TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 18 dicembre 2014, n. 242

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-c.d. Impact Factor

Data Documento: 2014-12-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Il c.d. “impact factor” è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti. L’unica differenza fra i database citazionali ISI e SCOPUS è che il primo è di proprietà di Thomson Scientific & Healthcare, il secondo di Elsevier.  

Contenuto sentenza

N. 00242/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2012, proposto da: 
Giovanni Bacaro, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Palladini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Matteis, con domicilio eletto presso il primo in Parma, borgo S. [#OMISSIS#] 6; 
contro
Università degli Studi di Parma, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui è domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Petraglia, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Dodi in Parma, vicolo [#OMISSIS#], 7; 
per l’annullamento
degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplina Bio/03 (Botanica ambientale ed applicata) presso la Facoltà di scienze MM.FF.NN dell’Università degli Studi di Parma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Parma e di [#OMISSIS#] Petraglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Parma per la copertura di 1 posto (cofinanziato) di Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 (Botanica ambientale ed applicata) presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Ateneo, ivi compreso l’atto di proclamazione del vincitore.
Si sono costituite in giudizio l’Università intimata e il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Petraglia, chiedendo la reiezione del ricorso.
Depositati scritti conclusivi e repliche, all’udienza pubblica del 28 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con decreto n. 1832 del 5 ottobre 2010 il Rettore dell’Università di Parma ha indetto 9 procedure di valutazione comparativa per la copertura di altrettanti posti di ricercatore universitario presso le diverse facoltà e per i differenti settori scientifico-disciplinari (SSD) ivi indicati, fra cui quello per il settore BIO/03 (Botanica ambientale ed applicata) presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., cui ha partecipato il dott. Giovanni Bacaro, classificatosi al secondo posto dopo il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Petraglia.
Chiesto ed ottenuto l’accesso agli atti, il ricorrente li ha impugnati formulando sei motivi di ricorso con cui ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In sintesi il ricorrente lamenta quanto segue:
– al controinteressato sarebbe stato illegittimamente valutato per intero, quale titolo preferenziale, un biennio (ancora in corso) quale assegnista di ricerca presso l’Università di Parma mentre si sarebbe potuta valutare soltanto la frazione temporale antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
– pur avendo stabilito i criteri di valutazione delle pubblicazioni in conformità alla disciplina di gara e all’art. 3 del D.M. 89/2009 ivi richiamata, la Commissione di concorso li avrebbe poi elusi non essendo rinvenibile, nelle valutazioni individuali e collegiali, alcun riferimento agli indici “impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione;
– la Commissione avrebbe applicato in modo disomogeneo fra i candidati il sub criterio riferito ai database ISI e SCOPUS in cui sono censite le pubblicazioni;
– al controinteressato sarebbe stato illegittimamente riconosciuto quale titolo lo svolgimento di attività didattica in Botanica Sistematica, disciplina ascrivibile ad un Settore Scientifico (BIO/02) diverso da quello di concorso (BIO/03);
– la tempistica seguita per i colloqui finalizzati ad illustrare i titoli sarebbe incongrua (8 candidati in un’ora e 35 minuti), tant’è che nei verbali non vi sarebbe traccia della discussione con i candidati;
– la valutazione delle pubblicazioni collettanee sarebbe illegittima non essendo stato evidenziato a dovere dalla Commissione l’apporto individuale del controinteressato e la relativa rilevanza.
Il controinteressato ha confutato ciascun motivo di ricorso e ne ha chiesto la reiezione.
L’amministrazione ha affidato le sue difese ad una memoria conclusiva della quale il ricorrente ha eccepito la tardività.
3. Il ricorso è infondato.
Va premesso che il ricorrente, attesa la natura delle censure formulate, tende a conseguire non già la sua nomina in luogo del controinteressato bensì l’annullamento dell’intera procedura.
I vizi denunciati, infatti, non risiederebbero in una ipotetica sottovalutazione dei suoi titoli a fronte di una, altrettanto ipotetica, sopravvalutazione dei titoli del controinteressato, bensì in illegittimità procedurali e valutative che avrebbero inficiato la regolarità della competizione.
3.1. Chiarita l’impostazione del ricorso, il Collegio rileva l’infondatezza della prima censura.
Come si evince dalla lettura dei verbali della procedura, la Commissione ha utilizzato lo stesso parametro per tutti i candidati, compreso il ricorrente, considerando titolo valutabile un assegno di ricerca non ancora completato alla data di scadenza del bando; segnatamente al ricorrente è stato riconosciuto un assegno di ricerca annuale con decorrenza dal 1 febbraio 2010 e con scadenza evidentemente successiva al 25 novembre 2010, termine di presentazione delle domande (cfr. verbale del 12 dicembre 2011 – doc. 15 del fascicolo del ricorrente).
Né, peraltro, vi sono elementi per ritenere che la commissione abbia attribuito maggiore [#OMISSIS#] ad un titolo in funzione della durata dell’incarico, sicchè la censura, oltre che infondata, appare addirittura inammissibile per mancanza di interesse.
Né, infine, è pertinente il richiamo giurisprudenziale effettuato dal ricorrente sul punto atteso che la sentenza del T.A.R. Piemonte ivi citata (Sez. I, 9 settembre 2008, n. 1888) si è occupata della diversa fattispecie della indicazione, fra i titoli, di lavori scientifici non pubblicati con la modalità indicata dal candidato, né effettivamente pubblicati e messi a disposizione del pubblico indifferenziato degli interessati mediante diffusione attraverso i sistemi prescritti, con conseguente dichiarazione non veritiera del candidato.
3.2. E’ infondato anche il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia che la commissione avrebbe eluso i criteri di valutazione delle pubblicazioni fissati dall’art. 3 del D.M. 89/2009, non avendo valutato gli indici “impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione.
Invero, leggendo i verbali (ai quali per brevità si rimanda – cfr. doc. 15 del fascicolo del ricorrente, segnatamente voce: “Valutazione delle pubblicazioni”, pagg. 1, 2 e 3 per il dott. Bacaro e pagg. 9 e 10 per il dott. Petraglia), è possibile verificare come ciascuno dei commissari abbia dato conto di aver esaminato a valutato il livello di citazione e gli indici di impatto totale e medio per ciascun candidato.
Le singole valutazioni risultano, poi, conglobate con le ulteriori e, dunque, sintetizzate nei giudizi collegiali (cfr. doc. 18 id.).
Né era esigibile dalla commissione il conteggio algebrico delle singole citazioni e del peso ad esse attribuito, dovendosi ritenere sufficiente l’aver verificato ed apprezzato, nel complesso, il livello citazionale della produzione scientifica di ciascun candidato.
3.3. Il terzo motivo di ricorso censura la presunta disomogeneità dei riferimenti che i singoli commissari hanno fatto alle banche dati in cui sono censite le riviste su cui appaiono le pubblicazioni dei candidati.
La censura è priva di pregio.
E’ un dato facilmente acquisibile che il fattore di impatto o “impact factor” è un indice sintetico, di proprietà di Thomson Reuters, che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti; si tratta di una misura utilizzata per categorizzare, valutare, comparare e ordinare le riviste scientifiche catalogate dalla Thomson Reuters stessa.
Detto indice, che viene attribuito, come si è detto, da un’unica fonte catalogatrice, resta immutato indipendentemente dalla banca dati in cui la rivista viene censita.
I due database citazionali di cui si discute, ossia ISI e SCOPUS, presentano, quanto meno a partire dal 1996, dati pressoché equivalenti; le pubblicazioni del dott. Bacaro datano a partire dal 2005 (doc. 5 id.) e quelle del dott. Petraglia datano a partire dal 2003 (doc. 10 id.), sicchè l’aver richiamato l’una piuttosto che l’altra banca dati è del tutto neutrale ai fini della valutazione delle pubblicazioni.
Invero, l’unica differenza fra i due database citazionali è che il primo è proprietà di Thomson Scientific & Healthcare, (noto come Thomson ISI) e il secondo è proprietà di Elsevier.
3.4. Il quarto motivo non ha [#OMISSIS#] sorte.
Il ricorrente si duole che al controinteressato sia stato riconosciuto e valutato quale titolo lo svolgimento di attività didattica in Botanica Sistematica, disciplina ascrivibile ad un Settore Scientifico (BIO/02) diverso da quello di concorso (BIO/03).
Il decreto rettorale di indizione della procedura (doc. 1 id.) all’art. 6, comma 4, elenca gli elementi sulla base dei quali valutare i titoli dei candidati indicando alla lett. b) lo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”; al successivo comma 6, precisa: “la valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Nel giudizio collegiale relativo al dott. Petraglia si legge: “documenta, inoltre, una notevole esperienza nella didattica universitaria, anche con la titolarità di un insegnamento fondamentale per un corso di Laurea triennale in Biologia ecologica, seppure nel complesso inerente argomenti di sistematica” (cfr. doc. 15 id., pag. 10).
Dunque la censura svolta dal ricorrente, secondo cui la commissione non si sarebbe posta il problema dell’estraneità dell’insegnamento al Settore Scientifico cui si riferiva il posto di ricercatore messo a concorso (cfr, pag. 13 del ricorso) è smentita proprio dal giudizio testè riportato.
In proposito il Collegio rileva come il ricorrente, contraddicendo il suo stesso assunto, riporti testualmente il suddetto giudizio dando atto che la commissione ha, invece, tenuto ben presente trattarsi di argomenti, per così dire, a latere rispetto al SSD di concorso; tuttavia, in sostanza, non ne condivide il giudizio.
Sotto tale profilo la censura è perfino inammissibile tendendo il ricorrente a sostituire il proprio giudizio, peraltro non motivato, a quello della commissione.
Per completezza il Collegio rileva come la metodica di valutazione, per così dire ad ampio respiro, utilizzata dalla commissione, sia stata per un verso complessivamente coerente con la disciplina concorsuale e, per altro verso, spesa in favore della totalità dei concorrenti ivi compreso il ricorrente, al quale sono state valutate positivamente anche pubblicazioni non pertinenti con il settore di concorso.
Scrive, infatti, la commissione a proposito dei titoli del ricorrente: “La produzione scientifica, originale e innovativa, è di elevata qualità e presenta un significativo trend di incremento. Nel complesso essa risulta pertinente con il SSD BIO/03, pur con significative sovrapposizioni con il SSD BIO/07” (cfr. doc. 15 id., pag. 3).
3.5. Il quinto motivo di ricorso è, in sostanza, soltanto enunciato.
Con tale censura il ricorrente sostiene che il tempo impiegato per i colloqui con gli 8 candidati presenti sarebbe stato talmente esiguo (1 ora e 35 minuti) da essere esso stesso indice di illegittimità.
L’assunto è suggestivo ma non pertinente al caso di specie in cui, secondo la disciplina della procedura comparativa, i colloqui erano da considerarsi pressoché una formalità, finalizzata appunto ad illustrare i titoli; titoli che, viceversa, sempre secondo la disciplina di concorso, dovevano essere valutati in modo approfondito e con specifici parametri. 
In definitiva i colloqui, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rivestivano un ruolo tutt’altro che centrale nell’economia complessiva della procedura.
Non a caso il decreto rettorale di indizione del concorso dedica quasi tre pagine ai titoli (pagg. 4, 6 e 7) e solo due righi per i colloqui, senza null’altro specificare.
3.6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta che, nella valutazione delle pubblicazioni collettanee del controinteressato, la Commissione non avrebbe evidenziato l’apporto individuale del candidato e la relativa rilevanza.
Il motivo è infondato.
In disparte il rilevo, già svolto, per cui la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo di valutazione per tutti i concorrenti, il Collegio osserva che l’assunto del ricorrente risulta smentito proprio dai giudizi resi della commissione.
Anche qui, per brevità, nel rinviare per il dettaglio alla lettura dei singoli giudizi, il Collegio riporta, a campione, la valutazione data dal prof. [#OMISSIS#] Tomaselli a entrambi i candidati.
Bacaro: “L’apporto individuale del candidato emerge chiaramente in un limitato numero di lavori a primo nome” (doc. 15 id., pag. 2).
Petraglia: “L’apporto individuale del candidato è evidente in un buon numero di lavori in cui figura come primo nome” (doc. 15 id., pag. 9).
Conclusivamente il Collegio rileva come, complessivamente, l’operato della commissione sia stato equilibrato e rispettoso delle professionalità di entrambi i candidati, ritenuti quasi equivalenti, infatti il giudizio collegiale si conclude, per entrambi, con la seguente motivazione: “per tali motivi il candidato è meritevole di piena considerazione ai fini della presente valutazione comparativa” (cfr. doc. 15, id., pag. 3 e pag. 10); tuttavia la Commissione ha ritenuto di esprimere un maggior apprezzamento per il controinteressato con un giudizio tecnico – discrezionale che, alla luce di tutte le considerazioni svolte, non può ritenersi viziato da macroscopiche illogicità o incongruenze e, dunque, si sottrae al sindacato giurisdizionale. 
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono, tuttavia, compensarsi fra tutte le parti in considerazione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Radesi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)