Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, 6 giugno 2008, n. 191, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 103, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, non riconosce il servizio prestato come tecnico laureato con almeno tre anni di attività di ricerca, la giurisprudenza ha avuto modo di considerare la posizione di figure professionali già appartenenti al ruolo tecnico, osservando che l’elencazione delle qualifiche contenuta nella norma appena richiamata deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica, in relazione alla evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo: con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono intendersi applicabili alla prima. In questa prospettiva, il mero dato formale del “nomen” della qualifica rivestita non è idoneo, di per sé solo, a risolvere la questione della individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti ai fini che ci occupano; al contempo, se da un lato non è legittimo arrestarsi alla diversità dei termini indicanti una medesima sostanza, dall’altro non può ritenersi consentito valorizzare l’appartenenza al ruolo tecnico per dedurre una sostanziale equiparazione tra figure che vi appartengono e, quindi, la riconoscibilità di tutti i servizi resi nella qualità di tecnico.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 286
Personale universitario-Tecnico laureato-Ricostruzione carriera
N. 00286/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Tolomelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Cappello, [#OMISSIS#] Focherini, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Cappello in Bologna, via Rubbiani 3;
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
della Disposizione Dirigenziale dell’Università di Bologna del 13.10.2011;
nonché per l’accertamento del diritto
della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 103 DPR 382/1980, il periodo svolto presso il medesimo ateneo come tecnico laureato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Sforza e [#OMISSIS#] Paolucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente era stata assunta in data 1.9.1999 con contratto a tempo indeterminato dall’Università di Bologna con la qualifica di Collaboratore tecnico, e adibita al Dipartimento di Chimica dell’Ateneo.
Successivamente, come vincitrice di concorso per ricercatore universitario di ruolo nel “settore scientifico-disciplinare CHIM/06-2 Chimica organica”, la ricorrente era assunta dal 1.10.2007, presso il medesimo Dipartimento dell’Università.
Dopo un triennio in data 30.9.2010 veniva nominata Ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze.
Ai fini della ricostruzione della carriera, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del periodo di servizio prestato in qualità di Collaboratore tecnico D presso il medesimo Ateneo, istanza che veniva respinta con il provvedimento impugnato.
Nell’unico motivo di ricorso violazione dell’art. 103, comma 3, DPR 382/1980 nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico oltre all’eccesso di potere per travisamento in diritto ed illogicità manifesta.
L’interpretazione dell’art. 103, comma 3, D.P.R n. 382/80 deve tener conto della sentenza della Corte costituzionale 191/2008 che ha riconosciuto l’applicazione della norma ai tecnici laureati che sono divenuti ricercatori a seguito di concorso riservato ex L. 4/1999, senza, però, escluderla in favore dei tecnici che siano diventati ricercatori a seguito di un ordinario concorso pubblico come ritiene l’Università.
La Corte aveva affermato che per tutti i tecnici laureati che diventano ricercatori fosse ingiustificata la differenza di trattamento rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori cioè gli unici indicati dalla norma censurata.
La ricorrente in subordine chiedeva che venisse sollevato incidente di costituzionalità della norma in questione laddove non fosse interpretabile nel senso auspicato.
L’Università degli Studi di Bologna si costituiva in giudizio chiedendo che il ricorso fosse respinto.
Il ricorso è fondato.
La sentenza 191/2008 si fonda su un presupposto che aveva già affermato nella sentenza 305/1995 e cioè che per i dipendenti pubblici vi possa essere il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, soltanto nei “casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un’identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina”.
La Corte, pur consapevole della differenza sussistente tra le funzioni dei tecnici laureati, di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori rispetto a quelle dei ricercatori, ha ritenuto che vi fosse l’identità ordinamentale; il fatto che l’occasione per la pronuncia sia stata offerta dal caso di tecnici laureati che avevano superato un concorso riservato come ricercatori ai sensi della L. 4/1999 non può essere motivo per ritenere applicabile l’estensione a coloro che, come la ricorrente, siano diventati ricercatori a seguito di concorso ordinario.
Il nucleo motivazionale della sentenza della Consulta risiede nell’assimilabilità, ai fini del riconoscimento del servizio prestato nella qualifica inferiore, tra la figura del tecnico laureato e quella del ricercatore al di là della modalità con cui era avvenuto il passaggio.
Ma l’Università pone un’ulteriore obiezione alla pretesa della ricorrente sottolineando come ella rivestisse la qualifica di collaboratore tecnico figura non assimilabile al tecnico laureato.
La questione è stata affrontata dalla sentenza 3499/2013 del Consiglio di Stato che sul punto sottolinea come: “Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento della sezione, ribadito anche di recente (cfr. sentenze Cons. St., VI, 21 ottobre 2011, n. 5669, e Cons. St., VI, 29 aprile 2013, n. 2338), secondo cui, ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato in qualità di funzionario tecnico (VIII qualifica) risulta assimilabile a quello prestato quale tecnico laureato.
In particolare, nella richiamata sentenza n. 5669 del 2011, questo Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito, anche a mezzo del richiamo alla giurisprudenza costituzionale, le ragioni poste a base del riconoscimento normativo dell’attività di servizio pregressa svolta dai ricercatori e dai professori universitari nel ruolo universitario non docente (ai fini di quiescenza e previdenza nonché della ricostruzione di carriera), ha precisato che ai funzionari tecnici va riconosciuto, al momento del passaggio al ruolo docente dell’Università, il medesimo beneficio dei tecnici laureati, posto che tale ultimo profilo professionale è stato soppresso e sostituito, in base al d.P.C.M. 24 settembre 1981, con il profilo del funzionario tecnico laureato.
Non appare inutile riportare il nucleo essenziale della motivazione addotta a sostegno della tesi della piena assimilazione tra le due figure professionali, nella evoluzione della normativa di riferimento:
– “in proposito, è stato più volte osservato (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010, n.8644 e 4494 del 2011) che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 103, d.P.R,. citato, nella parte in cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, non riconosce il servizio prestato come tecnico laureato con almeno tre anni di attività di ricerca, la giurisprudenza ha avuto modo di considerare la posizione di figure professionali già appartenenti al ruolo tecnico, osservando che l’elencazione delle qualifiche contenuta nella norma appena richiamata deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica, in relazione alla evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo: con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono intendersi applicabili alla prima. In questa prospettiva, che il Collegio condivide, è stato sottolineato (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1398 del 2010 e n. 4988 del 2009) che il mero dato formale del “nomen” della qualifica rivestita non è idoneo, di per sé solo, a risolvere la questione della individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti ai fini che ci occupano; proseguendo il discorso, va peraltro avvertito che, se da un lato non è legittimo arrestarsi alla diversità dei termini indicanti una medesima sostanza, dall’altro non può ritenersi consentito valorizzare l’appartenenza al ruolo tecnico per dedurre una sostanziale equiparazione tra figure che vi appartengono e, quindi, la riconoscibilità di tutti i servizi resi nella qualità di tecnico.
III) La discriminazione tra servizi riconoscibili e servizi non riconoscibili (e, prima, tra qualifiche che danno ingresso al relativo diritto), a giudizio del Collegio non può allora che essere condotta sulla base dell’equiparazione e dell’accorpamento tra le varie qualifiche e della descrizione del contenuto delle stesse, operati dal legislatore con d.P.C.M. 24 settembre 1981, emanato in attuazione degli artt. 79 e 80 della legge n. 312 del 1980. Tale decreto ha istituito la figura di funzionario tecnico mediante accorpamento di diverse precedenti posizioni lavorative, tra le quali quella di tecnico laureato, assegnandola all’ottava qualifica, “area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria”.
Se quindi si può concludere che la figura del funzionario tecnico ha sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980, e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica deriva dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’art. 103 d.P.R. n. n. n. 382 del 1980 nel testo risultante dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, non altrettanto può dirsi con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il d.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede la settima qualifica.”.
Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale [#OMISSIS#] orientamento della giurisprudenza amministrativa che peraltro appare assolutamente logico poiché anziché fermarsi al nomen iuris della qualifica si preoccupa del contenuto sostanziale delle mansioni le uniche che giustificano quell’assimilazione che ha condotto la Corte Costituzionale a dichiarare la parziale incostituzionalità dell’art. 103, comma 3, DPR 382/1980.
L’Università, pertanto, dovrà provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente nei termini richiesti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato ai fini della ricostruzione della carriera.
Condanna l’Università degli Studi di Bologna a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 03/04/2018