Dopo l’entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, sull’autonomia universitaria, le Università sono divenuti di enti pubblici autonomi e non più organi dello Stato.
Tale mutamento di natura giuridica comporta che non opera il patrocinio obbligatorio ex artt. 1-11, regio decreto 30 ottobre 193, n. 1611, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ma è possibile il patrocinio facoltativo ai sensi dell’art. 43 e 45 regio decreto succitato, in virtù di quanto previsto dall’art. 56, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 425
Università-Qualificazione giuridica
N. 00425/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Corte Isolani 8;
contro
Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Marzani, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del verbale n. 1 del 31.10.2017, pubblicato il 2.11.2017 e del relativo allegato, con il quale sono stati disposti dalla commissione giudicatrice i criteri per la procedura valutativa relativa alla copertura di due posti di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, – SSD ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università degli Studi di Bologna;
del Decreto Rettorale n. 1086 del 18.09.2017, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa bandita con DR 285 del 7.4.2014 per il reclutamento di due professori di seconda fascia settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni – SSD ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università degli Studi di Bologna, ai sensi dell’art. 24, comma 6 legge 240/2010 e del regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii. (atto presupposto);
del Decreto Rettorale n. 1148 del 28.9.2017, che ha disposto la sostituzione di un componente della commissione giudicatrice (atto presupposto);
del Decreto Rettorale n. 1685 del 21.12.2017, che ha disposto la proroga della procedura valutativa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
del Decreto Rettorale n. 102 del 25 gennaio 2018;
del verbale della Commissione n. 1 del 31 ottobre 2017 (rif. A24/2014/064);
del verbale della Commissione n. 2 del 28 novembre 2017 (rif. A24/2014/064);
del verbale della Commissione n. 3 del 12 gennaio 2018 (rif. A24/2014/064);
delle schede di valutazione dei candidati: [#OMISSIS#] Marzani, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Dipartimento del 27.2.2018 per la chiamata in ruolo di Marzani e De [#OMISSIS#] (doc. 27);
con condanna
al risarcimento del danno subito, se possibile in forma specifica, ovvero in caso di impossibilità per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Annichiarico e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava gli atti indicati in rubrica relativi alla nomina di una nuova Commissione che doveva procedere ad una rinnovata valutazione dei candidati alla copertura di due posti di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, – SSD ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali.
Gli atti erano conseguenti all’accoglimento parziale di un precedente ricorso presentato dalla ricorrente nell’ambito del giudizio finale formulato dalla precedente Commissione nella stessa procedura concorsuale, ad opera del Consiglio di Stato con sentenza 2482/2017.
L’Università nel costituirsi, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non essere stata effettuata la notifica presso l’Università che non è più domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale da quando è stata riconosciuta la sua natura di ente autonomo.
Va esaminata preliminarmente l’eccezione poiché la sua fondatezza determinerebbe l’inammissibilità del ricorso.
Dopo l’entrata in vigore della L. 168/ 1989 sull’autonomia universitaria, le Università sono divenuti di enti pubblici autonomi e non più organi dello Stato.
Tale mutamento di natura giuridica comporta che non opera il patrocinio obbligatorio ex artt. 1-11 R.D. 1611/1933 ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ma è possibile il patrocinio facoltativo ai sensi dell’art. 43 e 45 R.D. 1611/1933 in virtù di quanto previsto dall’art. 56 in virtù dell’art. 56 R.D. 1592/1933.
La conseguenza di tale mutamento normativo è che è venuta meno la domiciliazione ex lege presso l’Avvocatura dello Stato per cui qualunque atto di evocazione in giudizio va notificato presso la sede dell’Università.
Nel caso in esame, invece, il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con conseguente nullità della notifica.
La costituzione dell’Università ai sensi dell’art. 44, comma 3. C.p.a. sana la nullità della notifica ma con effetti ex nunc e pertanto nel momento in cui è avvenuta la costituzione era scaduto il termine di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. sia per gli atti impugnati con il ricorso principale che per quelli contestati con i motivi aggiunti.
La ricorrente, pur non potendo contestare questo dato di fatto, ha controdedotto sul punto che nel casi di cui si discute la domiciliazione dell’Università presso l’Avvocatura dello Stato era corretta ex art. 415, comma 7, c.p.c. in quanto trattasi di una controversia in materia di lavoro citando a tal fine la sentenza 24876/2017 della Corte di Cassazione.
La deduzione non è fondata perché il ricorso in esame non verte in materia di lavoro poiché non riguarda un contenzioso relativo allo status giuridico di dipendente dell’Università ricoperto dalla ricorrente, ma una procedura concorsuale nella quale la ricorrente ritiene di essere stata valutata illegittimamente.
Un ulteriore argomento esposto dalla ricorrente per evitare la declaratoria di inammissibilità, riguarda gli effetti della sanatoria della nullità per effetto della costituzione della controparte che sarebbero ex tunc e non ex nunc.
Anche tale argomento non può essere accolto.
L’art. 44, comma 3, c.p.a. riproduce quanto precedentemente disposto dall’art. 17, comma 3, R.D. 642/1907, in tema di nullità del ricorso introduttivo, e l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo riteneva che tale disposizione fissasse un limite al principio della sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo, nel senso che questo risultato si produce nel solo caso in cui la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto eccepire la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.
In passato è stato discusso se la norma prevista per la nullità del ricorso potesse applicarsi per analogia anche alla nullità della notifica. L’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato con sentenza 52/1980 escluse tale applicazione analogica affermando che dovessero applicarsi le norme del codice di procedura civile con conseguente sanatoria ex tunc.
La disciplina introdotta dal codice, però, ha dedicato una norma espressamente alla nullità della notifica negli stessi termini come appena affermato dell’abrogato art. 17 cosicchè la medesima regola trova ora applicazione in materia di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, con la conseguenza che la costituzione dell’Avvocatura dello Stato nel presente giudizio, avvenuta dopo la scadenza del termine di legge per la proposizione dell’azione di annullamento, non opera retroattivamente e non fa venir meno, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
La natura in [#OMISSIS#] della pronuncia consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/05/2018