TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 161

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2017-05-15
Area: Giurisprudenza
Massima

La motivazione postuma non è assolutamente ammessa laddove gli atti (come nel caso di specie), di cui viene denunciata l’illegittimità, siano espressione di attività tecnico-discrezionale.

Contenuto sentenza

N. 00161/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bottone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Trieste, via Manzoni 3; 
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Carbone e [#OMISSIS#] Guglielmoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Romagna 30; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa sospensione cautelare
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste n. 666 del 23.9.2016, prot. 30738 del 10.10.2016, di approvazione degli atti della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici), presso il Dipartimento di Fisica dell’Università e della relativa graduatoria di merito;
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare di quelli con cui sono stati fissati i criteri di valutazione nonché formulati i giudizi relativi al ricorrente e ai controinteressati;
– del decreto rettorale n. 469 del 25.7.2016 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice;
– della proposta di chiamata de vincitore, ove intervenuta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste e del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], collocatosi al terzo posto nella graduatoria di merito della pubblica selezione indetta dall’Università degli Studi di Trieste per l’assunzione n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici), chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria della selezione in questione, in epigrafe compiutamente indicati, nella parte in cui gli attribuisce 89 punti, nel mentre al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] attribuisce 91 punti, nominandolo vincitore, e al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 90 punti, collocandolo al secondo posto.
Questi i motivi di ricorso:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.M. 25.5.2011 n. 243 e del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università di Trieste – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento – Contraddittorietà – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto”.
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.M. 25.5.2011 n. 243 e del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università di Trieste – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento – Contraddittorietà – Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Disparità di trattamento”.
Il dott. [#OMISSIS#], costituito, ha controdedotto nel merito e concluso per il rigetto delle censure ex adverso svolte.
L’Università degli Studi di Trieste, costituita con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha del pari contestato la fondatezza del ricorso e chiesto la sua reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione cautelare.
All’esito dell’udienza camerale dell’11 gennaio 2017, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., per la quale è stata fissata la pubblica udienza del 21 marzo 2017, in vista della quale le parti hanno svolto ulteriori difese.
Celebrata l’udienza, l’affare è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato. Come si vedrà meglio in seguito, merita, invero, accoglimento, nella limitata parte in cui il ricorrente, nell’ambito del II motivo di gravame, censura per irragionevolezza il punteggio che la competente commissione ha attribuito ai candidati collocati ai primi tre posti della graduatoria in relazione a: a) l’attività didattica (ritenuta “notevole” per il ricorrente e valutata 10; ritenuta “saltuaria” per il vincitore e valutata 9); b) la documentata attività di formazione e ricerca (al ricorrente sono stati attribuiti 10 punti per 15 anni di attività, al vincitore 13 punti per 13 anni e al secondo classificato 15 per 11 anni).
Per il resto è inammissibile o infondato.
Il primo motivo, con cui parte ricorrente lamenta la mancanza, nella fase dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), del bando di selezione, di un raffronto comparativo tra i candidati, è infondato.
Invero, al di là del fatto che la norma su indicata, mutuando in maniera pedissequa l’art. 7 del Regolamento di Ateneo recante la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 241, stabilisce unicamente che l’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati avviene “secondo i medesimi parametri di cui alla lett. a)” ovvero, all’evidenza, secondo i “parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’A.N.V.U.R. e il C.U.N. (decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243)”, che non consta, però, siano stati disattesi, al Collegio pare comunque sufficiente evidenziare che la comparazione, ancorché non ne venga fatta espressa menzione negli atti di selezione, è comunque attività sottesa a qualsivoglia valutazione preordinata alla formulazione di una graduatoria. E la circostanza che i candidati comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la commissione, abbiano conseguito, all’esito di tale conclusiva fase, punteggi diversi pare, invero, proprio confermare che una graduazione “comparativa” sia stata in realtà effettuata.
L’insoddisfazione manifesta dal ricorrente per i punteggi conseguiti, per come declinata nell’ambito del motivo in esame, non merita, dunque, alcuna apprezzabile considerazione.
Il secondo motivo è, del pari, destituito di fondamento, laddove parte ricorrente denuncia la mancanza, nei criteri valutativi elaborati dalla Commissione, di un sufficiente grado di specificità, che precluderebbe, a suo avviso, di ripercorrere l’iter logico seguito ai fini della valutazione e di comprendere le ragioni dell’attribuzione dell’uno o dell’altro punteggio numerico.
La disamina della documentazione dimessa in atti consente, invero, agevolmente di rilevare che la Commissione, coerentemente col disposto di cui all’art. 6, comma 4, del bando di selezione, ha determinato, nella prima riunione, “i criteri per la valutazione preliminare dei candidati e per l’attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni da questi presentati”.
Nel verbale in data 10 agosto 2016 si legge, infatti, che la Commissione ha adottato, per la valutazione preliminare, i criteri enunciati dal d.m. 25 maggio 2011, n. 243, precisando che verranno utilizzati “facendo specifico riferimento allo specifico settore concorsuale 02/A2 – Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali messo a bando e al profilo definito tramite l’indicazione del settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici”.
Con riguardo alla valutazione dei titoli e del curriculum – a migliore intelligenza dell’effettivo oggetto della quale ha, in ogni caso, opportunamente riportato l’elencazione di dettaglio riportata all’art. 2, comma 1, del d.m. citato – ha poi, specificato, mutuando analoga precisazione contenuta al comma 2 della norma da ultimo indicata, che “la valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Con riguardo alla valutazione della produzione scientifica, per la quale si è, del pari, rifatta a quanto in merito stabilito dal d.m. citato (art. 3), e, in particolare, con riguardo al criterio della “determinazione analitica… dell’apporto individuale del candidato” (lett.d) ha, poi, specificato che “per i lavori in collaborazione, la determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: la Commissione terrà presente la consuetudine di utilizzare l’ordine alfabetico e di attribuire peso eguale a tutti i co-autori nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare della presente procedura; la Commissione considererà inoltre la coerenza dei lavori con il resto dell’attività scientifica del candidato, incluse le presentazioni a conferenze in qualità di relatore, ed eventuali dichiarazioni presentate dal candidato”.
Con riguardo alla valutazione delle pubblicazioni, ha, invece, precisato di aver deciso “di non avvalersi dei criteri di impact factor totale e medio, in quanto normalmente non utilizzati nell’ambito del settore concorsuale della presente procedura”, nonché che terrà conto di tali indici “all’interno di ciascuna specifica tematica di ricerca compresa nel settore FIS/02-02/A2” e, inoltre, “della lunghezza e collocazione dell’intervallo temporale coperto dalle pubblicazioni presentate”.
Ha, poi, deciso di utilizzare i medesimi criteri dianzi evidenziati e/o richiamati “per l’attribuzione a ciascun candidato, a seguito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi”, stabilendo non solo il punteggio massimo attribuibile rispettivamente per i titoli e le pubblicazioni scientifiche (ovvero, in sostanza, anche il peso attribuito, nell’ambito dei 100 punti complessivi assegnabili, a ciascuno di tali “macro” elementi di valutazione), ma anche il massimo punteggio attribuibile a ciascuno dei sub-elementi presi in considerazione ai fini della valutazione (cfr. pagg. 4 e 5 verbale citato, alla cui lettura si fa espresso rinvio).
Sicché, a fronte della dettagliata descrizione dei criteri che la Commissione ha inteso darsi per la valutazione, delle precisazioni che la medesima ha ritenuto analogamente di esternare a verbale, dell’espressa e preventiva indicazione dei punteggi massimi attribuibili, anche per ogni singolo sub-elemento oggetto di valutazione, al Collegio pare sinceramente che possa escludersi l’insufficienza di specificità, denunciata dal ricorrente.
Altra considerazione merita, invece, il “governo”, che, sotto il profilo pratico, la Commissione ha fatto dei criteri cui si è auto-vincolata e soprattutto la coerenza, che dal punto di vista logico e motivazionale, emerge (o non emerge) tra le risultanze degli apprezzamenti valutativi e i punteggi attribuiti.
Invero – pur potendosi convenire con la difesa erariale e con quella del controinteressato, laddove controdeducono che le doglianze del ricorrente impingono, in buona parte, nel merito di valutazioni tecnico/discrezionali riservate alla competente Commissione, in quanto, in buona sostanza, il medesimo ha contestato i punteggi che gli sono stati attribuiti, a lui non graditi, e contrapposto una sua diversa valutazione, ritenendo, pertanto, di potersi sostituire all’organo a ciò deputato e, anzi, pretendendo una modifica “d’autorità”, da parte di questo Tribunale, dei punteggi medesimi (cosi è a dirsi con riguardo alle censure che involgono le sotto-voci d, e, f nell’ambito della valutazione dei titoli e del curriculum, nonché quelle relative alla produzione scientifica) – non può, pur tuttavia, omettersi di rilevare che il divario, in termini di punteggio, che separa il vincitore, dott. [#OMISSIS#] (che ha ottenuto punti 9), e il secondo graduato, dott. [#OMISSIS#] (che ha ottenuto punti 8), dal ricorrente (che ha ottenuto punti 10) per la sotto-voce “attività didattica”, nell’ambito della valutazione dei “titoli e del curriculum”, s’appalesa, in effetti, irragionevole proprio alla luce dei criteri valutativi stabiliti e delle considerazioni valutativo/motivazionali espresse dalla stessa Commissione.
Il fatto che la Commissione abbia ritenuto di precisare, nel corso della prima seduta, che la valutazione dei titoli, tra cui quello ora in esame, “è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e alla quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato” rende, infatti, già di per sé evidente l’illogicità della valutazione in forma numerica, laddove, nell’ambito di una scala da 0 a 10 (ovvero quella prevista per la sotto-voce in esame), ritiene, in sostanza, di poter assegnare punteggi molto elevati (tali dovendosi ritenere quelli a partire dall’8 in su) a tutti e tre i candidati, operando, quindi, un distinguo irrisorio tra i medesimi (di 1 o 2 punti), sebbene dai relativi curricula emerga una sostanziale differenza quanti-qualitativa tra le attività didattiche dai medesimi svolte.
Il ricorrente risulta, infatti, titolare di quindici corsi universitari, mentre il dott. [#OMISSIS#] ne ha due. Il primo è stato relatore o correlatore di quattordici tesi di dottorato, master e lauree, mentre il secondo è stato relatore solamente per due tesi di dottorato e una di master. Quest’ultimo, quale assegnista di ricerca sino al 2012, non poteva, infatti, essere titolare di corsi universitari.
L’attività didattica del II graduato, dott. [#OMISSIS#], è ancor più modesta, tanto che la Commissione ha ritenuto comunque di valutarlo con un punteggio inferiore al dott. [#OMISSIS#].
Se, poi, si considera che la stessa Commissione ha ritenuto di definire l’attività didattica del ricorrente “notevole… a livello dei corsi di Master e di supervisione di tesi triennali, di master e di dottorato”, coerentemente con il giudizio già espresso nel corso della valutazione preliminare, laddove aveva appuntato l’attenzione sul fatto che il medesimo aveva espletato tale attività sia in Italia che all’estero, come docente di corsi universitari, e che era stato relatore di numerose tesi di laurea e dottorato, nel mentre con riguardo al vincitore si è limitata unicamente a riportare, in maniera quanto mai “secca”“attività didattiche a livello dei corsi di base, di master e di dottorato; attività di tutorato e di supervisione di tesi di master e di dottorato”, non potendo, all’evidenza, esprimere alcun particolare apprezzamento quanti-qualitativo, dato che, già nella fase preliminare, aveva sottolineato che il medesimo presenta una “saltuaria attività didattica, come lezioni e corsi svolti e come relatore di tesi”, ecco che l’illogicità denunciata dal ricorrente è del tutto evidente, atteso che, a fronte di un giudizio motivazionale che avrebbe dovuto naturalmente indurre ad operare degli apprezzabili distinguo in termini di punteggio, la Commissione ha, invece, appiattito tutte le posizioni verso l’alto ovvero verso quella dell’unico candidato, che, risultanze documentali alla mano, risultava effettivamente meritare un punteggio elevato.
Non è superfluo evidenziare, inoltre, che, con riguardo al dott. [#OMISSIS#], la Commissione si è limitata a riportare “attività didattica e di supporto alla didattica a livello dei corsi di laurea triennale e di master”, come, del resto, già nel corso della valutazione preliminare, ove aveva ritenuto unicamente di “registrare” che il medesimo “ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero”.
Attività, dunque, di ben diverso spessore quantitativo e qualitativo rispetto a quella “notevole” svolta dal ricorrente, ma, pur tuttavia, “premiata” con un otto.
Analogamente è a dirsi con riguardo ai punteggi attribuiti ai candidati di cui si discorre con riguardo alla sotto-voce “documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” (lett. c), atteso che le indicazioni motivazionali riportate nelle schede di ciascun candidato non sono assolutamente in grado di dare contezza delle ragioni per cui al candidato [#OMISSIS#], che vanta 11 anni di posizioni post-doctoral in Italia e all’estero, è stato attribuito il punteggio massimo attribuibile, pari a 15 punti, al candidato [#OMISSIS#], che vanta 13 anni, 13 punti e al ricorrente, che ha al suo attivo ben 15 anni di analoga attività, solamente 10 punti.
Anzi, proprio il numero di anni di attività vantati da ciascuno dei tre concorrenti induce a ritenere del tutto illogici i punteggi attribuiti ai medesimi e ciò in considerazione del fatto che anche la valutazione del titolo in questione avrebbe dovuto essere effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine “alla qualità e alla quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato” e che, in punto motivazione, oltre alla durata dell’attività null’altro di rilevante è stato esplicitato, non potendo, ovviamente, valere quale elemento di discrimine ai fini dell’attribuzione di un maggiore o minore punteggio l’eventuale prestigio dell’Istituzione o del gruppo di ricerca ove la specifica attività è stata espletata.
Come correttamente sottolineato dal ricorrente nei propri scritti di difesa, la Commissione non ha, infatti, previsto tale aspetto quale criterio valutativo per apprezzare la qualità dell’attività svolta.
Con riguardo alle sotto-voci ora esaminate non trovano, peraltro, alcun riscontro negli atti della Commissione le argomentazioni motivazionali su cui ha fatto leva la difesa erariale. Sicché le medesime concretano un tentativo di motivazione postuma, che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, non è assolutamente ammessa laddove, come nella specie, gli atti, di cui viene denunciata l’illegittimità, siano espressione di attività tecnico-discrezionale.
Va da sé, che, avuto riguardo al punteggio complessivo conseguito dal ricorrente, di soli 2 punti inferiore a quello del vincitore, il dott. [#OMISSIS#] ha tutto l’interesse a vedere rivalutata l’attività didattica del primo e del secondo graduato, nel rispetto dei criteri stabiliti e delle motivazioni “descrittive” già spese dalla Commissione, nonché, per tutti, quella di formazione o ricerca, nel rigoroso rispetto dei soli criteri valutativi già esplicitati.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto nei sensi e limiti precisati e, per l’effetto, annullati, in parte qua, gli atti impugnati.
Ne deriva l’obbligo per l’Università intimata di rieditare l’attività svolta a partire dal momento e nella parte in cui è risultata incisa dalle illegittimità ora accertate, nel rispetto dei principi di diritto ritraibili dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l’Università intimata e il ricorrente e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Possono, invece, venire compensate per il resto, atteso che anche il controinteressato, al pari del ricorrente, è stato solo destinatario dell’attività amministrativa riconosciuta illegittima.
Ai sensi di legge, l’Università intimata sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, gli atti impugnati.
Condanna l’Università intimata al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre Iva e cpa come per legge. Le compensa per il resto.
Dà atto che l’Università sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al ricorrente medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
Pubblicato il 15/05/2017