TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 6 luglio 2017, n. 519

Procedura concorsuale professore Associato-Criteri di valutazione

Data Documento: 2017-07-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Limitare l’attività di insegnamento agli ultimi cinque anni, nonchè l’aver dato eccessivo perso al giudizio di gradimento degli studenti, sono scelte insindacabili compiute dal Consiglio di Dipartimento che sono legate al tipo di professionalità che si intende privilegiare in funzione delle necessità dell’Ateneo.

Contenuto sentenza

N. 00519/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Graziosi, [#OMISSIS#] Graziosi, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via dei Mille 7/2; 
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meriggiola, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Pescerelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via [#OMISSIS#] 11; 
[#OMISSIS#] Battaglia, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via S. [#OMISSIS#] 55; 
per l’annullamento
del Decreto rettorale N. 125 DEL 20.10.2015 portante l’approvazione degli atti della procedura valutativa per 2 posti di professore universitario di ruo,lo seconda fascia;
nonché per quanto occorrer possa, dell’Allegato 1 Decreto rettorale n. 526 del 4.6.2015 e della delibera del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura dei posti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meriggiola e di [#OMISSIS#] Battaglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] Battaglia; 
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori Benedetto Graziosi, [#OMISSIS#] Cairo, Barbara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pescerelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente partecipava alla procedura valutativa per la copertura, ai sensi dell’art. 24, comma 6,. L. 240/2010 di due posti di professore universitario di ruolo, fascia degli Associati indetta dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per il settore concorsuale 06/H1 SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia. 
La Commissione Giudicatrice ha preso atto del numero massimo di lavori da valutare, nonché degli standard qualitativi e criteri di valutazione delle pubblicazioni, e dei punteggi massimi previsti nel bando, provvedendo a “dettagliare e specificare i punteggi attribuibili a ciascuna categoria di standard”.
Nella successiva seduta veniva effettuata la valutazione finale e risultavano inseriti nei primi due posti i controinteressati e solamente al quarto posto il ricorrente.
Veniva presentato il presente ricorso articolato su due motivi.
Il primo censura la violazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento di ateneo e l’incompetenza.
Non essendo specificato chi avesse fissato i parametri relativi ai punteggi da attribuire per i vari standard qualitativi, veniva denunciata l’incompetenza del Rettore a porre in essere tale attività che sarebbe spettata alla Commissione oppure al Consiglio di Dipartimento anche se l’art. 2 del regolamento definisce analiticamente i compite di tale organo, ma non fa riferimento alla scelta dei punteggi da attribuire nelle procedura valutative.
La Commissione non ha, invece, operato tale scelta poiché si è attenuta a quanto previsto dal bando.
Medesima censura viene operata quanto alla limitazione a 30 del numero delle pubblicazioni valutabili poiché si tratta di scelta del Dipartimento.
Il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 4,5,6 e 15, comma 3, del Regolamento di Ateneo e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
Innanzitutto spicca la violazione dell’art. 15, comma 3, del Regolamento poiché la Commissione non i si doveva limitare ad attribuire i punteggi per ognuna delle quattro aree di valutazione, ma doveva “formulare un motivato giudizio sull’attività dei candidati basato sulla valutazione analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi”.
Il problema non è la sufficienza o meno del punteggio numerico ad assolvere l’onere di motivazione, ma l’esistenza di un’ulteriore motivazione non numerica.
Viene altresì censurata la frettolosità con cui ha operato la Commissione che pure doveva valutare oltre al resto 150 pubblicazioni, integrando si un caso di grave insufficienza istruttoria.
Il motivo formula quattro distinte censure per ogni area di valutazione.
Partendo dall’attività didattica, secondo l’art. 5 del regolamento deve essere valutato “ il volume e la continuità dell’attività “, mentre il bando chiede di prendere in considerazione solamente l’attività di insegnamento prestata negli ultimi cinque anni. La Commissione ha poi aggiunto, quale ulteriore limitazione del curriculum la decisione di togliere il limite di insegnamenti svolti in un singolo anno.
E’ illogico, quindi, aver svalutato l’importanza della continuità dell’insegnamento ristretta ad un arco temporale poco significativo se si considera che è riferito ad una procedura concorsuale relativa a cattedre di insegnamento. In occasione del precedente concorso era stata considerata l’attività di insegnamento senza limiti temporali seppure con un punteggio decrescente per gli anni più risalenti. Oltretutto il ricorrente è stato penalizzato perché non gli sono stati computati due insegnamenti compiuti nel quinquennio cioè Ginecologia 2012/2013 e Ostetricia 2011/2012.
Ulteriore motivo di censura è costituito dalla sopravvalutazione del punteggio assegnato al giudizio di “gradimento” dato dagli studenti, non preso in considerazione nel concorso precedente.
Venivano infine contestati i 6 punti dati alla prima classificata per l’attività assistenziale svolta nel ruolo di Responsabile del “programma aziendale presso il Policlinico denominato «I disturbi dell’identità di genere” dal 2009».
Il secondo parametro è costituito dall’attività scientifica e dalle pubblicazioni ed il ricorrente ha presentato 30 pubblicazioni, come da limite nel bando pur essendo l’autore di 121 scritti, tutte pubblicate su riviste internazionali spesso con elevato Impact Factor.
I criteri di valutazione delle pubblicazioni fissati dall’art. 6 del Regolamento e poi dalla Commissione erano 4: Apporto del candidato; Originalità e innovatività del lavoro; Congruenza con
l’insegnamento; Rilevanza scientifica della collocazione editoriale della rivista.
Nell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, la Rilevanza Scientifica delle collocazioni editoriali delle riviste è stata sottostimata con valutazione che per il suo contenuto oggettivo non può essere lasciata all’insindacabile discrezionalità dell’organo deputato a fare le valutazioni. 
Il terzo parametro è costituito dall’attività assistenziale ed anche in questo caso sono stati adottati criteri che hanno svalutato l’anzianità di servizio.
Il criterio scelto dalla Commissione (p. 0,5 per anno fino al massimo di 4 punti) ha, infatti, consentito anche ai concorrenti con soli 8 anni di servizio di avere il punteggio massimo ed anche in questo caso si è modificato il criterio scelto nel precedente concorso. Il ricorrente ha svolto attività clinica assistenziale per oltre trenta anni e la svalutazione dell’anzianità assistenziale deprime il valore selettivo di questo elemento nella comparazione dei candidati e soprattutto confligge con la lettera e la ratio dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo che richiede che ne sia valutata “durata e continuità”. Inoltre la Commissione ha omesso di valutare a favore del ricorrente l’attività svolta dal 1° gennaio 2002 quale Responsabile di una Articolazione funzionale ad alta specializzazione, denominata “Chirurgia Endoscopica diagnostica”.
Infine in relazione all’ultimo parametro e cioè le attività istituzionali e organizzative di servizio vi è stata la sopravvalutazione dell’attività della prima classificata che ha ottenuto cinque punti, contro uno nel precedente concorso, perché la Commissione ha considerato valutabili attività che non hanno alcun effettivo rilievo istituzionale quali “Segretario di varie Scuole di Dottorati “ oppure membro “ Consiglio dei docenti di Dottorato “oppure tra gli esaminatori dell’ammissione alla Scuola.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Bologna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meriggiola e [#OMISSIS#] Battaglia quest’ultimo presentava altresì ricorso incidentale.
Tale ricorso si fonda su tre motivi il primo dei quali contesta una parte del punteggio attribuito al ricorrente per alcune lettere pubblicate su una rivista che non avrebbero dovuto essere valutate secondo la Tabella B allegata al regolamento di Ateneo.
Gli altri due motivi tendono a veder riconosciuto al dott. Battaglia ulteriori punti per le sue pubblicazioni e per il gradimento ottenuta dagli studenti in misura molto elevata.
Lo scopo del ricorso era quello di rendere inammissibile il ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza.
Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale poiché la sua infondatezza lo esime dal valutare il ricorso incidentale.
La dott.ssa Meriggiola formula un’eccezione di inammissibilità del ricorso poiché non risulterebbe chiaro nelle conclusioni del ricorrente se intenda chiedere l’annullamento dell’intera prova o la riformulazione dei punteggi poiché in questo caso dovrebbe fornire la prova del superamento della prova di resistenza.
L’eccezione non può essere accolta poiché lo scopo del ricorrente è quello di annullare l’intera prova come si ricava dalle conclusioni del ricorso; l’aver sindacato sotto vari aspetti i punteggi attribuiti ha lo scopo di evidenziare l’illogicità delle valutazioni operate dalla Commissione.
Venendo al merito, il primo motivo è infondato poiché le scelte sui criteri indicati nel corpo del motivo sono state compiute dal Consiglio di Dipartimento cui sono state assegnate dal Regolamento dell’Università 977/2013 in attuazione degli artt. 18, comma 1, e 24, comma 6, L. 240/2010.
Non esiste pertanto alcuna autonoma valutazione del rettore e la censura di incompetenza non coglie nel segno. 
Nell’esaminare le articolate censure contenute nel secondo motivo, va premesso che il ricorrente non intende inficiare le valutazioni della Commissione, perché è ben consapevole della giurisprudenza consolidata sull’insindacabilità delle valutazioni tecniche della Commissione, e le contesta solamente quando gli appaiono manifestamente irragionevoli.
Le principali doglianze riguardano, invece, i criteri inseriti nel bando ed a cui la Commissione si è dovuta attenere: l’aver limitato l’attività di insegnamento agli ultimi cinque anni, l’aver dato eccessivo perso al giudizio di gradimento degli studenti, l’aver limitato a pochi punti la valutazione dell’attività assistenziale così da penalizzare i concorrenti con maggiore anzianità.
Si tratta di scelte insindacabili compiute dal Consiglio di Dipartimento che sono legate al tipo di professionalità che si intende privilegiare in funzione delle necessità dell’Ateneo.
Da questo punto di vista non hanno alcun rilievo le sottolineature circa le differenza tra i criteri del concorso del 2014, cui peraltro non ha potuto partecipare perché non aveva ancora conseguito l’idoneità ad associato, e quelli della selezione che qui interessa.
La scelta di concentrare l’attenzione sulle attività svolte in arco temporale recente ha lo scopo di valutare i docenti che abbiano maggiore attitudine ha svolgere un’attività di insegnamento, sia sotto il profilo del numero dei corsi tenuti nel quinquennio senza limitazione per anno accademico, sia quanto al gradimento degli studenti, sia per quanto attiene all’attività scientifica.
Per quanto attiene all’attività assistenziale, essa ha meno rilevanza visto lo scopo della selezione e si è ritenuto che chi la abbia esercitata per almeno 8 anni abbia un’esperienza sufficiente per abbinare ad una preparazione teorica un’esperienza clinica.
Ovviamente quest’impostazione tende a penalizzare i concorrenti più anziani, i quali, però, se potessero farsi valutare dalle Commissioni le attività svolte nell’arco dell’intera carriera prevarrebbero quasi automaticamente sui più giovani, vanificando l’orientamento che ormai prevale in ambito universitario di valorizzare il merito anziché l’anzianità di servizio. 
Pertanto i criteri indicati nel bando di concorso, lungi dal condurre a conseguenze irragionevoli, sono funzionali a scegliere quel modello di docente che si è appena delineato.
Una volta respinte le censure sulla scelta dei criteri, le critiche sull’attribuzione di punteggi inferiori a quanto dovuto nei confronti del ricorrente o sul conseguimento da parte della prima classificata di punteggi superiori a quanto previsto non possono essere esaminate nel merito poiché non è stata data la prova del superamento della prova di resistenza, stante la notevole differenza di punteggio tra il dott. [#OMISSIS#] e la dott.ssa Meriggiola ( 21,95 ).
Il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei controinteressati, mentre può disporsi la compensazione nei confronti dell’Università degli Studi di Bologna non avendo la difesa erariale presentato alcuna memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati che liquida in € 2.000 oltre accessori.
Compensa le spese nei confronti dell’Università degli Studi di Bologna. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/07/2017