In sede di rinnovo della procedura, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione, avendo oramai progressivamente consumato la discrezionalità tecnico/valutativa di sua spettanza, dovrà, in particolare, fare applicazione dello stesso “metro” di giudizio seguito per l’attività di formazione e ricerca, tenendo, quindi, congruamente (e doverosamente) conto della sostanziale differenza che intercorre tra un’attività didattica “notevole” e una che è stata valutata addirittura inferiore a quella “saltuaria” di altro candidato, nel frattempo ritiratosi dalla competizione.
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 24 maggio 2019, 220
Procedura concorsuale Ricercatore-Rinnovo procedura
N. 00220/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2018 REG.RIC.
N. 00387/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul reclamo ex art. ex art. 114, comma 6, c.p.a. nel ricorso numero di registro generale 63 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bottone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Trieste, via A. Manzoni 3;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bottone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Trieste, via A. Manzoni 3;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliata ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
Giovanni Comelli, non costituito in giudizio;
Quanto al ricorso n. 63 del 2018:
Reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.
per la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3, lett. b), c.p.a. ovvero di inefficacia ex art. 114, lett. c), c.p.a. perché adottati in violazione ovvero elusione delle sentenze del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 e n. 279 del 13.8.2018, ovvero in via subordinata avverso e per l’annullamento:
a) del Decreto Dir. Rep. n. 190/2018 prot. 1204 del 9.11.2018, successivamente conosciuto, con cui il prof. Giovanni Comelli, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Trieste, n. q. di Commissario ad acta nominato con sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 279 del 13.8.2018, ha dichiarato il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e non il ricorrente, vincitore della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, facendo proprio il verbale del 31.10.2018 redatto dalla Commissione esaminatrice nell’ambito del quale, all’esito della rivalutazione dell’attività didattica del candidato [#OMISSIS#] e della rivalutazione dell’attività di formazione e ricerca dei candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], sono stati attribuiti 90 punti al primo ed 89 punti al secondo;
b) del verbale d.d. della Commissione esaminatrice redatto in data 31.10.2018;
c) del decreto prot. n. 115628 del 9.11.2018 del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste;
d) ove intervenuti, della proposta di chiamata del vincitore effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 1°, del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dell’approvazione della detta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del relativo parere del Senato accademico;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
nonché per la fissazione delle modalità di esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 ovvero, in via subordinata, per la sostituzione del nominato Commissario ad acta, ed, ex art. 112, comma 3, c.p.a. per il risarcimento del danno subìto per la mancata esecuzione del giudicato di cui alla menzionata sentenza nonché per la violazione ed elusione dello stesso;
quanto al ricorso n. 387 del 2018:
per l’esecuzione ex artt. 112 e 114 c.p.a.
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017, passata in giudicato in data 18.12.2017 e la fissazione delle sue modalità;
nonché per la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3° lett. b) c.p.a. ovvero di inefficacia ex art. 114 lett. c) c.p.a. perché adottati in violazione ovvero elusione delle sentenze del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 e n. 279 del 13.8.2018 dei seguenti atti:
a) decreto n. 886 prot. n. 115628 del 9.11.2018 del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste con il quale sono stati approvati gli atti della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 –
Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università ed è stato dichiarato vincitore il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e non il ricorrente;
b) verbale d.d. della Commissione esaminatrice redatto in data 31.10.2018, nell’ambito del quale all’esito della rivalutazione dell’attività didattica del candidato [#OMISSIS#] e della rivalutazione dell’attività di formazione e ricerca dei candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], sono stati attribuiti 90 punti al primo ed 89 punti al secondo;
c) ove intervenuti, della proposta di chiamata del vincitore effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 1°, del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dell’approvazione della detta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del relativo parere del Senato accademico;
d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
ovvero in via subordinata, previa conversione del [#OMISSIS#] ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento dei medesimi provvedimenti;
nonché, ex art. 112, comma 3°, c.p.a. per il risarcimento del danno subìto dal ricorrente per la mancata esecuzione del giudicato di cui alla menzionata sentenza nonché per la violazione ed elusione dello stesso;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per resistere al ricorso dell’Università egli Studi di Trieste;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vengono sottoposti ancora una volta al vaglio di questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste.
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidato collocato al 3° posto della graduatoria di merito, che già ne aveva contestato l’esito con ricorso impugnatorio contraddistinto dal n. R.G. 480/2016, definito con sentenza n. 161/2017 a lui favorevole, per la cui esecuzione aveva proposto successivo ricorso ex art. art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. definito con sentenza n. 279/2018 (R.G. 63/2018), che pure l’ha visto vittorioso, ha proposto, invero, ora reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. nel detto giudizio di esecuzione e, poi, nuovo ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. contraddistinto dal n. R.G. 387/2018, chiedendo:
Con il primo
A) la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3° lett. b) c.p.a. ovvero di inefficacia ex art. 114 lett. c) c.p.a. perché adottati in violazione ovvero elusione delle sentenze del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 e n. 279 del 13.8.2018, ovvero in via subordinata avverso e per l’annullamento:
a) del Decreto Dir. Rep. n. 190/2018 prot. 1204 del 9.11.2018, successivamente conosciuto, con cui il prof. Giovanni Comelli, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Trieste, n. q. di Commissario ad acta nominato con sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 279 del 13.8.2018, ha dichiarato il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e non il ricorrente, vincitore della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, facendo proprio il verbale del 31.10.2018 redatto dalla Commissione esaminatrice nell’ambito del quale, all’esito della rivalutazione dell’attività didattica del candidato [#OMISSIS#] e della rivalutazione dell’attività di formazione e ricerca dei candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], sono stati attribuiti 90 punti al primo ed 89 punti al secondo;
b) del verbale della Commissione esaminatrice in data 31.10.2018;
c) del decreto prot. n. 115628 del 9.11.2018 del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste;
d) ove intervenuti, della proposta di chiamata del vincitore effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 1°, del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dell’approvazione della detta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del relativo parere del Senato accademico;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
B) la fissazione delle modalità di esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 ovvero, in via subordinata, per la sostituzione del nominato Commissario ad acta, ed, ex art. 112, comma 3°, c.p.a. per il risarcimento del danno subìto per la mancata esecuzione del giudicato di cui alla menzionata sentenza nonché per la violazione ed elusione dello stesso.
Con il secondo
A) l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017, passata in giudicato in data 18.12.2017 e la fissazione delle sue modalità, nonché la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3° lett. b) c.p.a. ovvero di inefficacia ex art. 114 lett. c) c.p.a. perché adottati in violazione ovvero elusione delle sentenze del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 e n. 279 del 13.8.2018:
a) del decreto n. 886 prot. n. 115628 del 9.11.2018 del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste con il quale sono stati approvati gli atti della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università ed è stato dichiarato vincitore il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e non il ricorrente;
b) del verbale della Commissione esaminatrice in data 31.10.2018, nell’ambito del quale all’esito della rivalutazione dell’attività didattica del candidato [#OMISSIS#] e della rivalutazione dell’attività di formazione e ricerca dei candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], sono stati attribuiti 90 punti al primo ed 89 punti al secondo;
c) ove intervenuti, della proposta di chiamata del vincitore effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 1°, del “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dell’approvazione della detta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del relativo parere del Senato accademico;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente
B) in via subordinata, previa conversione del [#OMISSIS#] ex art. 32 c.p.a., l’annullamento dei medesimi provvedimenti;
c) ex art. 112, comma 3, c.p.a. il risarcimento del danno asseritamente subìto per la mancata esecuzione del giudicato di cui alla menzionata sentenza nonché per la violazione ed elusione dello stesso.
Il reclamante/ricorrente – che lamenta che la competente Commissione, all’esito della nuova attività valutativa posta in essere in asserita esecuzione della sentenza n. 279/2018, ha attribuito a lui e al controinteressato [#OMISSIS#] i medesimi punteggi dell’originaria valutazione annullata da questo Tribunale con la precedente sentenza n. 161/2017 (ovvero [#OMISSIS#] 90 punti e [#OMISSIS#] 89) e, in particolare, al candidato [#OMISSIS#] punti 8 su 10 in relazione all’attività didattica (lett. b) e 15 su 15 in relazione all’attività di formazione e ricerca (lett. c), nel mentre a lui punti 10 su 10 per la prima voce e punti 10 su 15 per la seconda – ha affidato le domande azionate al seguente articolato motivo di diritto: “Violazione ed elusione del dictum della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 161 del 15.5.2017 e della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia [#OMISSIS#] n. 279 del 13.8.2018 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.M. 25.5.2011 n. 243 e del <Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240> approvato dall’Università di Trieste – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento – Contraddittorietà – Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Disparità di trattamento – Sviamento – Ingiustizia manifesta”.
L’Università degli Studi di Trieste, costituita per resistere al solo ricorso contraddistinto dal n. R.G. 387/2018, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la sua reiezione.
Ha fatto seguito la replica del ricorrente.
Il controinteressato [#OMISSIS#], seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Entrambi gli affari sono stati chiamati all’udienza camerale del 6 marzo 2019 e, poi, trattenuti in decisione.
Va, innanzitutto, dato atto della sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, che consentono la riunione del reclamo e del ricorso in epigrafe indicati ai sensi dell’art. 70 c.p.a., al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica pronuncia.
Gli atti contestati afferiscono, invero, alla medesima complessa fattispecie procedimentale, coinvolgono le medesime parti e vengono censurati per i medesimi motivi.
Vero è, inoltre, che l’azione ex art. artt. 112 e 114 c.p.a. è, in parte, fondata e tale da assorbire anche ogni eventuale pronuncia sul reclamo prudenzialmente proposto dal ricorrente avverso l’attività del commissario ad acta.
Ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice ha fatto, invero, per l’ennesima volta cattivo governo dei propri poteri, travalicando, con specifico riguardo alla valutazione dell’attività didattica (lett. b), il “perimetro” di discrezionalità che le era rimasto a seguito della sentenza n. 161/2017, poi oggetto di ulteriore specificazione ad opera della sentenza n. 279/2018 che aveva accolto l’azione di ottemperanza proposta dall’odierno ricorrente.
In particolare, come precisato in quest’ultima sentenza, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi “a trarre le debite conseguenze in termini di punteggio, senza svolgere alcun ulteriore o nuovo apprezzamento motivazionale sulle esperienze maturate in merito dai candidati. Ovvero, in buona sostanza avrebbe dovuto solo riparametrare i punteggi al livello di pregio già in precedenza accertato” e, nello specifico, “riportare a ragionevole coerenza, sotto il profilo sostanziale, il punteggio numerico e ciò in considerazione dell’ontologica diversità sussistente tra un’attività didattica definita <saltuaria> (quella svolta dal candidato [#OMISSIS#]) ovvero un’attività didattica <caratterizzata da frequenti e irregolari interruzioni> (…) e un’attività didattica definita <notevole> (quella svolta dal candidato [#OMISSIS#]) ovvero <superiore alla media costituita dalla generalità, degna di nota> (…), che avrebbero dovuto trovare, per l’appunto, giusto e corretto distinguo nei punteggi rispettivamente attribuiti ai medesimi, così come analogo distinguo andava operato, di conseguenza, anche tra il punteggio attribuito al candidato [#OMISSIS#] (l’unico intangibile) e quello da ri-attribuirsi al candidato [#OMISSIS#], la cui attività didattica era stata ritenuta, sin da subito, ancora più modesta di quella del candidato [#OMISSIS#]”.
Va da sé, tuttavia, che l’attribuzione dei punteggi, dovendo necessariamente avvenire ora per allora (tale è il senso proprio della “riedizione” dell’attività di spettanza), in base alla graduazione “motivazionale” delineata agli esiti della valutazione dei candidati in precedenza svolta e soprattutto tenendo conto del fatto che questo Tribunale aveva già censurato l’irrisorio distinguo, pari ad appena 1 o 2 punti, operato tra il ricorrente e gli altri candidati [n.d.r. nella sentenza n. 161/2017 era stata a chiare lettere, rilevata l’irragionevolezza dell’esiguo divario, in termini di punteggio, che separava il vincitore, dott. [#OMISSIS#] (che aveva ottenuto punti 9), e il secondo graduato, dott. [#OMISSIS#] (che aveva ottenuto punti 8), dal ricorrente (che aveva ottenuto punti 10) per la sotto-voce “attività didattica”, nell’ambito della valutazione dei “titoli e del curriculum”, proprio alla luce “dei criteri valutativi stabiliti e delle considerazioni valutativo/motivazionali espresse dalla stessa Commissione”. In particolare, questo Tribunale aveva sottolineato l’illogicità della valutazione in forma numerica della Commissione, laddove, nell’ambito di una scala da 0 a 10, aveva ritenuto “di assegnare punteggi molto elevati (tali dovendosi ritenere quelli a partire dall’8 in su) a tutti e tre i candidati”, sebbene dai relativi curricula (rectius dall’apprezzamento e dalla valutazione che la medesima Commissione aveva fatto degli stessi) fosse emersa una “sostanziale differenza quanti-qualitativa tra le attività didattiche dai medesimi svolte”] e, con specifico riguardo al candidato [#OMISSIS#], anche rilevato (con pronuncia oramai passata in giudicato) che l’attività didattica dal medesimo svolta era “di ben diverso spessore quantitativo e qualitativo rispetto a quella <notevole> svolta dal ricorrente, ma, pur tuttavia, <premiata> con un otto”, è palese che la riattribuzione al medesimo dello stesso punteggio già annullato è di per sé sintomatica dell’elusione del giudicato ancora una volta perpetrata dalla Commissione.
Elusione cui ha indubbiamente contribuito la discutibile indicazione fornita dall’Università intimata di espungere dalla valutazione il candidato [#OMISSIS#] (nel frattempo ritiratosi dalla selezione), in quanto l’eliminazione di un fondamentale elemento “intermedio” di riferimento ha avuto quale effetto l’irragionevole (e ingiustificato) innalzamento del punteggio per la didattica del candidato [#OMISSIS#] e conseguentemente compromesso, vanificandoli, gli esiti (oramai intangibili) della già effettuata motivata valutazione dei candidati, che, come si ritrae dalla piana lettura degli art. 2, comma 1, del d.m. 25 maggio 2011, n. 243 e 6 dell’avviso di selezione (all. 3 – fascicolo doc. ricorrente), costituisce elemento fondante (e vincolante) della comparazione nell’ambito della procedura selettiva di che trattasi.
Vero è, infatti, che in tal modo è stato agevolmente aggirato il decisum, laddove aveva, per l’appunto, ritenuto in sostanza eccessivo anche per lo stesso candidato [#OMISSIS#], ritenuto comparativamente migliore a [#OMISSIS#], un punteggio pari o superiore all’otto (8).
Sicché – è evidente – giammai avrebbe potuto risultare congrua rispetto alle risultanze motivazionali della valutazione in precedenza espletata (risultanze che, per quanto riguarda la didattica, erano oramai intangibili, motivo per cui sarebbe stato quanto mai opportuno continuare a tenere conto anche del giudizio espresso nei confronti del candidato [#OMISSIS#]) l’attribuzione al candidato [#OMISSIS#] di un otto (8), dato che, per quanto concerne l’attività didattica, era stato giudicato comunque inferiore a [#OMISSIS#], la cui attività didattica già nella fase preliminare era stata ritenuta addirittura “saltuaria”.
Ci si sarebbe, peraltro, attesi che la Commissione applicasse, per elementari esigenze di coerenza, per lo meno il medesimo “metro” di giudizio di cui ha fatto uso nella (ri)valutazione dell’attività di formazione e ricerca (lett. c) – ove ha ritenuto di operare un distinguo (che, come si avrà modo di evidenziare in seguito, si sottrae al sindacato giurisdizionale in quanto non macroscopicamente irragionevole e/o illogico) di ben 5 punti tra i due candidati ovvero ridotto di ben 1/3 il punteggio attribuito al [#OMISSIS#] rispetto a quello massimo, pari a 15 punti, assegnato al [#OMISSIS#] in ragione della maggiore “significatività” in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca complessivamente espletata, riconosciuta a quella svolta nella posizione di ricercatore (staff) rispetto a quella di assegnista di ricerca o post doc, motivo per cui ha valorizzato, per l’appunto, nei termini su indicati i 5 anni e 7 mesi svolti dal [#OMISSIS#] quale ricercatore (staff) rispetto ai soli 3 in analoga posizione del [#OMISSIS#] – e, pertanto, che riducesse almeno in analoga proporzione, il punteggio “virtualmente” attribuibile al candidato [#OMISSIS#] (ovvero di almeno 3,3 punti rispetto al massimo di 10 attribuito per tale voce a [#OMISSIS#]), per poi attribuire conseguente minore punteggio al candidato [#OMISSIS#], che – si rammenta – sin dall’origine aveva ottenuto un punteggio, comunque, inferiore di un punto rispetto a [#OMISSIS#], a dimostrazione della differenza quanti/qualitativa evidentemente emersa dagli esiti delle valutazioni effettuate.
Così, però, non è stato e ciò appalesa viepiù la grave elusione del giudicato in cui è incorsa la Commissione nella (ri)attribuzione dei punteggi con riguardo alla “didattica”.
Analoga elusione non si riscontra, invece, con riguardo alla riedizione dell’attività valutativa concernente la “attività di formazione ricerca” (lett. c).
Si rammenta, invero, che, al riguardo, la Commissione poteva procedere con pienezza di poteri, in quanto, essendo stato riscontrato da questo Tribunale addirittura un deficit motivazionale delle valutazioni espresse, la ripetizione doveva necessariamente involgere anche la fase della “motivata valutazione”, con l’unico vincolo del “rigoroso rispetto dei soli criteri valutativi già esplicitati” e, come precisato, nella sentenza n. 279/2018, avuto riguardo allo stato di fatto esistente e già accertato al momento dell’originario svolgimento della selezione.
Nel caso di specie, al di là del fatto che la diversa indicazione della complessiva durata dell’attività di ricerca svolta dal ricorrente (n.d.r. nell’allegato B al verbale della Commissione giudicatrice n. 4 in data 14 settembre 2016 risulta indicato che il ricorrente ha circa “15 anni” di posizioni post-doctoral, nel mentre nel verbale della Commissione nominata a seguito della sentenza n. 279/2018 in data 31 ottobre 2018 è riportato che “ha… svolto in totale tra gli 11 e i 12 anni di attività di ricerca”) – di cui, peraltro, il medesimo non contesta assolutamente l’erronea quantificazione (quantificazione che è, per converso, pacificamente corrispondente alle risultanze curriculari), ma solo l’intangibilità rispetto a quanto riportato anche nella sentenza n. 161/2017, che ritiene comunque coperto dal giudicato – non ha costituito elemento di discrimine ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio al candidato [#OMISSIS#], il Collegio ritiene che la motivazione spesa dalla Commissione a supporto dei punteggi attribuiti non fuoriesca dai limiti della ragionevolezza e/o illogicità e che, anzi, costituisca mera intellegibile (e non censurabile) esplicitazione del percorso logico/valutativo seguito nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete avuto riguardo al criterio di valutazione prestabilito e al quale era tenuta ad attenersi ovvero considerando specificamente la significatività che l’attività di formazione o di ricerca “assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Il ricorrente, del resto, non mette in discussione in alcun modo che la posizione di ricercatore (staff) “è caratterizzata da una piena autonomia scientifica e rappresenta un avanzamento di carriera significativo” rispetto a quella di assegnista di ricerca o post doc, ma contesta unicamente l’assenza, sotto il profilo eminentemente formale, di un valido supporto normativo a sostegno del distinguo di cui la Commissione ha ritenuto di dare evidenza in punto motivazione. Con la replica in data 22/2/2019, svolge, poi, argomentazioni a confutazione delle controdeduzioni sviluppate dalla difesa erariale, ma di nuovo non offre apprezzabili elementi che consentano di dubitare del maggior grado di autonomia scientifica connaturato, in via generale, alla posizione di ricercatore (staff).
In definitiva, il Collegio non ravvisa alcuna violazione del dictum giudiziale nella riedizione della complessiva valutazione e comparazione effettuata dalla Commissione in relazione all’attività di formazione e ricerca svolta dai candidati.
Riassumendo, con riguardo all’attività didattica non può, in definitiva, che ribadirsi quanto già affermato nella precedente sentenza n. 279/2018 ovvero che “l’Università, nel (ri)approvare gli atti della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università e la relativa graduatoria abbia esercitato ancora una volta la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo”.
L’azione di ottemperanza va, dunque, in parte qua accolta e, per l’effetto, dichiarata la nullità nella corrispondente parte degli atti in epigrafe compiutamente indicati.
Va, conseguentemente, fissato all’Università degli Studi di Trieste l’ulteriore termine di 45 giorni, decorrente dalla comunicazione a mezzo pec ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per ottemperare correttamente alla sentenza di questo Tribunale n. 161/2017, passata in giudicato, ovvero per rieditare (a cura della stessa Commissione che ha effettuato l’attribuzione dei punteggi afflitti da nullità) l’attività svolta a partire dal momento e nella parte in cui è risultata incisa dalle illegittimità accertate nella sentenza medesima, nel rispetto dei principi di diritto da essa ritraibili e tenendo conto delle precisazioni e dei rilievi formulati nella sentenza n. 279/2018 e nella presente decisione in relazione all’attività oggetto di declaratoria di nullità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la voce di cui si discorre, la Commissione, avendo oramai progressivamente consumato la discrezionalità tecnico/valutativa di sua spettanza, dovrà, in particolare, fare applicazione dello stesso “metro” di giudizio seguito per l’attività di formazione e ricerca, come da esempio innanzi indicato, tenendo, quindi, congruamente (e doverosamente) conto della sostanziale differenza che intercorre tra un’attività didattica “notevole” e una che è stata valutata addirittura inferiore a quella “saltuaria” di altro candidato, nel frattempo ritiratosi dalla competizione.
Decorso infruttuosamente il termine dianzi indicato, dovrà provvedere, senza ulteriore indugio e comunque non oltre il termine di ulteriori 45 giorni, il commissario ad acta, che, già in questa sede, (di nuovo) si nomina ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. nella persona del direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste o suo delegato, non essendovi, allo stato, motivo per nominarne uno estraneo all’Amministrazione resistente.
Ne deriva, sempre limitatamente all’attività didattica, l’improcedibilità della subordinata azione di annullamento per (palese) sopravvenuta carenza d’interesse.
L’azione di ottemperanza va, invece, respinta con riguardo alla parte relativa all’attività di formazione e ricerca per le ragioni dianzi esplicitate.
Va, pertanto, disposta la conversione del [#OMISSIS#] (da ottemperanza a ordinario) per la disamina della subordinata azione di annullamento, cui si riferisce il pt. 1.3, lett. c), del ricorso (pag. 21 e ss.), per la cui trattazione verrà fissata successiva udienza pubblica.
L’azione di risarcimento del danno, basata sull’erroneo convincimento che l’assegnazione del posto al ricorrente dovesse automaticamente seguire all’esecuzione del giudicato, è, del pari, destituita di fondamento, tale non essendo la portata della sentenza n. 161/2017, come si evince agevolmente dalla lettura della stessa e delle precisazioni fornite anche in sede del giudizio per la sua esecuzione, che imponeva unicamente la riedizione dell’attività valutativa, nei limiti precisati nella stessa sentenza e nel rispetto della regola juris dalla medesima ritraibile.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, in ragione del fatto che le domande azionate dal ricorrente sono state solo in parte accolte. Per la restante parte seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, l’Università degli Studi di Trieste sarà, in ogni caso, tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata.
Le eventuali spese del commissario ad acta verranno liquidate con separato e successivo provvedimento e poste, del pari, a carico dell’Università degli Studi di Trieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul reclamo e sul ricorso, come in epigrafe proposti e qui ora riuniti:
– accoglie, in parte, per le ragioni e nei sensi e limiti precisati in motivazione l’azione di ottemperanza e, per l’effetto, dichiara la nullità nella corrispondente parte degli atti in epigrafe compiutamente indicati. La rigetta per il resto;
– dichiara, in parte, improcedibile la subordinata azione di annullamento. Dispone per il resto la conversione del [#OMISSIS#], per il quale verrà fissata successiva udienza pubblica.
– respinge l’azione risarcitoria.
Compensa per metà le spese di lite e per la restante parte condanna l’Università degli Studi di Trieste al loro pagamento a favore del ricorrente nella misura qui liquidata in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
Dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, l’Università degli Studi di Trieste sarà tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata.
Dà, inoltre, atto che le eventuali spese del commissario ad acta verranno liquidate con separato e successivo provvedimento e poste, del pari, a carico dell’Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bardino, Referendario
Pubblicato il 24/05/2019