N. 03664/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2018 proposto dalla Sig.ra Severino [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n.19;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento del Decreto del Rettore dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, n. DR2018/627 del 21/02/2018 di approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia – settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico Alimentari – settore scientifico disciplinare CHIM/08 – Chimica Farmaceutica , per le esigenze del dipartimento di Farmacia, codice procedura 2_PA_2017_18C_03.
Visti il ricorso e i relativi allegati, in cui si espone che con D.R. del 22/9/2018 l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II indiceva una serie di procedure comparative per la chiamata di n.14 professori universitari di seconda fascia, tra cui quella in epigrafe per la quale la ricorrente presentava domanda di partecipazione unitamente ad un solo altro candidato – il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Con D.R. del 14/12/2017 veniva nominata la Commissione, si svolgevano cinque sedute, la ricorrente ha riportato la valutazione di “ottimo” mentre il controinteressato quella di “eccellente” risultando maggiormente qualificato. Si deducono la violazione dell’art.18 della Legge n.240/2010, del DM n.344/2011, nonché l’eccesso di potere;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il Relatore Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alla Camera di Consiglio del giorno 22 maggio 2018, ed uditi i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 73, comma 3°, cod. proc. amm.;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Considerato:
che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, come rappresentato ai difensori delle parti (anche ai sensi dell’art. 73, comma 3°, c.p.a.), essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla Legge n. 240/2010 si è chiaramente ispirata – tra l’altro – all’implementazione della qualità e dell’efficienza degli atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo sì da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso, alla razionalizzazione complessiva del sistema;
che il D.M. n. 243/2011 ha successivamente stabilito criteri e parametri, prevedendo che ad una motivata valutazione dei titoli dei candidati debba seguire una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati; i titoli vengono dettagliatamente indicati (tra questi, in particolare, il dottorato di ricerca o equipollenti, per i settori interessati la specializzazione medica, attività di formazione e di ricerca, titolarità di brevetti, ecc.). Specifici criteri sono, inoltre, stabiliti per la valutazione della produzione scientifica, mentre la formulazione della proposta di chiamata del concorrente selezionato da parte del Dipartimento avviene con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione. Si è anche affermato (cfr. TAR Sicilia, Catania, III, 26.1.2012, n.220) che ora viene dato risalto al progetto del candidato rispetto alle conoscenze ed esperienze pregresse, con ciò ponendo la centralità della prova selettiva nel progetto che il candidato deve poi discutere in sede di colloquio al fine di dimostrarne l’innovatività e la coerenza;
che quest’Organo giudicante ha ben presente che spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 30.5.2007, n.2781; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103) al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua. La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, 20.3.2007, n.167; T.A.R. Marche, 23.3.2001, n.338; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 1990 , n. 762);
che – tuttavia – nella fattispecie dal verbale n.2 del 19/1/2018 emerge in maniera palese l’erroneità dell’operato della Commissione allorchè ha valutato attività didattiche del [#OMISSIS#] considerandole come ancora in corso quando invece erano ormai già cessate (nella stessa relazione depositata agli atti il 17/5/2018 l’Amministrazione ipotizza “che sarebbe cessata nel 2016”), ha considerato sempre nei riguardi del medesimo un incarico di insegnamento presso la Seconda Università di Napoli che non figura nel suo curriculum (sempre nella citata relazione si ritiene che ciò costituisce un errore materiale), ha ignorato che solo la ricorrente è titolare di un brevetto e ha considerato sempre la ricorrente autrice di riferimento di 1 – e non più correttamente di 3 pubblicazioni;
che il giudizio della Commissione non risulta coerente, atteso che i giudizi sulla produzione scientifica risultano essere stati formulati in modo non adeguatamente specifico né rispondenti ad un criterio uniforme per tutti gli esaminati;
che devono ritenersi integrati gli estremi dell’eccesso di potere e della violazione della regola dell’uniformità del criterio di giudizio quale doveva emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni concrete risultano viziate in quanto inspiegabili e ingiustificabili, sì da far dubitare che esse siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della obiettività della valutazione;
che per le ragioni indicate emerge un travisamento tale da rendere incomprensibile o incompleto o, comunque, da inficiare il giudizio finale della Commissione, ciò sebbene nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati;
che, in ragione dei vizi come evidenziati, il provvedimento oggetto di impugnazione deve essere annullato previo accoglimento del ricorso come proposto, mentre la peculiarità della vicenda ed il contrasto giurisprudenziale giustificano la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 04/06/2018