TAR Campania, Napoli, Sez. II, 19 novembre 2015, n. 5365

Dottorato di ricerca-Incompatibilità con altri corsi

Data Documento: 2015-11-19
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 12 del d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, nello stabilire il dovere dei dottorandi di un impegno esclusivo ed a tempo pieno, ammette lo svolgimento di attività di tutorato degli studenti e di didattica integrativa come pure di attività clinico assistenziale nel caso delle aree mediche, nonché le previsioni dell’art. 7 sulle modalità di raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione medica e dell’art.11 del medesimo testo normativo, riferito ai dottorati in collaborazione con le imprese, ai dottorati industriali ed all’apprendistato di alta formazione.

Contenuto sentenza

N. 05365/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01527/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Vegliante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 207; 
contro
l’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n. 3; 
il Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Napoli, alla via Diaz, 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Rago, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Perna e Bruno De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Piazza della Repubblica, n. 2;
[#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
[#OMISSIS#] Guzzi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R; 
per l’annullamento
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli n. 587 del 28 ottobre 2014, di approvazione della graduatoria del dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione ed integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate, XXX ciclo, anno accademico 2014- 2015;
b) dell’omessa pronuncia di decadenza delle candidate collocate al terzo, quarto e quinto posto della graduatoria;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali, tra cui l’autorizzazione alla sospensione del dottorato ;
d) dell’iscrizione delle dottoresse D’[#OMISSIS#], Rago e Guzzi al XXX ciclo del dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione ed integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, tra cui i modelli della domanda se e in quanto diversi e dissonanti dalle vincolanti prescrizioni del bando;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2015:
f) del regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli adottato in data 29 luglio 2014 e non pubblicato sul sito dell’Università prima del 20 febbraio 2015;
g) della delibera del 14 novembre 2015 del consiglio dei docenti che autorizza il periodo di sospensione richiesto dalle dottoresse D’[#OMISSIS#], Rago e Guzzi;
h) del decreto rettorale n. 684 del 4 dicembre 2014 di autorizzazione del congelamento del dottorato sugli ambiti di interazione ed integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate per le dottoresse D’[#OMISSIS#], Rago e Guzzi;
i) dell’atto di ammissione delle controinteressate al XXX ciclo del dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione ed integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate;
j) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di [#OMISSIS#] Rago, [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guzzi;
Visto il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] Rago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con bando approvato con decreto rettorale n. 450 del 1° agosto 2014, l’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli ha indetto la procedura selettiva per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path XXX Ciclo” per l’anno accademico 2014-2015 e per la copertura di 17 posti con borsa di studio e di 5 posti senza borsa.
Il dottorato, di durata triennale, è stato articolato in quattro profili curriculari, tra cui quello relativo al profilo sociologico e comunicazionale, per il quale sono stati previsti cinque posti con borsa di studio.
B. [#OMISSIS#] Vegliante ha partecipato alla suddetta procedura, collocandosi all’ottavo posto nella graduatoria relativa al prefato profilo e, dunque, dopo i candidati risultati vincitori, tra i quali le dottoresse [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rago e [#OMISSIS#] Guzzi, collocatesi, rispettivamente, al terzo, al quarto ed al quinto posto.
C. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Dott. [#OMISSIS#] Vegliante ha impugnato gli esiti della selezione, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati. Successivamente, a seguito di richiesta formulata dall’intimato Ateneo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso è stato trasposto innanzi a questo Tribunale, per la definizione in sede giurisdizionale.
D. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 3, 8 e 11 del bando approvato con il decreto rettorale n. 450 del 1° agosto 2014 e, segnatamente, delle previsioni che prescrivono l’obbligo per i dottorandi di dedicarsi in maniera esclusiva e continuata alle attività di ricerca, con correlato divieto di contestuale iscrizione ad altri corsi di laure, dottorati o master. Nelle prospettazioni di parte ricorrente le suddetta prescrizioni operano sia ex ante e, cioè, nella fase della selezione, sia ex post, essendo i vincitori tenuti a dichiarare di non essere iscritti e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, master universitario o dottorato per l’intera durata legale del corso. Le controinteressate, tuttavia, risultano vincitrici di una borsa di studio per la frequenza del master di secondo livello in “Metodologie e tecnologie digitali per le scienze sociali e umane” che, per problematiche organizzative, non è stato concluso nei termini previsti, sicché al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda relativa alla selezione de qua (originariamente stabilito per il 31 ottobre 2014 e poi prorogato sino al 5 novembre successivo) frequentavano ancora il master presso la medesima Università evocata nel presente giudizio. Ciò, ad avviso di parte ricorrente, renderebbe evidente la sussistenza di una incompatibilità delle controinteressate sia con riferimento al termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sia con riguardo all’avvio del corso di dottorato, anche alla stregua delle previsioni dell’art. 142, comma 2 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore n. 1592 del 1933, delle linee guida di cui alla nota del competente Ministero n. 436 del 24 marzo 2014, dell’art. 9 del regolamento di ateneo in materia di dottorato, dell’art 12 del d.m. n. 45 del 2013.
E. Il secondo motivo di ricorso è diretto a contestare la legittimità della determinazione con la quale l’ateneo intimato ha accolto la domanda di sospensione del dottorato presentata dalle controinteressate e ciò sia in quanto tale determinazione si porrebbe in contrasto con le previsioni del bando (segnatamente con quelle recate dall’art. 11) con le quali l’amministrazione si è auto vincolata sia in quanto, anche ove si ritenesse ammissibile una sospensione della frequentazione del corso di dottorato, la violazione deve ritenersi già integrata alla data del 5 novembre 2014, di inizio del dottorato, posto che ogni sospensione avrebbe comunque dovuto precedere l’avvio del corso.
F. In tale quadro, la difesa del ricorrente contesta anche la mendacità delle dichiarazioni rese dalle controinteressate all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua, con conseguente integrazione delle cause di esclusione previste dall’art. 8 della lex specialis.
G. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2015, il ricorrente ha impugnato anche il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’ateneo intimato adottato in data 29 luglio 2014, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati. Oltre ad ulteriormente sviluppare le deduzioni già articolate con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha contestato l’applicabilità delle modifiche introdotte con il sopra indicato regolamento riferite alla sospensione del dottorato in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo solo a decorrere dal febbraio 2015 e, dunque, successivamente allo svolgimento ed alla conclusione della procedura, lamentandone, inoltre, anche l’illegittimità in rapporto all’art. 11 del bando che individua cause tassative di sospensione del dottorato. Su tali basi, infine, è stata censurata, in via derivata, la delibera del collegio dei docenti che ha autorizzato la sospensione del dottorato per le controinteressate.
H. L’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli si è costituita in giudizio, sollevando eccezione preliminare di inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti, a motivo della tardiva impugnazione delle previsioni regolamentari in materia di dottorato di ricerca, e concludendo nel merito per il rigetto del gravame in quanto infondato. Anche il Ministero intimato si è costituito in giudizio, formulando le medesime conclusioni.
I. Si sono costituite in giudizio, inoltre, le controinteressate [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rago e [#OMISSIS#] Guzzi, le quali pure hanno sollevato eccezioni preliminari e concluso per il rigetto del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti. La Dott.ssa [#OMISSIS#] Rago, inoltre, ha anche proposto ricorso incidentale al fine di contestare la legittimità delle previsioni del bando di cui agli artt. 3, 8 e 11, ove interpretate nei senso sostenuto dalla difesa della ricorrente principale, in quanto in contrasto con la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.
J. All’udienza pubblica del 5 novembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalla difesa dell’ateneo resistente e dalle difese delle controinteressate in quanto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti sono infondati nel merito.
2. Si evidenzia, in primo luogo, che non sussiste alla luce della disciplina recata dalla lex specialis, dalle disposizioni regolamentari e dalla normativa primaria di riferimento in materia di dottorato di ricerca un principio assoluto di esclusività nei termini enucleati dalla difesa di parte ricorrente.
2.1. Le contestazioni di parte ricorrente si appuntano sulla partecipazione delle tre controinteressate ad un master svolto presso il medesimo ateneo che ha indetto la procedura de qua, relativo al precedente anno accademico 2013-2014, il quale, per cause organizzative imputabili all’ateneo, ha subito dei ritardi nello svolgimento con conseguente sovrapposizione temporale rispetto all’avvio del corso di dottorato.
2.2. Giova precisare, preliminarmente, in punto di fatto, che la suddetta sovrapposizione temporale ha assunto una consistenza considerevolmente minore rispetto a quella prospettata dal ricorrente; dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il master si è concluso il 22 dicembre 2014, con il conseguimento del relativo titolo da parte di tutte e tre le controinteressate, ove, per contro, le attività del corso di dottorato hanno avuto inizio in data 24 novembre 2014 con la sola somministrazione di un test di lingua inglese, al fine di appurare le cognizioni linguistiche dei dottorandi, ed è, poi, ripreso il 20 gennaio 2015, con regolare avvio della frequentazione da parte delle tre odierne controinteressate.
2.3. Con l’obiettivo di assicurare il necessario contemperamento tra il diritto alla prosecuzione di un percorso formativo e di studi qualificato in ragione dei meriti dimostrati e la costanza ed assiduità nella frequentazione dei corsi di dottorato, la normativa primaria e secondaria di riferimento cristallizza talune incompatibilità e, sotto altro profilo, ammette entro certi limiti un impegno dei dottorandi non esclusivo. In tale quadro, si inseriscono le previsioni dell’art. 12 del d.m. 8 febbraio 2013, n. 45 che, nello stabilire il dovere dei dottorandi di un impegno esclusivo ed a tempo pieno, ammette lo svolgimento di attività di tutorato degli studenti e di didattica integrativa come pure di attività clinico assistenziale nel caso delle aree mediche, nonché le previsioni dell’art. 7 sulle modalità di raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione medica e dell’art.11 del medesimo testo normativo, riferito ai dottorati in collaborazione con le imprese, ai dottorati industriali ed all’apprendistato di alta formazione.
2.4. E’ in tale contesto che deve essere interpretata anche la previsione dell’art. 142 del R.D. n. 1592 del 1933 che fissa il divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, facendo salvo il disposto dell’art. 39, lett. c) riferito all’ammissibilità della iscrizione alle scuole speciali o di perfezionamento degli studenti delle università e degli istituti superiori.
3. Le disposizioni della lex specialis e le previsioni del regolamento di ateneo che disciplina la materia sia nella formulazione originaria sia in quella conseguente alle modifiche apportate nel 2014 risultano pienamente coerenti rispetto a tale impianto.
3.1. La lex specialis, infatti, deve essere interpretata coordinando le varie previsioni in essa contenute.
3.2. In particolare, la dichiarazione richiesta dall’art. 8 di non essere iscritti e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, master universitario, dottorato per “l’intera durata legale del corso” reca un vincolo che risponde alla ratio di assicurare la continuità dell’impegno in modo da adempiere ai conseguenti obblighi, dovendosi escludere la possibilità di una frequenza contestuale e, cioè, da riferire al medesimo anno accademico (non potendo essere diversamente inteso l’esplicito riferimento alla durata “legale” del corso che figura nella prefata disposizione) tra i vari corsi ed attività espressamente considerate.
3.3. Anche i moduli allegati al bando ed utilizzati dai partecipanti alla selezione risultano conformi a tale obiettivo, espressamente indicando l’anno accademico di riferimento (2014- 2015) per il corso de quo. Ciò esclude in radice la configurabilità di qualunque fraudolenza nella predisposizione della domanda da parte delle controinteressate che si sono attenute alle previsioni del bando, risultando per tabulas che il master in metodologie e tecniche digitali al quale le medesime erano iscritte e che era in fase di conclusione era riferito all’anno 2013-2014.
3.4. La sovrapposizione, di fatto circoscritta a meno di un mese nello svolgimento dei due corsi, non integra, dunque, alcuna causa di esclusione, dovendosi anche considerare l’espresso richiamo contenuto nella lex specialis alla previsioni del regolamento di disciplina del dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 298 del 6 giugno 2013 ed alle relative modificazioni apportate con il decreto rettorale n. 425 del 29 luglio 2014.
3.5. Se, dunque, possono certamente condividersi le argomentazioni di parte ricorrente in merito all’applicazione ed all’operatività del principio tempus regit actum, le stesse non risultano pertinenti alla luce dell’inequivoco rinvio recato dalla lex specialis anche alle nuove previsioni regolamentari e ciò a prescindere dalla data di pubblicazione della nuova formulazione del regolamento suo sito istituzionale dell’ente. In altri termini, in disparte la considerazione che il decreto rettorale di modifica delle disposizioni regolamentari è stato adottato in data 29 luglio 2015 ove il bando è stato pubblicato il successivo 1° agosto e che l’art. 16, recante le norme transitorie, abbia previsto l’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare con l’emanazione del decreto rettorale, non può revocarsi in dubbio che in forza del rinvio recettizio contenuto nella lex specialis è stata attuata una integrazione di quest’ultima nei relativi contenuti e ciò – come correttamente rilevato dalla difesa della Dott.ssa D’[#OMISSIS#] – a prescindere dalla autonoma efficacia della norma recepita.
3.6. L’art. 12 del regolamento di ateneo nell’attuale formulazione prevede espressamente l’ammissibilità della sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di sei mesi dall’inizio effettivo del corso previa autorizzazione del consiglio dei docenti ed al fine di consentire la conclusione del percorso di studio già avviato dagli iscritti a corsi di master o di scuole di specializzazione.
3.7. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie, nella quale, peraltro, incidendo la richiesta di sospensione su una fase successiva alla conclusione della procedura selettiva ed attinente all’avvio della frequentazione, alcuna alterazione viene a determinarsi in merito ai requisiti di ammissibilità ed alla par condicio tra tutti i partecipanti.
3.8. Né è possibile sostenere la sussistenza di un contrasto interno tra le previsioni della lex specialis, giacché l’art. 11 disciplina le ipotesi di sospensione del corso di dottorato che sono distinte dal differimento nell’avvio della frequentazione; a tale riguardo, inoltre, non va trascurato che proprio l’art. 11 preveda l’esclusione dal dottorato in caso di assenze prolungate ed ingiustificate, sicché anche alla luce di tale previsione l’interpretazione delle disposizioni del bando prospettata dalla difesa del ricorrente appare irragionevole tenuto conto della esiguità sotto il profilo temporale del differimento accordato alle tre controinteressate (arco temporale, nel quale, come sopra esposto, è stato, peraltro, solo somministrato ai frequentatori del corso un test di lingua inglese).
3.9. Giova evidenziare, ancora, che – a prescindere dalla carenza di interesse all’impugnativa di una disposizione diretta a disciplinare il differimento dell’avvio del corso di dottorato, per l’evidente considerazione che il differimento si colloca sul piano logico e cronologico in una fase successiva all’utile collocazione nella relativa graduatoria – tutte e tre le controinteressate hanno presentato l’istanza di differimento prima dell’inizio del corso di dottorato, ottenendo la relativa autorizzazione nella seduta del consiglio dei docenti del 14 novembre 2014, la quale risulta, per le ragioni sopra esposte, immune dai vizi dedotti.
3.10. Il Collegio ritiene, inoltre, di rilevare, per completezza di analisi, che il regolamento di ateneo in argomento nella formulazione precedente alle modifiche del 2014 non disciplinava il differimento nell’inizio della frequentazione del corso di dottorato, ma ciò non significa che non si potesse ritenere ammissibile una simile autorizzazione nella fattispecie concreta che qui viene in considerazione anche in base alle disposizioni previgenti. All’interpretazione formalistica sostenuta dalla difesa del ricorrente, infatti, si opporrebbe, in una prospettiva altrettanto formale e non attenta alle implicazioni sostanziali ed alla ratio delle previsioni esaminate, che l’art. 9 del regolamento “originario” enuncia il divieto in relazione a “un altro corso di dottorato, scuola di specializzazione o un altro corso di laurea” e, dunque, non anche con riferimento ai master, essendo le preclusioni incidenti su diritti di peculiare rilievo anche costituzionale soggette a limiti di stretta interpretazione con conseguente carattere di tassatività delle puntuali ipotesi elencate. L’applicazione dei criteri sistematico e teleologico ed una prospettiva attenta alle implicazioni sostanziali, invece, non possono che indurre a concludere nel senso della possibilità per coloro che, come le controinteressate, risultino iscritte ad un master riferito ad una anno accademico precedente ed in corso di conclusione di richiedere ed ottenere il differimento dell’inizio della frequentazione per un termine ragionevole e tale da non pregiudicare il regolare e proficuo svolgimento del corso di dottorato. Ciò senza considerare che il master utilmente svolto dalle controinteressate presenta una connotazione specialistica inerente a settori concorsuali analoghi a quelli oggetto del corso di dottorato, concorrendo, in una valutazione prognostica pure improntata a ragionevolezza, a meglio qualificare ed agevolare l’impegno richiesto in funzione della più proficua frequentazione del corso di dottorato.
4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati.
5. Dal rigetto del gravame principale consegue, inoltre, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] Rago.
5. In considerazione della novità delle questioni trattate e della natura della controversia il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato:
– rigetta sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata [#OMISSIS#] Rago.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)