Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il dovere di astensione in materia di concorsi pubblici discende dall’art. 51 c.p.c. e ciò, anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 6-bis L. 241/1990. Per tale ragione, ai concorsi pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle cause tassative di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non suscettibili di interpretazione analogica, al fine di assicurare certezza della nomina delle Commissioni giudicatrici.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che può risultare decisiva e rilevante soltanto la circostanza che tra candidato e commissario si sia concretato un rapporto che, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia invece concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico, come in caso di associazione professionale; quando la collaborazione scientifica tra candidato e componente la commissione d’esame ha avuto carattere di mera occasionalità non ne deriva in via automatica l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che abbia omesso di formalizzare la sua astensione.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 120
Procedura concorsuale per copertura posto Professore- Incompatibilità
N. 00120/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rombolà, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Rombolà, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria TAR in Bologna, via D'[#OMISSIS#], 54;
contro
Università Alma Mater Studiorum di Bologna, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] Dondini, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via della Zecca 2;
[#OMISSIS#] Musacchi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto rettorale n.799 del 29.07.2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo;
del verbale del consiglio di dipartimento di scienze agrarie dell’Università Alma Mater Studiorum relativo alla seduta tenutasi in data 2 settembre 2015;
della delibera adottata dal consiglio di Amministrazione dell’Ateneo relativa all’approvazione della chiamata in servizio del vincitore della procedura valutativa;
del decreto rettorale di nomina rep 1166 del 12.10.2015, protocollo 84590
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e di [#OMISSIS#] Dondini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cairo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ricercatore universitario di ruolo del Dipartimento Colture Arboree presso l’Università degli Studi di Bologna, ha partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo – seconda fascia nel Dipartimento di Scienze Agrarie della sede di Bologna, settore concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree.
Il Rettore dell’Università di Bologna nominava la Commissione di valutazione per la procedura in oggetto che all’esito delle sue valutazioni consegnava il materiale concorsuale e gli atti venivano approvati con decreto del Rettore che dichiarava vincitore il controinteressato costituito in giudizio.
Va premesso che al momento dell’indizione della procedura concorsuale il ricorrente non era in possesso del requisito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, poiché la Commissione nazionale aveva espresso un giudizio negativo che era stato oggetto di impugnazione innanzi al TAR Lazio conclusasi favorevolmente per il ricorrente.
La Commissione aveva, però, reiterato il giudizio negativo nuovamente impugnato in sede giurisdizionale; con sentenza n. 12994/2019 il TAR Lazio ha annullato il giudizio negativo espresso in data 13.05.2016 dalla Commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale 07/B2 “Scienze e Tecnologie dei sistemi arborei e forestali” conclusasi positivamente. Nel frattempo il ricorrente aveva ottenuto in occasione di altra tornata di abilitazioni l’idoneità.
Il primo motivo di ricorso denuncia la mancata astensione di due membri della Commissione per l’esistenza di ragioni di incompatibilità.
Nella Commissione di valutazione vi è la presenza di due membri in posizione di conflitto virtuale o d’incompatibilità.
Infatti, 1/5 dell’attività pubblicistica del candidato Dondini è stata realizzata in collaborazione con il commissario Bassi, con il quale, oltretutto, la collaborazione scientifica si è intensificata negli ultimi anni attraverso la conduzione di progetti di ricerca finanziati. Inoltre, almeno 2 articoli del candidato Musacchi sono stati pubblicati con il Commissario Costa.
Di conseguenza l’imparzialità della procedura in esame appare concretamente compromessa tanto che per gli altri due candidati sono stati espressi giudizi positivi per le pubblicazioni scientifiche presentate, alcune delle quali (4 per il primo e 2 per il secondo) redatte proprio congiuntamente ai due commissari che le hanno dovute valutare.
Peraltro tali lavori hanno concorso significativamente alla formulazione del giudizio finale in quanto gli stessi elaborati avevano un indice IF molto alto che è stato il criterio esclusivo per la valutazione delle pubblicazioni.
L’esistenza delle predette collaborazioni scientifiche è di per sé ostativa all’espressione da parte dei commissari interessati di un giudizio oggettivo e imparziale, poiché essi non potranno che valutare in maniera più che positiva i lavori alla cui realizzazione hanno offerto il proprio personale contributo scientifico.
Il secondo motivo afferma la violazione del bando e del Regolamento di Ateneo sulla chiamata dei Professori essendo stati individuati criteri illogici e svantaggiosi per il ricorrente, soprattutto per aver introdotto un nuovo criterio di valutazione dell’attività didattica in base ai crediti formativi universitari propri dei corsi tenuti dai candidati.
I criteri previsti dal Bando per l’attività didattica inerivano al volume ed alla continuità delle attività didattiche ed all’essere stati titolari di almeno un’attività formativa con riferimento alle discipline del SSD AGR/03, negli ordinamenti didattici dei Cds dell’area di agraria, per ciascun anno accademico dall’entrata in ruolo di ricercatore presso l’ateneo di Bologna.
La Commissione, invece, ha stabilito di assegnare: “sino a 100 CFU complessivi” un totale di punti 5 massimo per il volume + altri 5 punti massimo per la continuità; “da 101 a 200 CFU complessivi” punti 15 massimo per il volume + altri 5 punti per la continuità; “oltre 200 CFU complessivi” la commissione avrebbe assegnato un massimo di punti 25 per il volume + 5 punti per la continuità.
La illogicità del criterio scelto si ricava anche dal fatto che il numero di CFU (oltre 200) necessario per conseguire il massimo del punteggio è impossibile da ottenere per un ricercatore che non può svolgere più di 6 CFU all’anno.
Utilizzando il criterio individuato nel bando, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente il punteggio [#OMISSIS#] di 30 anziché 10.
Il ricorrente ha svolto, sia presso l’Ateneo di Bologna che all’estero, un’elevata attività didattica con riferimento specifico proprio alle discipline del SSD AGR/03.
Peraltro il controinteressato vincitore della selezione dall’anno 2008 quando è entrato di ruolo quale ricercatore, ha svolto attività didattiche per la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, estranea, dunque, agli specifici “ordinamenti didattici dei Cds dell’area di agraria” richiesti dal bando.
Infine la Commissione non ha considerato il Regolamento per la Chiamata dei Professori che per le attività didattiche richiedeva una valutazione comprensiva anche degli esiti delle valutazioni degli studenti legata agli ultimi anni. Pari disinteresse ha mostrato la Commissione per le attività didattiche integrative che vedevano la netta prevalenza del ricorrente sia per laureandi seguiti, sia come membro di commissioni internazionali di dottorato
In conclusione del motivo di ricorso viene proposto un calcolo del punteggio che sarebbe spettato al ricorrente pur utilizzando il criterio contestato che è determinerebbe un punteggio maggiore di quello assegnato dalla Commissione.
Il terzo motivo contesta l’inserimento tra le sottocategorie del parametro attività istituzionali della “partecipazione agli organi collegiali DipSa” e “responsabilità di Coordinamento di Corsi di Studio”, perché vi sarebbe stata un’estensione del criterio previsto dalla lex specialis cioè la partecipazione ad organi collegiali.
Tale ampliamento ha danneggiato il ricorrente che era l’unico ad avere attività di partecipazione in organi collegiali di ateneo.
Anche l’attribuzione a tutti e tre i concorrenti del medesimo punteggio è ingiusta perché il ricorrente per i titoli illustrati in merito avrebbe meritato il massimo dei punteggi.
Il quarto motivo eccepisce l’erroneità del punteggio più basso assegnato al ricorrente nonostante un numero maggiore di progetti di ricerca presentati. Analoga censura viene avanzata per la valutazione delle pubblicazioni perchè nell’attribuzione dei punteggi ad ogni singola pubblicazione, la Commissione avrebbe considerato l’impact factor della pubblicazione in modo esclusivo, danneggiando il ricorrente.
Il quinto motivo segnala l’illegittimità derivata degli atti conseguenziali della procedura.
Con motivi aggiunti venivano impugnati tutti gli atti conseguenziali alle valutazioni della Commissione e che avevano determinato l’assunzione del controinteressato come professore associato.
Le censure sono le medesime articolate con il ricorso principale.
Si costituivano in giudizio l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna ed il controinteressato dichiarato vincitore che concludevano per la reiezione dei due ricorsi; l’Università eccepiva anche la parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.9.2015 perché tardiva.
Il ricorso è infondato e pertanto si può omettere l’analisi dell’eccezione di [#OMISSIS#] presentata.
Il primo motivo di ricorso propone una censura che viene sistematicamente riproposta in tutti i contenziosi che abbiano ad oggetto la nomina a professore associato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il dovere di astensione in materia di concorsi pubblici discende dall’art. 51 c.p.c. e ciò, anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 6-bis L. 241/1990. Per tale ragione, ai concorsi pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle cause tassative di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non suscettibili di interpretazione analogica, al fine di assicurare certezza della nomina delle Commissioni giudicatrici.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che può risultare decisiva e rilevante soltanto la circostanza che tra candidato e commissario si sia concretato un rapporto che, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia invece concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico, come in caso di associazione professionale; quando la collaborazione scientifica tra candidato e componente la commissione d’esame ha avuto carattere di mera occasionalità non ne deriva in via automatica l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che abbia omesso di formalizzare la sua astensione.
Nel caso di specie il coinvolgimento di membri della Commissione riguarda un numero non elevato di pubblicazioni (4/20 e 2/20) ed a tal proposito non è condivisibile l’osservazione relativa al lavoro in equipe dove non diventerebbero più distinguibili i singoli contributi.
La scindibilità dei contributi, al contrario, attenua la valutazione da compiere ai fini della necessità dell’astensione del commissario coautore.
Peraltro la Commissione ha specificatamente valutato l’apporto del singolo candidato nelle opere collettanee, in base ai criteri fissati nel rispetto del bando e non impugnati.
In relazione al secondo motivo che fissava la sua attenzione sull’attività didattica, il bando richiedeva la valutazione del volume e della continuità dell’attività medesima senza fornire un criterio per quantificare il volume oltre a non offrire un parametro per l’attribuzione del punteggio.
Il requisito della continuità era osservato con almeno un insegnamento per anno accademico.
La Commissione ha integrato il bando, in virtù della discrezionalità tecnica che l’ordinamento le riconosce, utilizzando il Credito Formativo Universitario (CFU) come criterio per ponderare il volume e la continuità dell’attività didattica.
Peraltro il Regolamento didattico di Ateneo definisce il CFU quale: “misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio”, e non sembra scorretto che tale unità di misura possa essere adottata per quantificare il volume dell’impegno di didattico dei docenti.
Il rilievo circa l’impossibilità per tutti i candidati di raggiungere il numero di CFU necessari per ottenere il massimo punteggio può essere considerata una sfasatura che ha potenzialmente danneggiato tutti e che comunque non è possibile stabilire in astratto chi avrebbe danneggiato più di altri.
Né può essere accolta la doglianza che attiene alla mancata valutazione di titoli didattici pur inseriti nel curriculum, poiché la Commissione li ha considerati con decisione insindacabile non equiparabili ad una vera e propria attività didattica per la loro brevità e comunque non analiticamente documentati per poterne apprezzare la pregnanza.
Il controinteressato ha pienamente integrato il requisito richiesto perché il fatto che i suoi insegnamenti siano stati svolti presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, non ha alcun rilievo poiché il bando poneva la sua attenzione sul tipo di insegnamento e non richiedeva l’attività didattica fosse necessariamente svolta presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie.
Infine l’inserimento come parametro per l’attribuzione del punteggio della valutazione degli studenti, ai sensi del Regolamento di Ateneo, costituiva una mera possibilità, non un obbligo; analoga considerazione può farsi per l’assenza di valutazione delle attività didattiche integrative.
Rispetto ad esse, peraltro, il bando limitava la valutazione alle tesi di laurea ed a quelle di dottorato e non alle molteplici attività segnalate dal ricorrente.
Venendo al terzo motivo cioè alla valutazione delle Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, il bando richiedeva la valutazione della Partecipazione ad Organi collegiali ma anche la Responsabilità di Coordinamento di Corsi di Studio e comunque la Commissione si è limitata a specificare quali, tra le attività istituzionali, avrebbe valutato.
Peraltro in ricorrente ha segnalato una serie di attività che non potevano essere considerate come partecipazioni ad organi collegiali di Ateneo e quindi non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla mancata valutazione per tutti i concorrenti del parametro Responsabilità di Coordinamento di Corsi di Studio.
Il quarto motivo presenta doglianze sui criteri di valutazione dell’attività di ricerca; la partecipazione a progetti di livello nazionale o internazionale era limitata dal bando all’ultimo quinquennio. Ciò ha comportato la mancata valutazione di 19 progetti dei 42 presentati e per altri 10 non era precisata la data di realizzazione cosicchè il numero di progetti da esaminare non era molto superiore a quella del controinteressato Dondini.
In ogni caso il punteggio era globale perché più del numero era rilevante la qualità dei progetti presentati.
Infine quanto alla valutazione delle pubblicazioni dai verbali della Commissione si ricava che essa ha stabilito di considerare: “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione. Congruenza di ciascuna pubblicazione. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica. Determinazione analitica (…) dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (…). Nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione si avvarrà anche dell’Impact factor totale“.
I criteri fondamentali sono, quindi, stati l’apporto del singolo candidato e la consistenza complessiva della produzione scientifica giudicata anche in base all’impact factor.
Le censure in conclusione non possono essere accolte ed al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 3.000 oltre accessori per ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/02/2020