Il d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33, nell’intento di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e, dunque, di realizzare un modello di amministrazione aperta al servizio del cittadino, prescrive la pubblicazione obbligatoria dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni nei siti istituzionali delle medesime, ivi compresi il “bilancio, preventivo e consuntivo” e il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” (in tal senso, il citato art. 29), con conseguente e corrispondente “diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 20 dicembre 2018, n. 12414
Accesso civico-Pubblicazione obbligatoria documenti
N. 12414/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08791/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8791 del 2018, proposto da
Comune Civitavecchia, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Sbragaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9;
contro
Università Agraria di Civitavecchia, in persona del Rettore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota dell’Università Agraria di Civitavecchia pervenuta al Comune di Civitavecchia via p.e.c. con il prot. n. 55939 del 21 giugno 2018 con la quale, in riscontro alle note del Comune di Civitavecchia prot. n. 48650 del 31 maggio 2018 e prot. n. 48655 del 31 maggio 2018, si ribadiva “….quanto già riscontrato con nota di questa Università n. 1062 del 24/05/2018 allegata alla presente”, e si denegavano, conseguentemente, le due richieste di accesso agli atti formulate dall’Amministrazione comunale con le due note sopra indicate, la prima di accesso agli atti exart. 22 e segg. della l. n. 241/1990 e la seconda di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, e per la conseguente condanna della parte resistente all’esibizione e alla pubblicazione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il Comune di Civitavecchia insorge proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, lamentando la mancata ostensione dei “bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi” dell’Università Agraria di Civitavecchia “dall’anno 2015 ad oggi, corredati di tutti i relativi allegati obbligatori per legge”, di cui all’istanza dell’amministrazione comunale inoltrata il 31 maggio 2018, ai sensi sia dell’art. 22 e segg. della l. n. 241/1990 che dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, facendo valere un proprio “interesse diretto e specifico …. ad avere contezza delle politiche di bilancio adottate dall’Università agraria che possono avere rilevanti impatti positivi sulla collettività stanziata nel territorio comunale”, anche in relazione all’intervento ad adiuvandumin una serie di giudizi promossi di fronte al Commissario agli usi civici da alcuni cittadini.
L’intimata Università Agraria di Civitavecchia non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, in ragione dell’obbligo ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 33/2013 dell’Università resistente a pubblicare sul proprio sito i dati pubblici in questione e del correlativo diritto del Comune ricorrente ad accedervi in ragione della vigente legislazione in tema di trasparenza ed accesso civico, senza che rilevi al riguardo, in relazione alla sua posizione, la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione.
Il d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33, infatti – nell’intento di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e, dunque, di realizzare un modello di amministrazione aperta al servizio del cittadino – prescrive la pubblicazione obbligatoria dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni nei siti istituzionali delle medesime, ivi compresi il “bilancio, preventivo e consuntivo” e il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” (in tal senso, il citato art. 29), con conseguente e corrispondente “diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
Il Collegio ritiene, dunque, che esistano i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di rendere disponibili i dati indicati nell’istanza del 31 maggio 2018 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, anche eventualmente comunicando al Comune ricorrente le modalità per reperire gli stessi sul sito istituzionale.
Sussistono, comunque, giusti motivi – anche tenuto conto della natura giuridica delle parti coinvolte (entrambi enti pubblici) – per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Università Agraria di Civitavecchia di rendere disponibili i dati indicati nell’istanza del 31 maggio 2018, nel termine e con le modalità sopra indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Scala, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/12/2018