TAR Campania, Napoli, Sez. II, 2 agosto 2019, n. 4240

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-08-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell’ambito dell’annullamento dell’atto (orientamento consolidato: cfr. per tutte C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 21 luglio 2015 n. 569; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2114; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581; TAR Lazio Roma, Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 1877).

Contenuto sentenza

N. 04240/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04681/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4681 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San [#OMISSIS#] a Chiaia n. 55;
contro
– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI [#OMISSIS#] II e AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA [#OMISSIS#] II, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliate per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
– MINISTERO DELLA SALUTE, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] MONTALTI, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Santo Spirito di Palazzo n. 49;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II (d’ora in seguito per brevità “UNINA”) n. DR/2018/3649 del 25 settembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice ed è stato individuato il Dott. [#OMISSIS#] Montalti quale candidato vincitore in quanto maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il SSD (Settore Scientifico Disciplinare) Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché della proposta di nomina effettuata in suo favore dal Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e della relativa approvazione intervenuta ad opera del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo;
b) dei verbali della procedura comparativa e degli altri atti istruttori inerenti alla valutazione delle posizioni del ricorrente e del Dott. [#OMISSIS#] Montalti;
c) di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) del decreto rettorale dell’UNINA n. DR/2018/4724 del 26 novembre 2018, con il quale è stata disposta la nomina del Dott. [#OMISSIS#] Montalti quale professore di ruolo di seconda fascia per il SSD Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ateneo;
e) di ogni atto connesso, preordinato o consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere individuato quale candidato maggiormente qualificato e ad essere nominato quale professore di seconda fascia nel settore oggetto della procedura comparativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e del controinteressato;
Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugna, in qualità di partecipante, l’esito della procedura comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il SSD Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’UNINA – cristallizzatosi nel decreto rettorale n. DR/2018/3649 del 25 settembre 2018, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice e di individuazione del vincitore nella persona del Dott. [#OMISSIS#] Montalti – e gli atti della relativa serie procedimentale (verbali ed atti istruttori) attinenti alla valutazione delle rispettive due posizioni; l’impugnativa è estesa al decreto rettorale n. DR/2018/4724 del 26 novembre 2018, recante la nomina del Dott. Montalti quale professore di ruolo di seconda fascia per il suddetto SSD, nonché alle presupposte proposta di nomina e relativa approvazione meglio indicate in epigrafe.
Il ricorrente domanda, altresì, l’accertamento del suo diritto ad essere individuato quale candidato maggiormente qualificato e ad essere nominato professore di seconda fascia nel settore oggetto della procedura comparativa.
1.1 E’ opportuno precisare fin d’ora, salvo gli approfondimenti demandati alle pagine seguenti, che in sede di valutazione comparativa finale i profili professionali del Dott. [#OMISSIS#] e del Dott. Montalti venivano considerati dalla commissione giudicatrice, a fronte di una minima differenza di punteggio pesato a favore di quest’ultimo pari ad un decimale, sostanzialmente equivalenti e che, tuttavia, la commissione si determinava ad optare per la chiamata del Dott. Montalti in virtù della sua più giovane età, evidenziando quanto segue: “Come appare dai valori numerici ottenuti dai candidati e relativi alle loro attività professionali complessive, il dottor [#OMISSIS#] ed il dottor Montalti spiccano per qualità giungendo a minima differenza di score a favore di quest’ultimo. Non passa, però, inosservato nella discussione all’interno della commissione, di come la quasi sovrapponibilità di valori tra i candidati non sia più tale considerando la evidente differenza anagrafica. La commissione considerando, inoltre, come lo specifico ruolo da coprire (Professore Associato) sia di per sé un investimento di capitale umano a maggior resa prospettica conclude all’unanimità di confermare la differenza emersa” (così verbale n. 5 del 7 giugno 2018).
1.2 Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni universitarie in epigrafe e il controinteressato Dott. Montalti; in particolare, sia l’UNINA sia quest’ultimo formulano nei rispettivi scritti difensivi varie eccezioni di [#OMISSIS#] e concludono entrambi per la reiezione dell’intero gravame.
Il Dott. Montalti propone, altresì, ricorso incidentale volto a sostenere che, in ogni caso, egli avrebbe dovuto precedere nella selezione il Dott. [#OMISSIS#] in forza della notevole differenza valoriale esistente tra il suo profilo professionale e quello del suo diretto concorrente, differenza corroborata dalle prescrizioni di bando e non opportunamente colta dalla commissione giudicatrice, la quale sarebbe incorsa in svariati errori di valutazione; le sue tesi sono poi ribadite in ulteriori memorie difensive.
L’UNINA si oppone all’accoglimento del ricorso incidentale, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dello stesso.
Il ricorrente controdeduce ed insiste nelle sue ragioni con altre memorie difensive, nelle quali argomenta anche in ordine all’infondatezza del ricorso incidentale.
L’intimato Ministero della Salute non si è costituito.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vale cominciare dallo scrutinio del ricorso incidentale, il cui eventuale accoglimento potrebbe incidere, anche parzialmente, sulla sussistenza dell’interesse a coltivare il ricorso principale (come integrato dai motivi aggiunti).
Non occorre indugiare sulle eccezioni di [#OMISSIS#] opposte dalla difesa erariale, giacché il ricorso incidentale si presenta complessivamente infondato.
2.1 Quanto al merito, si prescinde dall’esame della doglianza con cui il ricorrente incidentale lamenta l’illegittimità del bando (con relativa scheda n. 30) e del regolamento di ateneo sulla chiamata dei professori di prima e seconda fascia (limitatamente agli artt. 2 e 5-bis), approvato con decreto rettorale n. 2005 del 2016, laddove interpretati nel senso propugnato dal ricorrente principale, e cioè in modo da prevedere una preferenza nella valutazione in favore di chi avesse il profilo professionale delineato nella scheda n. 30, connotato nello specifico dalla particolare esperienza, scientifica ed assistenziale, maturata nei campi della chirurgia metabolica e della chirurgia bariatrica laparoscopica dell’apparato digerente.
Infatti, tale censura è inammissibile per carenza di interesse, rivelandosi la suddetta interpretazione fallace e contraria al dettato normativo nazionale, come meglio sarà chiarito nel prosieguo della trattazione.
2.2 Si riassume di seguito il corredo delle altre censure dedotte nel gravame incidentale:
a) il giudizio reso sull’attività di ricerca scientifica del Dott. [#OMISSIS#] è affetto da macroscopica irragionevolezza, essendo caratterizzato da un troppo esiguo divario con l’analogo giudizio intervenuto sull’attività di ricerca scientifica del Dott. Montalti. In pratica, mentre la prima attività è stata valutata come ottima, la seconda è stata valutata come eccellente, ma il giudizio di ottimo non riesce ad essere validamente supportato dalla qualità della ricerca espletata dal Dott. [#OMISSIS#], che si rivela maggiormente subvalente alla luce dei seguenti aspetti trascurati dalla commissione giudicatrice: a1) le pubblicazioni n. 1 e n. 2 hanno riportato un giudizio di mera sufficienza in relazione al profilo originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, mentre con riguardo allo stesso profilo la pubblicazione n. 3 ha ricevuto un giudizio solo di buono; a2) i due parametri dell’autonomia scientifica e dell’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali sono stati qualificati solo di livello buono; a3) l’impact factor totale e medio delle pubblicazioni del Dott. Montalti è maggiore di quello delle pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#] ed è stato ottenuto in un intervallo temporale nettamente inferiore (19 anni per il primo a fronte dei 34 anni per il secondo); a4) tutte le pubblicazioni del Dott. Montalti riguardano tematiche di più ampio respiro e di maggiore complessità chirurgica, quali il trapianto di fegato e le resezioni epatiche e pancreatiche, che richiedono una curva di apprendimento molto maggiore rispetto a quella tipica della chirurgia dell’obesità, alla quale sono dedicate in via esclusiva le pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#]; a5) “gli articoli scientifici 7 e 9 di [#OMISSIS#] sono due articoli sostanzialmente sovrapponibili, cioè con identica casistica (campione) di pazienti e mero aggiornamento temporale dei risultati in un più lungo torno temporale”; a6) “dei 12 articoli depositati dal dott. [#OMISSIS#], 6 sono sulla rivista Obesity Surgery, di cui il dott. [#OMISSIS#] risulta Associate Editor, il che configura un evidente conflitto di interesse, non rilevato dal seggio concorsuale”; a7) dal curriculum del Dott. [#OMISSIS#] emerge lo svolgimento dell’attività di revisore per due sole riviste scientifiche, mentre il Dott. Montalti risulta essere revisore di sei riviste scientifiche operanti in diversi ambiti speculativi, il che avvalora il dato della maggiore caratura scientifica del secondo rispetto al primo; a8) non è stata adeguatamente valorizzata la circostanza che il Dott. Montalti può vantare due dottorati di ricerca triennali, di cui uno espletato all’estero (Belgio), mentre il Dott. [#OMISSIS#] non risulta aver conseguito alcun dottorato di ricerca;
b) il giudizio di eccellenza espresso in ordine alle attività clinico-assistenziali disimpegnate dal Dott. [#OMISSIS#] è macroscopicamente illogico ed arbitrario, dal momento che una corretta parametrazione della casistica operatoria alle relative complessità e difficoltà – si pensi che per bilanciare gli 800 interventi di chirurgia epatica, delle vie biliari, pancreatica e trapiantistica svolti dal Dott. Montalti “occorre un numero di interventi di chirurgia bariatrica almeno 4 o 5 volte maggiore, che [#OMISSIS#] non può vantare” – avrebbe dovuto condurre ad un giudizio conclusivo nettamente a favore del Dott. Montalti;
c) è afflitto da ulteriore macroscopica illogicità il giudizio di buono dato dalla commissione all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti effettuata dal Dott. [#OMISSIS#], giacché questi dal 2000 è primario ospedaliero presso l’ASL Napoli 1 Centro e non può aver svolto contemporaneamente, per evidente incompatibilità, l’attività di ricercatore universitario confermato riportata nel curriculum, per la quale era stata prevista la presa di servizio a gennaio 2015;
d) il suddetto giudizio di buono si palesa anche contraddittorio, in quanto confligge con il giudizio di insufficienza reso in merito all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti documentata dal Dott. [#OMISSIS#] in occasione della sua partecipazione ad altra e coeva procedura comparativa, finalizzata proprio alla copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale di chirurgia generale.
Tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Con riguardo ai dedotti profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà dei giudizi espressi dal seggio concorsuale in merito alle attività scientifiche, didattiche ed assistenziali espletate dal Dott. [#OMISSIS#], giova premettere che nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell’ambito dell’annullamento dell’atto (orientamento consolidato: cfr. per tutte C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 21 luglio 2015 n. 569; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2114; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581; TAR Lazio Roma, Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 1877).
Alla luce del suddetto principio, sono da disattendere tutte le doglianze incidentalmente rivolte nei confronti dell’attività valutativa della commissione giudicatrice, che invece appare essere stata espletata, in relazione ai profili sopra criticati, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
3.1 Invero, quanto al giudizio di ottimo reso in ordine all’attività di ricerca scientifica del Dott. [#OMISSIS#], esso, seppur opinabile, trova ragionevole giustificazione nei seguenti aspetti: i) la gran parte delle pubblicazioni esibite da tale candidato (ben 8 su 12) ha ricevuto, in relazione al profilo originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, una collocazione valoriale che oscilla tra buono ed eccellente, con correlativa perdita di incidenza del giudizio di mera sufficienza espresso in relazione a due pubblicazioni; ii) la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale, qualificata di livello ottimo, è stata evidentemente ritenuta dalla commissione – con valutazione non illogica non trattandosi di formule matematiche da applicare con metodo ragionieristico – talmente rilevante in termini di importanza, assiduità e numero di eventi da far attestare sulla linea di ottimo tutta la produzione scientifica del Dott. [#OMISSIS#], nonostante il valore di buono attribuito ai concomitanti parametri dell’autonomia scientifica e dell’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali; iii) le differenze valoriali, in termini di impact factor totale e medio, esistenti tra le pubblicazioni del Dott. Montalti e quelle del Dott. [#OMISSIS#] appaiono congruamente controbilanciate da un indice di Hirsch che vede il secondo raggiungere la quota di 29 a fronte del punteggio di 27 conseguito dal primo, come sottolineato dalla stessa commissione giudicatrice nel verbale n. 2 del 6 giugno 2018. Peraltro, in adesione al prevalente orientamento in materia, va chiarito che, ai fini dell’espressione del giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa, non può assumere [#OMISSIS#] vincolante il solo impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante, essendo la dimensione qualitativa essenziale in questo tipo di selezioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015 n. 4549); iv) l’asserzione secondo la quale la chirurgia dell’obesità non abbia implicazioni di pari complessità ed ampiezza rispetto a quelle ritraibili dalla chirurgia resettiva e trapiantistica si colora di apoditticità e non appare supportata da immediate evidenze scientifiche, nemmeno citate dal ricorrente incidentale; v) le pubblicazioni 7 e 9 non sono assolutamente sovrapponibili e riguardano la verifica dei risultati di un intervento in funzione del tempo trascorso, con conseguente diversa [#OMISSIS#] scientifica dei dati acquisiti a determinate distanze temporali dal fatto chirurgicamente rilevante; vi) nessun conflitto di interessi è concretamente ascrivibile alla posizione di associate editor del redattore di un articolo scientifico, dal momento che la rilevanza e l’attendibilità della pubblicazione e della rivista che lo contiene dipendono esclusivamente dall’apprezzamento che l’opera editoriale riceve all’interno della comunità scientifica di riferimento, e non dal ruolo ricoperto all’interno della compagine editoriale; vii) il ruolo di associate editor rivestito dal Dott. [#OMISSIS#] per la rivista Obesity Surgery, di cui è pacifica l’importanza e la diffusione in ambito chirurgico, assume rilievo sicuramente preminente, in termini di prestigio scientifico, sulla semplice posizione di revisore di riviste scientifiche posseduta dal Dott. Montalti; viii) i due dottorati di ricerca conseguiti dal Dott. Montalti sono stati dalla commissione evidentemente e ragionevolmente ritenuti subvalenti rispetto alla selezione per ricercatore universitario vinta dal Dott. [#OMISSIS#].
4. Non si ravvisa alcuna macroscopica illogicità e/o arbitrarietà nel giudizio di eccellenza espresso con riguardo alle attività clinico-assistenziali svolte dal Dott. [#OMISSIS#], se solo si pone mente alla circostanza che correttamente la commissione giudicatrice ha preso in considerazione tutto il ventaglio degli interventi chirurgici realizzati dal predetto nel corso della sua lunga carriera professionale, interventi di notevole consistenza numerica (circa 3.000) e non limitati al solo campo bariatrico, ma involgenti i più classici ambiti della chirurgia addominale. Perde, pertanto, ogni plausibilità l’asserita maggior pregnanza degli 800 interventi chirurgici posti in essere dal Dott. Montalti, i quali, al pari di una parte consistente degli interventi effettuati dal Dott. [#OMISSIS#], hanno comunque riguardato organi posti all’interno della sede addominale.
5. Né è inficiato da ulteriore macroscopica illogicità il giudizio di buono attribuito alla complessiva attività didattica svolta dal Dott. [#OMISSIS#], dal momento che questa non è riducibile alla sola posizione di ricercatore universitario, in relazione alla quale l’[#OMISSIS#] risulta allo stato collocato in aspettativa dal marzo 2015, ma viceversa si presenta articolata in altre significative occasioni di insegnamento rivolte nei confronti di studenti, specializzandi e partecipanti a master universitari, come è pacificamente documentato nella prima pagina del curriculum prodotto in ambito concorsuale.
6. Infine, non può parlarsi di alcuna contraddittorietà di giudizio nell’attribuzione del valore di buono alla complessiva attività didattica in questione quando il termine di paragone è costituito, come nella specie, da altra procedura comparativa caratterizzata da un distinto elenco di documenti e titoli appositamente valorizzabili solo in quella sede.
7. Alla luce di quanto esposto, l’intero costrutto argomentativo sviluppato nel ricorso incidentale non convince, con la conseguenza che tale mezzo va rigettato per infondatezza.
8. Passando al vaglio del ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti (nei quali sono mosse essenzialmente censure di invalidità derivata discendenti dal provvedimento di individuazione del vincitore della selezione), occorre soffermarsi, in via preliminare, sulle questioni di [#OMISSIS#] sollevate dalla difesa erariale, così compendiabili: a) sono irricevibili tutte le censure mosse avverso gli atti iniziali della procedura, quali il bando, la nomina della commissione giudicatrice, il verbale di fissazione dei criteri di valutazione e quello recante il calendario delle prove, in quanto sono stati impugnati oltre il termine decadenziale di legge; b) il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile giacché il provvedimento di nomina del Dott. Montalti, benché non individuato nei suoi estremi, risulta già impugnato con il ricorso introduttivo; c) il ricorso per motivi aggiunti è comunque irricevibile per lo stesso motivo sopra rappresentato, dal momento che il provvedimento di nomina risale al 26 novembre 2018 ed era già noto al Dott. [#OMISSIS#] al momento della proposizione del ricorso introduttivo.
Tali eccezioni meritano di essere disattese sulla scorta delle seguenti notazioni, che ripercorrono l’ordine di esposizione di cui sopra: aa) l’eccezione è inconferente, poiché esulano dalla presente cognizione, per non essere stati espressamente impugnati, tutti gli atti iniziali della procedura come sopra individuati; bb) come emerge dalla piana lettura dell’epigrafe del ricorso introduttivo, nonché dell’intero suo contenuto, il provvedimento di nomina del Dott. Montalti non risulta ricompreso nell’elenco degli atti impugnati con tale mezzo, che si limita ad individuare solo gli atti procedimentali prodromici della nomina (proposta di nomina e relativa approvazione). Peraltro, il provvedimento di nomina sarebbe comunque destinato all’automatica caducazione una volta annullato, in accoglimento del ricorso introduttivo, il provvedimento di individuazione del vincitore della selezione. Ne discende anche l’irrilevanza giuridica della presente eccezione; cc) il ragionamento da ultimo sviluppato rende palese anche l’inconsistenza della connessa eccezione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti.
9. Superate le questioni di [#OMISSIS#], il Collegio rileva che con il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti è prospettata una serie di vizi raggruppabili essenzialmente in due categorie: 1) la prima racchiude vizi più radicali, inerenti all’individuazione degli stessi criteri di valutazione dei candidati; 2) la seconda ricomprende vizi meno radicali, riguardanti l’attività di giudizio applicativa di tali criteri.
9.1 Cominciando dalla prima categoria, vale la pena affrontare la censura con cui il ricorrente principale si duole del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe pretermesso il criterio fissato dalla scheda n. 30 allegata al bando, che introdurrebbe una preferenza nella valutazione in favore di chi, come lui, avesse il profilo professionale delineato nella stessa scheda, caratterizzato nella specie dall’espletamento di funzioni che presuppongono una particolare esperienza, scientifica ed assistenziale, maturata nei campi della chirurgia metabolica e della chirurgia bariatrica laparoscopica dell’apparato digerente.
La censura non merita adesione.
Il Collegio si limita a richiamare le condivisibili osservazioni rese dal massimo giudice amministrativo sull’argomento, alle quali si riporta per intero: “Occorre prendere le mosse dall’analisi del dato normativo. L’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2010, n. 240, statuisce quanto segue: “1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari 1; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”. In generale, l’art. 18 richiamato va inteso nel senso che, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni. (…). Va quindi ribadito, in linea generale, che le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere identificate con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018 n. 5050).
9.2 Né convincono le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente principale (con la memoria di replica depositata il 30 aprile 2019) in ordine alla succitata normativa nazionale per incompatibilità con gli art. 33 e 117 della Costituzione.
Invero tali questioni, incentrate essenzialmente sulla lesione della sfera di autonomia nell’insegnamento costituzionalmente garantita alle istituzioni universitarie e sulla lesione delle prerogative regionali in materia di assistenza sanitaria, sebbene rilevanti, si palesano manifestamente infondate.
Al riguardo, giova osservare in via dirimente quanto segue: i) la sfera di autonoma nell’insegnamento non è indebitamente compressa in quanto spetta alla legislazione statale l’individuazione dei settori disciplinari di insegnamento universitario uniformi su tutto il territorio nazionale, su cui programmare l’assunzione del personale docente: tanto in forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione (cfr. art. 117, comma 2, lett. n), Cost.). Inoltre, la normativa in parola attua un bilanciamento ragionevole dell’invocata autonomia universitaria con la necessità di garantire l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, anch’essa costituzionalmente garantita già ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5050/2018 cit.); ii) non è predicabile, nemmeno in via astratta, alcuna lesione delle prerogative regionali, dal momento che nella specie si tratta di settori disciplinari di insegnamento e non del soddisfacimento di esigenze assistenziali in ambito sanitario.
10. Vanno ora esaminate le ultime due censure appartenenti alla categoria qui in commento, con le quali il ricorrente principale stigmatizza, da un lato, che le sue pubblicazioni sono state per la gran parte (7 su 12) valutate dalla commissione mediante l’introduzione del criterio della congruenza/parziale congruenza in rapporto, rispettivamente, all’attinenza della pubblicazione al SSD o al bando e, dall’altro, che nella valutazione comparativa finale si è utilizzato il criterio anagrafico della più giovane età; in sostanza, ad avviso del ricorrente principale, l’individuazione e l’applicazione di tali due criteri sarebbero illegittime perché questi ultimi non sarebbero contemplati né dal bando né dal verbale di fissazione dei criteri di valutazione.
Entrambe le suddette censure sono fondate e meritano accoglimento.
Il Collegio osserva che, pacifiche le surriferite circostanze di fatto, la commissione giudicatrice ha fatto arbitrario ricorso a criteri valutativi non previsti né nel bando né nel verbale di fissazione degli stessi n. 1 del 23 aprile 2018. Infatti, in forza di tali inediti criteri, ha ritenuto, da un lato, che le pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#] potessero essere apprezzate come parzialmente congruenti in quanto attinenti al bando e non specificamente al SSD e, dall’altro, che la sostanziale equivalenza tra i profili professionali dei due migliori candidati, [#OMISSIS#] e Montalti, potesse essere superata, in sede di valutazione comparativa finale, dalla più giovane età di quest’ultimo.
Il suddetto modus procedendi, che ha portato all’individuazione del Dott. Montalti quale vincitore, non trova supporto nella lex specialis della procedura selettiva e, pertanto, va qualificato come radicalmente illegittimo per violazione non solo del bando ma anche dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento nelle operazioni concorsuali.
10.1 Al riguardo, il Collegio precisa che la congruenza delle pubblicazioni, a termini del bando e del regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, deve essere valutata con esclusivo riferimento alle tematiche del settore concorsuale oppure alle tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, dandosi per scontato che ambito del bando ed ambito del SSD non possono che essere logicamente coincidenti.
Parimenti, il profilo professionale di ogni candidato va ponderato esclusivamente alla luce delle sue conoscenze scientifiche e delle sue competenze tecniche, non consentendo il bando, e prim’ancora la normativa in materia di reclutamento dei professori universitari, che il criterio anagrafico della più giovane età possa fungere da discrimine nella chiamata alla docenza delle più alte istituzioni di cultura.
10.2 Per converso, vanno disattese le eccezioni di [#OMISSIS#] e di merito variamente formulate, al fine di contrastare le censure in commento, dalla difesa del Dott. Montalti nella memoria depositata il 20 aprile 2019, e ciò per i seguenti dirimenti motivi: i) la sostanziale equivalenza dei profili professionali dei candidati [#OMISSIS#] e Montalti esclude l’inammissibilità, per mancato superamento della prova di resistenza, di entrambe le suddette censure; ii) tali censure non impingono il merito delle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice, giacché attengono alla fase di predeterminazione dei criteri di valutazione, pienamente sindacabile da parte del giudice amministrativo; iii) la parziale congruenza non può essere determinata in relazione alle tematiche interdisciplinari strettamente correlate al settore concorsuale, così spiegandosi il riferimento al bando fatto dalla commissione, giacché si è già chiarito (cf