Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871).
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 gennaio 2020, n. 47
Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Criteri di valutazione
N. 00047/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Covelli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del D.R. n. 5171 del 12/12/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e si servizio agli studenti, – per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo – P01_RTDA _2018), e con il quale sono è stato dichiarato vincitore l’Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
2) delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice preposta al procedimento selettivo de quo nella parte in cui ha approvato la relativa graduatoria, collocando il ricorrente al 2 posto
3) dei verbali delle operazioni concorsuali dal n. 1 del 26/10/2018 al n. 4 del 16/11/2018;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto, ivi incluso il D.R. eventuale di nomina e la stipula del conseguente contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11.02.2019 il ricorrente invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:
– Violazione di legge – Violazione falsa applicazione degli artt. 24 e ss. della Legge 30/12/2010 n. 240 – Violazione dell’art. 10 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. 1177 del 5/4/2017 – Violazione dell’art. 1, comma 7, D.L. 10/11/2008 n. 180 convertito con modificazione in Legge 9/1/2009 n. 1 – Violazione del D.P.R. 23/3/2000, n. 117, art. 4 – violazione del D.M. 25/5/2011, n. 243 – Violazione degli artt. 14 e 15 del bando di concorso – Illogicità manifesta – Violazione del principio della par condicio – Sviamento;
-Violazione di legge – Violazione dell’art. 24 della Legge 240/2010 – Violazione dell’art. 3 D.M. 243/2011 in tema di “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” procedure universitarie di valutazione comparativa – Violazione dell’art. 13 del bando di concorso – Violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di autolimite della P.A. – Eccesso di potere per illogicità manifesta; Difetto di istruttoria; Travisamento dei fatti; Errore nei presupposti; Manifesta contraddittorietà; Irrazionalità evidente; Motivazione insufficiente, incongrua e perplessa; Difetto di proporzione nelle scelte valutative; Illogicità specifica nella valutazione concernente i titoli e le pubblicazioni del ricorrente; Omessa valutazione di titoli e pubblicazioni del ricorrente; Sviamento.
Espone il ricorrente di avere preso parte alla procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. 3271 del 02/08/2018 dall’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, per “titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e ai servizio agli studenti, – per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo – P01_RTDA _2018)”, unitamente al controinteressato.
Con successivo D.R. 5171/2018 del 12/12/2018, pubblicato sul sito dell’Ateneo, sono stati approvati tutti gli atti di gara ed approvata la graduatoria di merito del concorso di cui è causa, che vede vincitore il controinteressato, cui risultano attribuiti 76.80 punti (curriculum 33.00 per titoli; 23.80 per pubblicazioni; 20.00 per scientifica), a fronte dei 75.55 punti (curriculum 32.00 per titoli; 26.55 per pubblicazioni; 17.00 per scientifica) attribuiti al ricorrente stesso.
Si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura Erariale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, invocando il rigetto del ricorso e, all’udienza pubblica del 17.12.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso va accolto limitatamente alla valutazione del requisito “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca (punti 4)”, da effettuarsi ad opera di una Commissione diversamente composta, con consequenziale annullamento entro questi limiti degli atti impugnati ed adozione dei consequenziali atti.
Ed invero, il ricorrente nello spiegato gravame lamenta, fra le altre cose, che i giudizi espressi dalla Commissione all’esito della procedura comparativa siano dotati solo di un’apparente motivazione, essendosi la Commissione limitata ad attribuire un mero punteggio numerico alle singole voci valutabili inidoneo, pure unitamente al giudizio sintetico finale, e pur tenendo conto della discrezionalità tecnica ad essa attribuita, a consentire un controllo di coerenza, logicità e ragionevolezza, oltre che di parità di trattamento, delle valutazioni dalla medesima espresse; il ricorrente lamenta, in buona sostanza, macroscopici errori da parte della Commissione sia nell’attribuzione dei punteggi al Curriculum Vitae ed ai titoli rispettivamente presentati dal medesimo e dal 1^ classificato, odierno controinteressato, sia il fatto che la Commissione, nel valutare le pubblicazioni rispettivamente presentate dai due, non si è avvalsa degli indici additivi, espressamente previsti sia dal bando (art. 7), che dal Decreto MIUR 28 luglio 2009, n. 89 riguardanti il numero totale delle citazioni, il numero medio di citazioni per pubblicazione, l’“impact factor” totale, l’“impact factor” medio per pubblicazione, e le combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Orbene, occorre premettere che, secondo la condivisibile giurisprudenza, “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso,….costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)”(cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 11 del 05.01.2017); la giurisprudenza ha ancora più di recente ribadito che “In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).
Il Collegio, pertanto, è ben consapevole dei limiti che, secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza, incontra il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, le quali, in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria della pubblica Amministrazione, attengono alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare-scientifico. L’apprezzamento di tali valutazioni è inibito in sede giurisdizionale, “….in quanto nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari” ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. “ex plurimis” Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3444; id. 6 maggio 2015, n. 2269).
Pur rimanendo nei menzionati limiti del sindacato giurisdizionale ammesso, il Tribunale tuttavia ritiene, nella specie, fondato lo spiegato ricorso nella parte in cui si lamenta un “deficit”di motivazione nei giudizi espressi dalla Commissione ed, in particolare, nella parte in cui si contesta all’Organo di valutazione una superficiale (sotto-)valutazione del curriculum professionale del ricorrente, alla luce di alcuni dei criteri alla cui osservanza la stessa Commissione si era auto-vincolata.
La censura, ad avviso del Collegio, deve ritenersi fondata in una delle due seguenti accezioni alternative: poiché alcuni dati di fatto oggettivi emergenti dal curriculum del ricorrente (elementi fattuali pacifici quali il possesso da parte di quest’ultimo dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di seconda fascia nel medesimo SSD 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime) sono ad esso favorevoli nel raffronto comparativo, per i medesimi aspetti, con il vincitore, o è da ritenere carente la motivazione valutativa in quanto non dà conto delle ragioni per cui detti elementi non sono stati ritenuti abbastanza rilevanti in sede di attribuzione del punteggio al ricorrente né tantomeno decisivi, ovvero vi è difetto di istruttoria (in termini di omessa adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi).
In particolare, vengono in rilievo talune incongruenze nell’attribuzione dei punteggi al Curriculum Vitae dei due candidati, alla luce dei criteri specifici di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione, che non trovano adeguata giustificazione nel giudizio complessivo comparativo finale per ciascuno espresso dalla Commissione medesima, in relazione in particolare alla sezione “PUNTEGGIO DEI TITOLI E CURRICULUM”, ed in dettaglio: quanto alla voce “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca” ove la Commissione risulta avere attribuito 3 punti al controinteressato e 0 punti al ricorrente nonostante il controinteressato presenti solo 1 riconoscimento, pure giudicato particolarmente significativo dalla Commissione, mentre il ricorrente risulta essere, come si è già evidenziato, vincitore del concorso per abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia del SSD 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, medesimo Settore Scientifico Disciplinare (SSD) oggetto della selezione pubblica in questione.
Al riguardo, a nulla vale obiettare che l’ASN non rappresenterebbe un titolo idoneo, né valutabile per le selezioni da ricercatore a tempo determinato, in virtù del disposto dell’art. 16 co. 4 della L 240/2010, il quale prevede che “Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di
idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dall’articolo 18”.
Ed invero, è noto come la L. 240/2010 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», dopo avere previsto all’art. 24 commi 1 e 2 che le Università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato “al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, scegliendo i destinatari mediante procedure pubbliche di selezione in particolare tra i “possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente nonche’ di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio”, al comma 3 individua due tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato, ed in particolare la Tipologia A, rappresentata dai “contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte” e la Tipologia B, rappresentata dai “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge.”
Ciò posto, il Collegio evidenzia che le norme in questione si limitano ad escludere che il possesso dell’ASN possa essere un requisito di idoneità o un titolo preferenziale per partecipare alle selezioni riguardanti i ricercatori a tempo determinato della Tipologia A, ma non impongono né legittimano la completa obliterazione di tale titolo, ove posseduto, nella valutazione e nell’attribuzione dei punteggi ai Curricula dei candidati, come invece avvenuto nel caso di specie, ove tale requisito non risulta essere stato preso in considerazione né nelle voci a), b) e c) della Sezione TITOLI E CURRICULUM (rispettivamente: dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all’estero (punti 8); eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (punti 8); documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 8)), nè con riguardo alla voce g) “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”(punti 4).
A fronte di tutti i sopra evidenziati elementi, il Collegio osserva che il giudizio sintetico finale espresso dalla Commissione non è sufficiente a spiegare l’attribuzione di punteggi così sproporzionati ai due candidati sui punti indicati, con la conseguenza che, come dedotto nello spiegato gravame, non è possibile comprendere l’iter logico-motivazionale che ha indotto la Commissione ad attribuire i punteggi in questione e, conseguentemente, a preferire il controinteressato al ricorrente; al riguardo, non sembra sufficiente a giustificare la menzionata sproporzione tra i punteggi attribuiti ai candidati il generico riferimento ad una discontinuità temporale dell’attività accademica, soprattutto negli ultimi anni, da parte del ricorrente, pure presente nel giudizio complessivo comparativo riguardante il medesimo, posto che tale riferimento – proprio per la sua estrema genericità e scarsa specificazione -, non è in grado da solo di rendere intellegibili le ragioni e le valutazioni sottese ai singoli punteggi nella specie attribuitigli nella sezione “PUNTEGGIO DEI TITOLI E CURRICULUM”, in raffronto a quelli riconosciuti al controinteressato.
Ed invero, se è indubitabile, in termini generali, che anche un giudizio sinteticamente espresso ed attribuito in base ai criteri specifici di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione, possa essere sufficiente per giustificare l’attribuzione dei punteggi, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in conformità al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa nella materia de quo, ed in conformità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste l’onere di supportare l’indicazione del punteggio con una motivazione analitica al di fuori dei casi espressamente previsti dal bando, appare altresì indubitabile che il giudizio sintetico espresso dalla Commissione debba però comunque essere tale da rendere intellegibili le valutazioni dalla medesima operate, e comunque comprensibili le ragioni sottese all’attribuzione dei punteggi concretamente effettuata.
Al contrario, risultano infondate tutte le altre doglianze spiegate dal ricorrente nel gravame, perché attinenti al merito delle scelte e delle valutazioni insindacabili dell’Amministrazione, non ravvisandosi valutazioni e giudizi chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto, e ciò anche quanto al profilo della valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, ed in particolare al mancato utilizzo da parte della Commissione, nella propria valutazione, del criterio dell’Impact Factor totale e medio, lamentato dal ricorrente in particolare nel secondo motivo di impugnazione.
Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare come, secondo la condivisibile giurisprudenza, ai fini dell’espressione del giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa non può assumere [#OMISSIS#] vincolante il solo Impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni) (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 30/09/2015, n. 4549), e che nel caso di specie, dalla lettura dei verbali, emerge come l’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni dei candidati sia stata effettuata, in conformità dei criteri prestabiliti, secondo un ordine decrescente in base al quale la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” è successivo sia a “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica” e sia a “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, il Tribunale accoglie il ricorso limitatamente alla valutazione del requisito “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca (punti 4)”, da effettuarsi ad opera di una Commissione diversamente composta e tenendo conto del possesso dell’ASN da parte del ricorrente, con consequenziale annullamento entro questi limiti degli atti impugnati ed adozione dei consequenziali atti.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 07/01/2020