N. 09328/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09219/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9219 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tomei [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il medesimo procuratore in Roma, Via [#OMISSIS#] De Carolis, 101, come da procura a margine del icorso;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza in persona del Rettore p.t. e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Geneale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
provvedimento prot. n. 0058230 del 03.1012 avente ad oggetto: trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 503/92 e successive modifiche e integrazioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica il 2 novembre 2012 il prof. [#OMISSIS#] Tomei ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento segnato in epigrafe, con il quale l’Università “Sapienza” di Roma, presso cui egli presta servizio, gli ha comunicato il rigetto della domanda di trattenimento in servizio per il biennio 20142016.
Il diniego è stato motivato sulla scorta dell’art. 25 della L. n. 2402010, con cui il legislatore della c.d. riforma “[#OMISSIS#]” ha disposto la non applicazione ai professori universitari dell’istituto del trattenimento in servizio pe un biennio oltre l’età pensionabile previsto dall’art. 16 L. 5031992.
2. – Il ricorso introduttivo contiene un unico motivo, con il quale il prof. Tomei ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 L. 2402010 per lesione dei principi di eguaglianza, tutela dell’affidamento e ragionevolezza.
Con ordinanza n. 4734 del 2012 è stata accolta l’istanza cautelare proposta nel ricorso.
3. – Con ricorso per motivi aggiunti spedito per notifica il 5 luglio 2014 il prof. Tomei ha impugnato anche il decreto del Rettore della “Sapienza” del 15 maggio 2014 n. 28812, con cui è stato nuovamente disposto il suo collocamento a riposo per limiti d’età a partire dal 1° novembre 2014, questa volta in aderenza alle deliberazioni del Senato Accademico del 14 maggio 2013 e del 13 giugno 2013, secondo le quali il biennio di trattenimento in servizio avrebbe potuto essere accordato solo ai docenti che avessero superato il 90° percentile dei parametri necessari alla nomina quale commissario nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale secondo gli indicatori predisposti dall’ANVUR ed essere coordinatore principale di progetti di ricerca finanziati UE o responsabile di una unità di ricerca finanziata di detti progetti.
Il nuovo diniego è stato espresso dopo che, a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 25 L. 2402010 intervenuta in corso di causa, il ricorrente, con nota del 16 maggio 2013, aveva chiesto che venisse riconsiderata la sua istanza di trattenimento in servizio.
Il ricorrente impugna tale determinazione mediante i seguenti motivi:
1) Falsità e travisamento dei presupposti, a causa dell’irretroattività dei criteri stabiliti dal Senato Accademico, mentre l’istanza avrebbe dovuta essere valutata secondo i criteri vigenti prima della sua presentazione, ossia prima dell’entrata in vigore della norma dichiarata incostituzionale;
2) Eccesso di potere sotto svariati profili, sia per la mancata considerazione dell’attività accademica svolta dal ricorrente, che per carenze istruttorie emerse nel corso del procedimento, il difetto di motivazione delle deliberazioni del Senato Accademico, l’illogicità dei criteri di eccellenza prescelti, la posizione del prof. Tomei riguardo ai percentili, l’inaffidabilità degli indicatori bibliometrici, il difetto di contraddittorio procedimentale, l’assenza di trasparenza nelle procedure di valutazione.
Il ricorrente, in aggiunta, ha sostenuto anche l’inapplicabilità ai docenti universitari della novella in tema di trattenimento in servizio, frattanto intervenuta, costituita dall’art. 1 comma II del D.L. 24 giugno 2014 n. 90.
Con ordinanza n. 44642014 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente in uno ai motivi aggiunti è stata accolta.
4. – Con due memorie depositate in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito fissata per il 25 febbraio 2015 (e dunque prima della notifica del secondo atto di motivi aggiunti) il prof. Tomei ha riassunto i fatti rilevati per il giudizio, e, in diritto, si è soffermato sulla questione della dedotta inapplicabilità dell’art. 1 comma II del D.L. n. 902014, convertito nella L. n. 1142014, ai docenti universitari.
Sotto questo profilo ha sostenuto che la posizione di tale categoria si differenzierebbe da quella di tutti gli altri dipendenti pubblici, in quanto il relativo rapporto d’impiego, ai sensi dell’art. 3 comma II del d. lgs. n. 1652001, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico, in conformità al principio dell’autonomia universitaria ed alla legge n. 4211992.
Ha, inoltre, sostenuto che la norma sopravvenuta non si applicherebbe alla sua posizione, stante il principio tempus regit actum, in quanto essa è entrata in vigore dopo che il prof. Tomei, nel 2012, aveva fatto istanza di trattenimento in servizio, e che l’Amministrazione aveva provveduto sul punto.
Ha, ancora, illustrato i motivi di impugnazione svolti contro i provvedimenti del 2013, che hanno sancito, per la seconda volta, il collocamento a riposo del docente dal 1° novembre 2014.
Ha poi avanzato dubbi di legittimità costituzionale in ordine all’art. 1 comma II del D.L. n. 1142014, sotto i profili del buon andamento della P.A e dell’autonomia universitaria (articoli 97 e 33 Cost.), della razionalità, dell’affidamento di coloro cui in precedenza spettava un trattamento migliore di quello poi introdotto dalla nuova norma, del principio di uguaglianza.
5. – All’udienza del 25 febbraio 2015, tuttavia, il ricorrente ha chiesto il differimento della trattazione della causa al fine di proporre un secondo ricorso per motivi aggiunti, poi notificato il 9 marzo 2015.
Con tale atto il prof. Tomei, premesso che la circolare n. 22015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione confermerebbe la peculiarità della posizione dei docenti universitari rispetto al D.L. n. 902014, ha riassunto gli argomenti e le censure già proposti nei precedenti atti d’impugnazione, ed ha aggiunto alle conclusioni già rassegnate la dichiarazione del proprio diritto a permanere comunque in servizio fino al 31 ottobre 2015, ossia fino all’anno accademico in corso.
6. – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 il ricorso è passato in decisione.
7. – Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto con esso il prof. Tomei impugna un atto che ha disposto il suo collocamento a riposo in forza dell’art. 25 L. 2402010, dichiarato incostituzionale nel 2013, e che, inoltre, è stato sopravanzato da altre determinazioni dell’Ateneo, basate sulle deliberazioni del Senato Accademico del 2013.
8. – Parimenti improcedibile è il primo ricorso per motivi aggiunti, nelle parti in cui si rivolge contro il decreto del Rettore della “Sapienza” del 15 maggio 2014 n. 28812, con cui è stato nuovamente disposto il collocamento a riposo per limiti d’età del ricorrente a partire dal 1° novembre 2014, questa volta in aderenza alle deliberazioni del Senato Accademico del 14 maggio 2013 e del 13 giugno 2013.
Ciò in quanto, il 25 giugno 2014, è entrato in vigore l’art. 2 comma II del D.L. n. 902014, che ha innovato la disciplina in materia disponendo: “Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati”.
Questa disposizione, che ha l’effetto di superare la disciplina precedente (compresa quella interna a “La Sapienza”), ha natura dichiaratamente retroattiva, perché incide su provvedimenti di trattenimento in servizio già deliberati ed efficaci, dichiarandone la cessazione al 31 ottobre 2014, oltre che su quelli già disposti ma non ancora efficaci, che sono posti nel nulla.
Considerati i provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo (anche d’appello) ottenuti dal prof. Tomei nel corso del presente giudizio, il ricorrente ricade nella prima delle due ipotesi richiamate.
Di ciò egli è bene consapevole, così che parte del primo atto di motivi aggiunti e il secondo atto di motivi aggiunti sono volti a contestare l’applicabilità della novella ai docenti universitari: e quelle citate sono, dunque, le sole domande alla cui decisione il prof. Tomei riveste ancora interesse.
9. – Tali domande sono però infondate.
Infatti -conformemente a quanto costantemente deciso dalla Sezione: v. per tutte la sentenza n. 104002014- va disattesa la tesi di fondo delle censure, secondo cui il ricorrente non ritiene applicabile ai docenti universitari l’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 2014.
Invero, come più volte affermato dalla Sezione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale della norma nella misura in cui riguarda comunque tutte le categorie del pubblico impiego, come chiarito proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013; anzi, proprio accedendo alla tesi di parte ricorrente potrebbe realizzarsi una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi.
La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del legislatore di escludere la sola categoria dei professori universitari dall’applicabilità dell’art. 16 del D.lgs. 503 del 1992, ritenendola irragionevole, ed ha altresì riconosciuto il potere del legislatore di “emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti….”.
Nel caso di specie, l’irrazionalità non sussiste nella misura in cui l’istituto del trattenimento in servizio è stato abrogato con riferimento a tutte le categorie del pubblico impiego; esso, peraltro, ha comunque natura eccezionale e ciò ha rilievo con riferimento alla valutazione della sussistenza di un’ipotesi di incostituzionalità della norma che lo ha abrogato.
10. – Quanto appena esposto, in uno alla rilevata, sostanziale, retroattività della norma in parola, che pone ai trattenimenti in servizio in atto il termine del 31 ottobre 2014, comporta anche il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto a permanere in servizio sino al 31 ottobre 2015.
11. – La novità di parte delle questioni trattate e la favorevole delibazione cautelare della prima parte dell’impugnazione per il ricorrente inducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; dichiara in parte improcedibile e per il resto respinge il primo ricorso per motivi aggiunti; respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)