TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 1586

Procedura concorsuale posto Professore II fascia - giudizio della commissione di valutazione - Limiti al sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2018-11-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di I fascia, è legittimo il giudizio reso qualora la prevalenza della controinteressata rispetto al ricorrente emerga in tutti i giudizi formulati dai commissari in tutte le fasi in cui la procedura si è articolata (giudizi individuali, giudizio collegiale e votazione finale), sulla scorta di un’attenta e compiuta valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche e degli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale di entrambi i candidati, coerentemente con i criteri predeterminati, valendo ciò a giustificare pienamente l’esito della valutazione comparativa e la preferenza accordata dalla commissione alla controinteressata, già di per sé manifesta alla luce dell’intero sviluppo, logico e coerente, della procedura comparativa a prescindere da una specifica motivazione che ne esprima le sottese ragioni analitiche.

Contenuto sentenza

N. 01586/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Enrique Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Nardocci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, sezione di Salerno, in Salerno, piazzetta San [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 3; 

contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 58; 

nei confronti
[#OMISSIS#] Malandrino, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Capezzano, viale Filanda, n. 3; 

per l’annullamento
– del decreto rettorale n. 5730/2017 del 9 agosto 2017, con cui sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I^ fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 (scienze merceologiche), settore concorsuale 13/B5, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation System, dell’Università degli Studi di Salerno;
– del decreto rettorale n. 7048 del 21 dicembre 2016 recante relativo avviso pubblico;
– del decreto rettorale n. 1940 del 24 marzo 2017 di nomina commissione;
– dei verbali della commissione giudicatrice all’uopo nominata, con particolare riferimento ai “Criteri” di cui al verbale dell’8 giugno 2017;
– della “Relazione Riassuntiva” della commissione giudicatrice, ivi compresi gli allegati relativi ai giudizi individuali e collegiali;
– del decreto rettorale, ove esistente, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della professoressa [#OMISSIS#] Malandrino, ad oggi non conosciuto;
– di qualsiasi atto, precedente e/o successivo, comunque connesso ancorché allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e della controinteressata [#OMISSIS#] Malandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università di Salerno per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/10, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation System, per il settore concorsuale 13/B5 (scienze merceologiche), nella parte in cui [#OMISSIS#] Malandrino è stata dichiarata vincitrice “ritenendola maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, evidenziando “come l’operato della commissione sia sviato in quanto teso a favorire un candidato rispetto all’altro, ovvero, nella migliore delle ipotesi, viziato in quanto caratterizzato da una evidente illogicità ed irragionevolezza che permea i giudizi dei commissari”, nonché affetto da “una grave carenza di motivazione, dato che la commissione per negare rilevanza ai predetti dati oggettivi (citazioni, pubblicazioni su riviste di classe A, riconoscimento di premi), avrebbe dovuto quantomeno indicarne in modo analitico le ragioni”.
Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tali atti, assumendone l’illegittimità, sostanzialmente, per aver la Commissione giudicatrice “da un lato, sistematicamente svilito i titoli del Prof. Conti, dall’altro, sistematicamente valorizzato i titoli della prof.ssa Malandrino, al fine malcelato di favorire quest’ultima”, operando un raffronto comparativo delle pubblicazioni e degli altri titoli della controinteressata con quelli (in tesi, superiori) del ricorrente sulla base di una serie di indicatori bibliometrici di tipo quantitativo (numero totale di citazioni, Hirsch (H) index, Impact Factor; in tal senso, le tabelle riportate nel ricorso).
Lamenta, inoltre, il ricorrente “la irragionevole, illogica oltre che ingiustificata ed immotivata previsione della commissione, allorquando ha individuato i criteri per la valutazione dei candidati, di sovvertire la rilevanza dei parametri individuati dal legislatore, dai regolamenti di Ateneo (e) dal Bando” attribuendo “un valore preponderante o comunque rilevante, almeno quanto la valutazione delle pubblicazioni e della ricerca dei candidati” a “la valutazione dell’attività didattica, sebbene indicata dal Bando tra gli “Ulteriori elementi di valutazione””.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Ateneo e, dunque, la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, tutte incentrate sull’analisi delle valutazioni di merito effettuate dalla Commissione esaminatrice, espressione di quella discrezionalità tecnica che, secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale.
Anche la controinteressata si costituiva in giudizio evidenziando come il ricorrente – laureato in Scienze Biologiche – abbia presentato pubblicazioni costituite da lavori eseguiti in collaborazione con medici, chimici e biologi e non già con esperti del settore merceologico, su tematiche (l’impiego di licheni quali bioindicatori di inquinamento ambientale, la presenza di metalli pesanti in tracce di alghe e altre piante acquatiche per monitorare l’inquinamento dell’ambiente marino, la formazione e le caratteristiche delle mucillagini, la capacità del ratto di eliminare l’iridio in seguito ad assunzione orale dello stesso, l’impiego di biosensori per rilevare batteri patogeni in acqua e aria oppure per rilevare la formazione di legami di metalli pesanti con anticorpi, DNA e proteine) non sempre pertinenti al settore concorsuale 13/B5, che “comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca della produzione di merci, beni e servizi nell’iter che va dallo studio, analisi e valutazione delle risorse alle tecnologie di produzione e di trasformazione fino alla valorizzazione e allo smaltimento dei prodotti finali, con le conseguenti implicazioni su innovazione, qualità e ambiente, inclusi i sistemi di certificazione. Utilizza strumenti di ricerca e di analisi propri e specifici di natura tecnico-economica e sperimentale, in un approccio integrato e multidisciplinare” (in tal senso, l’Allegato B al d.m. n. 855/2015).
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2018 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
In via preliminare, si ritiene opportuno rammentare come, sul tema dell’ambito e dei limiti del sindacato spettante al giudice amministrativo sui giudizi di non idoneità alla nomina a professore associato e/o di prima fascia, la giurisprudenza amministrativa sia in generale consolidata nel ritenere che:
– il legislatore abbia rimesso al giudizio dei commissari ogni più opportuno accertamento delle specifiche qualità scientifiche del partecipante alla valutazione comparativa;
– tale apprezzamento, espressione della discrezionalità tecnica della commissione a cui è riservato, sia sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente o irragionevole, non potendo egli sostituire il proprio giudizio a quello della commissione;
– ai fini dell’indagine sul vizio di eccesso di potere la violazione della regola dell’uniformità del criterio di giudizio deve emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni concrete risultano viziate solo quando appaiono inspiegabili e ingiustificabili, così da far dubitare che esse siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della obiettività della valutazione (per tutte, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6073/2006 nonché, più di recente, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 838/2014).
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, il ricorso è infondato, non essendo nel caso di specie ravvisabile un’effettiva manifesta irragionevolezza e arbitrarietà delle determinazioni assunte dall’Università resistente con i gravati provvedimenti, ritenendo il Collegio che le censure formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti non consentano di individuare con assoluta immediatezza alcun elemento a sostegno del lamentato abuso di potere e della presunta violazione delle regole di uniformità di giudizio.
Rileva, infatti, a tal proposito come il giudizio comparativo finale sinteticamente formulato dalla Commissione e riportato nelle schede riassuntive riportanti le valutazioni dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche e degli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale dei due candidati, sia coerentemente supportato dai giudizi individuali espressi dai singoli commissari dalla cui lettura emergono elementi di valutazione a favore della controinteressata.
La consolidata giurisprudenza ha, infatti, chiarito come “la valutazione comparativa … consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati, né dall’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 si ricava che essa debba in ogni caso esternare, con una apposita motivazione, le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria, potendosi la valutazione comparativa richiesta riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi significativamente differenziati già espressi sui singoli candidati”, con la conseguenza che “in definitiva ciò che importa è che tra le varie fasi del concorso via sia un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 1623/2015).
Ne discende come, diversamente da quanto vorrebbe il candidato, ai fini della valutazione della complessiva personalità scientifica di un candidato non sia determinante il mero elemento numerico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ma il loro valore, occorrendo, pertanto, una valutazione complessiva ed unitaria dei titoli e delle pubblicazioni, senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte quelle presentate, bensì un accertamento globale del percorso scientifico del candidato finalizzato a verificare la sua attitudine alla ricerca scientifica (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5079/2013 e n. 2705/2009).
Orbene, nel caso di specie, la prevalenza della controinteressata rispetto al ricorrente emerge in tutti i giudizi formulati dai commissari in tutte le fasi in cui la procedura si è articolata (giudizi individuali, giudizio collegiale e votazione finale), sulla scorta di un’attenta e compiuta valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche e degli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale di entrambi i candidati, coerentemente con i criteri predeterminati nella riunione preliminare dell’8 giugno 2017, valendo ciò a giustificare pienamente l’esito della valutazione comparativa e la preferenza accordata dalla commissione alla controinteressata, già di per sé manifesta alla luce dell’intero sviluppo, logico e coerente, della procedura comparativa a prescindere da una specifica motivazione che ne esprima le sottese ragioni analitiche.
D’altra parte, il fatto che anche il ricorrente abbiano ottenuto nel complesso valutazioni positive non può che significare che vi sia stata una partecipazione alla valutazione comparativa di candidati di alto livello, rispetto ai quali la commissione ha dovuto necessariamente fare una scelta per l’individuazione del vincitore, valutando l’attività di ricerca di parte ricorrente – seppur “caratterizzata in genere da un’ottima collocazione editoriale, intensità e continuità temporale” – “spesso … non coerente con gli interessi del settore concorsuale” in ragione di “finalità, approccio e metodologie proprie di altri ambiti disciplinari, mancando, inoltre, una valutazione merceologica più ad ampio spettro” (in tal senso, quanto si legge nel giudizio collegiale riportato nell’“Allegato n. 1 alla Relazione Riassuntiva del 21/07/2017”, in atti), secondo un’opinione che appare al Collegio non irragionevole alla luce degli univoci giudizi individuali in tal senso espressi dai tutti e tre i componenti della commissione nonchè degli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation System dell’Università degli Studi di Salerno, infatti più orientati su profili di carattere economico-aziendale piuttosto che di carattere chimico-biologico (in tal senso, il decreto rettoriale di costituzione del dipartimento e la presupposta richiesta di attivazione, in atti).
Al riguardo è, inoltre, priva di rilievo la censura di pretesa contraddittorietà rispetto alla valutazione di “piena coerenza” espressa da parte di uno dei membri della Commissione giudicatrice in occasione di una precedente procedura per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita dal ricorrente, atteso che, diversamente da quanto lamentato in ricorso, nel giudizio individuale espresso da tale componente nell’ambito della procedura per cui è causa ci si continua ad esprimere in termini di “coerenza” delle pubblicazioni del ricorrente “con le finalità, gli obiettivi e gli interessi del settore concorsuale”, pur se “limitata per i lavori più recenti … focalizzati su aspetti diversi”.
A fronte della ragionevolezza del giudizio espresso sulla maggiore coerenza della produzione scientifica della controinteressata, appare, infine, del tutto irrilevante la lagnanza secondo cui, a norma del Regolamento di [#OMISSIS#], la commissione avrebbe dovuto dare rilievo alla produzione scientifica, poi all’attività di ricerca e solo in ultima analisi all’attività didattica, risultando vieppiù agli atti di causa che essa, nell’esercitare il potere discrezionale a costei spettante di privilegiare talune attitudini e/o esperienze maturate nel campo della didattica e della ricerca, si sia comunque attenuta ai criteri indicati nel bando, che, nell’individuare il profilo professionale ricercato, indica e specifica tra gli elementi di qualificazione prima quelli attinenti alla didattica e poi quelli relativi alla ricerca.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, ritenendo il Collegio che, nel caso di specie, non sia dato ravvisare alcun evidente elemento di irragionevolezza o illogicità, risultando i giudizi espressi nell’ambito dei relativi verbali esercizio di quella discrezionalità tecnica (tendente a verificare nel merito scientifico se il candidato sia in possesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia), che la legge demanda alla Commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere.
Sussistono, comunque, giusti motivi, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Fontana, Primo Referendario

Pubblicato il 05/11/2018