TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 454

Annullamento trascrizioni per falso superamento degli esami-Sanzione sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame-Rinuncia al ricorso

Data Documento: 2016-03-07
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00454/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Garagozzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Farrelli in Catanzaro, V.Bellavista,2 Vico 5°; 
contro
Università Magna Graecia di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca; 
per l’annullamento
del verbale della commissione disciplinare con cui sono state annullate le trascrizioni relative al superamento degli esami di economia politica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi all’annullamento delle trascrizioni per falso superamento degli esami di -OMISSIS- e con cui è stata applicata la sanzione, con decorrenza dal -OMISSIS-, della sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame per un periodo pari a -OMISSIS-; ha impugnato, altresì, la nota (meglio indicata in epigrafe) con cui il Senato Accademico ha rigettato il ricorso.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, assumendone l’illegittimità sotto molteplici profili, e, in via subordinata, di accertare e dichiarare la validità degli esami contestati sino alla pronuncia del giudice penale.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in data 19 ottobre 2012 con controricorso formale.
2.1. In data 25 gennaio 2016 l’amministrazione resistente ha prodotto documentazione.
3. Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2016 il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte fatto formale rinuncia agli studi ed ha chiesto la compensazione delle spese; l’amministrazione resistente si è opposta alla compensazione delle spese ed ricorso è stato, quindi, posto in decisione.
4. La Sezione rileva che – per il comma 1 dell’art. 84 del c.p.a. – la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale: il comma 2 stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle, mentre il comma 3 dispone che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso in esame, la rinuncia al ricorso è stata effettuata mediante deposito in udienza da parte del difensore del ricorrente di atto sottoscritto dalla parte con cui questi ha conferito all’avvocato il compito di rappresentare la propria volontà di rinuncia al ricorso.
La Sezione ritiene che sussistono i presupposti cui l’art. 84, commi 1, 2 e 3, del c.p.a. subordina la estinzione del giudizio per rinuncia.
Può, quindi, darsi atto della rinuncia al ricorso in esame e dichiarare estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), del c.p.a., il giudizio.
5. Quanto alle spese, considerato che il legale della costituita Università ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata al relativo pagamento, la Sezione, tenuto conto del tenore dell’art. 84, comma 2, del c.p.a., ritiene di poterle eccezionalmente compensare tra le parti, in considerazione dell’obiettiva peculiarità della fattispecie, nonchè dell’effettiva attività difensiva dell’Università e della tardiva produzione documentale da parte di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al gravame e dichiara estinto il relativo giudizio.
Spese compensate del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)