TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 maggio 2018, n. 3577 [Duplicato]

Procedura concorsuale posto ricercatore-CNR-Sindacato giudice amministrativo

Data Documento: 2018-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.

Contenuto sentenza

N. 03577/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06453/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2011, proposto da 
[#OMISSIS#] Pulvento, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. [#OMISSIS#] al Museo, n. 8; 
contro
Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Bonfante, [#OMISSIS#] Manna, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– della graduatoria finale della procedura, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 65 unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale presso il CNR, e specificamente per la copertura di 1 posto di area scientifica (H.1) in “Scienze Agrarie, agroalimentari e veterinarie” presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo di [#OMISSIS#] (NA);
– della nomine dei vincitori, dei verbali della commissione e della griglia di valutazione dei titoli, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per la declaratoria
– della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale aggiuntivo quanto meno pari a 2,4 punti, con contestuale decurtazione del punteggio degli altri due concorrenti classificatisi al primo e secondo posto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Cnr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal CNR con bando del 22 dicembre 2009 per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore di III livello in Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie (codice NA84/2), da assegnare all’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo -ISAFOM di [#OMISSIS#] (NA).
All’esito della svolta procedura selettiva il ricorrente, pur conseguendo l’idoneità, veniva graduato (giusta provvedimento n. 0059003 del 5.8.2011) al terzo posto, alle spalle del vincitore [#OMISSIS#] Bonfante (con 77,93) e del secondo graduato [#OMISSIS#] Manna (con 76,86 punti).
1.1. Contro il provvedimento di valutazione dei titoli ha proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva. In particolare si duole dell’erroneità dell’attribuzione del punteggio nei suoi confronti, da un lato in relazione alla mancata assegnazione di 2,4 punti (0,80 punti per ciascun anno), che secondo la griglia predisposta dalla Commissione sarebbero stati assorbiti della concorrente valutazione del dottorato di ricerca svolto nel medesimo triennio; dall’altro contesta la qualificazione, in termini di pubblicazione scientifica ovvero di meri articoli, dei titoli presentati dai tre concorrenti.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche solo “MIUR”), concludendo per il rigetto del gravame.
1.3. All’udienza pubblica del 23 maggio 2018 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Il primo luogo, il Collegio ritiene di dover scrutinare l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. adito, formulata dalla difesa dall’Amministrazione, in considerazione della circostanza che il ricorso avrebbe a oggetto l’impugnativa della graduatoria di un concorso bandito dal CNR su base nazionale e, come tale, inerente a una procedura concorsuale rilevante su tutto il territorio nazionale.
L’eccezione è infondata.
La procedura concorsuale in esame, per quanto bandita con atto del CNR, avente sede in Roma, era volta a produrre i suoi effetti nel solo territorio della Regione Campania, in quanto, come indicato nell’art. 1 del bando, il concorso era volto alla copertura di posti di ricercatore di terzo livello da destinare a Istituti/Strutture del CNR dislocati nella Regione Campania.
L’adito T.A.R. risulta, pertanto, competente in base al criterio dell’efficacia territoriale dell’atto previsto nell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., ai sensi del quale “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.
3. Nel merito giova osservare che il bando di concorso, all’art. 6 lett. a), ha previsto l’assegnazione di 20 punti per i titoli inseriti nel curriculum vitae, fra cui il servizio prestato, a vario titolo, nel CNR ovvero presso Università o amministrazioni equivalenti (per un massimo di 8 punti fino a dieci anni valutabili).
La Commissione di concorso, cui è demandata la specificazione dell’attribuzione dei punteggi sanciti dal bando, nella seduta del 2 febbraio 2011 (verbale n. 1) ha predisposto una griglia di valutazione, in cui ha previsto la non cumulabilità fra l’attribuzione del punteggio per servizio prestato presso il CNR e lo svolgimento contemporaneo del dottorato di ricerca (cui è assegnato un punteggio pari a tre punti per il triennio). Applicando tali coordinate, al ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio (2,4 punti) per i tre anni di servizio presso il CNR coincidenti con lo svolgimento del dottorato di ricerca.
3.1. Le censure articolate con il primo motivo di ricorso non sono persuasive, poiché il bando, nella sua previsione generale, ha stabilito esclusivamente il tetto massimo di valutazione degli anni di servizio e del punteggio totale, entrambi profili rispettati dalla griglia di valutazione predisposta dalla commissione nel verbale n. 1, che ha valorizzato il principio – non irragionevole – della non cumulabilità dei titoli svolti contemporaneamente, attribuendo preminenza (ed un punteggio maggiore) al triennio svolto per il conseguimento del dottorato di ricerca.
Non è superfluo rammentare che, in subiecta materia, l’organo di valutazione ha una discrezionalità tecnica nella definizione della griglia di valutazione dei punteggi, purché la stessa sia perimetrata entro i limiti tracciati dal bando di gara e non contenga previsione irragionevoli o manifestamente ingiuste.
Per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili (cfr. “ex multis” TAR Lazio n. 10052/2013; TAR Puglia – Bari n. 1528/2013; TAR Emilia – Romagna Parma n. 1245/2013; TAR Campania – Napoli n. 4145/2013).
3.2. Così precisati i limiti ed i confini entro i quali è ammissibile il sindacato giurisdizionale di questo Giudice rispetto alle valutazioni espresse da una Commissione esaminatrice dotata, come nella specie, di competenza tecnico-scientifica al massimo livello nell’area scientifica di riferimento, nel caso di specie la determinazione dei criteri di valutazione specifici della categorie dei titoli riportate del bando rispettano i requisiti sopra individuati; vale appena soggiungere che tale limitazione della computabilità degli anni di servizio è stata applicata anche all’altro concorrente (Bonfante) che si trovava nella medesima condizione del ricorrente, come risulta evidente dalla mancata attribuzione del punteggio per l’esperienza lavorativa 2003-2005 presso l’Università di Napoli evincibile dalla valutazione posta a penna sul curriculum allegato dal Bonfante alla domanda di partecipazione. Questa circostanza è sufficiente a ritenere che la dedotta disparità di trattamento non merita condivisione in quanto smentita in punto di fatto.
4. Con altre censura il ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio degli scritti, in quanto non sono stati valutate le pubblicazioni n. 5 e n. 6 del curriculum, ma solo le pubblicazioni ai n. 12 e 14.
4.1. Sul punto vale osservare che correttamente la commissione ha valutato solo due scritti, come da previsione del bando, attribuendo il punteggio complessivo di 0,20 ai sensi del punto b.2 dell’art. 6 del bando di concorso (pubblicazioni su riviste nazionali), mentre ha ritenuto non valutabili gli altri due scritti poiché non ancora pubblicati. Tale giudizio si palesa come coerente con le prescrizioni del bando di gara, valutazione che non risulta in alcun modo smentita dalle risultanze documentali in atti.
Pertanto il Collegio ritiene che non vi siano elementi per confutare la valutazione che l’Amministrazione ha discrezionalmente effettuato in ordine alle pubblicazioni che la ricorrente ha prodotto alla Commissione e anche agli atti del presente giudizio. Resta quindi confermata la valutazione discrezionale operata dall’organo preposto all’attribuzione del punteggio.
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alle pubblicazioni svolte dagli altri concorrenti, in cui gli stessi appaiono quali coautori, mentre non vi sono elementi a supporto della tesi del ricorrente, secondo cui gli stessi sarebbero meramente indicati nei ringraziamenti.
5. Quanto alla mancata valutazione del progetto Erasmus, il giudizio della commissione appare ragionevole, tenuto conto che l’art. a.6.5 premia i soggiorni di studio presso rinomati enti di ricerca purché tale soggiorno sia pertinente alla tematica concorsuale, mentre il progetto Erasmus è stato evidentemente considerato di portata generale; analoghe considerazioni valgono per il mancato riconoscimento, ai sensi della lettera A6.6 (Corsi), del conseguimento della patente ECDL informatica, rispetto al quale il ricorrente non ha chiarito il nesso di pertinenza con la materia oggetto di concorso.
Infine la mancata valutazione degli scritti numerati dal n. 15) al n. 18) del curriculum del ricorrente deriva dalla circostanza che gli stessi constano in una mera pubblicazione di risultati di ricerche effettuate e dunque la Commissioni correttamente non li ha annoverati fra i titoli valutabili, né il ricorrente ha chiarito i motivi contrari a tale conclusione.
5.1. Occorre ribadire che, in forza della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, non possono trovare accoglimento in questa sede le censure che mirino a contestare le valutazioni della commissione proponendo una diversa lettura delle valutazioni effettuate.
Si deve inoltre sottolineare che nel “verbale criteri” anche con riguardo ai titoli in esame era previsto un punteggio massimo assegnabile ma non un punteggio minimo né un punteggio predeterminato. E’ pertanto indubbio che, nel rispetto del limite massimo predefinito, alla Commissione spettava il potere di modulare i punti da assegnare in concreto al titolo valutato, entro tale limite massimo.
Ne consegue che il Collegio non può esaminare le contestate valutazioni della Commissione, non trattandosi, nella fattispecie, dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità, quanto piuttosto della pretesa al compimento di una (rinnovata) attività valutativa (preclusa a questo Giudice) dei punteggi assegnati dalla Commissione, la cui quantificazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal CNR in corso di causa, appare coerente con i criteri valutativi predeterminati dal bando e precisati dalla Commissione.
6. In conclusione, tenuto conto che le altre contestazioni riguardano aspetto che sfuggono al sindacato di legittimità e, peraltro, attengono a punteggi minimi insuscettibili di modificare l’ordine della graduatoria, il ricorso va respinto.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’amministrazione come in dispositivo, mentre non vi è statuizione sulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Consigliere
 Pubblicato il 30/05/2018