TAR Campania, Napoli, Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 1220

Personale Tecnico amministrativo-Dirigente-Mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, con conseguente diniego del correlativo trattamento economico accessorio-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2018-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

A norma dell’art. 3, comma settimo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poichè il direttore amministrativo (così come il direttore sanitario e il direttore generale) instaura con l’azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato, spetta al giudice ordinario la cognizione sulla domanda con cui il predetto lamenti l’adozione da parte dell’amministrazione di una delibera (concernente, nella specie, la metodologia per la determinazione delle graduazioni delle funzioni dirigenziali) tale da incidere negativamente sul suo trattamento economico accessorio, e quindi su posizioni di diritto soggettivo, trattandosi di atto non qualificabile in termini di provvedimento amministrativo, atteso che – ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e succ. modif. (ora ai sensi dell’art. 63 dlgs. 30 marzo 2001, n. 165) “

Contenuto sentenza

N. 01220/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06888/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6888 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Muto, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Marino e Cotronei, 6e; 
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli, Azienda Ospedaliera Universitaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia, 276; 
Ministero Istruzione Università e Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; 
Per l’annullamento
del decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 1800 del 20 luglio 2008, comunicato con nota prot. 31950 del 14 settembre 2009, con cui era stato deciso “il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore dell’A.O.U. – SUN per gli anni 2007 e 2008” (incarico ricoperto dal ricorrente) e ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto e collegato, se e in quanto lesivo.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli e di Ministero Istruzione Universita’ e Ricerca e di Azienda Ospedaliera Universitaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. [#OMISSIS#] Muto, con ricorso notificato in data 11/12 novembre 2009 e depositato il successivo 19 novembre ha impugnato il decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 1800 del 20 luglio 2008, comunicato con nota prot. 31950 del 14 settembre 2009, con cui era stato deciso “il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore dell’A.O.U. – SUN per gli anni 2007 e 2008” (incarico ricoperto dal ricorrente) e ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto e collegato, se e in quanto lesivo.
2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto di essere stato Direttore Generale della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 29 luglio 2005 al 10 settembre 2009 e che il contratto stipulato con l’Università prevedeva all’art. 4 comma 4 (in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319) che il trattamento economico del direttore generale potesse essere integrato di un’ulteriore quota, entro il limite massimo del 20% sulla base dei risultati della gestione e della realizzazione sia degli obiettivi assegnati annualmente dal Rettore dell’Università che di quelli fissati dalla Regione Campania per i direttori generali delle aziende ospedaliere.
3.Con il provvedimento oggetto di impugnativa la Seconda Università degli Studi di Napoli si era determinata per il non raggiungimento degli obiettivi fissati per gli anni 2007 e 2008, con conseguente diniego del correlativo trattamento economico accessorio.
4. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, l’Azienda Ospedaliera Universitaria e la Seconda Università degli studi di Napoli, che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del G.A. adito, per appartenere la giurisdizione al G.O., eccezione questa reiterata con la memoria difensiva ex art. 73 comma 1 c.p.a. depositata in data 12 gennaio 2018, in vista dell’udienza di discussione.
5.Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2018.
6.Va prioritariamente delibata la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
7.La stessa è fondata.
8. Ed invero secondo la risalente giurisprudenza delle S.U. della Corte di Cassazione, affermatasi all’indomani della privatizzazione del pubblico impiego, si è affermato “Posto che, a norma dell’art. 3, comma settimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il direttore amministrativo (così come il direttore sanitario e il direttore generale) instaura con l’azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato, spetta al giudice ordinario la cognizione sulla domanda con cui il predetto lamenti l’adozione da parte dell’amministrazione di una delibera (concernente, nella specie, la metodologia per la determinazione delle graduazioni delle funzioni dirigenziali) tale da incidere negativamente sul suo trattamento economico accessorio, e quindi su posizioni di diritto soggettivo, trattandosi di atto non qualificabile in termini di provvedimento amministrativo, atteso che – ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e succ. modif” (ora ai sensi dell’art. 63 dlgs. 165/2001) “- le determinazioni delle pubbliche amministrazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (cfr Sez. U, Ordinanza n. 5328 del 12/04/2002; in senso analogo Sez. U, Ordinanza n. 2065 del 11/02/2003 e Sez. U, Ordinanza n. 21286 del 03/11/2005 secondo cui “Con riferimento al rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie, dalla circostanza che è regolato da un contratto di diritto privato con la Regione, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, discende che la domanda di adeguamento del trattamento economico – identificata secondo il criterio del “petitum” sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell’AGO rispetto alla domanda di direttori generali delle ASL tendente ad ottenere, quale obbligo discendente dal contratto, l’armonizzazione del proprio trattamento economico con quello dei dirigenti medici e amministrativi apicali per il periodo precedente al momento in cui tale armonizzazione era stata effettuata (d.P.C.m. n. 319 del 2001) sulla base della legge (art. 3, d. lgs. n. 229 del 1999)”.
8.1. Le stesse conclusioni valgono rispetto alla fattispecie di cui è causa, venendo in rilievo l’impugnativa di un atto gestionale, incidente sul trattamento economico accessorio, adottato dalla P.A. nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, per cui deve farsi applicazione del disposto dell’art. 63 D.lgs. 165/2001.
9. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in favore del G.O. in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo (traslatio iudicii).
10.Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla risalenza della causa e alla decisione in [#OMISSIS#], per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O. innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Scudeller, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Caprini, Consigliere 
Pubblicato il 23/02/2018