TAR Campania, Salerno, Sez. I, 12 giugno 2019, n. 985

Professore a contratto-Assegnazione ore-Motivazione

Data Documento: 2019-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela per esso offerto (oggi dall’art. 117 c. p. a.). Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte; pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; Consiglio di Stato, Sez. III, 1 febbraio 2019, n.806).

Contenuto sentenza

N. 00985/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2017, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria del TAR in [#OMISSIS#], piazzetta San [#OMISSIS#] D’Aquino, 3; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi [#OMISSIS#], in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex legein [#OMISSIS#], c.so [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58; 
nei confronti
i signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
1) del verbale del 29-03-2017, reso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di [#OMISSIS#], con il quale viene approvata l’offerta didattica programmata ed erogata e la copertura corsi così come proposta nei verbali n. 6 del 21.03.2017 e n. 7 del 27.03.2017 (di poi riconfermati con verbale del 28.04.2017), resi dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
2) dei verbali n. 6 del 21.03.2017, n. 7 del 27.03.2017 e del 28.04.2017 di ulteriore conferma dei due che precedono, resi dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], segnatamente al capo inferente l’approvazione della didattica programmata e la copertura corsi per l’A.A. 2017-2018;
per l’accertamento della illegittimità
della procedura seguita dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica, validata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale della medesima Università in ordine all’assegnazione del carico didattico inferente l’anno accademico 2017-2018, in relazione alla nota di disponibilità a firma del Prof. [#OMISSIS#], preliminare all’assegnazione del carico didattico ed alle conferenti coperture, poiché in palese violazione delle prescrizioni normative di cui all’art. 6, Legge 240/2010 oltre che di quelle regolamentari, e per l’ottenimento di una pronuncia di merito anche per fini morali e risarcitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in fatto espone che:
– con propria nota del 21 marzo 2017, scritta in riscontro alla mail del [#OMISSIS#] del Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica (avente ad oggetto copertura corsi2017-2018), aveva manifestato interesse a ricoprire come carico didattico oltre al carico didattico ordinario di Reattori Chimici di 6 CFU e Complementi di Termodinamica e Reattoristica di 6 CFU, il corso di Transport Phenomena in Food Processes di 9 CFU (PARI A 90 ORE), in quanto scoperto per l’anno accademico 2017-
2018, essendo stato affidato nel precedente anno accademico 2016-2017 per 60 ore al
Prof. [#OMISSIS#], in pensione dal 1° novembre 2015 per le restanti 30 ore all’Ing. [#OMISSIS#], Ricercatore a tempo Indeterminato.
Il ricorrente manifestava, altresì, la propria disponibilità a svolgere il corso di Reattori Chimici Alimentari di 6 CFU, da sempre tenuto, anche nei precedenti anni accademici, dallo stesso unitamente al corso di Reattori Chimici, stante anche l’omogeneità di contenuti (fatta eccezione, per l’anno scorso, in cui senza motivata ragione ed in violazione del principio di continuità didattica, fu affidato al prof. [#OMISSIS#]);
– il 27.03.2017, il Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica, deliberava l’assegnazione al prof. [#OMISSIS#] del Corso di Reattori Chimici Alimentari, risultando quello di Transport Phenomena in Food Processes di 90 CFU, assegnato, con frazionamento, per 60 ore al Prof. [#OMISSIS#], cessato dal ruolo per pensionamento a far data dal 1° novembre 2015, e per 30 ore al ricercatore a tempo indeterminato, Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], al quale era stato già affidata una frazione di 60 ore pari a 6 CFU del corso di Termodinamica dell’Ingegneria Chimica (complessivamente 120 ore pari a 12
CFU).
2. Avverso i predetti atti propone ricorso il professor [#OMISSIS#] con unico, articolato motivo di gravame, nel quale deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione e di istruttoria; falsa ed errata interpretazione dell’art. 6 legge 240 del 30/12/2010; violazione dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei compiti didattici.
3. Secondo la prospettiva del ricorrente, erroneamente si è ritenuto che la richiesta da questi operata fosse in eccedenza rispetto al numero di ore consentite dal Regolamento per la Disciplina dei Compiti Didattici e di Servizio [#OMISSIS#] Studenti dei Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e più specificamente dell’articolo 4, comma 2: un corso scoperto, ove vi fosse la disponibilità di un professore, avrebbe dovuto essere doverosamente e prioritariamente assegnato al medesimo (il superamento del monte ore essendo, all’evidenza, assorbito dal consenso dell’interessato).
Del resto, in ordine all’invocato affidamento prioritario al professore, la stessa legge [#OMISSIS#], all’art. 6 comma 2, aveva, non a [#OMISSIS#], fissato l’impegno orario dei professori relativamente alla didattica, servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento che individua in non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, al comma 3 l’impegno orario dei ricercatori a tempo indeterminato da dedicare a compiti di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un [#OMISSIS#] di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un [#OMISSIS#] di 200 ore in regime di tempo definito, contemplando l’ipotesi di assegnazione di corsi ufficiali ai ricercatori solo con il loro consenso al successivo comma 4.
Per tal via, il contestato affidamento dei corsi ai ricercatori avrebbe dovuto riguardarsi quale meramente residuale: e ciò anche in considerazione dell’utilizzo, da parte della [#OMISSIS#] richiamata, del [#OMISSIS#] “consenso” (che, non a [#OMISSIS#], a suo dire, non sarebbe utilizzato né al comma 2 dell’articolo citato, recante la disciplina dell’impegno orario dei professori, né al comma 3, preordinato all’individuazione dell’impegno orario dei ricercatori).
Per [#OMISSIS#], il medesimo comma 3 stabilirebbe il limite [#OMISSIS#] di didattica integrativa che i ricercatori dovrebbero svolgere, rinviando ai regolamenti didattici per quel che attiene ai criteri ed alle modalità di svolgimento (che, tuttavia, l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] non aveva inteso disciplinare); di guisa che non era dato sapere come venissero governate le ore di didattica integrativa, che il legislatore fissa nel limite [#OMISSIS#] di 350 ore, e che i ricercatori hanno l’obbligo di espletare.
Anche l’affidamento di un corso scoperto a soggetto esterno all’Ateneo (che ricomprendono anche i docenti cessati dal servizio, come il Prof. [#OMISSIS#]) risulterebbe non conforme alla normativa regolamentare. Eventuali insegnamenti rimasti scoperti, qualora i professori dell’Ateneo abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non siano disponibili a svolgere ulteriori corsi in eccesso rispetto al loro monte ore obbligatorio, potranno essere assegnati ai soggetti esterni all’Ateneo.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
L’ordinanza cautelare del Tar che ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4176 del 2017.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In specie, nel verbale impugnato si legge che“l’ammontare complessivo dei crediti inseriti [#OMISSIS#] proposta del prof. [#OMISSIS#] sarebbe 27. Viene richiamato il Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] che all’articolo 4 comma 2 fissa a 120 il numero di ore annue di attività didattica frontale (quindi 120 CFU), incrementabile fino al 50% (quindi fino a 180 CFU totali). Si apre una discussione al [#OMISSIS#] della quale il consiglio ritiene che 18 CFU siano un limite non superabile, anche in salvaguardia della qualità della didattica erogabile da un singolo docente nel corso dell’anno, considerati non solo la didattica frontale ma tutti i compiti di assistenza [#OMISSIS#] studenti. Pertanto, considerata la richiesta del prof. [#OMISSIS#], sarebbe possibile accoglierla solo considerando come carico didattico aggiuntivo quello di “Reattori chimici Alimentari (6CFU)“.
Ed effettivamente, risulta dagli atti che al ricorrente sono stati assegnati tutti i corsi richiesti ad eccezione di quello affidato all’ing. [#OMISSIS#]: in ogni [#OMISSIS#] il numero di ore di didattica coperte dal ricorrente era saturo tanto si ricava dalla circostanza che allo stesso sono state assegnate 180 ore di lezione.
Alla luce di ciò, l’assunto che la delibera impugnata sarebbe stata [#OMISSIS#] in totale carenza di motivazione non trova conferma: la stessa risulta, in effetti, puntualmente e specificamente motivata, risultando la proposta di assegnazione degli insegnamenti conforme alla indicazione pervenuta dallo specifico Settore Scientifico Disciplinare (SDD ING-IND/24), oltreché frutto di esplicita ponderazione dei diversi interessi coinvolti, con motivata valorizzazione delle esigenze di “continuità didattica” e degli interessi degli studenti.
6. Quanto poi alla ulteriore censura relativa alla dedotta violazione delle Linee di Indirizzo per la Programmazione dell’Offerta Formativa relative all’Anno Accademico 2017/2018, vale quanto già statuito da questo Tar con la sentenza n. 560 del 2016 che qui si richiama ai sensi dell’art. 88 del c.p.a., comma 2, c.p.a. quale precedente cui il Collegio intende uniformarsi
[#OMISSIS#] citata sentenza è stato precisato che : “Non è fondata la deduzione di parte ricorrente secondo cui dall’articolazione dell’art. 6 della Legge 240/2010 dovrebbe discendere una sorta di residualità dell’affidamento degli incarichi ai ricercatori: la [#OMISSIS#] si limita, infatti, a distinguere (al comma 3 ed al comma 4), i compiti di didattica integrativa (che il ricercatore è tenuto a svolgere nei limiti di un determinato monte ore: art. 6 c. 3, 1. 240/2010) dai compiti di didattica ordinaria (che il ricercatore è facultato a svolgere, su proposta della struttura didattica e previa acquisizione del suo consenso, acquisendo in tal [#OMISSIS#] il titolo di “professore aggregato”: art. 6, c. 4, 1. 240/2010).
La seconda eventualità, dunque, non legittima la sua pregiudiziale prefigurazione quale fattispecie in [#OMISSIS#] modo “straordinaria” o “derogatoria”, essendo piuttosto dettata dalla finalità di fugare definitivamente ogni dubbio su compiti e modalità di attribuzione dei compiti del ricercatore”.
7. Da [#OMISSIS#] va rilevato che al ricorrente risulta, in concreto, essere stato assegnato tutto il suo carico didattico (120 ore – 12 CFU) ed il carico aggiuntivo previsto per i professori di ruolo (ulteriori 60 ore — 6 CFU), per un totale di 180 ore pari a 18 CFU, di tal che non sono configurabili pregiudizi a suo danno né economici né di carriera.
Per quanto concerne, infine, l’assegnazione di ore di didattica nei confronti del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], essa ha riguardato l’assegnazione del corso di Fenomeni di trasporto (6 CFU) che non è ricompreso tra i corsi richiesti dal ricorrente in sede di Consiglio Didattico.
8. Dalle esposte motivazioni discende la infondatezza del ricorso.
La complessità della materia trattata giustifica la regolazione del carico delle spese nei sensi della loro integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 749 del 2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 12/06/2019