TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 gennaio 2018, n. 33

Accesso Scuola di specializzazione medica-Requisiti

Data Documento: 2018-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 35, co. 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nel riconoscere al Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), su proposta del Ministro della Sanità (oggi Ministero della Salute), la possibilità di autorizzare “…l’ammissione alle scuole (di specializzazione), nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola” non ha posto alcun requisito di necessaria corrispondenza tra la branca di accreditamento in possesso della struttura sanitaria privata avente alle dipendenze il candidato, e il tipo di attività svolta presso la scuola di specializzazione interessata dalla richiesta di ammissione.

Contenuto sentenza

N. 00033/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04393/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4393 dell’anno 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Esposito, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, al corso Umberto I n. 368; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, alla via Diaz n. 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Romano e [#OMISSIS#] Genito, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Napoli, al c.so V. [#OMISSIS#] n. 670, presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Procaccini; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto Dirigenziale n. 886, datato 31.07.2013, della Seconda Università degli Studi di Napoli con cui sono stati approvati gli atti, i verbali e la relativa graduatoria di merito al concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione medica per l’anno a.a. 2012/2013 in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, nella parte in cui riconoscono collocata utilmente al 5° posto la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e consequenzialmente riconoscono la stessa, e non il ricorrente, come avente diritto all’immatricolazione in relazione al posto riservato al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione ex art. 35, comma 4°, D. Lgs. n. 368/99;
– della mancata esclusione della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dal posto riservato ex art. 35, comma 4°, del D.Lgs. n. 368/99, relativamente al concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione medica per l’anno a.a. 2012/2013 in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, per mancanza dei requisiti di cui al Bando di Concorso datato 30.04.2013, della Seconda Università degli Studi di Napoli;
– per quanto utile e di interesse, della immatricolazione della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (in qualità di avente diritto all’unico posto riservato) al corso di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica riservato al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione (art. 35, comma 4°, D.Lgs. n. 368/99);
– per quanto utile e di interesse, anche in via parziale, del Bando di Concorso della Seconda Università degli Studi di Napoli, per titoli ed esami, per l’ammissione — a.a. 2012/2013 — alle scuole di specializzazione in medicina — di tipologia e durata conforme alle norme dell’unione europea — del suddetto ateneo, nonché di quelle attivate presso la summenzionata Università (soggetto capofila) ed aggregate a quelle omonime di altri atenei;
per quanto utile e di interesse, del Decreto Dirigenziale n. 415 della Seconda Università degli Studi di Napoli del 30.04.2013, col quale è stato emanato, come allegato e parte integrante dello stesso, il Bando di concorso cui al punto precedente;
– per quanto utile e di interesse, del Decreto Ministeriale 24.04.2013 n. 333 del M.I.U.R.;
– per quanto utile e di interesse, della nota M.I.U.R. del 29.004.2013 n. 10103;
– di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguenziale comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
e, comunque, per la declaratoria del diritto del ricorrente all’immatricolazione al corso in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica sul posto riservato al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione (ex art. 35, comma 4° del D.Lgs. n. 368/99).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la Seconda Università degli Studi di Napoli; nonché l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, inoltrato per la notifica a mezzo posta il 30 settembre 2013 e depositato il 10 ottobre successivo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha esposto:
– che in data 30.04.2013 la Seconda Università degli Studi di Napoli indiceva il bando indicato in epigrafe, aprendo i termini per la presentazione delle domande di ammissione al I anno per diverse scuole di specializzazione, con posti anche riservati ai laureati in medicina e chirurgia;
– che esso ricorrente presentava domanda di ammissione al primo anno della scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, richiedendo di concorrere per l’unico posto riservato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. “B”, e 2 del bando di concorso) al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4° D. Lgs. 368/99;
– che all’uopo egli, nella domanda di partecipazione, rappresentava e documentava di essere un medico dipendente di ruolo a tempo indeterminato, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli;
– che superava le prove concorsuali con profitto, classificandosi al 9° posto della relativa graduatoria, ovvero al secondo posto tra i concorrenti al posto riservato ex art. 35. comma 4° del D.Lgs. 368/99, preceduto in tale ambito dalla controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– che, all’esito di regolare richiesta di accesso agli atti, e visionando tutta la documentazione relativa alla vicenda de qua, verificava che i provvedimenti indicati in epigrafe erano illegittimi nella parte in cui non avevano escluso la suddetta dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla partecipazione al concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, per l’unico posto riservato in tale ambito al personale medico cd. “strutturato”, ed anzi avevano statuito il diritto della stessa alla immatricolazione e ciò a scapito proprio di esso ricorrente (secondo e unico ulteriore soggetto concorrente per detto posto riservato, tra quelli utilmente collocatisi in graduatoria).
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, COMMA 4° E 5°, D.LGS. N. 368/1999 — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 8 BIS E8 QUATER, D.LGS. 502/92 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTI. 2 E 5 DEL BANDO DI CONCORSO (LEX SPECIALIS) — ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI — MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO”.
Vi sarebbe piena sussistenza dell’interesse a ricorrere, muovendo il dott. [#OMISSIS#] censure alla mancata esclusione della controinteressata, dott.ssa [#OMISSIS#], dalla partecipazione all’assegnazione dell’unico posto previsto dal Bando di concorso emanato dalla SUN degli Studi di Napoli per la categoria dei riservatari ex art. 35 comma 4°, D.Lgs. 368/1999 relativamente al corso di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Precisato che il ricorrente si è classificato al 9° posto della graduatoria finale al concorso suddetto; che egli aveva formulato richiesta di ammissione relativamente all’unico posto spettante per tale peculiare specializzazione alla categoria dei cd. “riservatari”; che oltre a lui, tra i soggetti risultati idonei, solo la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#], classificatasi al 5° posto della relativa graduatoria finale, aveva dichiarato nella propria domanda di ammissione di volersi avvalere del suddetto posto riservato, andrebbe in primis rilevato come il Bando di concorso (disciplinante l’ammissione a diversi corsi di specializzazione) recitasse all’art. 2, comma 1°, che, in ossequio all’art. 35, comma 4°, del D.Lgs. 368/99, “Con D.M. 24 aprile 2013, n. 333 il MI.U.R. ha stabilito, per ciascuna Scuola di Specializzazione di cui al bando, il numero di posti a concorso riservati al personale medico di ruolo titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche o private accreditate del S.S.N. diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. Tale numero è indicato a fianco di ciascuna Scuola di Specializzazione nelle tabelle di cui all’art. 1 del presente bando” (per il corso di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva cd estetica era appunto previsto n. 1 posto riservato). Solo all’esito dell’emanazione della graduatoria finale (approvata in data 31.07.2013) relativa al corso de quo (e degli ulteriori atti indicati in epigrafe), la mancata esclusione della dott.ssa [#OMISSIS#] dalla possibilità di concorrere per l’unico posto riservato nell’ambito della specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, avrebbe evidentemente comportato una lesione diretta e concreta, e non meramente potenziale, della posizione giuridica del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ovvero dell’unico altro aspirante risultato idoneo ad avere il suddetto posto riservato, giustificandosi pertanto la legittimazione a ricorrere dello stesso. Nel merito, la dott.ssa [#OMISSIS#] avrebbe presentato domanda di ammissione alla scuola di specializzazione di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, con volontà di avvalersi del posto riservato, in quanto dipendente di una struttura privata, e cioè del Centro Polidiagnostico Gammacord-Sannio Tac s.r.l. con sede in Benevento al Viale Mellusi n.° 95, facendo valere la qualifica di medico collaboratore del centro antidiabetico (con inquadramento al I livello del relativo CCNL) in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 22.05.2013, e cioè a pochi giorni dallo spirare del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso: infatti, l’art. 2 del Bando di Concorso prevedeva espressamente che ai posti riservati ex art. 35, comma 4°, del D.Lgs. 368/99 potesse concorrere anche il personale medico di ruolo titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture private accreditate nel S.S.N.. Il Bando, tuttavia, all’art. 5, comma I 1° e 12° precisava: “Qualora il candidato sia dipendente di una struttura privata accreditata deve allegare anche un atto che attesti l’avvenuto accreditamento della struttura presso il S.S.N.
I candidati che non dichiarino nell’istanza di partecipazione di volersi avvalere della riserva di cui all’art. 35, comma 40, D.Lgs. 368/99 o che non presentino i documenti specificatamente richiesti per essere ammessi in qualità di riservatari, non potranno concorrere per l’accesso sui posti riservati di cui all’art. 2 del presente bando di concorso e, pertanto, concorreranno in qualità di candidati non riservatari“; e, a seguito dell’accesso agli atti, è risultato che il Centro presso cui lavora la dott.ssa [#OMISSIS#] è sì accreditato presso il S.S.N., ma solo in riferimento alle branche di diabetologia, laboratorio e medicina nucleare.In pratica, la Dott.ssa [#OMISSIS#] lavorerebbe presso un Centro privato che in realtà non è accreditato nell’ambito S.S.N. per alcun tipo di prestazioni sanitarie a carattere chirurgico, né in day hospital, né a carattere di degenza, così da non poter erogare le prestazioni oggetto della specializzazione cui la controinteressata aspira.Tale fondamentale circostanza svelerebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in virtù dei seguenti ragionamenti.Innanzitutto, rimarcato che l’art. 35, comma 4°, D.Lgs. 368/99 stabilisce che “Il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l’ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.” andrebbe rilevato che la determinazione dei posti da destinare a concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche ha fatto seguito a un complesso procedimento di programmazione con cadenza triennale, delineato dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 368/99, coinvolgente, oltre ai Ministeri interessati, anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all’esito del quale è stato individuato il numero globale degli specialisti da formare nell’anno per ciascuna tipologia di specializzazione, avuto riguardo alle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale. Ciò alla luce della necessità di un’oculata gestione delle risorse finanziarie (che non sono illimitate) e di fornire agli specializzandi una formazione professionale adeguata, nell’ambito di un quadro normativo che a livello non solo nazionale, ma anche comunitario, prevede una rigidapredeterminazione delle quote di accesso non solo alle scuole di specializzazione, ma in genere alle professioni sanitarie. Orbene, in siffatto contesto normativo sarebbe ragionevole ritenere che l’ammissione alle scuole di specializzazione “in soprannumero” sia subordinata a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, e quindi al preminente interesse della collettività (cfr. in tal senso Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. Giurisd. n. 269/2012); e quindi che il numero di posti messi a concorso con un Bando di specializzazione sia frutto di una valutazione “a monte” della P.A. basata sulla necessità di tutelare la salute della collettività con un determinato numero di medici specializzati in un determinato ambito sanitario. Per altro verso, poi, la giurisprudenza si sarebbe preoccupata, sempre in relazione al succitato art. 35, di specificare in relazione ai medici “strutturati”, che la circostanza che il loro rapporto di lavoro sia eventualmente costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del S.S.N. non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione in relazione ai cd. “posti riservati”, posto che nell’ambito del S.S.N. “i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico” (art. 8 bis. del d.lgs. n. 502/1992), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8, quater” del d.lgs. predetto. Con il sistema di accreditamento la struttura privata, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati per l’erogazione di prestazioni stabilite in via convenzionale, concorrerebbe, in virtù di atto concessorio, nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria a livello nazionale e regionale” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 124/2010); per cui l’erogazione delle prestazioni, una volta intervenuto l’atto di accreditamento, avverrebbe in posizione paritaria con le strutture pubbliche ed in regime di “libera scelta” da parte dei cittadini “del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati apposti accordi contrattuali” (cfr. sui principi Cons. St., sez. IVA, n. 241/04 e sez. VA, n. 1633/04). Conseguentemente a ciò, si sarebbe quindi consacrato il diritto per ogni cittadino di poter ricorrere in piena libertà alle prestazioni sanitarie offerte, in pratica, sia da strutture pubbliche che private, a patto che le stesse siano accreditate e cioè che siano in grado di garantire alla collettività gli standards previsti specificamente per ogni singolo trattamento sanitario dalla legge. Pertanto, ed in sintesi, dalla lettura coordinata e sistematica delle previsioni del Bando di concorso (allorquando, ad esempio, ha richiesto, ex art. 5, comma 11°, al candidato-dipendente di una struttura privata accreditata di allegare anche un atto che attesti l’avvenuto accreditamento della struttura presso il S.S.N.,) e delle norme su richiamate e relative alla disciplina dei posti riservati (art. 35, comma 4°, D.Lgs.) e dell’accreditamento (arti. 8 bis e 8 quater, D.Lgs. 502/92), risulterebbe di piena evidenza che ai cd. posti in “soprannumero” possono sì aspirare (anche) i medici strutturati presso centri privati accreditati, ma purché tale accreditamento sia coerente con l’oggetto della specializzazione (di tipo chirurgico) cui il medico dipendente (e titolare di un contratto a tempo indeterminato) ambisce. A sostegno di tale impostazione starebbero le parole dello stesso T.A.R. Campania-Napoli, il quale ha affermato che, alla luce del principio di ragionevolezza, si deve avere “… riguardo alla natura dell’attività concretamente svolta dal medico nella struttura di cui egli è dipendente all’atto della presentazione della domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione ed al percorso formativo che egli intende intraprendere, che deve presentare un logico e coerente sviluppo rispetto all’attività che il sanitario aspirante specializzando svolge nell’Amministrazione di appartenenza” (T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. IV, n. 5323/2011). Diversamente argomentando, l’eventuale medico specializzato si ritroverebbe a lavorare in una struttura che, non essendo accreditata nel SSN per l’attività di specializzazione perseguita dal suo dipendente, non potrebbe offrire alla collettività le prestazioni specialistiche, come stabilito dal D.Lgs. n.502/92, di cui i cittadini stessi necessitano, e ciò in evidente spregio e con buona pace delle esigenze programmatorie e di razionale gestione delle risorse finanziarie pubbliche di cui intenderebbe farsi carico l’art. 35 D.Lgs. 368/99 e della “libera scelta” che dovrebbe essere garantita alla collettività in relazione al “luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati apposti accordi contrattuali“(art. 8 bis, comma 2°, D.Lgs. n. 502/92). Nella fattispecie de qua tali fondamentali dettati normativi sarebbero stati palesemente violati, atteso che il posto riservato (per soddisfare, si ricorda, specifiche esigenze del S.S.N.) per la formazione e specializzazione in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, sarebbe stato assegnato ad un soggetto, e cioè la dott.sa [#OMISSIS#], che al momento in cui ha presentato la propria domanda non avrebbe avuto la “spes” di poter espletare realmente l’attività di medico specializzato nel proprio ambito lavorativo, per non essere, il Centro con cui ella aveva in corso un contratto a tempo indeterminato, accreditato nell’ambito del SSN per la chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva (ma in tutt’altre attività, quali diabetologia, laboratorio e medicina nucleare) e per non avere ella, quindi, al completamento della suddetta scuola di specializzazione la possibilità di mettere la propria (ulteriore) qualificata capacità lavorativa a disposizione della collettività. A tal proposito, oltretutto, sarebbe fondamentale anche la circostanza per la quale il Centro Polidiagnostico Gammacord-Sannio Tac s.r.l. risulta (come è possibile verificare dalla tipologia di servizio riportati sul sito internet di detta struttura) priva di ogni attrezzatura e/o requisito che possa garantire all’utenza l’erogazione non solo di prestazioni di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ma addirittura di qualsivoglia attività di chirurgia in generale. In conseguenza dei ragionamenti sopra esposti, sarebbe, quindi, evidente la violazione delle norme richiamate e dello spirito del Bando di concorso che, come ovvio, sarebbe da considerare come lex specialis; per cui l’Amministrazione competente avrebbe dovuto escludere, per il mancato rispetto della ratio di cui all’art. 5, comma 11° del Bando, la dott.ssa [#OMISSIS#] dal novero dei medici strutturati concorrenti all’unico posto riservato in relazione alla specializzazione in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Ulteriori conseguenze di tale mancata esclusione sarebbero l’illegittimità anche della graduatoria finale, nella parte in cui ha fatto sì che venisse assegnato alla suddetta controinteressata il posto in soprannumero; nonché la lesione della posizione giuridica dell’odierno ricorrente che in realtà, pur avendo superato con profitto le prove di esame, si sarebbe visto preclusa la possibilità di ottenere l’assegnazione del posto riservato ai cd. medici strutturati relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, pur essendo in possesso di tutti i requisiti in tal senso necessari.
In data 22 ottobre 2013 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la Seconda Università degli Studi di Napoli, onde resistere al proposto ricorso.
Il 30 ottobre 2013 si è costituita in giudizio anche la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contestando l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell’avverso ricorso.
Con ordinanza n. 1716/2013 del 7 novembre 2013, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
E’ seguito il deposito di documentazione da parte dell’Avvocatura erariale per la Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” (in data 5.6.2017), nonché da parte della controinteressata (in data 1.8.2017).
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Sono oggetto di contestazione in questa sede gli atti della Seconda Università degli Studi di Napoli (verbali, graduatoria di merito, nonché il presupposto Bando) relativi al concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione medica per l’anno accademico 2012/2013 in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, nella parte in cui hanno portato all’assegnazione alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (classificatasi 5^ nella graduatoria complessiva) il posto riservato al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione, ai sensi dell’art. 35, comma 4°, D. Lgs. n. 368/99.
In particolare il ricorrente, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], classificatosi 9° nella graduatoria complessiva (idoneo, non vincitore), sostiene, in estrema sintesi, che il posto in questione avrebbe dovuto essere assegnato a lui, in quanto la [#OMISSIS#] avrebbe dovuto essere esclusa per non essere in possesso del necessario requisito costituito dall’essere “titolare a tempo indeterminato con strutture pubbliche o private accreditate del S.S.N. diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”. Infatti, tale letterale dicitura sul punto presente in bando, a suo dire, avrebbe dovuto in effetti essere interpretata restrittivamente, in applicazione di un criterio di ragionevolezza e teleologico riferito alle esigenze del S.S.N., perché il concetto di accreditamento delle strutture private avrebbe dovuto essere limitato agli enti dotati di branche assistenziali caratterizzate da prestazioni di contenuto assimilabile a quello oggetto della specializzazione perseguita. Nel caso di specie, invece, il Centro Polidiagnostico Gammacord – Sannio Tac s.r.l. (alle dipendenze a tempo indeterminato del quale la [#OMISSIS#] ha legato il proprio requisito partecipativo necessario per beneficiare della riserva in questione) non potrebbe considerarsi utilmente “accreditato del S.S.N.” onde far valere appunto il diritto alla riserva ex art. 35 comma 4° D. Lgs. n. 368/99 (nonché ex art. 2 del Bando) perché l’accreditamento da esso vantato riguarderebbe solo le branche di diabetologia, laboratorio e medicina nucleare, così da non poter erogare la tipologia di prestazioni (a carattere chirurgico) oggetto della specializzazione cui aspira la controinteressata: in definitiva, costei avrebbe dovuto essere esclusa perché, una volta conseguita la specializzazione in parola, comunque non avrebbe la possibilità di mettere la propria qualificata capacità lavorativa a disposizione della collettività per il tramite del S.S.N..
Dal suo canto, la controinteressata, in via preliminare, solleva una eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto, a suo dire, avrebbe dovuto essere il dott. [#OMISSIS#] ad essere escluso dal concorso per non essere in possesso dei requisiti per valersi della riserva; e ciò in quanto, avendo questi fatto valere la sua posizione di dipendente dell’Azienda Ospedaliera “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli, avrebbe in effetti fatto riferimento ad una struttura pubblica facente parte della “rete formativa” per l’attività di formazione universitaria medico-specialistica avente un accordo con la Seconda Università di Napoli proprio in relazione alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, in chiaro contrasto con le previsioni dell’art. 35 co. 4 Decr. Leg.vo 368/1999 e dell’art. 2 del Bando.
Nel merito, la medesima controinteressata ha, per un verso contestato che la normativa di riferimento in materia di accreditamento di strutture sanitarie private ai fini della riserva in parola possa presentare le limitazioni addotte dalla controparte; e, per altro verso, che, comunque, sussisterebbe una coerenza dell’accreditamento del Centro Polidiagnostico Gammacord-Sannio Tac srl con l’oggetto della scuola di specializzazione in parola, essendo comprendibili nell’ambito della diabetologia anche la diagnosi e il tempestivo trattamento delle ulcere diabetiche, da effettuarsi con specifici e mirati interventi di chirurgia plastica: appunto il detto Centro di appartenenza avrebbe come obiettivo quello di offrire ai propri pazienti diabetici un approccio di 1° e 2° livello per il trattamento delle lesioni ulcerate degli arti inferiori.
Parimenti, la difesa erariale sottolinea come la normativa disciplinate la posizione di riservatario in commento non richieda che l’accreditamento della struttura privata di appartenenza debba essere posseduta per la branca corrispondente alla specializzazione richiesta.
Così sommariamente delineato l’ambito della controversia, osserva in linea preliminare il Tribunale che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla controinteressata, in quanto, a fronte dell’avvenuta ammissione alla procedura selettiva del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], una eventuale contestazione sul punto avrebbe dovuto essere oggetto di un ricorso incidentale ad hoc, non potendo essere ampliato il thema decidendum senza rituale instaurazione di contraddittorio sul punto, da effettuarsi però mediante apposito atto notificato alla controparte.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, va rilevato che l’art. 35 co. 4 Decr. Leg.vo 368/1999, nel riconoscere al Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), su proposta del Ministro della Sanità (oggi Ministero della Salute), la possibilità di autorizzare “…l’ammissione alle scuole (di specializzazione), nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola” non ha posto alcun requisito di necessaria corrispondenza tra la branca di accreditamento in possesso della struttura sanitaria privata avente alle dipendenze il candidato, e il tipo di attività svolta presso la scuola di specializzazione interessata dalla richiesta di ammissione; e che, in conformità a tale norma, legittimamente l’art. 2 del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione medica per l’anno a.a. 2012/2013 in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica della Seconda Università degli Studi di Napoli si è limitata a rinviare (per i posti riservati al personale medico di ruolo in servizio in strutture del S.S.N. diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola) alle statuizioni in proposito del D.M. 24.4.2013 n. 333 del M.I.U.R., precisando solo che la riserva riguardava “personale medico di ruolo titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche o private accreditate del S.S.N. diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”, senza null’altro aggiungere, ovvero senza porre limiti di alcun genere alla tipologia di accreditamento delle strutture private.
Del resto, il dato letterale testé riportato non potrebbe essere superato e/o modificato sulla base di una opinabile interpretazione teleologica, sia per costituire ostacolo a ciò il principio del favor partecipationis; sia perché la corrispondenza auspicata dal ricorrente appare escludibile in base al contenuto del Bando, laddove preclude ai medici riservatari ammessi alla scuola di specializzazione in questione di svolgere il percorso formativo presso il reparto dell’Azienda o Ente di provenienza “anche se corrispondente alla specializzazione scelta” (in tal modo rendendo palese che una tale situazione sarebbe soltanto eventuale e non certo necessaria).
Né, in contrario, potrebbero valere le affermazioni contenute nella sentenza n. 5323 del 14.11.2011 di questo TAR, richiamate da parte ricorrente. Infatti, la fattispecie sottoposta a quel giudizio era caratterizzata, dalla presenza nel Bando di quel concorso (all’art. 3) di uno specifico requisito di ammissione, costituito dalla “corrispondenza tra l’attività svolta dal sanitario presso la struttura di appartenenza ed il percorso didattico formativo della scuola di specializzazione prescelta”, di cui però – come già detto prima – nella fattispecie qui in esame invece non v’è traccia: ciò spiega perché vi sia stata una valutazione sul punto da parte del giudicante in quella occasione.
Né, peraltro, potrebbe sostenersi che sia il Bando ad essere illegittimo per non aver previsto la necessità di una coerenza delle branche di accreditamento della struttura privata di appartenenza del candidato, con la tipologia di attività oggetto della scuola di specializzazione prescelta: si è visto, infatti, come il legislatore nella normativa di riferimento non abbia posto alcun vincolo in proposito, per cui correttamente l’Università di è adeguata a tanto, non richiedendo alcun particolare carattere per l’accreditamento dei centri privati.
In ogni caso va sottolineato come la controinteressata abbia evidenziato la sussistenza di una seppur parziale corrispondenza tra l’ambito della branca diabetologica (per la quale vi è accreditamento presso il S.S.N. della struttura privata di cui è dipendente) e il percorso formativo in ambito chirurgico offerto dalla scuola di specializzazione prescelta; senza che sul punto vi sia stata alcuna replica da parte del ricorrente.
Da ultimo, occorre precisare che la diversa e ulteriore domanda proposta, volta alla declaratoria del diritto del ricorrente all’immatricolazione al corso in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica sul posto riservato al personale medico di ruolo in servizio in strutture del SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione (ex art. 35, comma 4° del D.Lgs. n. 368/99), va dichiarata inammissibile, essendo la relativo posizione – come si è visto – di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], così provvede:
1) dichiara inammissibile la doma