TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 15 gennaio 2018, n. 35

Dipendente pubblico ateneo-Sanzione disciplinare

Data Documento: 2018-01-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Rigetto del ricorso, essendo il procedimento disciplinare stato preceduto da contraddittorio ed essendo privo di vizi sostanziali.
 

Contenuto sentenza

N. 00035/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mussomeli, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N. 33; 
contro
Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4; 
per l’annullamento
– della delibera n. 231 emessa dal Senato Accademico dell’Università di Bologna nella seduta del 19
settembre 2017 con la quale viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall’Università per un periodo di 4 (quattro mesi) decorrente dalla data di notifica della nota del Rettore Prot. 101207 del 29 settembre 2017 
– nonché la relazione della Dirigente dell’Area didattica prot. n. 92960 del 08 settembre 2017 e la nota rettorale prot. 101207 del 29 settembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Rilevato come nessuno dei profili di illegittimità dedotti risulti fondato;
Considerato infatti che il procedimento disciplinare è stato preceduto dal prescritto contraddittorio ed è privo di vizi sostanziali;
Considerato altresì come la sanzione della sospensione impugnata sia ampiamente motivata per tabulas e ob relationem ad un’ampia documentazione, anche fotografica, che individua dettagliatamente il ricorrente come autore dei fatti contestati, e come i fatti siano autonomamente valutati, quand’anche oggetto di distinte valutazioni in sede di procedimento penale, ai fini dell’erogazione e commisurazione della sanzione disciplinare, rapportata alla recidiva di comportamento disciplinare;
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere respinto e che le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, a favore della resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 15/01/2018