N. 04230/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] PENTA DE [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Scatola e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Generale Giordano [#OMISSIS#] n. 30;
contro
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI e DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACICHE E RESPIRATORIE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
per la condanna
delle amministrazioni universitarie intimate al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per mobbing e/o per demansionamento e dequalificazione scientifica e professionale discendenti dall’illegittima attività provvedimentale posta in essere, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad afferire al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, che esime il Collegio dal procedere al vaglio delle eccezioni di [#OMISSIS#] formulate dalla difesa erariale;
Premesso che:
– il ricorrente espone di ricoprire dal 1° novembre 2001 il ruolo di professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) per il settore scientifico disciplinare (SSD) MED/23 “Chirurgia Cardiaca”, dopo aver svolto per la stessa disciplina l’attività di professore straordinario sin dal 1° novembre 1998;
– il medesimo assume di aver diritto sin dal 2000 ad afferire al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della predetta Facoltà, dal momento che tale dipartimento sarebbe l’unica unità organizzativa di riferimento per la disciplina di Chirurgia Cardiaca;
– con ricorso rubricato al n. r.g. 792/2011 di questo Tribunale, l’istante impugnava una serie di atti, adottati dagli organi della SUN dal 2001 al 2011, ritenuti lesivi della sua pretesa ad essere collocato presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie;
– con il gravame in trattazione, egli propone domanda risarcitoria conseguenziale all’impugnativa di cui sopra, con la quale, nel ripercorrere tutti i profili di illegittimità già evidenziati nel precedente ricorso, chiede essenzialmente il ristoro dei danni da mobbing e da dequalificazione professionale, insistendo, da un lato, sul carattere vessatorio dell’attività provvedimentale posta in essere dagli organismi universitari e, dall’altro, sulla frustrazione della pretesa a svolgere la propria attività didattica e scientifica presso la struttura dipartimentale di naturale destinazione in base alla disciplina insegnata. Pertanto, quantifica i danni complessivamente subiti nella somma di € 200.000,00 e chiede, comunque, che sia accertato il suo diritto ad afferire al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN;
Rilevato che:
– con memoria difensiva depositata il 14 giugno 2016, parte ricorrente, nel ribadire le proprie tesi, invoca l’applicazione della sentenza della Sezione n. 3009 del 7 giugno 2013, con cui, in accoglimento del ricorso n. r.g. 792/2011, sarebbero stati annullati gli atti lesivi della sua posizione professionale;
– in verità con tale sentenza, pacificamente passata in giudicato, è stato statuito l’annullamento del decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011 e delle presupposte deliberazioni adottate dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento nell’adunanza del 2 febbraio 2011 e dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie nell’adunanza del 21 dicembre 2009, mentre è stato disposto l’assorbimento delle censure mosse avverso i precedenti atti della vicenda contenziosa (emanati a partire dal 2001), ritenuti superati dai più recenti arresti provvedimentali;
Considerato che:
– sussiste sicuramente l’elemento fondativo dell’azionata pretesa risarcitoria, ossia l’illegittimità dell’attività provvedimentale (cd. comportamento “non iure”), con riferimento alla quale il Collegio non può non far propri i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 3009/2013, di seguito riportati: “8. – Poiché l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dal prof. Penta de [#OMISSIS#] è di ottenere la afferenza al Dipartimento di Scienze Cardio-toraciche e Respiratorie, occorre principiare con l’esame della domanda di annullamento del decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011, con cui la sua aspettativa è stata, da ultimo, frustrata, disponendosi la sua afferenza al diverso Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza dell’Ateneo, previa aggiunta allo stesso del settore scientifico–disciplinare MED/23 al quale il ricorrente pacificamente appartiene. 9. – Il decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011 si sostanzia di due articoli. Col primo, il Rettore della S.U.N. ha disposto che «a decorrere dalla data del presente decreto, ai settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza di questo Ateneo è aggiunto il s.s.d. MED/23 – “Chirurgia Cardiaca” ». Col secondo, ha disposto che «a decorrere dalla data del presente decreto, il Prof. [#OMISSIS#] Penta de [#OMISSIS#] […]– Professore a tempo pieno di I fascia – s.s.d. MED/23 – “Chirurgia Cardiaca”, afferisce al Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza di questo Ateneo». La motivazione di queste determinazioni è contenuta, dopo una lunga serie di “visti” riepilogativi delle tappe principali della complessa ed ultradecennale vicenda relativa all’afferenza dipartimentale del prof. Penta de [#OMISSIS#], negli ultimi tre capoversi del preambolo del decreto medesimo, che per chiarezza giova qui riportare testualmente (refuso compreso): «Visto il verbale n. 1 del 2.2.11 con il quale del Consiglio dei Direttori di Dipartimento “ritiene all’unanimità che il Prof. Penta de [#OMISSIS#] possa afferire al Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza di questo Ateneo”; Considerato che il S.S.D. – MED/23 “Chirurgia Cardiaca” – settore di afferenza del predetto docente – non è presente tra i settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza di questo Ateneo; Ritenuto, pertanto, di dover integrare i settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza di questo Ateneo, inserendovi il s.s.d. MED/23 “Chirurgia Cardiaca” ». E’ al solo scopo di poter incardinare l’odierno ricorrente nel predetto dipartimento, dunque, che il Rettore ha provveduto ad integrarne i settori scientifici disciplinari con quello MED/23 “Chirurgia Cardiaca”. Quanto alle ragioni per le quali il Consiglio dei Direttori di Dipartimento aveva espresso unanime parere favorevole all’afferenza del prof. Penta de [#OMISSIS#] al Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche, vano sarebbe ricercarle nel verbale n. 1 del 2 febbraio 2011, richiamato nel decreto rettorale, poiché lo stesso, redatto in forma sintetica, si limita ad attestare quanto segue: «il Presidente fa un breve excursus su tutta la vicenda e legge le proposte della Giunta. Il CCD dopo una costruttiva e concreta discussione, accetta le proposte della Giunta e si pronuncia sulle stesse con una votazione per alzata di mano», all’esito della quale la prima proposta, di afferenza al Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche, riportava zero voti e la seconda proposta, di afferenza al Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, riportava ventiquattro voti e zero astensioni. 10. – Ciò detto, occorre brevemente soffermarsi sul quadro disciplinare a monte del decreto, sia per quanto riguarda i dipartimenti, sia per quanto riguarda l’afferenza agli stessi dei singoli docenti. 11. – In relazione al primo aspetto, è noto che i dipartimenti sono stati originariamente previsti nell’ambito della sperimentazione organizzativa e didattica di cui all’art. 10 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, (recante “Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica”) il quale prevedeva che «a partire dall’anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell’eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche», altresì stabilendo, tra l’altro, che «il dipartimento promuove e coordina l’attività di ricerca, ferma restando l’autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all’organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica». A sua volta, nel disciplinare la sperimentazione, il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ha previsto che «è consentito alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. […]» (art. 83), precisando anch’esso che «i dipartimenti promuovono e coordinano l’attività di ricerca nelle università ferma restando l’autonomia di ogni singolo docente ricercatore». In quel sistema, dunque, il dipartimento è una struttura organizzativa chiamata principalmente alla promozione ed al coordinamento dell’attività di ricerca (cfr. art. 10, l. n. 28/80 cit.), piuttosto che alla didattica, e la possibilità di riunire nel medesimo dipartimento più settori di ricerca ha la finalità di favorire lo svolgimento di indagini con approccio intersettoriale e interdisciplinare: ma la legge, come si è visto, richiede anche che si tratti di settori omogenei o per finalità o per metodo, affinché la loro aggregazione sia giustificata in una prospettiva di reale integrazione. Lo statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli (pubblicato in G.U. del 25 maggio 2009, n. 119) non si discosta da queste previsioni, definendo i dipartimenti come strutture organizzative che promuovono e coordinano l’attività di ricerca di uno o più settori omogenei per finalità o per metodo. In un secondo momento, la riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, è intervenuta a stabilire – limitatamente a quanto in questa sede strettamente interessa – che gli statuti delle università siano modificati nel senso dell’attribuzione ai dipartimenti delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie e che gli stessi siano riorganizzati assicurando che ad essi afferiscano un numero minimo di docenti «afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei» (cfr. art. 2). Resta fermo, dunque, il vincolo della omogeneità dei settori di ricerca, indipendentemente da come esso debba in concreto declinarsi. 12. – Per ciò che riguarda l’afferenza dei singoli docenti alle strutture dipartimentali, l’art. 84, primo comma, D.P.R. n. 382/80 prevede che «al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti». E’ chiaro, peraltro, che la possibilità di opzione presuppone una pluralità di destinazioni compatibili con l’area di appartenenza del docente medesimo. A propria volta, l’art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 240 del 2010 impone agli Atenei la modifica dello statuto anche nel senso di prevedere che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture dipartimentali assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Si tratta evidentemente di un ulteriore vincolo organizzativo che si riflette, nel settore specifico della docenza medica, sulla collocazione dei professori di materie cliniche. 13. – A tutto quanto si è detto, deve aggiungersi che la S.U.N. si è dotata di una apposita disciplina sul procedimento di afferenza del personale docente e ricercatore ai dipartimenti universitari, onde supplire alle manchevolezze del quadro normativo innanzi accennato. Si tratta delle “Linee Guida atte a definire l’iter del procedimento di afferenza del personale docente e ricercatore ai dipartimenti universitari” adottate con decreto rettorale n. 2314 del 6 ottobre 2009. Articolate su tre punti, le linee guida distinguono due casi: da un lato, quello dei docenti di nuova nomina presso l’Ateneo (cfr. punti 1 e 2); dall’altro, quello del passaggio di ruolo nell’ambito dello stesso Ateneo (cfr. punto 3, che regola anche il caso di cambio di S.S.D.). Nel primo caso, esse prevedono che al nuovo docente, al momento della comunicazione della sua nomina, siano indicate le strutture di ricerca presso le quali è presente il suo S.S.D. di riferimento. Se queste strutture sono più d’una, il docente può indicare una sua priorità di scelta, ma in ogni caso può presentare domanda di afferenza anche per un dipartimento in cui il suo S.S.D. non è presente. Comunque sia, l’istanza di afferenza deve essere motivata, corredata dal curriculum del richiedente, dall’elenco delle sue pubblicazioni, da una descrizione sommaria dell’attività scientifica svolta e di quella che egli intende svolgere; nel caso chiede di afferire ad un dipartimento dove il suo S.S.D. non è presente, le Linee guida richiedono che ciò trovi una apposita “opportuna motivazione”. Sulla domanda deve motivatamente esprimersi il Consiglio di Dipartimento prescelto; se tutti quelli prescelti si esprimono negativamente, è previsto che il Rettore chieda al Consiglio dei Direttori di Dipartimento un “parere sulla struttura di Ateneo più rispondente alle esigenze rappresentate dal richiedente”, al che segue il decreto rettorale che dispone l’afferenza, vincolante per due anni. La logica del procedimento così tratteggiato si ispira chiaramente al quadro legislativo. Come visto, infatti, il legislatore, nell’introdurre la figura dei dipartimenti, ha voluto espressamente ribadire la libertà di ricerca e di insegnamento del singolo docente, la quale, peraltro, va coniugata con l’esigenza che i dipartimenti siano luoghi deputati a una ricerca scientifica per settori omogenei per fini o per metodo. Da ciò la necessità che l’istanza di afferenza sia in ogni caso motivata e accompagnata dalla predetta descrizione delle ricerche che il docente ha svolto e che intende svolgere, perché è sull’omogeneità del suo campo di ricerca con l’area di complessivo interesse scientifico della struttura organizzativa cui vuole aderire che, in definitiva, è chiamato ad esprimersi ogni singolo consiglio di dipartimento interessato (ed in ultima ipotesi il consiglio dei direttori di dipartimento). Nondimeno, è chiaro che di una maggiore o minore omogeneità può farsi questione soltanto se più sono i dipartimenti universitari in cui il suo S.S.D. è presente (perché allora si tratta di individuare quello più affine per interessi di ricerca) o nell’ipotesi opposta nella quale egli chieda di afferire ad una struttura in cui questo è assente (e si tratta allora di valutare una affinità che possa giustificare una prospettiva di ricerca intersettoriale). Se, invece, tutti i professori ed i ricercatori dell’Ateneo che appartengono al suo settore scientifico-disciplinare afferiscono ad un unico dipartimento ed il nuovo docente faccia richiesta di afferenza a questo dipartimento e non ad un altro, l’omogeneità di settore di ricerca è evidentemente in re ipsa. Le Linee guida della S.U.N. nulla prevedono per il caso specifico dei dipartimenti universitari di medicina muniti di funzioni assistenziali; tuttavia, è proprio l’inscindibilità di queste ultime funzioni da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche a richiedere, semmai, una più rigorosa valutazione di omogeneità dei percorsi di ricerca ed assistenziali. 14. – Soltanto nel diverso caso in cui un docente che già afferisce ad un dipartimento della S.U.N. cambi settore scientifico-disciplinare di appartenenza (in concomitanza o meno di un suo passaggio di ruolo), le linee guida prevedono la possibilità di ampliare i settori di ricerca del dipartimento medesimo al fine precipuo di consentire al docente di vedersi confermare l’afferenza allo stesso (cfr. punto 3). 15. – Il caso del prof. Penta di [#OMISSIS#] appare rientrare nella disciplina dell’afferenza a dipartimento di docente di nuova nomina presso l’Ateneo, ai sensi dei punti 1 e 2 delle Linee guida, nonostante egli sia stato chiamato presso la S.U.N. quindici anni or sono. Infatti, dai documenti e dagli scritti difensivi prodotti in giudizio da entrambe le parti non consta che in precedenza egli abbia fatto parte di un dipartimento diverso da quello al quale tuttora intende afferire, ragion per cui il decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011, in questa sede impugnato, risulta essere il primo provvedimento che ne dispone l’afferenza ad un dipartimento della S.U.N. Per completezza, va detto che resta ignota al Collegio, nulla essendo stato dettagliato o documentato al riguardo, l’attività didattica, scientifica ed assistenziale che il prof. Penta di [#OMISSIS#] ha svolto in questi tre lustri presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli e, quindi, tanto meno è noto se e presso quale struttura organizzativa dell’Ateneo egli possa aver, eventualmente, svolto la parte non didattica della sua attività di professore; il che tuttavia non ha rilievo ai fini dell’esame della domanda di annullamento di cui in questa sede si tratta. 16. – Alla stregua di tutto quanto sinora detto, possono trarsi le seguenti conclusioni. Il decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011 ha disposto l’afferenza del prof. Penta di [#OMISSIS#] al Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza sulla scorta del parere in questi termini espresso dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento (cfr. verbale n. 1 del 2 febbraio 2011) che le richiamate Linee guida chiamano a pronunciarsi, su richiesta del Rettore, nel caso in cui l’istanza del docente è stata respinta dal Consiglio del dipartimento prescelto. Il parere del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, in base alle Linee guida, e prima ancora sulla scorta dei principi che si sono illustrati, doveva essere espresso «sulla struttura di Ateneo più rispondente alle esigenze rappresentate dal richiedente» e, quindi, essere di conseguenza motivato. Come si è visto, però, il parere dato dal Consiglio dei direttori sulla afferenza del prof. Penta di [#OMISSIS#] non è motivato (neppure per relationem) e, perciò, è in contrasto con le Linee guida; tanto si riflette in corrispondente vizio del decreto rettorale, che non si può nemmeno ritenere giustificato da precedenti atti, in primis l’antecedente verbale n. 1 del 17 febbraio 2010 dello stesso Consiglio dei direttori di Dipartimento ivi menzionato, aventi natura ancora interlocutoria e comunque anteriori alla richiesta di parere da ultimo formulata dal Rettore in data 1° luglio 2010. In realtà, come palesato dal resoconto contenuto nel preambolo del decreto, quell’afferenza è stata disposta dal Rettore per risolvere una situazione di stallo legata ai reiterati rifiuti del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche di aderire all’istanza di afferenza del prof. Penta di [#OMISSIS#] e all’indisponibilità di quest’ultimo ad afferire ad un’altra struttura dipartimentale in cui non fosse presente il proprio S.S.D. Anche la decisione apparentemente preliminare (siccome consegnata all’art.
1 del decreto rettorale) di aggiungere ai settori del Dipartimento di Scienze anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza il settore scientifico disciplinare MED/23 di appartenenza del ricorrente è una decisione a posteriori, giustificata adducendo non già ragioni di omogeneità scientifica e di ricerca, bensì la necessità di rendere compatibile l’afferenza del prof. Penta di [#OMISSIS#] con quel dipartimento («Considerato che il S.S.D. – MED/23 “Chirurgia Cardiaca” – settore di afferenza del predetto docente – non è presente tra i settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche ….; Ritenuto, pertanto, di dover integrare i settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche …») nonostante sino a quel momento il settore scientifico–disciplinare MED/23 fosse presente soltanto nel Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche. In questi termini si tratta di una determinazione che, in difetto di diversa motivazione e di istruttoria al riguardo, non risponde al criterio che vuole il dipartimento universitario come l’organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo, bensì all’unica finalità di legittimare la contestuale collocazione dipartimentale del ricorrente in struttura diversa da quella da egli voluta. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, oltre che quello di violazione della disciplina legislativa in materia di dipartimenti universitari. Infine, illegittimo è anche il parere negativo da ultimo espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze CardioToraciche e Respiratorie sull’istanza del prof. Penta di [#OMISSIS#] nella adunanza del 21 dicembre 2009 (delibera n. 4), il quale forma ancora parte della serie procedimentale conclusasi con il decreto rettorale del 2011, che ha infine cristallizzato e reso attuale il pregiudizio del ricorrente. Da un lato, infatti, tale parere è stato giustificato osservando che l’integrale ospedalizzazione della unità di Cardiochirurgia Pediatrica dell’azienda ospedaliera Monaldi avrebbe privato «in misura radicale il Dipartimento Universitario di qualsiasi attività assistenziale in ambito pediatrico che possa supportare un’attività didattica e di ricerca adeguata ad un ruolo di professore ordinario (docente I^ fascia) caratterizzato da un indirizzo concorsuale specificamente orientato alla Chirurgia Pediatrica», obliando, tuttavia, che il criterio di elezione per l’afferenza ai dipartimenti universitari è quello del settore scientifico disciplinare cui appartiene il docente (nella specie, quello di “Chirurgia Cardiaca”), che racchiudono discipline scientificamente e didatticamente omogenee. Da un altro lato, il parere è stato motivato in virtù del fatto che si sarebbe registrata «un’esuberanza di ruoli di docenza, di I^ e II^ fascia, anche nei confronti della Cardiochirurgia Generale, con difficoltà a garantire per ciascuno dei docenti operanti nel Dipartimento spazi di attività assistenziale e di ricerca che siano idonei per i ruoli ricoperti»: il che, tuttavia, non costituisce sufficiente ragione per denegare l’afferenza ad un professore dello stesso S.S.D. senza aver neppure valutato l’attività scientifica dallo stesso svolta e che egli intende svolgere. 17. – Resta da dire che la legge non prevede un diritto soggettivo perfetto del docente di afferire al dipartimento prescelto, sebbene l’art. 84 DPR n. 382/80 sancisca che «al dipartimento afferiscono i professori …. del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso». Al docente è garantita l’autonomia della ricerca, ma spetta all’ateneo la costituzione dei dipartimenti e la loro eventuale successiva modifica secondo criteri di omogeneità dei settori di ricerca che vi sono rappresentati, il che implica che prima dell’opzione del docente viene la scelta organizzativa dell’università e che, in ogni caso, l’opzione del docente resta soggetta ad una valutazione sulla congruità del suo settore di ricerca con l’attività scientifica del dipartimento. Nulla, dunque, esclude a priori che un settore scientifico disciplinare possa essere rappresentato in più dipartimenti, purché questa scelta organizzativa risponda ai criteri di omogeneità che si sono detti e non sia, al contrario, meramente strumentale all’afferenza di singoli docenti. Quanto ai margini di valutazione della compatibilità tra esigenze del docente istante e quelle invece del dipartimento prescelto, essi saranno tanto più ridotti quanto minore è la scelta tra dipartimenti in cui è presente il suo settore di appartenenza. Peraltro, se da un lato il docente, come esplicitato nelle Linee guida della S.U.N., può richiedere di afferire ad un dipartimento in cui non vi sia il suo S.S.D., purché ciò trovi opportuna motivazione (ad esempio, un particolare approccio interdisciplinare ad un dato tema di ricerca), in via speculare può accadere che, nonostante vi sia un unico dipartimento in cui sia presente quel S.S.D., si giunga a valutare più rispondente a criteri di omogeneità l’incardinamento del docente in un dipartimento diverso, ma in questo caso il Consiglio di Dipartimento ed il Consiglio dei Direttori di Dipartimento saranno tenuti evidentemente ad una rigorosa ed esauriente motivazione, che dovrà riflettersi nel provvedimento finale. 18. – Per tutte queste ragioni, in accoglimento delle domande proposte, devono essere annullati il decreto rettorale n. 445 del 23 febbraio 2011 e le presupposte deliberazioni adottate rispettivamente dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento nella adunanza del 2 febbraio 2011 e dal Consiglio di Dipartimento di Scienze CardioToraciche e Respiratorie nella adunanza del 21 dicembre 2009, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa all’esito di un rinnovato esercizio del potere, emendato dei vizi che si sono innanzi riscontrati. Restano assorbite le doglianze avverso i precedenti atti dell’annosa vicenda, superati dal più recente esito provvedimentale.”;
– tuttavia, nonostante la riportata sentenza abbia riconosciuto, annullandoli, l’illegittimità degli atti più immediatamente incidenti sulla posizione di docente rivestita dall’istante, l’odierna domanda risarcitoria non merita di essere accolta, attesa la carenza dell’elemento oggettivo del danno, sotto l’aspetto dell’an, con riguardo sia al pregiudizio da mobbing (connesso alla dedotta vessatorietà dell’attività provvedimentale intervenuta nel tempo) sia al pregiudizio da dequalificazione professionale (collegato alla pretesa di afferire al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie);
– in relazione al primo profilo, la giurisprudenza ha avuto modo (condivisibilmente) di rimarcare che ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing assumono rilievo: a) la molteplicità di comportamenti di carattere vessatorio, sotto forma di atti discriminatori e/o di persecuzione psicologica, posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente; b) la sussistenza di un intento persecutorio (elemento soggettivo) da parte del datore di lavoro o della sua struttura dirigenziale, di cui deve essere fornita apposita prova; c) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; d) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Lavoro, 26 marzo 2010 n. 7382);
– ebbene, nel caso di specie non emerge (quanto meno) la sussistenza dei primi due elementi di cui sopra, trattandosi di attività posta in essere dall’istituzione universitaria senza finalità discriminatorie o di sottomissione psicologica nonché in assenza di un palese intento persecutorio; invero, l’evoluzione dell’intricata vicenda contenziosa, puntualmente ricostruita nella sentenza n. 3009/2013, dà atto di come l’amministrazione nel suo complesso si sia nel tempo attivata per addivenire ad un equo contemperamento delle opposte esigenze manifestate dai dipartimenti scientifici interessati e dal ricorrente, cercando comunque, sebbene in maniera non del tutto commendevole, di garantire a quest’ultimo una collocazione dipartimentale compatibile con il suo percorso di ricerca;
– con riguardo al secondo profilo, non è propriamente ravvisabile alcuna dequalificazione professionale, dal momento che la sentenza n. 3009/2013 ha escluso che al ricorrente spettasse in ogni caso la collocazione presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie, limitandosi ad annullare gli ultimi deliberati della SUN essenzialmente per deficit motivazionale. In sostanza, la sentenza annullatoria non si pronuncia sulla sicura spettanza del bene della vita “afferenza al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie”, ma contempla tale afferenza come una possibilità di pari pregio rispetto ad altre collocazioni dipartimentali, purché la scelta nell’uno o nell’altro senso sia supportata da valide ragioni organizzative e di omogeneità scientifica e di ricerca: tanto vero che la sentenza fa salvi “gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa all’esito di un rinnovato esercizio del potere, emendato dei vizi che si sono innanzi riscontrati”;
– in altri termini, va certamente applicato al caso di specie il consolidato e condiviso principio secondo il quale, in presenza di un annullamento per difetto di motivazione, non può ritenersi accertato il diritto del ricorrente al conseguimento del bene della vita cui aspira e, conseguentemente, il diritto al risarcimento dei danni: l’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si possono annoverare il difetto di motivazione e gli altri vizi del procedimento, non reca in sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può, pertanto, costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di riparazione pecuniaria del pregiudizio che si assume patito (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 23 gennaio 2015 n. 302; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014 n. 5115);
– quanto da ultimo esposto esclude, a maggior ragione, che possa essere individuato in capo al ricorrente un diritto soggettivo ad afferire al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN, diritto peraltro in astratto inconfigurabile trattandosi nella specie di poteri organizzativi dell’amministrazione universitaria, a fronte dei quali possono sorgere solo situazioni di interesse legittimo (cfr. sentenza n. 3009/2013, par. 17);
– ne consegue che, oltre alla domanda risarcitoria, merita di essere rigettata anche la domanda di accertamento del diritto contestualmente azionata in questa sede;
Ritenuto, in conclusione, che:
– alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto per infondatezza di entrambe le domande proposte;
– sussistono nondimeno giusti e particolari motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, attesa la relativa complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di