L’integrazione del contraddittorio è istituto che trova applicazione solo laddove non vi sia stata completa citazione di tutti i controinteressati: l’art. 49 c.p.a. consente di ricorrere a tale forma di completamento del contraddittorio, purchè il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ma non autorizza a sanare il difetto di citazione di una parte resistente.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 882
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore ordinaeio-Integrazione del contraddittorio
N. 00862/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] Chiappetta, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Pallavicini, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, via San [#OMISSIS#] 40/3/A;
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] Al Mureden, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, piazza Aldrovandi 3;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale dell’Università dell’ Università degli Studi di Bologna n. 990 del 19 settembre 2016 con la quale sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e la graduatoria della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore prima fascia per il settore concorsuale 12/A1;
del Decreto Rettorale dell’Università di nomina del Docente di prima fascia e degli atti di presa di servizio;
del giudizio di idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia del 24.12.2013 della Commissione della procedura di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale;
per quanto occorrer possa ed in parte qua,
del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1339 del 24 giugno, 2015, nella parte in cui ha limitato l’annullamento in autotutela ai soli giudizi di inidoneità espressi all’esito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) di cui al D.D. n. 222 del 20 luglio 2012 (tornata 2012) e non anche ai giudizi di idoneità;
per il risarcimento del danno
subito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione resistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna e di [#OMISSIS#] Al Mureden;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Blando, [#OMISSIS#] Cairo e Franco [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 promossa dall’Ateneo resistente all’esito della quale si è classificata al secondo posto alle spalle del controinteressato.
Il ricorso si fonda su due motivi che hanno in comune la ritenuta illegittimità del titolo indispensabile per la partecipazione alla selezione e cioè l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di I fascia da parte del vincitore.
Tale illegittimità deriverebbe dalla procedura espletata da un Commissione illegittimamente composta a causa della presenza di Commissario afferente ad un diverso settore concorsuale.
Sul punto vi sono state delle pronunce adottate dal Giudice Amministrativo che hanno spinto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad annullare in autotutela: tutti i giudizi (sia di idoneità che di inidoneità) emessi dalla suddetta Commissione nell’ambito dell’abilitazione 2013, mentre per quella dell’anno precedente l’autotutela ha riguardato i soli giudizi di inidoneità espressi dalla Commissione e non quelli di idoneità come quello emesso nei confronti del controinteressato.
Si costituivano in giudizio sia l’Università degli Studi di Bologna che il controinteressato; la prima eccepiva preliminarmente l’estraneità dell’Ateneo rispetto ai motivi di ricorso volti solo nei confronti di atti di derivazione ministeriale oltre alla loro tardiva impugnazione, il secondo riteneva preliminarmente il ricorso inammissibile per omessa vocatio in ius del Ministero i cui atti erano l’oggetto sostanziale delle censure.
Quest’ultima eccezione è fondata e consente di non affrontare il tema della tardività o meno dell’impugnazione degli atti ministeriali relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale del controinteressato.
Dal momento che l’illegittimità degli atti emessi dall’Università potrebbero solo essere attinti a titolo di illegittimità derivata, poiché nessuna censura specifica è stata avanzata nei loro confronti, era necessario impugnare gli atti presupposti attinenti al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale da parte del controinteressato: uno di essi è impugnato seppure in modo meramente eventuale, ma il problema che non è stato evocato in giudizio il Ministero che gode della legittimazione passiva rispetto all’impugnazione dei suoi atti.
Tale vizio non può essere sanato, come affermato dalla ricorrente nella memoria di replica, con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
L’integrazione del contraddittorio è istituto che trova applicazione solo laddove non vi sia stata completa citazione di tutti i controinteressati: l’art. 49 c.p.a. consente di ricorrere a tale forma di completamento del contraddittorio, purchè il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ma non autorizza a sanare il difetto di citazione di una parte resistente.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per la mancata citazione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La natura in [#OMISSIS#] della decisione consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/11/2019