TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 253

Procedura concorsuale posto Professore associato-Art. 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Data Documento: 2019-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha previsto che “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”.
Tale comma ha previsto una procedura riservata di reclutamento dei professori universitari – per chi abbia superato il concorso a ricercatore (a tempo determinato) presso la stessa Università ed abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale – ed ha attribuito all’Amministrazione un peculiare potere valutativo tecnico-discrezionale (come si desume dall’espressione ‘in caso di esito positivo della valutazione’).
Pur se la legge non ha definito come ‘giudizio di idoneità’ la valutazione dell’Amministrazione, nella sostanza si tratta di un giudizio non dissimile ad un ‘giudizio di idoneità’, come si desume dalle seguenti circostanze:
1) la procedura è riservata, in quanto riguarda unicamente il titolare del contratto concluso con la medesima amministrazione, in possesso della abilitazione scientifica nazionale; 2) nel caso di ‘esito positivo della valutazione’ ad personam, ‘il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati’, dunque senza alcuna soluzione di continuità, sotto il profilo temporale.

Contenuto sentenza

N. 00253/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2018 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2018, proposto dal dottor [#OMISSIS#] Testa, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Brancaccio ed [#OMISSIS#] La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia 15;
contro
l’Università degli Studi di Salerno – Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Salerno, c.so [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 34603 del 31.1.2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese), settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno – Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto n. 34603 del 31 gennaio 2018, il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno:
– ha approvato gli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese), settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems;
– ha richiamato il verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 26 gennaio 2018, con il quale il profilo del ricorrente è stato considerato “non congruo” ed ha espresso un “giudizio negativo, ritenendolo non qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;
– ha rilevato che l’odierno ricorrente, titolare al terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. n. 240/2010, in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale, “non è stato valutato positivamente per svolgere le funzioni di professore di II fascia”.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’interessato ha impugnato il provvedimento di data 31 gennaio 2018, nonché tutti gli atti del procedimento, chiedendone l’annullamento.
Egli ha innanzitutto esposto le circostanze riguardanti la sua carriera, evidenziando tra l’altro che:
– ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), avente efficacia dal 23 dicembre 2013 al 23 dicembre 2019;
– è poi risultato vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato indetta dall’Università degli Studi di Salerno – ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. n. 240/2010 – per lo stesso settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese) rientrante nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese), sottroscrivendo il contratto individuale di lavoro avente la durata triennale dal 2 febbraio 2015 al 1° febbraio 2018.
Con l’unico articolato motivo di ricorso, l’interessato ha lamentato la violazione di alcune disposizioni di legge e la sussistenza di vari profili di eccesso di potere, in particolare deducendo che – anche in considerazione della specialità della procedura valutativa prevista dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 – la commissione non ha tenuto adeguato conto:
a) delle valutazioni poste a base della conseguita abilitazione scientifica nazionale e del superamento della procedura di selezione quale ricercatore a tempo determinato;
b) degli elementi da valutare, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 240 del 2010, quanto alle attività svolte quale ricercatore, “di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di ricerca”).
Con una memoria difensiva di data 5 maggio 2018, il ricorrente ha insistito nelle già formulate conclusioni.
3. Ritiene il Collegio che le censure così sintetizzate siano fondate e vadano accolte.
3.1. L’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 ha previsto che “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”.
Tale comma ha previsto una procedura riservata di reclutamento dei professori universitari – per chi abbia superato il concorso a ricercatore (a tempo determinato) presso la stessa Università ed abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale – ed ha attribuito all’Amministrazione un peculiare potere valutativo tecnico-discrezionale (come si desume dall’espressione ‘in caso di esito positivo della valutazione’).
Pur se la legge non ha definito come ‘giudizio di idoneità’ la valutazione dell’Amministrazione, nella sostanza si tratta di un giudizio non dissimile ad un ‘giudizio di idoneità’, come si desume dalle seguenti circostanze:
– la procedura è riservata, in quanto riguarda unicamente il titolare del contratto concluso con la medesima amministrazione, in possesso della abilitazione scientifica nazionale;
– nel caso di ‘esito positivo della valutazione’ ad personam, ‘il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati’, dunque senza alcuna soluzione di continuità, sotto il profilo temporale.
3.2. Risulta dunque fondata l’articolata deduzione del ricorrente, secondo cui la commissione può valutare esclusivamente l’attività svolta dal ricercatore nel corso del triennio, senza poter effettuare una impropria riconsiderazione delle valutazioni che hanno in precedenza condotto al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale e al superamento del concorso a ricercatore confermato.
Sotto tale profilo, va rimarcato che il sopra riportato articolo 24, comma 5, non ha attribuito – né ragionevolmente avrebbe potuto attribuire – all’Università il potere di ripetere valutazioni già in precedenza effettuate da altri collegi amministrativi, ma ha unicamente attribuito il potere di valutare ‘il titolare del contratto’, cioè l’attività da questi svolta quale ricercatore, nel periodo di efficacia del contratto.
3.3. Nella specie, nel proprio giudizio finale, la commissione:
a) non ha fatto riferimento alla attività didattica svolta dal ricorrente quale ricercatore a tempo determinato e dunque neppure ha valutato il ‘punteggio valutativo complessivo’;
b) per quanto riguarda la partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, non ha rilevato lo svolgimento della relativa attività, senza tenere conto della documentazione – ovviamente in possesso della stessa Università e richiamata nel ricorso – da cui si desume che l’interessato ha svolto le funzioni di presidente delle commissione d’esame, per gli insegnamento di cui è stato titolare della cattedra nel corso del triennio, oltre ad essere stato in precedenza membro di commissione;
c) ha erroneamente ritenuto non indicato il periodo durante il quale il ricorrente è stato relatore o correlatore di tesi si laurea, malgrado tale periodo risultasse proprio quello nel quale ha svolto l’attività come ricercatore;
d) ha complessivamente valutato l’attività scientifica del ricorrente (ritenendo che “il candidato non mostra una sicura autonomia scientifica”), ciò che le era precluso, dovendo essa unicamente valutare l’attività svolta nel triennio e non potendo ribaltare le valutazioni poste a base della conseguita abilitazione scientifica nazionale;
e) ha erroneamente ritenuto che il ricorrente dal 2015 avrebbe abbandonato i ‘temi manageriali’, malgrado fosse risultato che egli si sia occupato delle tematiche della ‘sostenibilità ambientale’ e della ‘responsabilità sociale d’impresa’, senza dunque esplicitare il perché tali tematiche non sarebbero riconducibili al settore didattico-disciplinare “Economia e Gestione delle Imprese”;
f) non ha esposto una specifica motivazione sul perché nessuna attività del ricorrente “mostra connotati che travalicano una competenza locale” (dovendo quanto meno valutarsi al riguardo il rilievo delle esperienze di studio e di ricerca all’estero);
g) ha attribuito un rilievo negativo al fatto che il ricorrente abbia comprovato ‘una limitatissima partecipazione ad organi collegiali, commissioni di dipartimento, di ateneo o ministeriali”, senza specificare quali di questi compiti si sarebbero dovuti ricoprire quale ricercatore e, dunque, quali di questi compiti non sarebbero stati svolti o risultino carenti.
4. La sussistenza di tali lamentati profili di eccesso di potere comporta che, in accoglimento del ricorso, vanno annullati gli atti impugnati.
Restano pertanto assorbite le ulteriori censure, riguardanti l’elaborazione dei criteri e dei subcriteri, nonché quelle riguardanti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
5. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 572 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 34603 del 31.1.2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese), settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo.
Condanna l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano, al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
[#OMISSIS#] Fontana, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 11/02/2019