TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 24 gennaio 2018, n. 73

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Violazione preavviso di rigetto

Data Documento: 2018-01-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Violazione dell’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di immatricolazione che ha precluso al ricorrente di esercitare le facoltà di partecipazione al procedimento, nel corso della quale avrebbe potuto rilevare sin da subito l’errata applicazione della Circolare MIUR.

Contenuto sentenza

N. 00073/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cappiello, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Foschini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fabbretti, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via San [#OMISSIS#] 40/3 A; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4; 
nei confronti di
Marina Vicini non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto di immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018, emesso in data 10 ottobre 2017 dal Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Foschini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fabbretti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha frequentato 12 anni di istruzione l’ultimo dei quali negli Stati Uniti dove ha conseguito il titolo statunitense di “High School Diploma” (HSD), presso The Avalon School Gaithersburg, Maryland, superando tre “Advanced Placements” nelle discipline di Chimica, Fisica e Calcolo.
Ha poi partecipato al Bando di ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2017/2018 dell’Università di Bologna ed è stato ammesso con riserva alla procedura di selezione, poiché in caso di superamento della prova era necessario verificare il possesso di “tre Advanced Placements statunitensi” in materie diverse tra loro attinenti al corso di studio universitario.
Il ricorrente, all’esito della prova, si è collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale per l’immatricolazione presso la Scuola di Bologna ed ha presentato la documentazione da cui risulta il superamento dei tre Advanced Placement negli insegnamenti di Calcolo, Biologia e Chimica.
Ciò nonostante è stato emanato il provvedimento impugnato poiché non era stata depositata documentazione da cui risultasse il superamento degli esami relativi ai citati “Advanced Placements” richiesti dalla circolare ministeriale.
Il primo motivo segnala il travisamento del fatto poiché il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta con comunicazione del 31/08/2017 come si ricava dalla dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia di Washington in data 11 agosto 2017, allegata con l’immatricolazione; da
tale documentazione risulta attestato il superamento degli esami finali per tutti i corsi frequentati negli Stati Uniti ed anche per i tre corsi di “Advanced Placements” nelle materie di Calcolo, Chimica e Biologia, corsi che hanno avuto inizio il 3.9.2016 e conclusione il 27.5.2017 con gli esami finali.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di immatricolazione che ha precluso al ricorrente di esercitare le facoltà di partecipazione al procedimento, nel corso della quale avrebbe potuto rilevare sin da subito l’errata applicazione della Circolare MIUR del 28/02/2017.
Il terzo motivo eccepisce l’incompetenza relativa poiché la valutazione di idoneità dei titoli di studio esteri per l’immatricolazione ai corsi universitari sia attribuita alla Commissione della Scuola di Medicina e Chirurgia preposta, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato dal Responsabile del Settore Segreterie Studenti Area Scientifica e Medica dell’Alma Mater Studiorum e non risulta che la Commissione si sia pronunciata in merito al definitivo accertamento dell’idoneità del titolo di studio posseduto dal ricorrente.
Il quarto motivo contesta la violazione degli artt. 3, 34, 97 Cost. e dell’art. 2 L. 148/2002 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttoria e difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato risulta illogico poiché da un lato afferma che per i titoli che siano stati ottenuti negli USA tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l’ammissione dovrà essere valutata caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto e dall’altro richiede il necessario superamento dei tre esami relativi ai ripetuti “Advanced Placements.
Il quinto motivo rileva la violazione della circolare MIUR del 28/02/2017 per le stesse ragioni esposte nel motivo precedente.
Le Amministrazioni resistenti si costituivano a mezzo della difesa erariale chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR.
L’eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Il ricorrente non ha impugnato alcun atto ministeriale che riguardi la procedura ministeriale di ammissione alle università ove è previsto il numero programmato nazionale; egli contesta le modalità con cui l’Università di Bologna ha applicato la normativa nazionale ritenendo che alla luce dei criteri contenuti nella circolare del MIUR aveva diritto all’ammissione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Il ricorrente ritiene che l’Università non abbia saputo valutare i documenti da lui prodotti al fine dell’ammissione alla prova di ingresso, ma ciò non corrisponde a quanto realmente accaduto.
L’Ateneo ha preso atto del contenuto dei documenti prodotti ed ha richiesto una consulenza al CIMEA il quale ha risposto sottolineando che laddove il ricorrente avesse conseguito il titolo in occasione del 4′ anno di mobilità all’estero, dopo aver frequentato un solo anno di studi negli Stati Uniti, il parere sarebbe negativo all’accesso a corsi universitari in Italia per differenza sostanziale.
Concludeva inoltre in questi termini “Relativamente al fatto che nel documentazione risultino Advanced Placements course significa che lo studente ha frequentato detti corsi ma non implica necessariamente che abbiamo passato il relativo esame: a tal fine occorre richiedere il certificato del College Board, che attesti il positivo superamento di tali esami.”.
L’importanza della certificazione del College Board statunitense deriva dalla sua natura di ente che organizza gli Advanced Placements presso le istituzioni scolastiche statunitensi che sono verificati positivamente soltanto se i relativi esami sono sostenuti secondo quanto stabilito dal College Board statunitense stesso.
In questo senso deve intendersi che manca la prova del superamento degli esami richiesti.
Nel quarto motivo si contesta che, pur avendo il ricorrente conseguito il titolo americano dopo meno di due anni di frequenza, gli sia stato richiesto lo stesso requisito previsto per coloro il cui percorso formativo era stato di durata biennale.
Ciò è accaduto perché la Commissione della Scuola di Medicina e Chirurgia, che doveva fissare i criteri per valutare il percorso formativo di coloro che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente, ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di richiedere lo stesso tipo di requisiti previsti per coloro che avevano seguito percorsi biennali. Nessuna contraddizione può ricavarsi, quindi, dalla condotta dell’Amministrazione.
Il mancato accoglimento del quarto motivo si riverbera anche sul quinto poiché non vi è stata alcuna violazione della circolare ministeriale che lasciava alla complessiva valutazione dell’Università l’ammissione di coloro che si trovavano nella situazione di aver studiato negli USA per un solo anno.
Non è fondato anche il terzo motivo relativo all’incompetenza relativa poiché il Responsabile del Settore Segreterie è solo colui che ha comunicato una decisione assunta dalla competente Commissione.
E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente all’atto di presentare la domanda ha presentato anche una completa documentazione relativa tra l’altro al superamento dei tre corsi di “Advanced Placements” nelle materie di Calcolo, Chimica e Biologia richiesti.
Il preavviso di rigetto non era una semplice formalità superabile per il fatto che l’ammissione era avvenuta con riserva ed era stato richiesto il deposito di ulteriore documentazione.
Nel provvedimento impugnato non è stato spiegato al ricorrente che la Commissione aveva deciso che, anche per coloro che non avevano frequentato scuole americane per un biennio, era richiesto il superamento dei tre corsi di “Advanced Placements” e soprattutto che il documento che attestasse tale superamento poteva provenire solo dal College Board statunitense.
Se tali informazioni fossero state fornite, il ricorrente avrebbe potuto valutare la legittimità della scelta della Commissione ma soprattutto far presente se era in grado o meno di ottenere il tipo di certificazione richiesta.
Non essendovi stato un corretto e completo svolgimento dell’iter procedimentale, il provvedimento impugnato va annullato al solo fine di riprendere il procedimento dal preavviso di rigetto; è evidente che, se il ricorrente non sarà in grado di certificare quanto richiesto, il provvedimento finale non potrà che avere lo stesso contenuto di quello annullato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/01/2018