TAR Lazio, Roma, 18 giugno 2021, n. 7314

Determinazione dei posti disponibili per l'accesso alla facoltà di medicina - autonomia universitaria - erroneità di un quesito

Data Documento: 2021-06-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Relativamente ai motivi di gravame riguardanti la determinazione dei posti disponibili per l’accesso alla facoltà di Medicina – in quanto asseritamente inferiore al reale fabbisogno nazionale e alle effettive capacità ricettive degli Atenei – si osserva che la questione è già stata esaminata e respinta da questa Sezione per altri anni accademici (cfr. al riguardo sentenze nn. 6014, 11799 e 12042 del 2019). Sul piano della costituzionalità, le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 383/1998 cit., con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU, come meglio illustrato nella citata sentenza di questo Tribunale n. 12042 del 2019). Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Peraltro, come osservato da Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4266, non coglie nel segno il ragionamento incentrato sulle disponibilità venutesi a creare per gli anni successivi, evidenziandosi un sintomo di inattendibilità dell’azione amministrativa di programmazione che non si traduce in un vizio di eccesso di potere con riguardo ad annualità risalenti: il fatto che per l’anno accademico successivo le Università abbiano acquisito ulteriori dotazioni umane e strumentali in modo da poter implementare il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, non può certo valere – senza ulteriori specifiche deduzioni ed allegazioni – a ritenere che fosse dovuto un numero di posti equivalente anche nella programmazione dell’anno accademico 2019/2020 potendosi ragionevolmente ipotizzare che il minor numero di posti disponibili per l’anno in esame (dove comunque si è registrato un rilevante incremento rispetto all’anno anteriore) fosse legato all’impiego di minori risorse rispetto a quelle impiegate nell’anno – successivo – in cui è preannunciato l’ampliamento delle disponibilità. 

Per quanto concerne il motivo di gravame riguardante la presunta ambiguità ed erroneità di un quesito, il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all’elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica. In tale prospettiva, i motivi rivolti avverso la formulazione dei quesiti appaiono inammissibili, mirando in sostanza la censura a contestare nel merito la formulazione dei medesimi, che è però riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, considerata inoltre la validazione operata dagli esperti del settore con approvazione degli atti da parte Ministero, anche per “facta concludentia”.

Contenuto sentenza

N. 07314/2021 REG.PROV.COLL.
N. 15530/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15530 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] Grazia Alotta, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, Rosy [#OMISSIS#] Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], n. 3; 
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita’ degli Studi Palermo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2019/2020, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it il 1° ottobre 2019, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
– dell’elenco del 17 settembre 2019, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; – della schermata personale pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 27 settembre 2019;
– del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, n. 277 e i relativi Allegati, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 agosto 2019, recante le“modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale – anno accademico2019/2020”;
– dei bandi di concorso delle Università per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020;
– del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 27 giugno 2019, n. 595, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2019-2020”;
– del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 27 giugno 2019, n. 593, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2019-2020”;
– delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2019/2020, di contenuto allo stato non conosciuto;
– delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2019/2020, di estremi e contenuti allo stato non conosciuti;
– dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno formativo per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2019/2020 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
– dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019, Rep. atti n. 108/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 5, riportante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2019/2020” di medici chirurghi e odontoiatri;
– ove occorra, dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, Rep. atti n. 120/CSR, in merito alla “determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni” e le allegate Tabelle;
– dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicato in data 7 marzo 2019, avente ad oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2019/2020; – della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2019, con particolare riferimento alla domanda n. 30 della matrice ministeriale;
– degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2019/2020;
– degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
– degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
– ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
– ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; – per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
E PER L’ACCERTAMENTO – del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Universita’ degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2019 e depositato il successivo 17 dicembre parte ricorrente, avendo partecipato alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea (a numero programmato) in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020 (per un numero complessivo di 11.568 posti messi a bando) senza collocarsi in posizione utile per l’ammissione (avendo riportato il punteggio di 37,90 e risultando posizionata in graduatoria al n. 15.658), impugnava la graduatoria finale unitamente agli atti connessi alla procedura, proponendo cinque motivi di gravame.
1.1. Con i primi due motivi di ricorso, lamentava l’illegittima determinazione del contingente di posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea in medicina e in odontoiatria per l’anno accademico in considerazione (2019/2020), sostenendo che la quantificazione operata non avrebbe tenuto conto dell’effettivo fabbisogno formativo nazionale né tantomeno delle reali capacità recettive degli Atenei.
1.2. Con il terzo motivo di gravame, censurava talune domande oggetto della prova somministrata assumendone il carattere erroneo e ambiguo, nello specifico contestando il quesito n. 30 della matrice ministeriale, sostenendo che fosse suscettibile di più risposte valide.
1.3. Con il quarto motivo di gravame deduceva la violazione dei principi generali di anonimato e di segretezza della prova in relazione alle modalità di svolgimento del concorso predeterminate a livello generale dal Ministero e recepite nei bandi degli Atenei.
1.4. Con il quinto motivo di gravame, articolato in via subordinata, parte ricorrente lamentava la violazione delle norme in tema di procedure concorsuali nonché la violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e par condicio dei concorrenti, deducendo la ricorrenza di picchi di ricerche su Internet la mattina stessa della prova in relazione ad alcuni argomenti oggetto dei quesiti somministrati.
1.5. Parte ricorrente concludeva con la richiesta di annullamento degli atti gravati e conseguente ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia (anche in sovrannumero) nella sede di prima scelta o nelle ulteriori opzioni poste in ordine successivo.
2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso, con comparsa di mero stile.
3. Con ordinanza n. 1334 del 3 marzo 2020 la Sezione respingeva l’istanza cautelare della ricorrente.
4. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente depositava memoria, rappresentando l’intervenuto accoglimento del gravame cautelare ad opera del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3685/2020, disposto “al fine dello scorrimento nella graduatoria in cui è inserita parte appellante e ammissione al corso di laurea indicato in prima opzione”, riferendo che l’Amministrazione non avrebbe ottemperato e che, in ogni caso, la ricorrente aveva potuto immatricolarsi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in forza di uno scorrimento “naturale” della graduatoria nazionale di merito, avendo tuttavia potuto accedere solamente all’opzione corrispondente alla sua 64° preferenza, insistendo quindi per l’accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza n. 88 del 4 gennaio 2021 la Sezione disponeva l’acquisizione di una documentata relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca sulla fattispecie oggetto di causa, assegnando all’Amministrazione un termine di novanta giorni ai fini del relativo deposito e rinviando per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 14 aprile 2021.
5.1. L’Amministrazione non ottemperava al disposto incombente istruttorio.
6. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, non risultava il deposito di memorie ovvero di note di udienza delle parti.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva in via preliminare che il ricorso in esame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione rese con riguardo ad annualità precedenti, corrispondendo le censure proposte nel presente ricorso a motivi di doglianza già ampiamente trattati e respinti dalla Sezione (cfr. ex multis sentenze TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, 18 ottobre 2019 n. 12042 e 11 ottobre 2019 n. 11799), con motivazioni che risultano confermate in appello da Cons. Stato, sentenza 4 luglio 2020 n. 4266, potendo quindi il Collegio senz’altro ricorrere, in assenza di nuovi spunti valutativi, ad una motivazione espressa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., anche alla luce dei recenti pronunciamenti resi dalla Sezione con riguardo alla medesima annualità per cui è causa (cfr., in particolare, sentenze 7 aprile 2021, n. 4074 e n. 4084).
9. Relativamente ai motivi di gravame riguardanti la determinazione dei posti disponibili – in quanto asseritamente inferiore al reale fabbisogno nazionale e alle effettive capacità ricettive degli Atenei – si osserva che la questione è già stata esaminata e respinta da questa Sezione per altri anni accademici (cfr. al riguardo sentenze nn. 6014, 11799 e 12042 del 2019), ma è opportuno riesaminarla sinteticamente in considerazione di ulteriori argomenti spesi negli atti di parte ricorrente, riprendendo a tal fine le argomentazioni esposte nelle recenti pronunce della Sezione nn. 4074 e 4084 del 2021, sopra citate.
Sul piano della costituzionalità, in primo luogo, le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 383/1998 cit., con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU, come meglio illustrato nella citata sentenza di questo Tribunale n. 12042 del 2019). Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.
Peraltro, come osservato da Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4266, non coglie nel segno il ragionamento incentrato sulle disponibilità venutesi a creare per gli anni successivi, evidenziandosi un sintomo di inattendibilità dell’azione amministrativa di programmazione che non si traduce in un vizio di eccesso di potere con riguardo ad annualità risalenti: il fatto che per l’anno accademico successivo le Università abbiano acquisito ulteriori dotazioni umane e strumentali in modo da poter implementare il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, non può certo valere – senza ulteriori specifiche deduzioni ed allegazioni – a ritenere che fosse dovuto un numero di posti equivalente anche nella programmazione dell’anno accademico 2019/2020 potendosi ragionevolmente ipotizzare che il minor numero di posti disponibili per l’anno in esame (dove comunque si è registrato un rilevante incremento rispetto all’anno anteriore) fosse legato all’impiego di minori risorse rispetto a quelle impiegate nell’anno – successivo – in cui è preannunciato l’ampliamento delle disponibilità. Tale ipotesi non è nel merito contraddetta da precise e concordanti risultanze processuali denotanti un sicuro arbitrio nelle scelte programmatorie ed organizzative.
Sul punto, inoltre, non risulta dirimente la recente giurisprudenza d’appello invocata da parte ricorrente (in specie, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5429/2020) che “vede però nel rialzo dell’offerta formativa per l’anno accademico 2019/2020, un indice, rispetto all’anno precedente, di quel nocivo difetto d’istruttoria organizzativa che si è sopra evidenziato”, in quanto tale richiamo (che ha condotto all’accoglimento dell’appello) riguarda la diversa situazione di anno accademico precedente a quello 2019/2020 che è invece oggetto del presente gravame, e che anzi è stato assunto dal Consiglio di Stato quale termine di comparazione “virtuoso”, in quanto ha visto per l’appunto un “rialzo dell’offerta formativa”.
10. Per quanto concerne il motivo di gravame riguardante la presunta ambiguità ed erroneità del quesito contrassegnato come numero 30 della matrice ministeriale, si evidenzia che in ogni caso le doglianze sul punto articolate, anche ove accolte, non consentirebbero l’arbitraria assegnazione alla ricorrente del punteggio aggiuntivo rivendicato nell’impugnativa ma comporterebbero, in prima battuta, la riformulazione virtuale della graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti; in tale ipotesi, la graduatoria subirebbe modifiche più marginali (rispetto a quanto prospettato in ricorso) ma comunque di certo non necessariamente tali da assicurare alla ricorrente l’immatricolazione in una delle sedi auspicate, per cui non può ritenersi sul punto integrato il superamento della necessaria prova di resistenza.
In ogni caso, il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all’elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica. In tale prospettiva, i motivi rivolti avverso la formulazione dei quesiti appaiono inammissibili, mirando in sostanza la censura a contestare nel merito la formulazione dei medesimi, che è però riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, considerata inoltre la validazione operata dagli esperti del settore con approvazione degli atti da parte Ministero, anche per “facta concludentia”.
Gli argomenti prospettati in ricorso non consentono dunque di ravvisare fattori di irrazionalità o travisamento, tali da inficiare la correttezza delle prove a cui i concorrenti sono stati sottoposti nel caso di specie.
11. Quanto ai motivi di gravame (sub IV e V in ricorso) deducenti asserite irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle prove ovvero l’intervenuta violazione dei principi generali dell’anonimato e della segretezza della prova, si osserva: i) da un lato, che il principio di anonimato richiede peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni, o altre segnalate forme di frode nello svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono accertamenti di natura penale, senza che al momento emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenze comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte; ii) dall’altro, che alla luce della prospettazione in ricorso non emerge comunque con sufficiente certezza che in concreto si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, né altri indebiti aiuti esterni ai candidati.
12. In conclusione, il ricorso va respinto.
13. Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/06/2021