TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 agosto 2017, n. 1362

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2017-08-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Se va esclusa la sussistenza di un obbligo di illustrazione degli apprezzamenti operati per ogni singola pubblicazione, è necessario tuttavia che l’analisi si limiti a quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e perciò meritevoli di essere sottoposti ad una valutazione comparativa.

Contenuto sentenza

N. 01362/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via A. De Gasperi, 48; 
contro
Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cascino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Cassiodoro, 189; 
[#OMISSIS#] Cosa non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto rettorale n. 1041 del 23 novembre 2010, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa conclusasi con la nomina a vincitore del dott. [#OMISSIS#] Cascino.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e di [#OMISSIS#] Cascino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#]-premettendo di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per la copertura di un posto di ricercatore nel settore disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale- ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto rettorale n. 1041 del 23 novembre 2010, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa conclusasi con la nomina a vincitore del dott. [#OMISSIS#] Cascino.
Riferisce che: la Commissione, nominata con D.R. 591 del 22/06/2010, si riuniva in via 
telematica in data 21/09/2010 ed in tale sede predeterminava i criteri di massima; in data 19/11/2010, dalle ore 8.00 alle ore 9.55, la Commissione procedeva all’esame di 11 domande regolarmente presentate, complete dei relativi allegati; in particolare prendeva atto delle domande presentate e delle correlate documentazioni, esaminava le domande (e correlata documentazione) di ogni candidato ammesso, ai fini della formulazione dei singoli giudizi; esaminava le pubblicazioni, controllando che le stesse corrispondessero all’elenco allegato alle domande presentate dai candidati; ogni commissario formulava il proprio giudizio personale, con la redazione dell’Allegato A ;formulava, sulla base delle suindicate valutazioni individuali, i giudizi collegiali per ogni candidato, con la redazione dell’Allegato B; infine, redigeva il verbale n. 2. La Commissione riusciva a fare tutto ciò in meno di 2 ore.
Ha dedotto: I) violazione di legge (violazione art. 7 del bando – violazione principi generali) – eccesso di potere (arbitrarietà – illogicità- contraddittorietà – manifesta ingiustizia – difetto assoluto di istruttoria). L’art. 7 indicato in epigrafe sancisce precisi obblighi a carico della Commissione in sede di valutazione comparativa. In particolare, per quel che qui interessa, tale comparazione deve avvenire sulla base di precisi elementi: a) possesso del titolo di dottore di ricerca; b) svolgimento di attività didattica a livello universitario; c) prestazione di servizi; d) svolgimento di attività di ricerca; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali; j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (cfr art. 7, comma 9, bando).A ciò si aggiunga che il Bando prevede una valutazione analitica di tali elementi (cfr. art. 7, comma 9, Bando). Nello stesso tempo, la Commissione doveva valutare in maniera analitica e comparativa i titoli preferenziali, ovvero: a) il dottorato di ricerca, b) le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ex L. 449/97, di borsisti postdottorato ex L. 398/89, nonchè di contrattisti ex L. 230/05 (cfr art. 7, comma 10, bando).La Commissione aveva, altresì, l’obbligo di valutare: a) originalità, innovatività e importanza di CIASCUNA pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di CIASCUNA pubblicazione e sua diffusione nella comunità scientifica di riferimento; d) determinazione analitica anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (cfr art. 7, comma 11, bando).
Inoltre, la Commissione aveva l’obbligo di valutare: a) la consistenza complessiva della produzione scientifica; b) l’intensità e la continuità temporale della stessa (cfr. art. 7, comma 12, bando).
Infine, la Commissione aveva l’obbligo di valutare le pubblicazioni, anche secondo gli indici riconosciuti a livello internazionale, ovvero: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazione dei precedenti parametri (cfr. art. 7, comma 13, bando).
Alla luce di quanto esposto, la Commissione aveva l'[#OMISSIS#] compito di effettuare la “valutazione comparativa” di 11 domande di candidati, che equivale a dire migliaia di pagine e documenti personali, tenendo conto di numerosissimi e minuziosissimi criteri di massima predeterminati dal Bando (art. 7, commi 9-12, Bando). E’ di tutta evidenza che tale attività non poteva esser svolta in sole due ore.
Si è costituito in giudizio il dott. Cascini eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.
L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha resistito in giudizio con memoria di stile.
Nelle more della decisione sull’istanza cautelare, il ricorrente proponeva istanza ex art. 116 bis c.p.a. che veniva accolta con l’ordinanza n. 1412/2011.
Presa visione degli atti ritenuti utili, il ricorrente proponeva motivi aggiunti mediante ampliamento dei motivi già proposti con il ricorso originario.
Con ordinanza cautelare n. 239/2011, è stata respinta l’istanza cautelare motivando sull’assenza della gravità e irreparabilità del pregiudizio.
All’udienza pubblica del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività eccepita dal controinteressato Cascini in quanto: a) il ricorso è stato notificato nei termini all’altro controinteressato, dott. [#OMISSIS#] Cosa: b) il termine per la notifica è rispettato con la tempestiva consegna del primo atto all’ufficiale giudiziario; c) la notifica al dott. Cascino presso l’Università, non andata a buon fine, è stata rinnovata con la notifica presso il luogo di residenza; d) il principio sancito dall’art. 156 comma 3, c.p.c., in forza del quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può essere idoneamente eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione allorquando la parte si sia costituita in giudizio anche soltanto all’asserito fine di eccepire la nullità della notificazione medesima, essendo la costituzione la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa (cfr. TAR Napoli sez V 27/2/2016 n.1088; Consiglio di Stato, Sez. IV,13/05/2013, n. 2591; Sez. VI, 17/06/2009, n. 3967). 
Nel merito il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che le censure contenute nei motivi aggiunti investono la valutazione dei “titoli”, per avere la Commissione giudicatrice omesso la valutazione analitica e comparativa dei titoli preferenziali e degli altri titoli documentati
L’art. 7, comma 9, del Bando, prevede che «Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della Legge 27.12.1997 n.449, di borsisti postdottorato ai sensi della Legge 30.11.1989 n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005 n.230.» 
Di tale valutazione analitica e comparativa dei titoli preferenziali non vi è alcuna traccia nei verbali della commissione. 
L’art. 7 co 9 del bando regola il processo valutativo e dispone che la Commissione giudicatrice effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca; b) svolgimento di attività didattica a livello universitario; c) prestazione di servizi di formazione; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca presso istituti pubblici italiani o stranieri; d)svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attività in campo clinico (per i settori disciplinari in cui sono richieste tali competenze, ad esempio in medicina); f) realizzazione di attività progettuale (per quei settori disciplinari nei quali è prevista, ad esempio in ingegneria); g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali; j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Quanto, alla lamentata assenza di un esame esteso all’interezza dei lavori scientifici presentati e alla denunciata inadeguatezza del giudizio collegiale riguardante, se va esclusa la sussistenza di un obbligo di illustrazione degli apprezzamenti operati per ogni singola pubblicazione, è necessario tuttavia che l’analisi si limiti a quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e perciò meritevoli di essere sottoposti ad una valutazione comparativa.
A fronte del prospetto riepilogativo comparativo analitico dei titoli posseduti dal ricorrente e dal vincitore, allegato dal ricorrente nei motivi aggiunti, dai verbali della Commissione non si evince quali siano i titoli del dott. Cascino che abbiano indotto la Commissione a preferirlo agli altri candidati.
Il difetto motivazionale inficia l’operato della Commissione anche per quanto riguarda l’applicazione del criterio della “congruenza di settore” dell’attività svolta dal ricorrente.
Dopo aver formulato un giudizio complessivamente positivo sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni del ricorrente, e valutata buona l’attitudine alla ricerca e buone le potenzialità, la Commissione ha ritenuto che l’attività del ricorrente è talvolta rivolta a settori non propriamente coincidenti con il SSD SECS P07, ma ha omesso di specificare per quali titoli ciò si è verificato e di chiarire i termini della “non coincidenza dei settori”.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
In considerazione dell’andamento del giudizio, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente FF
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 23/08/2017