento richiesto argomentando in merito alla carenza di apposita convenzione tra l’Università Magna Grecia di Catanzaro e l’Università straniera di provenienza per come sancito dall’art. 2 del “Regolamento sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione corso di studi; riconoscimento percorso formativo e richiesta di trasferimento presso l’UMG” emanato con D.R. n. 517 del 18.06.2012 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della legge 11.7.2002 n. 148 relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione di Lisbona.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento reso dal Consiglio di facoltà dell’UMG di Catanzaro in quanto lesivo dei principi espressi dalla convenzione riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore [#OMISSIS#] regione europea (convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata con L. 148 del 2002).
Con memoria difensiva depositata in data 03.03.2014 si costituivano in entrambe le Amministrazioni convenute chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di tale costituzione, il ricorrente veniva a conoscenza dell’atto finale del procedimento, ossia la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2013 con la quale veniva definitivamente rigettata la sua istanza di trasferimento, avverso la quale presentava ricorso per motivi aggiunti in data 20.03.2014.
Successivamente, con ordinanza n. 117/2014, questo Tribunale, respingeva la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti, stante l’infondatezza del ricorso.
L’art. 4 della legge 2.8.1999 n. 264 subordina l’ammissione ai corsi a numero programmato al superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.
Detta disposizione legislativa non consente il trasferimento di un cittadino italiano da una Università straniera ad una Università nazionale, con riferimento alla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria [#OMISSIS#] il corso di laurea, senza sottoporsi alle prove per l’accesso, poiché siffatta modalità elusiva determinerebbe anche una disparità di trattamento nei confronti non solo degli studenti italiani che hanno superato la prova selettiva, ma anche nei confronti di quelli che non l’hanno superata ed hanno dovuto rinunciare a quel corso di studi (conf. Cons. Stato Sez. VI n. 1082 del 10/03/2014).
[#OMISSIS#] specie non si ravvisa altresì una violazione del diritto alla mobilità degli studenti nell’Unione Europea, in quanto l’ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle procedure di ammissione, che non risultano armonizzate (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 10 [#OMISSIS#] 2011, n. 1987; 15 giugno 2011, n. 2561; 1 agosto 2011, n. 3511; TAR Catanzaro n.906/2012).
La [#OMISSIS#] di riferimento in materia di istruzione, a livello comunitario, infatti, è quella di cui all’art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TUEF).
Il primo comma dell’art. 165 prevede che “L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche…”.
Nel secondo comma prevede, tra l’altro, che l’azione dell’Unione è intesa “a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio”.
Il quarto comma, infine, dispone che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo stesso articolo, “…il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
Dalle norme richiamate sembra possa ricavarsi che tra gli obiettivi del legislatore comunitario vi sono quelli di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico, non solo dei diplomi, ma anche dei periodi di studio (valorizza particolarmente questo aspetto, TAR Sardegna, sez. I, 23 [#OMISSIS#] 2012 n. 507).
Le previsioni in parola non si traducono, però, in previsioni vincolanti per gli Stati membri, ponendo essi, come affermato [#OMISSIS#] citata sentenza del Consiglio di Stato, degli obiettivi meramente tendenziali.
Il quarto comma dell’art. 165 sopra richiamato, afferma espressamente, infatti, che gli organi dell’Unione devono intraprendere delle azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Ciò implica che, come peraltro specificato nel primo comma dell’art. 165, pur essendovi un obiettivo di omogeneizzazione, restano ferme le responsabilità degli Stati in materia, tra l’altro, di organizzazione dell’istruzione.
Conseguenza di ciò è che devono trovare applicazione le norme che, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di laurea in Odontoiatria, prevedono la programmazione a livello nazionale (art. 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264) ed il conseguente svolgimento presso Università italiane delle prove selettive per l’ammissione al primo anno di corso della facoltà, nei limiti dei posti determinati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 264/1999.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 02/02/2017